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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 3978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3978 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. RE CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°14006 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Chichi, giusta procura in calce all'atto di citazione opponente
E
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Grazia Erbicella, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta opposto
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_2
opposto contumace
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza per la precisazione del 11/02/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l e il , impugnando, previa domanda Controparte_1 Controparte_2 di sospensione dell'efficacia esecutiva, la cartella di pagamento n. 29620220016477381000, notificata il 30/09/2022, con la quale l'Ente riscossore chiedeva il pagamento dell'importo di euro 3.157,08, per spese processuali in forza dell'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 25/02/2021. 1 In primo luogo, l'opponente contestava l'errata quantificazione dell'importo iscritto a ruolo, giacché, trattandosi di procedimento di incidente di esecuzione proposto dalla stessa, unitamente a e , ai sensi dell'art. 205, comma 1, del Parte_2 Controparte_3
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, le spese dovevano essere imputate “pro quota”.
Dunque, essendo stabilito dall'allegato A al D.M. n. 124/2014 che l'importo per il summenzionato procedimento è di euro 60,00, la quota di propria spettanza era pari ad euro 20,00.
Ulteriormente, denunciava l'illegittimità della cartella per difetto di motivazione, perché priva del contenuto minimo necessario ai fini del'esatta individuazione della pretesa azionata dall'ente impositore, nonché per mancanza della sottoscrizione del ruolo da parte di un soggetto legittimato.
Dunque, chiedeva al presente Tribunale di accertare l'illegittimità della cartella di pagamento opposta e, per l'effetto, annullarla, con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2. Si costituiva l , contestando la propria legittimazione Controparte_1 passiva rispetto alle eccezioni sollevate dall'opponente, attenendo unicamente la regolarità del credito. Quindi, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna alle spese dell'opponente.
Benché regolarmente convenuto, il non si costituiva e veniva Controparte_2 dichiarato contumace dal presente Tribunale all'udienza del 16/05/2023.
3. La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11/02/2025.
***
Va, preliminarmente, respinta l'eccezione sollevata da parte attrice, circa la presunta illegittimità della cartella per mancanza della sottoscrizione del ruolo da parte di un soggetto legittimato.
Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte, fatta eccezione per alcuni limitati e specifici atti fiscali, come ad esempio l'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che «è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato» (cfr. Cass. n. 18758 del 2014 e la giurisprudenza ivi citata), vige il principio che «l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso» (Cass. Civ., n. 11458 del 2012).
Ne consegue che l'assenza di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio, analogamente alla mancata sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non sia controversa la sua riferibilità all'Autorità da cui promana, non incide sulla validità
2 dell'iscrizione a ruolo del tributo né delle ulteriori entrate patrimoniali riscuotibili mediante procedura esattoriale.
Ciò, perché il ruolo costituisce atto interno, privo di autonoma rilevanza esterna, destinato a essere trasfuso nella cartella da notificare al contribuente.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19671/2016; n. 26053/2015; n. 6199/2015; n. 6610/2013) e la Corte costituzionale (sent. n. 117/2000) hanno affermato il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo solo nei casi espressamente previsti dalla legge, essendo sufficiente che dai dati contenuti nel documento risulti con certezza l'autorità da cui l'atto proviene.
***
Per quanto concerne gli importi iscritti al ruolo, invece, si osserva che a pag. 5 dell'opposta cartella di pagamento, sezione: “DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO”, viene indicato: -. ordinanza emessa in data 25.02.2021; -. “Codice tributo: 1E10, descrizione: Spese processuali, importi a ruolo: Euro 120,00”; -. “Codice tributo: 1E02, descrizione: Cassa depositi e prestiti – cassa ammende, importi a ruolo: Euro 3.000,00”.
Orbene, con l'ordinanza del 25 febbraio 2021, titolo presupposto dell'iscrizione a ruolo e della successiva notifica della cartella di pagamento impugnata, il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha condannato l'opponente,
[...]
, e , istanti in un incidente di esecuzione, Parte_1 Parte_2 Controparte_3 al solo pagamento delle spese del relativo procedimento (cfr. all. 2 all'atto di citazione in opposizione).
Come correttamente rilevato dalla difesa di parte opponente, tale ordinanza non contiene alcuna ulteriore statuizione di condanna, con la conseguenza che l'importo di euro 3.000,00, indicato con “codice tributo: 1E02 – Cassa depositi e prestiti, cassa ammende”, non è dovuto da . Parte_1
Parimenti, come dedotto con ulteriore motivo di opposizione, risulta erroneamente determinata anche la somma intimata a titolo di “codice tributo: 1E10 – spese processuali”, per un importo iscritto a ruolo pari a euro 120,00.
Si rileva in proposito che, come richiamato dalla difesa di , l'art. 205, comma 1, del Pt_1
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, c.d. testo unico sulle spese di giustizia (nel prosieguo TUSG), novellato dall'art. 67 della legge 18 giugno 2009 n. 69, dispone: “le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario”.
Conseguentemente, la legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato la regola di imputazione delle predette spese, sostituendo al vincolo di solidarietà il criterio di accollo pro quota delle medesime (Cassazione Pen. sent. n. 39682 del 25 settembre 2009; sent. n. 27253 del 24 giugno 2010), tenendo conto di quelle ad ognuno effettivamente imputabili.
3 Con la riforma del 2009, quindi, l'art. 205 TUSG ha radicalmente mutato la sua struttura precettiva, introducendo il recupero “per quota” e demandando al Regolamento ministeriale la determinazione della misura del recupero fisso per tipologia e grado del giudizio, quindi, tutte le spese processuali penali sono soggette a recupero fisso, secondo gli importi fissati nella tabella allegato A al D.M. n. 124/14.
Nella fattispecie in esame, riguardando un procedimento di incidente di esecuzione, la predetta tabella, alla voce: “altri procedimenti”, stabilisce l'importo complessivo di euro 60,00. Pertanto, l'odierna opponente, avente stessa posizione processuale di e Parte_2 [...]
, risulta debitrice, pro quota, di euro 20,00, a titolo di spese del procedimento Controparte_3 di incidente di esecuzione, di cui all'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 25/02/2021.
Risulta quindi erronea la quantificazione operata dal Ministero della Giustizia che, in relazione al credito de quo, ha iscritto a carico di l'importo di euro 120,00. Parte_1
Conclusivamente, invece, deve respingersi l'ulteriore motivo di opposizione sulla presunta violazione dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento impugnata.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, “… non può richiedersi, in sede di emissione della cartella, l'esposizione di una motivazione particolarmente corposa, alla stregua di quella che deve contraddistinguere un provvedimento
o un atto amministrativo tout court, che va ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive del destinatario, potendosi ritenere sufficientemente assolto l'adempimento dell'obbligo di motivazione (e quindi di trasparenza) ogni qual volta nella cartella stessa siano riportati gli elementi identificativi ed essenziali del rapporto giuridico che la stessa va a definire.” (Cons. Stato sez. IV 05.03. 2010 n. 1300).
Nel caso in esame, sebbene succintamente motivata, la cartella reca l'analitica imputazione delle somme pretese e il riepilogo delle stesse per gli anni e per la causale;
ed “…è conforme al DM 321 del 03.09.99, che ha individuato come elemento essenziale la mera indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo…” (cfr. Corte Appello di Salerno, n. 659 dell'11.08.09).
Per le considerazioni che precedono, previo annullamento della cartella di pagamento n. 29620220016477381000, deve essere accertato il diritto del ad agire Controparte_2 in via esecutiva nei confronti dell'opponente nella misura di euro 20,00.
***
5. Nei rapporti tra e il , le spese di lite del giudizio Parte_1 Controparte_2 di opposizione seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva, tenuto conto dell'esito del giudizio, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200).
Dovendo la cartella impugnata essere annullata per vizi non riferibili all'agente della riscossione, vanno invece compensate le spese di lite tra questo e l'opponente.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- annulla la cartella di pagamento n. 29620220016477381000 e accerta il diritto del
[...]
di agire in via esecutiva nei confronti di nella misura di euro Controparte_2 Parte_1
20,00;
- condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1 spese del giudizio che liquida in euro 1.701,00, oltre C.U., oltre ad oneri e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese di lite tra e l . Parte_1 Controparte_4
Così deciso in Palermo, il 13/10/2025.
Il Giudice
RE CO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. RE CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°14006 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Chichi, giusta procura in calce all'atto di citazione opponente
E
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Grazia Erbicella, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta opposto
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_2
opposto contumace
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza per la precisazione del 11/02/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l e il , impugnando, previa domanda Controparte_1 Controparte_2 di sospensione dell'efficacia esecutiva, la cartella di pagamento n. 29620220016477381000, notificata il 30/09/2022, con la quale l'Ente riscossore chiedeva il pagamento dell'importo di euro 3.157,08, per spese processuali in forza dell'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 25/02/2021. 1 In primo luogo, l'opponente contestava l'errata quantificazione dell'importo iscritto a ruolo, giacché, trattandosi di procedimento di incidente di esecuzione proposto dalla stessa, unitamente a e , ai sensi dell'art. 205, comma 1, del Parte_2 Controparte_3
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, le spese dovevano essere imputate “pro quota”.
Dunque, essendo stabilito dall'allegato A al D.M. n. 124/2014 che l'importo per il summenzionato procedimento è di euro 60,00, la quota di propria spettanza era pari ad euro 20,00.
Ulteriormente, denunciava l'illegittimità della cartella per difetto di motivazione, perché priva del contenuto minimo necessario ai fini del'esatta individuazione della pretesa azionata dall'ente impositore, nonché per mancanza della sottoscrizione del ruolo da parte di un soggetto legittimato.
Dunque, chiedeva al presente Tribunale di accertare l'illegittimità della cartella di pagamento opposta e, per l'effetto, annullarla, con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2. Si costituiva l , contestando la propria legittimazione Controparte_1 passiva rispetto alle eccezioni sollevate dall'opponente, attenendo unicamente la regolarità del credito. Quindi, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna alle spese dell'opponente.
Benché regolarmente convenuto, il non si costituiva e veniva Controparte_2 dichiarato contumace dal presente Tribunale all'udienza del 16/05/2023.
3. La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11/02/2025.
***
Va, preliminarmente, respinta l'eccezione sollevata da parte attrice, circa la presunta illegittimità della cartella per mancanza della sottoscrizione del ruolo da parte di un soggetto legittimato.
Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte, fatta eccezione per alcuni limitati e specifici atti fiscali, come ad esempio l'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che «è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato» (cfr. Cass. n. 18758 del 2014 e la giurisprudenza ivi citata), vige il principio che «l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso» (Cass. Civ., n. 11458 del 2012).
Ne consegue che l'assenza di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio, analogamente alla mancata sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non sia controversa la sua riferibilità all'Autorità da cui promana, non incide sulla validità
2 dell'iscrizione a ruolo del tributo né delle ulteriori entrate patrimoniali riscuotibili mediante procedura esattoriale.
Ciò, perché il ruolo costituisce atto interno, privo di autonoma rilevanza esterna, destinato a essere trasfuso nella cartella da notificare al contribuente.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19671/2016; n. 26053/2015; n. 6199/2015; n. 6610/2013) e la Corte costituzionale (sent. n. 117/2000) hanno affermato il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo solo nei casi espressamente previsti dalla legge, essendo sufficiente che dai dati contenuti nel documento risulti con certezza l'autorità da cui l'atto proviene.
***
Per quanto concerne gli importi iscritti al ruolo, invece, si osserva che a pag. 5 dell'opposta cartella di pagamento, sezione: “DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO”, viene indicato: -. ordinanza emessa in data 25.02.2021; -. “Codice tributo: 1E10, descrizione: Spese processuali, importi a ruolo: Euro 120,00”; -. “Codice tributo: 1E02, descrizione: Cassa depositi e prestiti – cassa ammende, importi a ruolo: Euro 3.000,00”.
Orbene, con l'ordinanza del 25 febbraio 2021, titolo presupposto dell'iscrizione a ruolo e della successiva notifica della cartella di pagamento impugnata, il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha condannato l'opponente,
[...]
, e , istanti in un incidente di esecuzione, Parte_1 Parte_2 Controparte_3 al solo pagamento delle spese del relativo procedimento (cfr. all. 2 all'atto di citazione in opposizione).
Come correttamente rilevato dalla difesa di parte opponente, tale ordinanza non contiene alcuna ulteriore statuizione di condanna, con la conseguenza che l'importo di euro 3.000,00, indicato con “codice tributo: 1E02 – Cassa depositi e prestiti, cassa ammende”, non è dovuto da . Parte_1
Parimenti, come dedotto con ulteriore motivo di opposizione, risulta erroneamente determinata anche la somma intimata a titolo di “codice tributo: 1E10 – spese processuali”, per un importo iscritto a ruolo pari a euro 120,00.
Si rileva in proposito che, come richiamato dalla difesa di , l'art. 205, comma 1, del Pt_1
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, c.d. testo unico sulle spese di giustizia (nel prosieguo TUSG), novellato dall'art. 67 della legge 18 giugno 2009 n. 69, dispone: “le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario”.
Conseguentemente, la legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato la regola di imputazione delle predette spese, sostituendo al vincolo di solidarietà il criterio di accollo pro quota delle medesime (Cassazione Pen. sent. n. 39682 del 25 settembre 2009; sent. n. 27253 del 24 giugno 2010), tenendo conto di quelle ad ognuno effettivamente imputabili.
3 Con la riforma del 2009, quindi, l'art. 205 TUSG ha radicalmente mutato la sua struttura precettiva, introducendo il recupero “per quota” e demandando al Regolamento ministeriale la determinazione della misura del recupero fisso per tipologia e grado del giudizio, quindi, tutte le spese processuali penali sono soggette a recupero fisso, secondo gli importi fissati nella tabella allegato A al D.M. n. 124/14.
Nella fattispecie in esame, riguardando un procedimento di incidente di esecuzione, la predetta tabella, alla voce: “altri procedimenti”, stabilisce l'importo complessivo di euro 60,00. Pertanto, l'odierna opponente, avente stessa posizione processuale di e Parte_2 [...]
, risulta debitrice, pro quota, di euro 20,00, a titolo di spese del procedimento Controparte_3 di incidente di esecuzione, di cui all'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 25/02/2021.
Risulta quindi erronea la quantificazione operata dal Ministero della Giustizia che, in relazione al credito de quo, ha iscritto a carico di l'importo di euro 120,00. Parte_1
Conclusivamente, invece, deve respingersi l'ulteriore motivo di opposizione sulla presunta violazione dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento impugnata.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, “… non può richiedersi, in sede di emissione della cartella, l'esposizione di una motivazione particolarmente corposa, alla stregua di quella che deve contraddistinguere un provvedimento
o un atto amministrativo tout court, che va ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive del destinatario, potendosi ritenere sufficientemente assolto l'adempimento dell'obbligo di motivazione (e quindi di trasparenza) ogni qual volta nella cartella stessa siano riportati gli elementi identificativi ed essenziali del rapporto giuridico che la stessa va a definire.” (Cons. Stato sez. IV 05.03. 2010 n. 1300).
Nel caso in esame, sebbene succintamente motivata, la cartella reca l'analitica imputazione delle somme pretese e il riepilogo delle stesse per gli anni e per la causale;
ed “…è conforme al DM 321 del 03.09.99, che ha individuato come elemento essenziale la mera indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo…” (cfr. Corte Appello di Salerno, n. 659 dell'11.08.09).
Per le considerazioni che precedono, previo annullamento della cartella di pagamento n. 29620220016477381000, deve essere accertato il diritto del ad agire Controparte_2 in via esecutiva nei confronti dell'opponente nella misura di euro 20,00.
***
5. Nei rapporti tra e il , le spese di lite del giudizio Parte_1 Controparte_2 di opposizione seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva, tenuto conto dell'esito del giudizio, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200).
Dovendo la cartella impugnata essere annullata per vizi non riferibili all'agente della riscossione, vanno invece compensate le spese di lite tra questo e l'opponente.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- annulla la cartella di pagamento n. 29620220016477381000 e accerta il diritto del
[...]
di agire in via esecutiva nei confronti di nella misura di euro Controparte_2 Parte_1
20,00;
- condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1 spese del giudizio che liquida in euro 1.701,00, oltre C.U., oltre ad oneri e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese di lite tra e l . Parte_1 Controparte_4
Così deciso in Palermo, il 13/10/2025.
Il Giudice
RE CO
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