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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/12/2024, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1397/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1397/2023 promossa da:
(c.f. ) nato ad [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Marco Marinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Agnone, Via Marconi n. 1;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] , con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Emanuele Ornaghi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Monza, Via G. Ferraris
n. 8;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI per il ricorrente:
1) modificare le condizioni dell'omologa di separazione e, pertanto, confermare l'affidamento condiviso della Per_ figlia minore che continuerà ad essere affidata ad entrambi i genitori secondo le diposizioni sull'affidamento condiviso di cui alla Legge 8 febbraio 2006 n. 54, restando a vivere presso il padre sig.
[...]
presso la casa coniugale sita in NO (MB) alla Via Trieste n. 23 così come disposto in data Parte_1
11.07.2023 in sede di adozioni dei provvedimenti provvisori ed urgenti, con diritto della sig.ra di CP_1
Per_ vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità che la figlia riterrà più opportune ed adeguate;
Per_ 2) assegnare definitivamente la casa coniugale al sig. nell'interesse della figlia minore Parte_1
3) disporre a carico della sig.ra la somma mensile di euro 300,00 (euro trecento/00), Controparte_1 importo che verrà corrisposto al sig. tramite bonifico bancario ed in via anticipata entro il Parte_1
Per_ giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia o, in via subordinata, il diverso importo di euro 200,00 (euro duecento/00) quantificato e disposto in data 11.07.2023 in sede di adozioni dei provvedimenti provvisori ed urgenti, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT del costo della vita, per complessive 12 mensilità a partire dal mese di deposito del presente ricorso.
Il sig. e la sig.ra si faranno carico del pagamento di tutte le spese straordinarie (in modo Parte_1 CP_1 esemplificativo e non esaustivo: tasse, libri e gite scolastiche, spese mediche e sanitarie, attività sportive, etc.) necessarie per la corretta crescita ed il sano sviluppo psico-fisico della minore nella misura del 50% ognuno, consultandosi preventivamente, al fine di concordare nella maniera più condivisa e in base anche alle reciproche disponibilità economiche, la soluzione più confacente alle esigenze della minore, mentre le spese ordinarie resteranno a carico del padre. Ciascun genitore indicherà la figlia a proprio carico nella rispettiva dichiarazione dei redditi nella misura del 50%;
4) rigettare per il resto le domande azionate dalla sig.ra nel presente giudizio, e, pertanto, Controparte_1 preso atto che non ve ne sono i requisiti, confermare così come già stabilito nell'accordo di separazione che tra i sigg. ed non sarà dovuto alcun tipo di assegno di divorzile, mentre Parte_1 Controparte_1 per quel che concerne il mutuo relativo all'abitazione coniugale sita in NO (MB) alla Via Trieste n. 23 le rate ancora dovute resteranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
5) il tutto con vittoria delle spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA nella misura di legge”
per la resistente: Per_
- Affidare la figlia minore ad entrambi i coniugi, con allocazione prevalente della medesima presso la residenza materna e con la più ampia facoltà del padre di vederla e tenerla con sé secondo le modalità che il
Tribunale riterrà più idonee in raffronto agli orari scolastici della minore e dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori della medesima;
pagina 2 di 14 - mantenere assegnata la casa coniugale di NO (MB), Via Trieste, 23 alla madre sino alla estinzione del mutuo gravante sulla stessa o quantomeno sino al raggiungimento della piena indipendenza economica della figlia della coppia;
- in ragione del divario economico-patrimoniale in essere tra i coniugi, condannare il sig. Parte_1
a corrispondere alla sig.ra l'importo mensile di €. 500,00 a titolo di
[...] Controparte_1
Per_ contributo al mantenimento della figlia minore con valuta al giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fermo in ogni caso l'obbligo al pagamento del 50% delle spese mediche e di quelle relative all'istruzione, all'educazione ed al tempo libero del figlio;
- condannare altresì il sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
l'importo mensile di €. 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa a far data dal mese di
Giugno 2023 con valuta al giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria.
Spese, competenze ed onorari di giudizio rifusi.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 26.4.2004 in Carate Parte_1 Controparte_1
Brianza; Per_
- Dall'unione è nata in data [...];
- tra le parti è intervenuta separazione consensuale raggiunta mediante accordo di negoziazione assistita ratificata dal Presidente del Tribunale di Monza in data 11.6.2015, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto: il signor si impegna a lasciare la casa familiare sita Parte_1 in NO, via Trieste n 23, entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. Per_
2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori in regime di affido condiviso, come da legge 8 febbraio 2006
n.54, con collocamento prevalente con la madre presso la casa familiare sita in NO, via Trieste n. 23.
3. Le decisioni di maggiore interesse relative alla figlia concernenti la sua salute, educazione ed istruzione verranno assunte di Per_ comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle volontà, delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni di
4. Per quanto concerne le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore, durante i tempi di permanenza della minore presso di sé, vi provvederà autonomamente.
5. Per quel che concerne l'esercizio del diritto di visita del PA, il sig. avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia Parte_1 secondo le seguenti modalità:
- a week end alternati al mese, dal sabato pomeriggio prelevando la bambina presso abitazione materna, fino al lunedì mattina, allorché il PA provvederà ad accompagnarla a scuola;
pagina 3 di 14 - un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì). Il sig. preleverà la bambina presso abitazione materna Parte_1 entro le h 19.00 e l'indomani provvederà a riaccompagnarla a scuola;
Per_
- nel mese di Agosto, trascorrerà l5 giorni consecutivi con il PA e quindici giorni consecutivi con la mamma;
i genitori individueranno di comune accordo i rispettivi periodi di vacanza entro il giorno 5 maggio di ogni anno;
- il PA trascorrerà inoltre con la figlia le vacanze natalizie alternandosi con la madre di anno in anno, i periodi dal 25/12 al
31/12 mattina e da tale data fino al 6/1. I genitori potranno anche alternare il 24 dicembre con il 25 dicembre compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi, posto che la minore sarà a casa da scuola presumibilmente dal 23 dicembre. Pertanto viene data la possibilità al padre di trattenere con sé la figlia il 24 dicembre per la cena con pernotto, nel caso il pranzo di Natale spettasse alla madre. Per l'anno 2015 la bambina trascorrerà il Natale con la mamma e la vigilia con PA.
- lo stesso criterio di suddivisione ed alternanza - dall'inizio delle vacanze scolastiche e fino al giorno di Pasqua compreso con un genitore, dal Lunedi mattina dell'Angelo fino al rientro a scuola con l'altro - varrà anche per le feste Pasquali;
salvo migliori accordi delle parti o impossibilità del padre per i turni di lavoro;
- I periodi di permanenza del minore con ciascun genitore, per i ponti e le ulteriori vacanze scolastiche infra annuali, saranno individuati secondo la regola dell'alternanza in modo che ad un periodo con un genitore faccia seguito un periodo di permanenza con l'altro;
Quando le modalità appena descritte non fossero attuabili a causa dei doveri di servizio cui è vincolato il sig. quale Parte_1
Per_ appartenente all'Arma dei Carabinieri, i coniugi concorderanno di volta in volta diverse modalità, al fine di garantire che possa trascorrere tempi adeguati con entrambi i genitori.
I coniugi stabiliscono di comune accordo che eventuali partners saranno introdotti alla bimba non prima di un anno dall'annotazione dell'accordo nel registro anagrafe del Comune di Carate Brianza e comunque ogni decisione in merito dovrà prima essere concordata tra gli stessi.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti, con autorizzazione permanente anche a richiedere il rilascio dei documenti d'identità e del passaporto per la figlia.
SUI RAPPORTI ECONOMICI
7. I coniugi non hanno da avanzare reciproche domande di carattere patrimoniale o di assegno periodico, disponendo di mezzi adeguati al proprio personale mantenimento;
8. I Signor corrisponderà alla moglie, tramite bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquänta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, costo della vita, per complessive 12 mensilità a partire dal maggio 2016;
9. Il Signor contribuirà, altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da intendersi come segue: Parte_1
10. a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
pagina 4 di 14 11. b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) farmaci particolari omeopatici;
12. c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
13. d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento, d)
Corsi di recupero elezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria
14. e. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) un corso sportivo o ricreativo per ciascuno bambino;
d) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, o in caso di malattia della prole intradodicenne e/o del genitore affidatario:
15. f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative
e ludiche fatta eccezione per il primo, e pertinenti attrezzature;
b) Viaggi e vacanze.
16. Le spese che non rientrino nell'elenco sopra riportato debbono intendersi “ordinarie” e pertanto a carico esclusivo della madre
17. Ciascun genitore nella rispettiva dichiarazione dei redditi indicherà a proprio carico la bambina nella misura del 50%.
l8. Per quel che concerne il mutuo relativo all'abitazione coniugale sita in NO, via Trieste n. 23, le rate ancora dovute resteranno a carico di entrambe le parti per la quota del 50% ciascuna.
- con ricorso depositato in data 15.2.2023 parte ricorrente esponeva che la comunione morale e materiale non si era ricostituita;
che la figlia viveva stabilmente dal padre da dicembre 2021; che parte resistente conviveva con il nuovo compagno;
di pagare integralmente il mutuo sulla casa coniugale;
concludeva domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che la figlia venisse affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale a sé, che la resistente gli versasse la somma di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore e provvedesse al pagamento delle spese straordinarie in misura del 50%.
- si costituiva la resistente, che esponeva di essere creditrice nei confronti del marito per contributo al mantenimento della figlia non versato;
che la propria condizione economica era peggiorata, a differenza di quella del ricorrente;
di essere titolare di lavanderia;
che il ricorrente era lavoratore dipendente e proprietario Per_ di 72 immobili;
che i suoi rapporti con la figlia erano ottimi;
concludeva chiedendo la cessazione degli Per_ effetti civili del matrimonio, l'affido di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, che parte ricorrente le versasse 500,00 euro mensili a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché 250,00 euro mensili a titolo di suo mantenimento.
- all'udienza del 12.6.2023 le parti rispettivamente dichiaravano:
pagina 5 di 14 Per_ : vivo a NO in locazione, con canone mensile di euro 280, vivo con mia figlia vivo con lei Parte_1 da dicembre 2021. Sono Carabiniere e lavoro presso il Comando Compagnia Cantù con retribuzione mensile di euro 1800. Per_ Stiamo percependo solo 25 euro a testa al mese di assegno unico perché non siamo riusciti a chiedere importi superiori. vede la mamma secondo liberi accordi assunti con lei direttamente, mediamente due o tre volte al mese. Sono comproprietario della casa coniugale e poi ho delle proprietà ereditate in Anione, terreni e fabbricati ma sono ancora indivisi con i miei fratelli.
Sono tre appartamenti ed un edificio, e terreni agricoli.
AN vivo a NO, in una casa cointestata con gravata da mutuo di 800 euro mensili, CP_1 Parte_1
Per_ che sta pagando lui perché doveva darmi 500 euro per e invece mi ha sempre dato 200 euro e basta e con il resto ha pagato il mutuo. Io ho una lavanderia che dopo il COVID sta andando molto male. Al mese il mio reddito sarà circa di 1500/2000 Per_ ma lordi, devo pagare affitto, luce, prodotti. Vado a prendere tutti i giorni a scuola, e poi due tre volte al mese magari usciamo insieme, è vero che non vive più con me ma solo da un anno. Non dorme più a casa mia. Non so dove potrei andare a vivere se non vivessi più nella casa, non ho un altro posto. Per_ All'esito il Giudice disponeva l'ascolto di che dichiarava: Attualmente vivo a NO con mio PA, da dicembre 2021 circa, ma non ricordo esattamente, sono molti mesi. Ho deciso di trasferirmi perché mi trovo meglio con lui, la mamma la vedo molto poco, quando mi viene a prendere a scuola o in accademia di canto, però non la vado quasi mai a trovare
a casa, non dormo da lei da quando mi sono trasferita. Questa organizzazione mi piace, sono tranquilla e mi piacerebbe rimanesse così anche per il futuro. Ho appena finito il secondo anno di Liceo Artistico a NO, ho preso due debiti: in disegno tecnico (ho sostenuto ieri l'esame di recupero), e in laboratorio artistico (avrò domani l'esame, ma sono abbastanza pronta). Sto lavorando in accademia come animatrice, e mi piace molto, non vedo l'ora di fare l'esame domani per poter rivedere
i miei amici e i bambini. Dopo andrò per circa un mese in Molise dai parenti di PA e torneremo verso il 20 agosto;
mamma ha parlato di qualche giorno di vacanza ma non so ancora dove, mi piacerebbe andare con lei, ma giusto per 3 giorni, anche perché c'è il suo compagno che mi è simpatico. Mamma ha un compagno con cui vive, e lo conosco da diversi anni, mentre PA non ha una compagna. Per_
-All'esito, il Giudice collocava presso il padre, disponeva che la madre potesse vedere e tenere con sé Per_ secondo liberi accordi assunti con la stessa, assegnava la casa coniugale al padre, esonerava il ricorrente Per_ dal versare alla resistente un contributo al mantenimento di da febbraio 2023, poneva a carico della resistente con decorrenza febbraio 2023 l'importo di euro 200,00 da versarsi al ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Con sentenza non definitiva n. 2997/2023 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la causa veniva rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso.
-Il legale della resistente rinunciava al mandato e non veniva sostituito;
-nel prosieguo, il Giudice istruttore ammetteva parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Rilevato preliminarmente che: pagina 6 di 14 - il Tribunale ha già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio sentenza non definitiva n.
2997/2023; la causa giunge a decisione sulle ulteriori domande delle parti.
Ritenuto che: Per_
- viene confermato l'affido condiviso di
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione ovvero intervenga il divorzio. Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie non è stato allegato, né è altrimenti emerso alcun elemento che debba far ritenere Per_ pregiudizievole per l'affido condiviso, per il quale entrambe le parti hanno invero concluso.
- il collocamento della minore resterà presso il padre: osserva il Collegio che a Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui Diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176, all'art. 12 impone agli Stati parti della Convenzione di garantire al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa, ed evidenziando che le opinioni del minore devono essere prese in considerazione, avuto riguardo alla sua età ed al suo grado di maturità.
Anche l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea firmata il 18 dicembre del 2000 a
Nizza, rubricato “Diritti del bambino”, al primo comma riconosce al minore il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, che dovrà essere presa in considerazione sulle questioni che lo riguardano in funzione dell'età e della maturità dello stesso.
Infine, il Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 all'art. 21, rubricato “Diritto del minore ad esprimere la propria opinione”, prevede che Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.
2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
In tale quadro normativo sovranazionale, il nuovo articolo 473bis.4 c.p.c. recita: Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua eta' e al suo grado di maturita'.
pagina 7 di 14 Per_ Ora, – prossima al compimento dei 17 anni – nel corso dell'ascolto ha dichiarato di vivere con il padre da dicembre 2021 e di voler continuare a stare presso il genitore;
la ragazza ha espresso in modo fermo di trovarsi meglio con il padre e di sentirsi tranquilla con l'attuale condizione di vita, che vorrebbe mantenere.
Ha dichiarato di vedere molto poco la madre. Per_ Il Giudice all'esito dell'ascolto ha dato atto che è una ragazza serena e sorridente che parla senza imbarazzi della sua situazione familiare e del rapporto con entrambi i genitori.
Il racconto della ragazza – fluente, coerente, privo di dubbi, contraddizioni, esitazioni – rende evidente che Per_ la volontà di è certamente quella di restare presso il padre;
trattasi di volontà non disgiunta da una concreta progettualità di vita (abitativa, scolastica, relazionale) e dunque indice di assoluta maturità della ragazza e ponderazione della sua scelta.
Tale volontà deve essere pertanto assecondata, anche in relazione all'età della minore. Per_
-i rapporti con la madre verranno regolati secondo liberi accordi assunti direttamente con in ragione dell'età della ragazza.
- la casa coniugale viene assegnata a : il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione Parte_1 di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006). Per_ Nel caso di specie, occorre garantire a il mantenimento dell'habitat domestico in cui ha sempre prevalentemente vissuto.
- Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente è Carabiniere e nella dichiarazione 2022 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2021 di circa euro 39.980,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari
(IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 2.463,33 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; nella dichiarazione 2023 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2022 di circa euro 39.971,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro
2.484 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; nella dichiarazione 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa euro 43.384,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro
2.659 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
Percepisce 25 euro al mese pari al 50% dell'assegno unico;
è gravato dal pagamento del mutuo della casa coniugale, nella quale è tornato a vivere nel giugno 2024, che ammonta a circa 874,00 euro.
pagina 8 di 14 Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500), ne deriva che parte ricorrente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 1310, in base all'ultimo anno di imposta documentato.
È comproprietario con i fratelli di numerosi terreni agricoli, tre appartamenti ed un edificio in Agnone (IS); allo stato non risulta se essi siano messi a reddito.
La resistente gestisce lavanderia, attività dalla quale allega di percepire reddito mensile netto di euro 1300 circa;
percepisce euro 25 di assegno unico;
per effetto del rilascio della casa coniugale avrà reperito nuova soluzione abitativa con oneri non inferiori ad euro 500 mensili secondo i prezzi di mercato;
considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, e la metà del canone di locazione (sul presupposto della suddivisione con il compagno convivente), la sua disponibilità mensile residua è di euro 575.
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze della prole ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, deve essere determinato come in dispositivo quanto parte resistente verserà a parte ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della Per_ domanda, essendosi trasferita presso il padre in un momento precedente.
Con la medesima decorrenza deve essere stabilito l'esonero di dell'obbligo di versare a n Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento della figlia.
- la disciplina dell'assegno divorzile è stata modificata dalla l. 74/1987, a seguito della quale l'articolo 5 l.
898/1970, per quanto di interesse, recita: Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Dopo la novella legislativa, la giurisprudenza si è da subito orientata ad una distinzione tra criteri attributivi del contributo ('insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive”) e criteri determinativi (assistenziali "le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi", compensativi "il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune” e risarcitorio "le ragioni della decisione"), questi ultimi tutti valutati in rapporto alla durata del matrimonio.
Tale orientamento è stato recepito e specificato nella sentenza Cass. S.U. 11490/ 1990, secondo la quale i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione esclusivamente determinativa dell'assegno, da attribuirsi, tuttavia, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi, inteso come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. pagina 9 di 14 All'accertamento del diritto non è necessario il riscontro di uno stato di bisogno, essendo sufficiente l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate.
Ove sussista tale presupposto (l'an del contributo), la liquidazione in concreto deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.
E dunque, secondo la giurisprudenza formatasi immediatamente dopo la novella legislativa, i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione meramente determinativa dell'assegno, da attribuirsi sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
Dopo quasi un trentennio, tale consolidato orientamento è stato posto in discussione da Cass. Sent. n.
11507/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante la non autosufficienza economica dello stesso, individualmente inteso, ed ha stabilito che solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto possono essere esaminati in funzione ampliativa del quantum i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Le ragioni del revirement sono motivate dalla Cassazione con la ritenuta inattualità del precedente orientamento e la sua incapacità di valorizzare le scelte personali e le loro conseguenze sotto il profilo dell'autoresponsabilità.
Chiamata a comporre il contrasto giurisprudenziale, la Cassazione, con la pronuncia a Sez. Unite n.
18287/2018, ha analizzato la natura del contributo al mantenimento, ed ha infine sancito il superamento della dicotomia tra an dell'attribuzione ed il quantum del contributo;
secondo le Sezioni Unite tale dicotomia non è pienamente rispettosa del dato normativo e dei precetti costituzionali, in quanto è idonea a privare di rilevanza i criteri assistenziali, compensativi, risarcitori e la durata del vincolo, ove non venga riscontrata inadeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno o impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, a prescindere dal parametro utilizzato per ravvisare tale inadeguatezza.
Le Sezioni Unite evidenziano comunque come tale criticità interpretativa è stata acuita dalla sentenza Cass. n.
11507/2017, che ha appunto parametrato l'adeguatezza dei mezzi alla mera autosufficienza economica dell'istante, al fine di valorizzare i principi di autodeterminazione e autoresponsabilità.
L'esito di tale orientamento, secondo le Sezioni Unite, è che i criteri di cui alla prima parte della norma (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, valutati tutti anche in rapporto alla durata del matrimonio) vengono di fatto completamente pretermessi dalla pagina 10 di 14 valutazione sulla spettanza del contributo, ove il soggetto risulti economicamente autosufficiente secondo un parametro oggettivamente valutabile, con sostanziale disapplicazione del dato normativo.
Le Sezioni Unite evidenziano peraltro come i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità debbano essere necessariamente declinati nell'ambito della realtà sociale in cui si svolge la vita dell'individuo, ex articoli
2, 3 e 29 Costituzione (con riferimento alla famiglia): se la scelta di porre fine al vincolo coniugale può essere autonomamente assunta da un solo coniuge, la condizione economica delle parti all'esito della storia di coppia può essere strettamente connessa alle scelte operate dai coniugi durante la sussistenza del vincolo, anche ex articolo 143 c.c..
E dunque, secondo le Sezioni Unite, la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi non può essere condotta né avendo come parametro la mera autosufficienza economica, oggettivamente intesa, né l'insufficienza degli stessi a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio: ciò al fine di valorizzare appunto l'autoresponsabilità e le determinazioni assunte nell'ambito del progetto di vita coniugale, ed evitare locupletazioni da parte di chi si trovi in una situazione di oggettivo squilibrio economico
– patrimoniale con il partner, non determinato dall'effettuazione consapevole di comuni scelte di vita nell'ambito di un vincolo di apprezzabile durata temporale: Il c.d. assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa;
il suo riconoscimento postula dunque l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante non già al conseguimento di un' astratta autosufficienza economica, bensì al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Il giudizio sulla debenza e sulla quantificazione del contributo deve dunque essere effettuato all'esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. Unite n. 18287/2018).
E dunque, superata la dicotomia tra parametri attributivi e determinativi, gli indicatori assistenziali, perequativi, compensativi, e la durata temporale del vincolo permeano il giudizio sulla adeguatezza dei mezzi, nell'ambito di una valutazione necessariamente specifica della storia della coppia.
Tale valutazione, con riferimento agli indicatori assistenziali, è supportata dall'esistenza dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'articolo 5 c. 9 l. 898/1970, modificato dalla legge 74/1987: I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni
e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
La Giurisprudenza di legittimità ha specificato che l'esercizio di tale potere ufficioso incontra il limite di una contestazione specifica effettuata da una parte della situazione economico - patrimoniale delineata dall'altra
(cfr. Cass. Sent. n. 9756/1996 In tema di assegno di divorzio, il potere concesso al tribunale di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi, valendosi, se del caso, della polizia tributaria è subordinato alla pagina 11 di 14 disponibilità delle parti, ossia alla contestazione mossa da un coniuge circa la sufficienza e la veridicità, ai fini della decisione, della documentazione depositata dall'altro coniuge.
Cfr. anche Cass. sent. n. 496/1996 Per "contestazione" - prevista dalla norma quale condizione per l'esperimento di
(ulteriori) indagini - si intende la negazione (non in sé, ma) supportata da sufficienti elementi di ragionevolezza Cass. Sent. n.
2098/2011 In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio,
l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati)
Se l'indagine sulla effettiva sperequazione tra la condizione economico patrimoniale delle parti può dunque giovarsi dei poteri istruttori d'ufficio, nei limiti sopra citati, la valutazione dei parametri perequativi e compensativi non può prescindere, per richiamare le Sezioni Unite, da un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi.
Tale accertamento, si ritiene, deve essere condotto secondo gli ordinari principi dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c.
Nel caso di specie, la resistente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito né articolato alcuna istanza istruttoria volta a provare le regioni dell'eventuale sperequazione e il fatto che essa sia dipesa da scelte assunte di comune accordo tra le parti, nell'interesse della famiglia ovvero per sostenere la crescita professionale del marito.
È dunque impossibile al Collegio verificare la sussistenza dei presupposti per porre in capo al ricorrente un contributo al mantenimento della moglie.
Peraltro, convive stabilmente da anni con il nuovo compagno, circostanza questa che induce a CP_1 ritenere cessato ogni vincolo di solidarietà post matrimoniale in capo al ricorrente.
Ne consegue il rigetto della relativa domanda.
-L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% dalle parti, in conformità al dato normativo.
-consegue alla prevalente soccombenza la condanna della resistente a rifondere al ricorrente due terzi delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore indeterminato, individuato in euro
26.000, ed alle diverse fasi (di studio, introduttiva, decisoria) in cui si è articolato il giudizio, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri previdenziali ed assistenziali come per legge, con compensazione per il restante terzo.
P Q M
pagina 12 di 14 Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.1397/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
in via condivisa ad entrambi i genitori;
CP_2
presso il padre;
CP_3
III. la madre potrà vedere e tenere con sè la figlia secondo liberi accordi assunti con la stessa;
IV. Assegna al ricorrente la casa coniugale;
V. esonera il ricorrente dal versare alla resistente un contributo al mantenimento della figlia con decorrenza febbraio 2023;
VI. Pone a carico della resistente con decorrenza febbraio 2023 l'importo di euro 200,00 da versarsi al ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2024 e con riferimento al mese di febbraio 2023. Pone inoltre a carico della resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici pagina 13 di 14 e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
VI. rigetta la domanda della resistente di percezione dell'assegno divorzile;
VII. Dispone che ciascuna parte percepisca il 50% dell'assegno unico per la figlia;
VIII. condanna la resistente a rifondere al ricorrente due terzi delle spese di lite, che in detta misura liquida in euro 2.264,67 per competenze, euro 65,33 per spese, oltre al 15% sulle competente per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri previdenziali ed assistenziali come per legge, con compensazione per il restante terzo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 28.11.2024
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice
Claudia Bonomi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1397/2023 promossa da:
(c.f. ) nato ad [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Marco Marinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Agnone, Via Marconi n. 1;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] , con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Emanuele Ornaghi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Monza, Via G. Ferraris
n. 8;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI per il ricorrente:
1) modificare le condizioni dell'omologa di separazione e, pertanto, confermare l'affidamento condiviso della Per_ figlia minore che continuerà ad essere affidata ad entrambi i genitori secondo le diposizioni sull'affidamento condiviso di cui alla Legge 8 febbraio 2006 n. 54, restando a vivere presso il padre sig.
[...]
presso la casa coniugale sita in NO (MB) alla Via Trieste n. 23 così come disposto in data Parte_1
11.07.2023 in sede di adozioni dei provvedimenti provvisori ed urgenti, con diritto della sig.ra di CP_1
Per_ vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità che la figlia riterrà più opportune ed adeguate;
Per_ 2) assegnare definitivamente la casa coniugale al sig. nell'interesse della figlia minore Parte_1
3) disporre a carico della sig.ra la somma mensile di euro 300,00 (euro trecento/00), Controparte_1 importo che verrà corrisposto al sig. tramite bonifico bancario ed in via anticipata entro il Parte_1
Per_ giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia o, in via subordinata, il diverso importo di euro 200,00 (euro duecento/00) quantificato e disposto in data 11.07.2023 in sede di adozioni dei provvedimenti provvisori ed urgenti, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT del costo della vita, per complessive 12 mensilità a partire dal mese di deposito del presente ricorso.
Il sig. e la sig.ra si faranno carico del pagamento di tutte le spese straordinarie (in modo Parte_1 CP_1 esemplificativo e non esaustivo: tasse, libri e gite scolastiche, spese mediche e sanitarie, attività sportive, etc.) necessarie per la corretta crescita ed il sano sviluppo psico-fisico della minore nella misura del 50% ognuno, consultandosi preventivamente, al fine di concordare nella maniera più condivisa e in base anche alle reciproche disponibilità economiche, la soluzione più confacente alle esigenze della minore, mentre le spese ordinarie resteranno a carico del padre. Ciascun genitore indicherà la figlia a proprio carico nella rispettiva dichiarazione dei redditi nella misura del 50%;
4) rigettare per il resto le domande azionate dalla sig.ra nel presente giudizio, e, pertanto, Controparte_1 preso atto che non ve ne sono i requisiti, confermare così come già stabilito nell'accordo di separazione che tra i sigg. ed non sarà dovuto alcun tipo di assegno di divorzile, mentre Parte_1 Controparte_1 per quel che concerne il mutuo relativo all'abitazione coniugale sita in NO (MB) alla Via Trieste n. 23 le rate ancora dovute resteranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
5) il tutto con vittoria delle spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA nella misura di legge”
per la resistente: Per_
- Affidare la figlia minore ad entrambi i coniugi, con allocazione prevalente della medesima presso la residenza materna e con la più ampia facoltà del padre di vederla e tenerla con sé secondo le modalità che il
Tribunale riterrà più idonee in raffronto agli orari scolastici della minore e dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori della medesima;
pagina 2 di 14 - mantenere assegnata la casa coniugale di NO (MB), Via Trieste, 23 alla madre sino alla estinzione del mutuo gravante sulla stessa o quantomeno sino al raggiungimento della piena indipendenza economica della figlia della coppia;
- in ragione del divario economico-patrimoniale in essere tra i coniugi, condannare il sig. Parte_1
a corrispondere alla sig.ra l'importo mensile di €. 500,00 a titolo di
[...] Controparte_1
Per_ contributo al mantenimento della figlia minore con valuta al giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fermo in ogni caso l'obbligo al pagamento del 50% delle spese mediche e di quelle relative all'istruzione, all'educazione ed al tempo libero del figlio;
- condannare altresì il sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
l'importo mensile di €. 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa a far data dal mese di
Giugno 2023 con valuta al giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria.
Spese, competenze ed onorari di giudizio rifusi.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 26.4.2004 in Carate Parte_1 Controparte_1
Brianza; Per_
- Dall'unione è nata in data [...];
- tra le parti è intervenuta separazione consensuale raggiunta mediante accordo di negoziazione assistita ratificata dal Presidente del Tribunale di Monza in data 11.6.2015, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto: il signor si impegna a lasciare la casa familiare sita Parte_1 in NO, via Trieste n 23, entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. Per_
2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori in regime di affido condiviso, come da legge 8 febbraio 2006
n.54, con collocamento prevalente con la madre presso la casa familiare sita in NO, via Trieste n. 23.
3. Le decisioni di maggiore interesse relative alla figlia concernenti la sua salute, educazione ed istruzione verranno assunte di Per_ comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle volontà, delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni di
4. Per quanto concerne le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore, durante i tempi di permanenza della minore presso di sé, vi provvederà autonomamente.
5. Per quel che concerne l'esercizio del diritto di visita del PA, il sig. avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia Parte_1 secondo le seguenti modalità:
- a week end alternati al mese, dal sabato pomeriggio prelevando la bambina presso abitazione materna, fino al lunedì mattina, allorché il PA provvederà ad accompagnarla a scuola;
pagina 3 di 14 - un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì). Il sig. preleverà la bambina presso abitazione materna Parte_1 entro le h 19.00 e l'indomani provvederà a riaccompagnarla a scuola;
Per_
- nel mese di Agosto, trascorrerà l5 giorni consecutivi con il PA e quindici giorni consecutivi con la mamma;
i genitori individueranno di comune accordo i rispettivi periodi di vacanza entro il giorno 5 maggio di ogni anno;
- il PA trascorrerà inoltre con la figlia le vacanze natalizie alternandosi con la madre di anno in anno, i periodi dal 25/12 al
31/12 mattina e da tale data fino al 6/1. I genitori potranno anche alternare il 24 dicembre con il 25 dicembre compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi, posto che la minore sarà a casa da scuola presumibilmente dal 23 dicembre. Pertanto viene data la possibilità al padre di trattenere con sé la figlia il 24 dicembre per la cena con pernotto, nel caso il pranzo di Natale spettasse alla madre. Per l'anno 2015 la bambina trascorrerà il Natale con la mamma e la vigilia con PA.
- lo stesso criterio di suddivisione ed alternanza - dall'inizio delle vacanze scolastiche e fino al giorno di Pasqua compreso con un genitore, dal Lunedi mattina dell'Angelo fino al rientro a scuola con l'altro - varrà anche per le feste Pasquali;
salvo migliori accordi delle parti o impossibilità del padre per i turni di lavoro;
- I periodi di permanenza del minore con ciascun genitore, per i ponti e le ulteriori vacanze scolastiche infra annuali, saranno individuati secondo la regola dell'alternanza in modo che ad un periodo con un genitore faccia seguito un periodo di permanenza con l'altro;
Quando le modalità appena descritte non fossero attuabili a causa dei doveri di servizio cui è vincolato il sig. quale Parte_1
Per_ appartenente all'Arma dei Carabinieri, i coniugi concorderanno di volta in volta diverse modalità, al fine di garantire che possa trascorrere tempi adeguati con entrambi i genitori.
I coniugi stabiliscono di comune accordo che eventuali partners saranno introdotti alla bimba non prima di un anno dall'annotazione dell'accordo nel registro anagrafe del Comune di Carate Brianza e comunque ogni decisione in merito dovrà prima essere concordata tra gli stessi.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti, con autorizzazione permanente anche a richiedere il rilascio dei documenti d'identità e del passaporto per la figlia.
SUI RAPPORTI ECONOMICI
7. I coniugi non hanno da avanzare reciproche domande di carattere patrimoniale o di assegno periodico, disponendo di mezzi adeguati al proprio personale mantenimento;
8. I Signor corrisponderà alla moglie, tramite bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquänta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, costo della vita, per complessive 12 mensilità a partire dal maggio 2016;
9. Il Signor contribuirà, altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da intendersi come segue: Parte_1
10. a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
pagina 4 di 14 11. b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) farmaci particolari omeopatici;
12. c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
13. d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento, d)
Corsi di recupero elezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria
14. e. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) un corso sportivo o ricreativo per ciascuno bambino;
d) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, o in caso di malattia della prole intradodicenne e/o del genitore affidatario:
15. f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative
e ludiche fatta eccezione per il primo, e pertinenti attrezzature;
b) Viaggi e vacanze.
16. Le spese che non rientrino nell'elenco sopra riportato debbono intendersi “ordinarie” e pertanto a carico esclusivo della madre
17. Ciascun genitore nella rispettiva dichiarazione dei redditi indicherà a proprio carico la bambina nella misura del 50%.
l8. Per quel che concerne il mutuo relativo all'abitazione coniugale sita in NO, via Trieste n. 23, le rate ancora dovute resteranno a carico di entrambe le parti per la quota del 50% ciascuna.
- con ricorso depositato in data 15.2.2023 parte ricorrente esponeva che la comunione morale e materiale non si era ricostituita;
che la figlia viveva stabilmente dal padre da dicembre 2021; che parte resistente conviveva con il nuovo compagno;
di pagare integralmente il mutuo sulla casa coniugale;
concludeva domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che la figlia venisse affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale a sé, che la resistente gli versasse la somma di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore e provvedesse al pagamento delle spese straordinarie in misura del 50%.
- si costituiva la resistente, che esponeva di essere creditrice nei confronti del marito per contributo al mantenimento della figlia non versato;
che la propria condizione economica era peggiorata, a differenza di quella del ricorrente;
di essere titolare di lavanderia;
che il ricorrente era lavoratore dipendente e proprietario Per_ di 72 immobili;
che i suoi rapporti con la figlia erano ottimi;
concludeva chiedendo la cessazione degli Per_ effetti civili del matrimonio, l'affido di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, che parte ricorrente le versasse 500,00 euro mensili a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché 250,00 euro mensili a titolo di suo mantenimento.
- all'udienza del 12.6.2023 le parti rispettivamente dichiaravano:
pagina 5 di 14 Per_ : vivo a NO in locazione, con canone mensile di euro 280, vivo con mia figlia vivo con lei Parte_1 da dicembre 2021. Sono Carabiniere e lavoro presso il Comando Compagnia Cantù con retribuzione mensile di euro 1800. Per_ Stiamo percependo solo 25 euro a testa al mese di assegno unico perché non siamo riusciti a chiedere importi superiori. vede la mamma secondo liberi accordi assunti con lei direttamente, mediamente due o tre volte al mese. Sono comproprietario della casa coniugale e poi ho delle proprietà ereditate in Anione, terreni e fabbricati ma sono ancora indivisi con i miei fratelli.
Sono tre appartamenti ed un edificio, e terreni agricoli.
AN vivo a NO, in una casa cointestata con gravata da mutuo di 800 euro mensili, CP_1 Parte_1
Per_ che sta pagando lui perché doveva darmi 500 euro per e invece mi ha sempre dato 200 euro e basta e con il resto ha pagato il mutuo. Io ho una lavanderia che dopo il COVID sta andando molto male. Al mese il mio reddito sarà circa di 1500/2000 Per_ ma lordi, devo pagare affitto, luce, prodotti. Vado a prendere tutti i giorni a scuola, e poi due tre volte al mese magari usciamo insieme, è vero che non vive più con me ma solo da un anno. Non dorme più a casa mia. Non so dove potrei andare a vivere se non vivessi più nella casa, non ho un altro posto. Per_ All'esito il Giudice disponeva l'ascolto di che dichiarava: Attualmente vivo a NO con mio PA, da dicembre 2021 circa, ma non ricordo esattamente, sono molti mesi. Ho deciso di trasferirmi perché mi trovo meglio con lui, la mamma la vedo molto poco, quando mi viene a prendere a scuola o in accademia di canto, però non la vado quasi mai a trovare
a casa, non dormo da lei da quando mi sono trasferita. Questa organizzazione mi piace, sono tranquilla e mi piacerebbe rimanesse così anche per il futuro. Ho appena finito il secondo anno di Liceo Artistico a NO, ho preso due debiti: in disegno tecnico (ho sostenuto ieri l'esame di recupero), e in laboratorio artistico (avrò domani l'esame, ma sono abbastanza pronta). Sto lavorando in accademia come animatrice, e mi piace molto, non vedo l'ora di fare l'esame domani per poter rivedere
i miei amici e i bambini. Dopo andrò per circa un mese in Molise dai parenti di PA e torneremo verso il 20 agosto;
mamma ha parlato di qualche giorno di vacanza ma non so ancora dove, mi piacerebbe andare con lei, ma giusto per 3 giorni, anche perché c'è il suo compagno che mi è simpatico. Mamma ha un compagno con cui vive, e lo conosco da diversi anni, mentre PA non ha una compagna. Per_
-All'esito, il Giudice collocava presso il padre, disponeva che la madre potesse vedere e tenere con sé Per_ secondo liberi accordi assunti con la stessa, assegnava la casa coniugale al padre, esonerava il ricorrente Per_ dal versare alla resistente un contributo al mantenimento di da febbraio 2023, poneva a carico della resistente con decorrenza febbraio 2023 l'importo di euro 200,00 da versarsi al ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Con sentenza non definitiva n. 2997/2023 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la causa veniva rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso.
-Il legale della resistente rinunciava al mandato e non veniva sostituito;
-nel prosieguo, il Giudice istruttore ammetteva parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Rilevato preliminarmente che: pagina 6 di 14 - il Tribunale ha già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio sentenza non definitiva n.
2997/2023; la causa giunge a decisione sulle ulteriori domande delle parti.
Ritenuto che: Per_
- viene confermato l'affido condiviso di
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione ovvero intervenga il divorzio. Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie non è stato allegato, né è altrimenti emerso alcun elemento che debba far ritenere Per_ pregiudizievole per l'affido condiviso, per il quale entrambe le parti hanno invero concluso.
- il collocamento della minore resterà presso il padre: osserva il Collegio che a Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui Diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176, all'art. 12 impone agli Stati parti della Convenzione di garantire al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa, ed evidenziando che le opinioni del minore devono essere prese in considerazione, avuto riguardo alla sua età ed al suo grado di maturità.
Anche l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea firmata il 18 dicembre del 2000 a
Nizza, rubricato “Diritti del bambino”, al primo comma riconosce al minore il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, che dovrà essere presa in considerazione sulle questioni che lo riguardano in funzione dell'età e della maturità dello stesso.
Infine, il Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 all'art. 21, rubricato “Diritto del minore ad esprimere la propria opinione”, prevede che Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.
2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
In tale quadro normativo sovranazionale, il nuovo articolo 473bis.4 c.p.c. recita: Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua eta' e al suo grado di maturita'.
pagina 7 di 14 Per_ Ora, – prossima al compimento dei 17 anni – nel corso dell'ascolto ha dichiarato di vivere con il padre da dicembre 2021 e di voler continuare a stare presso il genitore;
la ragazza ha espresso in modo fermo di trovarsi meglio con il padre e di sentirsi tranquilla con l'attuale condizione di vita, che vorrebbe mantenere.
Ha dichiarato di vedere molto poco la madre. Per_ Il Giudice all'esito dell'ascolto ha dato atto che è una ragazza serena e sorridente che parla senza imbarazzi della sua situazione familiare e del rapporto con entrambi i genitori.
Il racconto della ragazza – fluente, coerente, privo di dubbi, contraddizioni, esitazioni – rende evidente che Per_ la volontà di è certamente quella di restare presso il padre;
trattasi di volontà non disgiunta da una concreta progettualità di vita (abitativa, scolastica, relazionale) e dunque indice di assoluta maturità della ragazza e ponderazione della sua scelta.
Tale volontà deve essere pertanto assecondata, anche in relazione all'età della minore. Per_
-i rapporti con la madre verranno regolati secondo liberi accordi assunti direttamente con in ragione dell'età della ragazza.
- la casa coniugale viene assegnata a : il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione Parte_1 di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006). Per_ Nel caso di specie, occorre garantire a il mantenimento dell'habitat domestico in cui ha sempre prevalentemente vissuto.
- Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente è Carabiniere e nella dichiarazione 2022 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2021 di circa euro 39.980,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari
(IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 2.463,33 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; nella dichiarazione 2023 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2022 di circa euro 39.971,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro
2.484 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; nella dichiarazione 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa euro 43.384,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro
2.659 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
Percepisce 25 euro al mese pari al 50% dell'assegno unico;
è gravato dal pagamento del mutuo della casa coniugale, nella quale è tornato a vivere nel giugno 2024, che ammonta a circa 874,00 euro.
pagina 8 di 14 Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500), ne deriva che parte ricorrente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 1310, in base all'ultimo anno di imposta documentato.
È comproprietario con i fratelli di numerosi terreni agricoli, tre appartamenti ed un edificio in Agnone (IS); allo stato non risulta se essi siano messi a reddito.
La resistente gestisce lavanderia, attività dalla quale allega di percepire reddito mensile netto di euro 1300 circa;
percepisce euro 25 di assegno unico;
per effetto del rilascio della casa coniugale avrà reperito nuova soluzione abitativa con oneri non inferiori ad euro 500 mensili secondo i prezzi di mercato;
considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, e la metà del canone di locazione (sul presupposto della suddivisione con il compagno convivente), la sua disponibilità mensile residua è di euro 575.
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze della prole ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, deve essere determinato come in dispositivo quanto parte resistente verserà a parte ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della Per_ domanda, essendosi trasferita presso il padre in un momento precedente.
Con la medesima decorrenza deve essere stabilito l'esonero di dell'obbligo di versare a n Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento della figlia.
- la disciplina dell'assegno divorzile è stata modificata dalla l. 74/1987, a seguito della quale l'articolo 5 l.
898/1970, per quanto di interesse, recita: Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Dopo la novella legislativa, la giurisprudenza si è da subito orientata ad una distinzione tra criteri attributivi del contributo ('insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive”) e criteri determinativi (assistenziali "le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi", compensativi "il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune” e risarcitorio "le ragioni della decisione"), questi ultimi tutti valutati in rapporto alla durata del matrimonio.
Tale orientamento è stato recepito e specificato nella sentenza Cass. S.U. 11490/ 1990, secondo la quale i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione esclusivamente determinativa dell'assegno, da attribuirsi, tuttavia, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi, inteso come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. pagina 9 di 14 All'accertamento del diritto non è necessario il riscontro di uno stato di bisogno, essendo sufficiente l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate.
Ove sussista tale presupposto (l'an del contributo), la liquidazione in concreto deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.
E dunque, secondo la giurisprudenza formatasi immediatamente dopo la novella legislativa, i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione meramente determinativa dell'assegno, da attribuirsi sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
Dopo quasi un trentennio, tale consolidato orientamento è stato posto in discussione da Cass. Sent. n.
11507/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante la non autosufficienza economica dello stesso, individualmente inteso, ed ha stabilito che solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto possono essere esaminati in funzione ampliativa del quantum i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Le ragioni del revirement sono motivate dalla Cassazione con la ritenuta inattualità del precedente orientamento e la sua incapacità di valorizzare le scelte personali e le loro conseguenze sotto il profilo dell'autoresponsabilità.
Chiamata a comporre il contrasto giurisprudenziale, la Cassazione, con la pronuncia a Sez. Unite n.
18287/2018, ha analizzato la natura del contributo al mantenimento, ed ha infine sancito il superamento della dicotomia tra an dell'attribuzione ed il quantum del contributo;
secondo le Sezioni Unite tale dicotomia non è pienamente rispettosa del dato normativo e dei precetti costituzionali, in quanto è idonea a privare di rilevanza i criteri assistenziali, compensativi, risarcitori e la durata del vincolo, ove non venga riscontrata inadeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno o impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, a prescindere dal parametro utilizzato per ravvisare tale inadeguatezza.
Le Sezioni Unite evidenziano comunque come tale criticità interpretativa è stata acuita dalla sentenza Cass. n.
11507/2017, che ha appunto parametrato l'adeguatezza dei mezzi alla mera autosufficienza economica dell'istante, al fine di valorizzare i principi di autodeterminazione e autoresponsabilità.
L'esito di tale orientamento, secondo le Sezioni Unite, è che i criteri di cui alla prima parte della norma (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, valutati tutti anche in rapporto alla durata del matrimonio) vengono di fatto completamente pretermessi dalla pagina 10 di 14 valutazione sulla spettanza del contributo, ove il soggetto risulti economicamente autosufficiente secondo un parametro oggettivamente valutabile, con sostanziale disapplicazione del dato normativo.
Le Sezioni Unite evidenziano peraltro come i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità debbano essere necessariamente declinati nell'ambito della realtà sociale in cui si svolge la vita dell'individuo, ex articoli
2, 3 e 29 Costituzione (con riferimento alla famiglia): se la scelta di porre fine al vincolo coniugale può essere autonomamente assunta da un solo coniuge, la condizione economica delle parti all'esito della storia di coppia può essere strettamente connessa alle scelte operate dai coniugi durante la sussistenza del vincolo, anche ex articolo 143 c.c..
E dunque, secondo le Sezioni Unite, la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi non può essere condotta né avendo come parametro la mera autosufficienza economica, oggettivamente intesa, né l'insufficienza degli stessi a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio: ciò al fine di valorizzare appunto l'autoresponsabilità e le determinazioni assunte nell'ambito del progetto di vita coniugale, ed evitare locupletazioni da parte di chi si trovi in una situazione di oggettivo squilibrio economico
– patrimoniale con il partner, non determinato dall'effettuazione consapevole di comuni scelte di vita nell'ambito di un vincolo di apprezzabile durata temporale: Il c.d. assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa;
il suo riconoscimento postula dunque l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante non già al conseguimento di un' astratta autosufficienza economica, bensì al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Il giudizio sulla debenza e sulla quantificazione del contributo deve dunque essere effettuato all'esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. Unite n. 18287/2018).
E dunque, superata la dicotomia tra parametri attributivi e determinativi, gli indicatori assistenziali, perequativi, compensativi, e la durata temporale del vincolo permeano il giudizio sulla adeguatezza dei mezzi, nell'ambito di una valutazione necessariamente specifica della storia della coppia.
Tale valutazione, con riferimento agli indicatori assistenziali, è supportata dall'esistenza dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'articolo 5 c. 9 l. 898/1970, modificato dalla legge 74/1987: I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni
e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
La Giurisprudenza di legittimità ha specificato che l'esercizio di tale potere ufficioso incontra il limite di una contestazione specifica effettuata da una parte della situazione economico - patrimoniale delineata dall'altra
(cfr. Cass. Sent. n. 9756/1996 In tema di assegno di divorzio, il potere concesso al tribunale di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi, valendosi, se del caso, della polizia tributaria è subordinato alla pagina 11 di 14 disponibilità delle parti, ossia alla contestazione mossa da un coniuge circa la sufficienza e la veridicità, ai fini della decisione, della documentazione depositata dall'altro coniuge.
Cfr. anche Cass. sent. n. 496/1996 Per "contestazione" - prevista dalla norma quale condizione per l'esperimento di
(ulteriori) indagini - si intende la negazione (non in sé, ma) supportata da sufficienti elementi di ragionevolezza Cass. Sent. n.
2098/2011 In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio,
l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati)
Se l'indagine sulla effettiva sperequazione tra la condizione economico patrimoniale delle parti può dunque giovarsi dei poteri istruttori d'ufficio, nei limiti sopra citati, la valutazione dei parametri perequativi e compensativi non può prescindere, per richiamare le Sezioni Unite, da un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi.
Tale accertamento, si ritiene, deve essere condotto secondo gli ordinari principi dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c.
Nel caso di specie, la resistente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito né articolato alcuna istanza istruttoria volta a provare le regioni dell'eventuale sperequazione e il fatto che essa sia dipesa da scelte assunte di comune accordo tra le parti, nell'interesse della famiglia ovvero per sostenere la crescita professionale del marito.
È dunque impossibile al Collegio verificare la sussistenza dei presupposti per porre in capo al ricorrente un contributo al mantenimento della moglie.
Peraltro, convive stabilmente da anni con il nuovo compagno, circostanza questa che induce a CP_1 ritenere cessato ogni vincolo di solidarietà post matrimoniale in capo al ricorrente.
Ne consegue il rigetto della relativa domanda.
-L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% dalle parti, in conformità al dato normativo.
-consegue alla prevalente soccombenza la condanna della resistente a rifondere al ricorrente due terzi delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore indeterminato, individuato in euro
26.000, ed alle diverse fasi (di studio, introduttiva, decisoria) in cui si è articolato il giudizio, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri previdenziali ed assistenziali come per legge, con compensazione per il restante terzo.
P Q M
pagina 12 di 14 Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.1397/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
in via condivisa ad entrambi i genitori;
CP_2
presso il padre;
CP_3
III. la madre potrà vedere e tenere con sè la figlia secondo liberi accordi assunti con la stessa;
IV. Assegna al ricorrente la casa coniugale;
V. esonera il ricorrente dal versare alla resistente un contributo al mantenimento della figlia con decorrenza febbraio 2023;
VI. Pone a carico della resistente con decorrenza febbraio 2023 l'importo di euro 200,00 da versarsi al ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2024 e con riferimento al mese di febbraio 2023. Pone inoltre a carico della resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici pagina 13 di 14 e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
VI. rigetta la domanda della resistente di percezione dell'assegno divorzile;
VII. Dispone che ciascuna parte percepisca il 50% dell'assegno unico per la figlia;
VIII. condanna la resistente a rifondere al ricorrente due terzi delle spese di lite, che in detta misura liquida in euro 2.264,67 per competenze, euro 65,33 per spese, oltre al 15% sulle competente per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri previdenziali ed assistenziali come per legge, con compensazione per il restante terzo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 28.11.2024
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice
Claudia Bonomi
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