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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1807/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Giudice Dott. Valerio Medaglia, nella causa pendente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TAMBERI MARIO;
RICORRENTE
e
(C.F. e (C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. GIORGI FRANCESCO;
C.F._3
RESISTENTI visto l'art. 127ter c.p.c.; visto il proprio decreto che ha disposto la trattazione scritta dell'udienza del 25.03.2025; ritenuto pertanto che l'udienza predetta sia stata sostituita, ai sensi della citata normativa, dal deposito di note scritte delle parti;
letti gli atti e le note depositate;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
AI SENSI DELL'ART. 702-ter C.P.C.
L'odierna ricorrente ha adito questo Tribunale, allegando l'apertura ad opera dei resistenti e di una veduta illegittima sul muro posto a CP_1 CP_2
confine tra la proprietà di questi ultimi e la chiostra della ricorrente, in violazione della distanza legale prevista dall'art. 905 c.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito condannare i convenuti: a) ad eliminare e chiudere l'apertura, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
b) al risarcimento dei danni per l'assoggettamento ad illegittima servitù del suo fondo, da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 300,00 mensili dall'imposizione della veduta (agosto 2015) alla sua eliminazione o nell'altra stimata eventualmente giusta;
c) in subordine e per l'ipotesi di ritenuta legittimità dell'apertura, alla regolarizzazione della stessa secondo le prescrizioni di cui all'art. 901 codice civile”.
I resistenti si sono costituiti in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Grosseto: 1) dichiarare la carenza di titolarità del bene, nonché la carenza di legittimazione attiva, in capo alla ricorrente, e per l'effetto respingerne per detta ragione le domande di cui ai punti a) e c) del ricorso, e comunque perché infondate in fatto ed in diritto;
2) in tesi: dichiarare inoltre
l'inammissibilità del ricorso relativamente al punto b) stante l'avvenuta formazione del giudicato sul punto;
in ipotesi: respingere il ricorso perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto”.
Ciò posto, in via preliminare, va osservato che i resistenti hanno allegato che la ricorrente, con contratto dell'08.11.2021, ha alienato la proprietà dell'immobile a tutela del quale ella agisce nell'odierno giudizio a sicché avrebbe perduto la Parte_2
legittimazione attiva ovvero l'interesse ad agire nel presente giudizio (cfr. all.ti 1 e 2 fasc. resistenti).
La parte ricorrente non ha contestato il suddetto fatto e la stessa CTU nominata in corso di causa, ha confermato che il contratto di compravendita dedotto dai resistenti concerne il fabbricato a tutela del quale la ricorrente ha agito in giudizio.
Ciò posto, l'eccezione va respinta.
Deve rilevarsi che la domanda proposta dalla ricorrente nel presente giudizio afferisce al diritto di proprietà avente ad oggetto l'immobile, in cui è ricompresa la chiostra su cui affaccia l'apertura per cui è causa, concernendo la domanda attorea la disciplina in materia di luci e vedute.
Dunque, il rapporto giuridico sostanziale dedotto dalla ricorrente è quello reale inerente al diritto di proprietà sul suddetto immobile.
Poiché il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 31.08.2021 e il trasferimento del diritto di proprietà facente capo alla ricorrente, e oggetto di questo giudizio, è avvenuto l'08.11.2021, deve ritenersi che tale trasferimento sia avvenuto in corso di causa. Ne consegue l'applicazione nel caso di specie dell'art. 111 comma 1 c.p.c. secondo cui
“Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” e, in base all'ultimo comma di tale articolo, la sentenza emessa tra le parti originarie ha effetto di giudicato anche nei confronti del successore.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'art. 111 c.p.c., “La successione a titolo particolare nel diritto controverso si verifica non soltanto nel caso in cui sia stato alienato il medesimo diritto che forma oggetto della controversia, ma in ogni caso in cui l'alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subingresso dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio” (Cass. Civ. n. 8316/2003; Cass. Civ. n.
2666/1993).
Poiché nel caso di specie, vi è stata, in corso di causa, successione a titolo particolare nel medesimo rapporto giuridico reale dedotto in ricorso dalla ricorrente, deve ritenersi irrilevante tale vicenda ai fini dell'ammissibilità del ricorso, operando la disciplina dell'art. 111 comma 1 c.p.c.
Pertanto, l'eccezione di parte resistente va disattesa.
Ciò chiarito, venendo al merito della domanda di parte ricorrente, va osservato che questa afferma la violazione della distanza legale sancita in materia di vedute, sicché
l'apertura oggetto di causa è illegittima, con conseguente esigenza che la stessa sia chiusa, con condanna dei resistenti al risarcimento del danno derivante limitazione della proprietà.
Ebbene, ai sensi dell'art. 905 c.c., “Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere. Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica”.
Come si evince dal tenore letterale dell'articolo, le disposizioni richiamate si applicano esclusivamente alle aperture che costituiscono vedute.
Secondo l'art. 900 c.c., le aperture sulle costruzioni sono vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente;
di contro, costituiscono luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino.
Il criterio di distinzione sopra individuato è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che “Affinché sussista una veduta, a norma dell'art. 900 cod. civ., è necessario, oltre al requisito della "inspectio" anche quello della "prospectio" nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, in modo che il fondo alieno risulti soggetto ad una visione mobile e globale” (Cass. Civ. 22884/2006; Cass. Civ. n. 7745/1999:
“Un'apertura munita di inferriata può essere considerata veduta anzichè luce solo se permetta di affacciarsi e di guardare oltrechè di fronte anche obliquamente o lateralmente, come nel caso in cui abbia maglie così larghe da consentire di esporre il capo in ogni direzione ovvero non sia aderente alla superficie esterna del muro, ma se ne distacchi tanto da consentire di sporgere il capo oltre tale muro”; Cass. Civ.
n. 5421/2011; Cass. Civ. n. 8009/2012; Cass. Civ. n. 3924/2016; Cass. Civ. n. 346/2017;
Cass. Civ. n. 25864/2021; Cass. Civ. n. 36147/2022).
Ne deriva che un'apertura che consenta di guardare di fronte sul fondo altrui, senza consentire la prospectio, ossia di guardare obliquamente e lateralmente, in modo da consentire una visione mobile e globale su detto fondo, va qualificata come luce, ai sensi degli artt. 901 e 902 c.c., e non come veduta ai fini dell'art. 905 c.c.
Ciò posto, nel caso di specie, è pacifico tra le parti e risulta confermato dalle indagini espletate dal CTU in corso di causa, che i resistenti sono comproprietari del locale ad uso commerciale sito in Grosseto, Piazza del Sale (o del Mercato) n. 5/A e che lo stesso confina, a mezzo del muro dove si trova l'apertura oggetto di causa, con una chiostra facente parte del fabbricato sito in Grosseto Via S. Martino appartenente alla ricorrente
(cfr. all.ti 1 fasc. ricorrente e all.ti 1 e 2 fasc. resistenti;
CTU in atti).
L'apertura oggetto di causa, alla luce dei principi di diritto richiamati, va qualificata come luce e non come veduta, in quanto, come si desume dalle stesse fotografie prodotte dalla ricorrente (cfr. all. 3 apertura n. 1 fasc. ricorrente), l'apertura presenta un'inferriata che preclude totalmente ogni visione mobile sul cortile. Tale conclusione è stata confermata anche dalla CTU all'udienza del 10.12.2024, in cui la stessa ha riferito che l'apertura oggetto di causa non consente in alcun modo l'affaccio sulla chiostra della ricorrente.
Pertanto, non potendosi qualificare l'apertura per cui è causa come veduta, non appare applicabile l'art. 905 c.c., sicché non è possibile affermare una violazione, ad opera dei convenuti, della distanza minima prescritta dal predetto articolo per l'apertura di vedute.
Ciò importa l'infondatezza della domanda principale di parte ricorrente, volta ad accertare l'illegittimità della veduta presente sul muro del fabbricato dei convenuti e a ottenerne l'eliminazione per violazione della distanza legale.
Le considerazioni svolte importano altresì l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente, in quanto la condotta antigiuridica imputata dalla ricorrente ai resistenti consiste appunto nell'imposizione di una servitù di veduta sulla chiostra da ritenersi insussistente e in violazione delle distanze legali.
In particolare, la ricorrente ha allegato nel ricorso che “La veduta è illegittima in quanto non rispetta le distanze legali previste dal codice civile, essendo stata realizzata su un muro a confine con una chiostra della ricorrente e quindi a nessuna distanza da esso, che pertanto intende ottenerne
l'eliminazione e la chiusura, con rimessa in pristino stato dei luoghi, nonché conseguire il risarcimento dei danni subiti per l'abusiva imposizione di una servitù sul suo fondo e quindi per la limitazione al relativo godimento, che si traduce in una limitazione del valore della sua proprietà, danno da ritenersi sussistente in re ipsa, senza necessità di alcuna dimostrazione (Cass. 27413/2013; Cass. 11382/2011 ed altre), cosicché può essere liquidato equitativamente nella misura di € 300,00 mensili dall'imposizione della veduta (agosto 2015) alla sua eliminazione o nell'altra ritenuta eventualmente giusta”.
Invero, non potendosi predicare una violazione della normativa sulle distanze legali in relazione all'apertura per cui è causa, non trattandosi di una veduta, non è possibile ritenere integrato l'illecito allegato dalla ricorrente, consistente nell'imposizione di una servitù di veduta illegittima con limitazione del godimento dell'immobile oggetto del diritto di proprietà della ricorrente.
Gli stessi precedenti di legittimità richiamati dalla ricorrente (Cass: Civ. n. 27413/2013 e n. 11382/2011) concernono la materia del risarcimento del danno da violazione delle distanze tra costruzioni o da imposizione di una servitù da veduta illegittima, casi non ricorrenti nel caso di specie.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, non potendosi qualificare l'apertura oggetto di causa come veduta, le domande proposte da parte ricorrente in via principale vanno respinte in quanto infondate.
Né a diversa conclusione può condurre la sentenza n. 725/2008 resa da questo Tribunale tra precedente proprietaria dell'immobile attualmente delle parti resistenti, CP_3
e l'odierna ricorrente, invocata da quest'ultima nel presente giudizio (cfr. all. 4 fasc. ricorrente).
La sentenza in esame ha rigettato la domanda di volta ad accertare la CP_3
titolarità di un diritto di servitù di due luci in favore dell'immobile, oggi appartenente ai resistenti, e a carico dell'immobile della ricorrente e ha condannato la prima a regolarizzare la luce esistente e che, per stessa allegazione della ricorrente, non coincide con quella oggetto di questo giudizio.
Inoltre, per stessa allegazione della ricorrente, l'apertura oggetto di questo giudizio, al tempo della suddetta sentenza, non vi era, essendo stata aperta successivamente.
Dunque, la sentenza non contiene statuizioni rilevanti in materia di vedute tra gli immobili delle parti, né ha disposto la chiusura dell'apertura oggetto di causa a carico della sicché non appare contenere divieti a carico dei resistenti rilevanti ai fini CP_3
della presente decisione.
In definitiva, le domande proposte dalla ricorrente in via principale vanno respinte.
Venendo alla ulteriore domanda proposta dalla ricorrente, questa chiede condannarsi i convenuti, “in subordine e per l'ipotesi di ritenuta legittimità dell'apertura, alla regolarizzazione della stessa secondo le prescrizioni di cui all'art. 901 codice civile”.
Sul punto, va osservato che secondo l'art. 901 c.c., “Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”.
Ai sensi dell'art. 902 c.c., “L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'articolo 901. Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto”.
Ciò posto, al fine di individuare i caratteri strutturali dell'apertura oggetto di causa e verificare il rispetto delle prescrizioni sancite dall'art. 901 c.c. e le misure atte a rendere l'apertura conforme a dette prescrizioni, è stata espletata in corso di causa una CTU sui luoghi.
La CTU, all'esito di apposite verifiche presso i luoghi e con valutazioni tecniche che non appaiono manifestamente illogiche o arbitrarie, ha accertato che l'apertura “misura metri
0,87 di larghezza e metri 1,21 di altezza. La soglia (lato inferiore dell'apertura) è posta a metri 0,98 dal suolo, mentre il lato superiore dell'apertura dista dal soffitto metri 0,59; il lato destro dell'apertura dista dall'angolo del muro della parete lato destro metri 0,37, mentre dal lato sinistro all'altra apertura la distanza è di metri 0,72. Questa apertura ha una zanzariera collocata a filo del muro della chiostra fissata su un telaio;
lo spessore totale del muro è di metri 0,50 e la maglia della inferriata in ferro
(idonea a soddisfare i requisiti prescritti dall'art.901 in tal senso) dista dal lembo interno del muro metri
0,32. Posizionato sul lato interno a filo del muro vi è un infisso con telaio in P.V.C. a bandiera con le cerniere sul lato destro, tale infisso è ad un'unica anta, e pertanto la sua dimensione è pari a quella della apertura. Sul lato sinistro è posizionata una maniglia che serve per aprire l'infisso, costituito da un telaio in P.V.C. di colore bianco, nell'infisso è posizionato un vetro satinato. L'inferriata di colore bianco è in metallo, posizionata a metri 0,32 dall'infisso interno, le sue maglie sono di metri 0,20 per metri 0,20, tale grata è un tubolare di sezione circolare dello spessore centimetri 2,00. Osservata dal lato della chiostra, l'apertura 1 misura metri 0,88 di larghezza e metri 1,22 di altezza. La soglia (lato inferiore dell'apertura) è posta a metri 0,22 dal suolo”.
Nel verificare il rispetto delle prescrizioni sancite dall'art. 901 c.c., la CTU ha accertato che “
1. L'inferriata esistente è idonea a soddisfare i requisiti dell'art. 901. 2. È assente una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati.
3. L'apertura è posta ad un'altezza di metri 0,98, dal pavimento del negozio di parte convenuta.
4. L'apertura è posta ad un'altezza di metri 0,22 dal suolo della chiostra. Il locale a cui l'apertura dovrebbe garantire luce ed aria è interrato per circa metri 0.76 rispetto alla chiostra”.
Dunque, come accertato dal CTU, l'apertura non risulta conforme alle prescrizioni previste dall'art. 901 c.c.
A questo punto, va osservato che la CTU, nell'individuare le misure da adottare per rendere l'apertura conforme all'art. 901 c.c., ha evidenziato che “Non è possibile rendere
l'apertura esistente conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 901 c.c. In quanto detto articolo stabilisce un'altezza del lato inferiore dell'apertura di metri 2,5 rispetto al pavimento dell'immobile di parte convenuta. Mentre il lato superiore della stessa è attualmente a circa metri 2,19 dal pavimento”.
Pertanto, la CTU ha accertato l'impossibilità oggettiva, alla luce della condizione dei luoghi, di rendere l'apertura per cui è causa conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 901 c.c.
Ciò rende inaccoglibile la domanda proposta in subordine dalla parte ricorrente.
Peraltro, va osservato che la domanda proposta in via subordinata dalla parte ricorrente
è stata condizionata all'accertamento della legittimità dell'apertura, legittimità che va esclusa, non essendo la luce conforme alle prescrizioni dell'art. 901 c.c.
Dunque, la domanda subordinata di parte ricorrente non appare accoglibile anche in quanto non appare integrata la condizione dell'accertamento della legittimità dell'apertura cui viene esplicitamente subordinata la condanna dei resistenti alla regolarizzazione dell'apertura.
Ad ogni modo, deve osservarsi che, sebbene l'art. 902 c.c. stabilisca che il vicino ha il diritto alla sola regolarizzazione della luce (cfr. Cass. Civ. n. 233/2011, secondo cui la luce irregolare va regolarizzata e non chiusa), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ove sia impossibile la regolarizzazione della luce ai sensi dell'art. 902 c.c., il vicino può ottenere la chiusura dell'apertura.
In particolare, è stato osservato che “In tema di luci irregolari, se è vero che ai sensi dell'art. 902
c.c. il vicino può chiederne solo la regolarizzazione, ma non la chiusura, va tuttavia escluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenerle tutte le volte in cui il loro adeguamento al disposto dell'art. 901
c.c. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l'esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo.” (Cass. Civ. n.
12306/2023; Cass. Civ. n. 3508/1975”).
Dunque, in ipotesi di impossibilità di regolarizzare la luce secondo le prescrizioni dell'art. 901 c.c., resta possibile per il vicino chiedere la tutela della rimozione dell'apertura.
Nondimeno, deve rilevarsi che nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'eliminazione dell'apertura solo in via principale, in base all'assunto che la stessa costituisse veduta illegittima, mentre nella domanda subordinata si è limitata a chiedere la condanna dei resistenti a regolarizzare l'apertura ai sensi dell'art. 901 c.c., senza richiedere, in ipotesi di impossibilità della regolarizzazione, la chiusura dell'apertura.
Pertanto, per il principio della domanda (art. 112 c.p.c.), non è possibile riconoscere la tutela in esame avverso la luce irregolare, in difetto di apposita domanda di parte ricorrente.
In definitiva, va respinta la domanda proposta in via subordinata dalla parte ricorrente.
In conclusione, le domande proposte da parte ricorrente vanno respinte, per i motivi illustrati, restando assorbita ogni altra questione proposta dalle parti per il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 9936/2014).
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente svolte dalle parti e del valore della lite, desumibile dagli atti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G.
n. 1807/2021, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte da parte ricorrente;
2) pone definitivamente le spese di lite a carico della parte ricorrente e la condanna al rimborso in favore dei resistenti della somma di 5.077,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti.
Grosseto, 27.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Giudice Dott. Valerio Medaglia, nella causa pendente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TAMBERI MARIO;
RICORRENTE
e
(C.F. e (C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. GIORGI FRANCESCO;
C.F._3
RESISTENTI visto l'art. 127ter c.p.c.; visto il proprio decreto che ha disposto la trattazione scritta dell'udienza del 25.03.2025; ritenuto pertanto che l'udienza predetta sia stata sostituita, ai sensi della citata normativa, dal deposito di note scritte delle parti;
letti gli atti e le note depositate;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
AI SENSI DELL'ART. 702-ter C.P.C.
L'odierna ricorrente ha adito questo Tribunale, allegando l'apertura ad opera dei resistenti e di una veduta illegittima sul muro posto a CP_1 CP_2
confine tra la proprietà di questi ultimi e la chiostra della ricorrente, in violazione della distanza legale prevista dall'art. 905 c.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito condannare i convenuti: a) ad eliminare e chiudere l'apertura, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
b) al risarcimento dei danni per l'assoggettamento ad illegittima servitù del suo fondo, da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 300,00 mensili dall'imposizione della veduta (agosto 2015) alla sua eliminazione o nell'altra stimata eventualmente giusta;
c) in subordine e per l'ipotesi di ritenuta legittimità dell'apertura, alla regolarizzazione della stessa secondo le prescrizioni di cui all'art. 901 codice civile”.
I resistenti si sono costituiti in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Grosseto: 1) dichiarare la carenza di titolarità del bene, nonché la carenza di legittimazione attiva, in capo alla ricorrente, e per l'effetto respingerne per detta ragione le domande di cui ai punti a) e c) del ricorso, e comunque perché infondate in fatto ed in diritto;
2) in tesi: dichiarare inoltre
l'inammissibilità del ricorso relativamente al punto b) stante l'avvenuta formazione del giudicato sul punto;
in ipotesi: respingere il ricorso perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto”.
Ciò posto, in via preliminare, va osservato che i resistenti hanno allegato che la ricorrente, con contratto dell'08.11.2021, ha alienato la proprietà dell'immobile a tutela del quale ella agisce nell'odierno giudizio a sicché avrebbe perduto la Parte_2
legittimazione attiva ovvero l'interesse ad agire nel presente giudizio (cfr. all.ti 1 e 2 fasc. resistenti).
La parte ricorrente non ha contestato il suddetto fatto e la stessa CTU nominata in corso di causa, ha confermato che il contratto di compravendita dedotto dai resistenti concerne il fabbricato a tutela del quale la ricorrente ha agito in giudizio.
Ciò posto, l'eccezione va respinta.
Deve rilevarsi che la domanda proposta dalla ricorrente nel presente giudizio afferisce al diritto di proprietà avente ad oggetto l'immobile, in cui è ricompresa la chiostra su cui affaccia l'apertura per cui è causa, concernendo la domanda attorea la disciplina in materia di luci e vedute.
Dunque, il rapporto giuridico sostanziale dedotto dalla ricorrente è quello reale inerente al diritto di proprietà sul suddetto immobile.
Poiché il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 31.08.2021 e il trasferimento del diritto di proprietà facente capo alla ricorrente, e oggetto di questo giudizio, è avvenuto l'08.11.2021, deve ritenersi che tale trasferimento sia avvenuto in corso di causa. Ne consegue l'applicazione nel caso di specie dell'art. 111 comma 1 c.p.c. secondo cui
“Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” e, in base all'ultimo comma di tale articolo, la sentenza emessa tra le parti originarie ha effetto di giudicato anche nei confronti del successore.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'art. 111 c.p.c., “La successione a titolo particolare nel diritto controverso si verifica non soltanto nel caso in cui sia stato alienato il medesimo diritto che forma oggetto della controversia, ma in ogni caso in cui l'alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subingresso dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio” (Cass. Civ. n. 8316/2003; Cass. Civ. n.
2666/1993).
Poiché nel caso di specie, vi è stata, in corso di causa, successione a titolo particolare nel medesimo rapporto giuridico reale dedotto in ricorso dalla ricorrente, deve ritenersi irrilevante tale vicenda ai fini dell'ammissibilità del ricorso, operando la disciplina dell'art. 111 comma 1 c.p.c.
Pertanto, l'eccezione di parte resistente va disattesa.
Ciò chiarito, venendo al merito della domanda di parte ricorrente, va osservato che questa afferma la violazione della distanza legale sancita in materia di vedute, sicché
l'apertura oggetto di causa è illegittima, con conseguente esigenza che la stessa sia chiusa, con condanna dei resistenti al risarcimento del danno derivante limitazione della proprietà.
Ebbene, ai sensi dell'art. 905 c.c., “Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere. Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica”.
Come si evince dal tenore letterale dell'articolo, le disposizioni richiamate si applicano esclusivamente alle aperture che costituiscono vedute.
Secondo l'art. 900 c.c., le aperture sulle costruzioni sono vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente;
di contro, costituiscono luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino.
Il criterio di distinzione sopra individuato è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che “Affinché sussista una veduta, a norma dell'art. 900 cod. civ., è necessario, oltre al requisito della "inspectio" anche quello della "prospectio" nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, in modo che il fondo alieno risulti soggetto ad una visione mobile e globale” (Cass. Civ. 22884/2006; Cass. Civ. n. 7745/1999:
“Un'apertura munita di inferriata può essere considerata veduta anzichè luce solo se permetta di affacciarsi e di guardare oltrechè di fronte anche obliquamente o lateralmente, come nel caso in cui abbia maglie così larghe da consentire di esporre il capo in ogni direzione ovvero non sia aderente alla superficie esterna del muro, ma se ne distacchi tanto da consentire di sporgere il capo oltre tale muro”; Cass. Civ.
n. 5421/2011; Cass. Civ. n. 8009/2012; Cass. Civ. n. 3924/2016; Cass. Civ. n. 346/2017;
Cass. Civ. n. 25864/2021; Cass. Civ. n. 36147/2022).
Ne deriva che un'apertura che consenta di guardare di fronte sul fondo altrui, senza consentire la prospectio, ossia di guardare obliquamente e lateralmente, in modo da consentire una visione mobile e globale su detto fondo, va qualificata come luce, ai sensi degli artt. 901 e 902 c.c., e non come veduta ai fini dell'art. 905 c.c.
Ciò posto, nel caso di specie, è pacifico tra le parti e risulta confermato dalle indagini espletate dal CTU in corso di causa, che i resistenti sono comproprietari del locale ad uso commerciale sito in Grosseto, Piazza del Sale (o del Mercato) n. 5/A e che lo stesso confina, a mezzo del muro dove si trova l'apertura oggetto di causa, con una chiostra facente parte del fabbricato sito in Grosseto Via S. Martino appartenente alla ricorrente
(cfr. all.ti 1 fasc. ricorrente e all.ti 1 e 2 fasc. resistenti;
CTU in atti).
L'apertura oggetto di causa, alla luce dei principi di diritto richiamati, va qualificata come luce e non come veduta, in quanto, come si desume dalle stesse fotografie prodotte dalla ricorrente (cfr. all. 3 apertura n. 1 fasc. ricorrente), l'apertura presenta un'inferriata che preclude totalmente ogni visione mobile sul cortile. Tale conclusione è stata confermata anche dalla CTU all'udienza del 10.12.2024, in cui la stessa ha riferito che l'apertura oggetto di causa non consente in alcun modo l'affaccio sulla chiostra della ricorrente.
Pertanto, non potendosi qualificare l'apertura per cui è causa come veduta, non appare applicabile l'art. 905 c.c., sicché non è possibile affermare una violazione, ad opera dei convenuti, della distanza minima prescritta dal predetto articolo per l'apertura di vedute.
Ciò importa l'infondatezza della domanda principale di parte ricorrente, volta ad accertare l'illegittimità della veduta presente sul muro del fabbricato dei convenuti e a ottenerne l'eliminazione per violazione della distanza legale.
Le considerazioni svolte importano altresì l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente, in quanto la condotta antigiuridica imputata dalla ricorrente ai resistenti consiste appunto nell'imposizione di una servitù di veduta sulla chiostra da ritenersi insussistente e in violazione delle distanze legali.
In particolare, la ricorrente ha allegato nel ricorso che “La veduta è illegittima in quanto non rispetta le distanze legali previste dal codice civile, essendo stata realizzata su un muro a confine con una chiostra della ricorrente e quindi a nessuna distanza da esso, che pertanto intende ottenerne
l'eliminazione e la chiusura, con rimessa in pristino stato dei luoghi, nonché conseguire il risarcimento dei danni subiti per l'abusiva imposizione di una servitù sul suo fondo e quindi per la limitazione al relativo godimento, che si traduce in una limitazione del valore della sua proprietà, danno da ritenersi sussistente in re ipsa, senza necessità di alcuna dimostrazione (Cass. 27413/2013; Cass. 11382/2011 ed altre), cosicché può essere liquidato equitativamente nella misura di € 300,00 mensili dall'imposizione della veduta (agosto 2015) alla sua eliminazione o nell'altra ritenuta eventualmente giusta”.
Invero, non potendosi predicare una violazione della normativa sulle distanze legali in relazione all'apertura per cui è causa, non trattandosi di una veduta, non è possibile ritenere integrato l'illecito allegato dalla ricorrente, consistente nell'imposizione di una servitù di veduta illegittima con limitazione del godimento dell'immobile oggetto del diritto di proprietà della ricorrente.
Gli stessi precedenti di legittimità richiamati dalla ricorrente (Cass: Civ. n. 27413/2013 e n. 11382/2011) concernono la materia del risarcimento del danno da violazione delle distanze tra costruzioni o da imposizione di una servitù da veduta illegittima, casi non ricorrenti nel caso di specie.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, non potendosi qualificare l'apertura oggetto di causa come veduta, le domande proposte da parte ricorrente in via principale vanno respinte in quanto infondate.
Né a diversa conclusione può condurre la sentenza n. 725/2008 resa da questo Tribunale tra precedente proprietaria dell'immobile attualmente delle parti resistenti, CP_3
e l'odierna ricorrente, invocata da quest'ultima nel presente giudizio (cfr. all. 4 fasc. ricorrente).
La sentenza in esame ha rigettato la domanda di volta ad accertare la CP_3
titolarità di un diritto di servitù di due luci in favore dell'immobile, oggi appartenente ai resistenti, e a carico dell'immobile della ricorrente e ha condannato la prima a regolarizzare la luce esistente e che, per stessa allegazione della ricorrente, non coincide con quella oggetto di questo giudizio.
Inoltre, per stessa allegazione della ricorrente, l'apertura oggetto di questo giudizio, al tempo della suddetta sentenza, non vi era, essendo stata aperta successivamente.
Dunque, la sentenza non contiene statuizioni rilevanti in materia di vedute tra gli immobili delle parti, né ha disposto la chiusura dell'apertura oggetto di causa a carico della sicché non appare contenere divieti a carico dei resistenti rilevanti ai fini CP_3
della presente decisione.
In definitiva, le domande proposte dalla ricorrente in via principale vanno respinte.
Venendo alla ulteriore domanda proposta dalla ricorrente, questa chiede condannarsi i convenuti, “in subordine e per l'ipotesi di ritenuta legittimità dell'apertura, alla regolarizzazione della stessa secondo le prescrizioni di cui all'art. 901 codice civile”.
Sul punto, va osservato che secondo l'art. 901 c.c., “Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”.
Ai sensi dell'art. 902 c.c., “L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'articolo 901. Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto”.
Ciò posto, al fine di individuare i caratteri strutturali dell'apertura oggetto di causa e verificare il rispetto delle prescrizioni sancite dall'art. 901 c.c. e le misure atte a rendere l'apertura conforme a dette prescrizioni, è stata espletata in corso di causa una CTU sui luoghi.
La CTU, all'esito di apposite verifiche presso i luoghi e con valutazioni tecniche che non appaiono manifestamente illogiche o arbitrarie, ha accertato che l'apertura “misura metri
0,87 di larghezza e metri 1,21 di altezza. La soglia (lato inferiore dell'apertura) è posta a metri 0,98 dal suolo, mentre il lato superiore dell'apertura dista dal soffitto metri 0,59; il lato destro dell'apertura dista dall'angolo del muro della parete lato destro metri 0,37, mentre dal lato sinistro all'altra apertura la distanza è di metri 0,72. Questa apertura ha una zanzariera collocata a filo del muro della chiostra fissata su un telaio;
lo spessore totale del muro è di metri 0,50 e la maglia della inferriata in ferro
(idonea a soddisfare i requisiti prescritti dall'art.901 in tal senso) dista dal lembo interno del muro metri
0,32. Posizionato sul lato interno a filo del muro vi è un infisso con telaio in P.V.C. a bandiera con le cerniere sul lato destro, tale infisso è ad un'unica anta, e pertanto la sua dimensione è pari a quella della apertura. Sul lato sinistro è posizionata una maniglia che serve per aprire l'infisso, costituito da un telaio in P.V.C. di colore bianco, nell'infisso è posizionato un vetro satinato. L'inferriata di colore bianco è in metallo, posizionata a metri 0,32 dall'infisso interno, le sue maglie sono di metri 0,20 per metri 0,20, tale grata è un tubolare di sezione circolare dello spessore centimetri 2,00. Osservata dal lato della chiostra, l'apertura 1 misura metri 0,88 di larghezza e metri 1,22 di altezza. La soglia (lato inferiore dell'apertura) è posta a metri 0,22 dal suolo”.
Nel verificare il rispetto delle prescrizioni sancite dall'art. 901 c.c., la CTU ha accertato che “
1. L'inferriata esistente è idonea a soddisfare i requisiti dell'art. 901. 2. È assente una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati.
3. L'apertura è posta ad un'altezza di metri 0,98, dal pavimento del negozio di parte convenuta.
4. L'apertura è posta ad un'altezza di metri 0,22 dal suolo della chiostra. Il locale a cui l'apertura dovrebbe garantire luce ed aria è interrato per circa metri 0.76 rispetto alla chiostra”.
Dunque, come accertato dal CTU, l'apertura non risulta conforme alle prescrizioni previste dall'art. 901 c.c.
A questo punto, va osservato che la CTU, nell'individuare le misure da adottare per rendere l'apertura conforme all'art. 901 c.c., ha evidenziato che “Non è possibile rendere
l'apertura esistente conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 901 c.c. In quanto detto articolo stabilisce un'altezza del lato inferiore dell'apertura di metri 2,5 rispetto al pavimento dell'immobile di parte convenuta. Mentre il lato superiore della stessa è attualmente a circa metri 2,19 dal pavimento”.
Pertanto, la CTU ha accertato l'impossibilità oggettiva, alla luce della condizione dei luoghi, di rendere l'apertura per cui è causa conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 901 c.c.
Ciò rende inaccoglibile la domanda proposta in subordine dalla parte ricorrente.
Peraltro, va osservato che la domanda proposta in via subordinata dalla parte ricorrente
è stata condizionata all'accertamento della legittimità dell'apertura, legittimità che va esclusa, non essendo la luce conforme alle prescrizioni dell'art. 901 c.c.
Dunque, la domanda subordinata di parte ricorrente non appare accoglibile anche in quanto non appare integrata la condizione dell'accertamento della legittimità dell'apertura cui viene esplicitamente subordinata la condanna dei resistenti alla regolarizzazione dell'apertura.
Ad ogni modo, deve osservarsi che, sebbene l'art. 902 c.c. stabilisca che il vicino ha il diritto alla sola regolarizzazione della luce (cfr. Cass. Civ. n. 233/2011, secondo cui la luce irregolare va regolarizzata e non chiusa), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ove sia impossibile la regolarizzazione della luce ai sensi dell'art. 902 c.c., il vicino può ottenere la chiusura dell'apertura.
In particolare, è stato osservato che “In tema di luci irregolari, se è vero che ai sensi dell'art. 902
c.c. il vicino può chiederne solo la regolarizzazione, ma non la chiusura, va tuttavia escluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenerle tutte le volte in cui il loro adeguamento al disposto dell'art. 901
c.c. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l'esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo.” (Cass. Civ. n.
12306/2023; Cass. Civ. n. 3508/1975”).
Dunque, in ipotesi di impossibilità di regolarizzare la luce secondo le prescrizioni dell'art. 901 c.c., resta possibile per il vicino chiedere la tutela della rimozione dell'apertura.
Nondimeno, deve rilevarsi che nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'eliminazione dell'apertura solo in via principale, in base all'assunto che la stessa costituisse veduta illegittima, mentre nella domanda subordinata si è limitata a chiedere la condanna dei resistenti a regolarizzare l'apertura ai sensi dell'art. 901 c.c., senza richiedere, in ipotesi di impossibilità della regolarizzazione, la chiusura dell'apertura.
Pertanto, per il principio della domanda (art. 112 c.p.c.), non è possibile riconoscere la tutela in esame avverso la luce irregolare, in difetto di apposita domanda di parte ricorrente.
In definitiva, va respinta la domanda proposta in via subordinata dalla parte ricorrente.
In conclusione, le domande proposte da parte ricorrente vanno respinte, per i motivi illustrati, restando assorbita ogni altra questione proposta dalle parti per il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 9936/2014).
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente svolte dalle parti e del valore della lite, desumibile dagli atti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G.
n. 1807/2021, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte da parte ricorrente;
2) pone definitivamente le spese di lite a carico della parte ricorrente e la condanna al rimborso in favore dei resistenti della somma di 5.077,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti.
Grosseto, 27.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia