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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 596/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.596/2022
Tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ferrara ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Circello (BN), Viale San Vito n.4, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Fabrizio Masci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bastia Umbra
(PG), Via Clitunno n.2, come da procura a margine dell'atto di citazione del 5/2/19
Appellata
nonché nei confronti di
Appellato contumace Controparte_2
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.1007/22 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per D'AG AT:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1007/22 (R.G. n.1061/19), emessa dal Tribunale Ordinario di Perugia, in persona della Dott.ssa Alessia Zampolini, pubblicata il 12/7/22, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda per carenza dei requisiti essenziali dell'azione revocatoria;
Condannare gli appellati alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore quale antistatario.
In via istruttoria, si chiede fin d'ora l'acquisizione d'ufficio del fascicolo relativo al giudizio di I grado. Inoltre, sin d'ora si chiede l'ammissione della prova testimoniale come reiterata in sede di conclusioni, nonché l'espletamento della CTU come ritualmente richiesta in I grado al Tribunale e diretta ad accertare il valore dei beni del .”. Parte_1
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, preliminarmente ed anche d'ufficio dichiarare inammissibile l'appello, nel merito accertare l'infondatezza dei motivi posti a fondamento dell'interposto appello, respingerlo in toto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata
Tribunale di Perugia n.1007/22 pubblicata il 13/7/22 sul giudizio R.G. n.1061/19. Il tutto con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio.”.
Con ordinanza del 23/3/23 venivano rigettate, in quanto ritenute non necessarie ai fini del decidere, le richieste di prova testimoniale e di CTU;
con ordinanza del 23/5/24, la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva di essere stato convenuto Parte_1 in giudizio insieme a (contumace nel presente giudizio) dalla Controparte_2 Controparte_1 per sentir dichiarare, in via principale, l'inefficacia nei suoi confronti ex art.2901 cc del contratto
[...] di risoluzione per mutuo dissenso dell'atto di donazione stipulato il 23/4/15 tra Controparte_2 (donante) e (donatario), ovvero, in via subordinata, la simulazione del predetto Parte_1
atto di risoluzione o, in ulteriore subordine, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni causati alla società creditrice, oltre al risarcimento del danno in capo a per Parte_1
la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il tutto con vittoria delle spese di lite. Il
D'AG aggiungeva che la a fondamento delle proprie domande, aveva Controparte_1
dedotto, più nel dettaglio, che: con decreto ingiuntivo n.2153/17, emesso dal Tribunale di Perugia e notificato in data 15/12/17, veniva intimato a di pagare alla società attrice la Parte_1
somma di euro 45.843,06, oltre interessi moratori maturati e maturandi ai sensi dell'art.62, co.3, D.L.
n.1/12; il D'AG aveva quindi proposto opposizione al D.I. davanti al Tribunale di Perugia, cui la società opposta aveva richiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto, richiesta accolta con ordinanza del 24/7/18; successivamente alla richiesta di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, l'opposta apprendeva che l'opponente aveva posto in essere atti di distrazione del proprio patrimonio immobiliare;
segnatamente, con atto dell'11/7/18 a rogito del
Notaio rep. n.475/345, aveva risolto per mutuo dissenso l'atto con il Per_1 Parte_1 quale il padre, , gli aveva donato il fabbricato “ad uso deposito” censito al Catasto Controparte_2
Fabbricati di Benevento, Comune di Circello, NCEU foglio 7 part. 1006 sub 2, piano T-1, cat. C2, cl.
1, mq 138, superficie mq 170, R.C.E. 156,80 - Limitrofa area terreno agricolo distinta al NCT
Comune di Circello foglio 7 part. 1065 di Ha 0.03.10, seminativo classe 2, R.D.E. 0,88, R.A.E. 1,12
e part. 1076 di Ha 0.25.05, seminativo classe 1, R.D.E. 11,64, R.A.E. 9,06; inoltre, con atto di citazione notificato il 27/7/18, e i genitori e Parte_1 Controparte_2 Parte_2
erano stati convenuti davanti al Tribunale di Benevento da , la quale aveva Parte_3 chiesto di accertarsi e dichiararsi che la compravendita del 15/3/15 tra e Parte_2 CP_2
(venditori) e (compratore) avente ad oggetto il locale sito in Circello alla
[...] Parte_1
contrada Montefreddo riportato al catasto fabbricati al foglio 7 particella 621 categ. D/10, R.C. euro
2.251,75 ed appezzamenti di terreno per complessive are 108,11 siti in Circello, contrada
Montefreddo distinti al foglio 7, part. 11, 694, 1069, 1070, 389, 390 e 620, era avvenuta a non domino, per non essere i venditori proprietari al momento del trasferimento, sicché l'atto era inidoneo a trasferire la proprietà in capo al e la proprietà, dunque, doveva dichiararsi in capo Parte_1
a ; sussistevano quindi i presupposti dell'azione revocatoria ex art.2901 cc, Parte_3 per avere consapevolmente posto in essere un atto dispositivo del proprio Parte_1
patrimonio, a titolo gratuito, volto a diminuire la garanzia patrimoniale verso la società creditrice.
dava poi atto di essersi costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso Parte_1 dedotto, rilevando più in particolare: l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità dell'azione per carenza di interesse della società attrice alla domanda revocatoria in quanto la predetta società avrebbe potuto entro l'anno dalla trascrizione dell'atto di risoluzione in questione agire mediante pignoramento immobiliare e procedere al recupero del preteso credito sub iudice ai sensi dell'art.2929 bis cc;
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità dell'azione per carenza di interesse della società attrice anche rispetto alla domanda di simulazione, relativamente alla quale aveva dedotto che non poteva dirsi raggiunta la prova della simulazione del negozio, non avendo la società attrice dimostrato né che si era verificata una diminuzione qualitativa e quantitativa nel suo patrimonio né che l'atto di disposizione era solo apparente, nel senso che in realtà non era mai stato voluto dalle parti;
l'insussistenza in ogni caso dell'eventus damni e di qualsiasi suo intento fraudolento in quanto il valore del proprio patrimonio immobiliare residuo, anche all'esito dell'atto di risoluzione della donazione, era superiore al debito vantato dalla stante la sua Controparte_1
titolarità di altri beni immobili e considerato che, invece, gli immobili oggetto di donazione erano di valore irrilevante;
l'insussistenza quindi dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari a legittimare l'esperita azione revocatoria;
l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno ex artt.1175 e
1375 cc. Dava quindi atto di aver concluso in I grado chiedendo, in via principale, accogliersi l'eccezione preliminare di inammissibilità e/o di improcedibilità e/o di improponibilità delle domande attoree e, per l'effetto, dichiararsi l'irrevocabilità dell'atto di risoluzione per mutuo dissenso della donazione, e, in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'anzidetta eccezione, rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Infine – continuava l'odierno appellante – si era costituito in giudizio , aderendo Controparte_2 alle difese di e deducendo altresì di essere stato del tutto inconsapevole di poter Parte_1
arrecare un qualche pregiudizio alle ragioni creditorie della società attrice. Lo stesso aveva quindi concluso chiedendo rigettarsi la domanda attorea poiché inammissibile ed improcedibile, non ricorrendo i presupposti di cui all'art.2901 cc, e, in ogni caso, rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese processuali.
Il Tribunale di Perugia, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così statuiva:
“Dichiara inefficace, ex art.2901 cc, nei confronti di l'atto di disposizione a Controparte_1 rogito Notaio Dott. dell'11 luglio 2018 rep. n.475/345 registrato il 9/8/18 al Persona_2
n.6710 e trascritto presso la Conservatoria del Tribunale di Benevento il 9/8/18 al reg. gen. 9121 reg. part. 1194 con cui e hanno risolto per mutuo dissenso Parte_1 Controparte_2
l'atto di donazione a rogito Notaio del 23/4/15 trascritto il 19/5/15 al n.4608 reg. gen., Per_3
avente ad oggetto le seguenti porzioni immobiliari: a) fabbricato ad uso deposito censito al Catasto
Fabbricati di Benevento, Comune di Circello, al NCEU foglio 7 part. 1006 sub 2, piano T-1, cat. C/2, cl. 1, mq 138, superficie mq 170, R.C.E. 156,80; b) limitrofa area terreno agricolo distinta al NCT Comune di Circello foglio 7 part. 1065 di Ha 0.03.10, seminativo classe 2, R.D.E. 0,88, R.A.E. 1,12
e part. 1076 di Ha 0.25.05, seminativo classe 1, R.D.E. 11,64, R.A.E. 9,06;
Condanna e al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2
che liquida in euro 5.355,00, oltre rimborso forfettario spese generali al Controparte_1
15%, IVA, CPA come per legge ed in euro 545,00 per esborsi.”.
Orbene, con il primo motivo di appello censurava la sentenza di I grado per aver Parte_1 ritenuto infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire, osservando che la domanda revocatoria era inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile in quanto la avrebbe potuto, Controparte_1 entro l'anno dalla trascrizione della risoluzione consensuale dell'atto di donazione, iscrivere il pignoramento immobiliare e procedere al recupero del credito ai sensi dell'art.2929 bis cc.
Con il secondo motivo l'appellante censurava poi la sentenza del Tribunale stante l'omessa valutazione dei fatti allegati e non contestati, relativi alla consistenza del proprio patrimonio, osservando peraltro di aver fornito la prova di essere proprietario per intero di altri beni immobili il cui valore era ed è sufficiente a soddisfare il credito azionato. Per tutti gli indicati motivi concludeva quindi come sopra.
La ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato sia in fatto Controparte_1
sia in diritto, ribadendo le argomentazioni di cui sopra, già esposte innanzi al Tribunale. Concludeva pertanto come sopra.
La Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Va anzitutto rigettato il primo motivo di gravame. Partendo dal dato normativo, l'art.2929 bis, co.1, cc, dispone che “Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto
è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.”: tale norma prevede dunque che il creditore, ove in possesso di un titolo esecutivo e con riferimento ad un atto a titolo gratuito, può procedere direttamente con il pignoramento ex art.2929 bis cc, laddove – già sulla base del dato letterale della disposizione – l'uso del termine “può” induce a ritenere che il legislatore abbia inteso conferire al creditore una mera facoltà di ricorrere a tale strumento, senza che ciò debba comportare necessariamente la preclusione al creditore dell'eventuale scelta di utilizzare altri mezzi di tutela del credito, quale l'azione revocatoria di cui all'art.2901 cc. Oltretutto, al di là del dato letterale, si osserva che i due strumenti ex artt.2901 e 2929 bis cc hanno caratteristiche diverse: l'azione ex art.2929 bis si applica solo agli atti a titolo gratuito, mentre l'azione revocatoria può essere esperita anche per gli atti a titolo oneroso;
l'espropriazione ex art.2929 bis protegge il creditore solo per gli atti successivi al sorgere del credito, mentre l'azione revocatoria può essere esperita, a certe condizioni, anche per gli atti compiuti anteriormente;
l'azione di cui all'art.2929 bis si applica solo agli atti che riguardano beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
l'azione ex art.2929 bis richiede il possesso di un titolo esecutivo mentre ciò non vale per l'azione revocatoria non è previsto;
l'espropriazione di cui all'art.2929 bis deve essere proposta entro un anno e il pignoramento deve essere trascritto entro tale termine, mentre l'azione revocatoria è soggetta alla prescrizione di cinque anni;
il creditore può agire ex art.2929 bis anche senza aver ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto, e può farlo anche se è un creditore anteriore che interviene nell'esecuzione promossa da altri entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole. La puntualizzazione di tali differenze consente di ritenere che, a seconda della particolare situazione del singolo creditore, questi possa avere interesse a scegliere uno strumento piuttosto che l'altro: a titolo esemplificativo, un creditore che sappia di dover in un secondo momento recuperare anche un altro credito (prossimo a scadenza) verso il medesimo debitore, potrebbe decidere di agire ex art.2901 cc per conservare, anche in vista di azioni future, l'integrità patrimoniale del debitore e ciò in ragione del fatto che lo strumento previsto dall'art.2929 bis cc è un pignoramento che riguarda uno specifico titolo esecutivo ed uno specifico credito, mentre l'azione revocatoria permette al creditore di conservare l'integrale consistenza patrimoniale del debitore anche a prescindere dal singolo credito del cui titolo esecutivo egli sia già in possesso.
Ciò posto, e venendo all'esame dei requisiti di accoglimento di una domanda revocatoria ex art.2901 cc, laddove rilevi un atto a titolo gratuito, come nel caso di specie, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria sono: l'esistenza del credito, dovendosi al riguardo puntualizzare come non è richiesto che il credito sia liquido – potendo l'illiquidità rilevare solo ai fini della determinazione dell'eventus damni – né che sia esigibile – requisito che rileva soltanto sotto il profilo dell'esperibilità dell'azione esecutiva – ovvero accertato giudizialmente – essendo sufficiente una mera aspettativa che possa valutarsi incidenter tantum come probabile (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.5619 del 22/3/16); l'eventus damni – che può riguardare sia l'entità della garanzia patrimoniale (profilo quantitativo) sia la tipologia di beni che formano oggetto della medesima (profilo qualitativo) – relativamente al quale si deve affermare che il pregiudizio non si concreta necessariamente nella totale compromissione della consistenza patrimoniale, potendosi ritenere integrato il predetto presupposto anche quando l'atto dispositivo posto in essere dal debitore abbia determinato una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità per il creditore ai fini del soddisfacimento della propria pretesa (tale requisito è ad esempio integrato con la sostituzione di beni non facilmente distraibili con beni più facilmente distraibili, come il denaro); la scientia damni del debitore, vale a dire la consapevolezza da parte del debitore del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, in termini di consapevolezza della riduzione della consistenza del proprio patrimonio;
tra i presupposti non figura invece la partecipatio fraudis del terzo, essendo essa richiesta soltanto per gli atti a titolo oneroso.
Ciò premesso, dovrà quindi rigettarsi anche il secondo motivo di appello, dovendosi al riguardo osservare che, come aveva correttamente ritenuto anche il primo Giudice, ricorrono tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. Quanto poi, più nel dettaglio, all'eventus damni, giova puntualizzare come, relativamente al profilo probatorio, il creditore è tenuto a dimostrare l'avvenuta variazione patrimoniale: a tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo ribadito che “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.” (cfr.
Cass. civ., Sez. 6-3, ord. n.16221 del 18/6/19).
Orbene, cedeva allora a carico dell'odierno appellante l'onere di provare la sufficiente ed idonea capienza del proprio patrimonio, ma tale prova non è stata in alcun modo da esso fornita: il
D'AG si era infatti limitato a dedurre di essere proprietario di altri beni sui quali la CP_1
avrebbe potuto soddisfarsi, limitandosi a depositare una relazione di stima (cfr. allegata alla
[...]
seconda memoria istruttoria-fascicolo I grado convenuto) con la quale era stato stimato il valore del bene oggetto della donazione mentre era stata solo genericamente indicata la presenza di altri beni, non meglio specificati e dei quali non è noto il valore, sui quali il creditore avrebbe potuto soddisfarsi.
Oltretutto, com'è noto, la relazione di stima in quanto tale, trattandosi di una mera allegazione difensiva, nulla poteva, e può, dimostrare in relazione all'esistenza e al valore di tali ulteriori beni;
né peraltro il aveva prodotto alcun documento al fine di corroborare l'addotta titolarità di Parte_1
altri beni immobili.
Infine, quanto al rigetto della domanda risarcitoria, formulata dalla di condanna Controparte_1
del debitore ai sensi degli artt.1175 e 1375 cc la Corte dà atto che tale pronuncia va tenuta ferma, rilevandosi al riguardo che la società appellata non ha proposto appello incidentale sul punto sicché tale domanda non costituisce oggetto del presente giudizio essendosi formato in merito il giudicato interno.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue insomma il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza gravata;
quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.596/22
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Condanna lo stesso alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1
nel presente grado di giudizio che si liquidano in euro 6.200,00 quale compenso
[...]
professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Claudia Matteini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.596/2022
Tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ferrara ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Circello (BN), Viale San Vito n.4, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Fabrizio Masci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bastia Umbra
(PG), Via Clitunno n.2, come da procura a margine dell'atto di citazione del 5/2/19
Appellata
nonché nei confronti di
Appellato contumace Controparte_2
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.1007/22 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per D'AG AT:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1007/22 (R.G. n.1061/19), emessa dal Tribunale Ordinario di Perugia, in persona della Dott.ssa Alessia Zampolini, pubblicata il 12/7/22, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda per carenza dei requisiti essenziali dell'azione revocatoria;
Condannare gli appellati alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore quale antistatario.
In via istruttoria, si chiede fin d'ora l'acquisizione d'ufficio del fascicolo relativo al giudizio di I grado. Inoltre, sin d'ora si chiede l'ammissione della prova testimoniale come reiterata in sede di conclusioni, nonché l'espletamento della CTU come ritualmente richiesta in I grado al Tribunale e diretta ad accertare il valore dei beni del .”. Parte_1
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, preliminarmente ed anche d'ufficio dichiarare inammissibile l'appello, nel merito accertare l'infondatezza dei motivi posti a fondamento dell'interposto appello, respingerlo in toto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata
Tribunale di Perugia n.1007/22 pubblicata il 13/7/22 sul giudizio R.G. n.1061/19. Il tutto con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio.”.
Con ordinanza del 23/3/23 venivano rigettate, in quanto ritenute non necessarie ai fini del decidere, le richieste di prova testimoniale e di CTU;
con ordinanza del 23/5/24, la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva di essere stato convenuto Parte_1 in giudizio insieme a (contumace nel presente giudizio) dalla Controparte_2 Controparte_1 per sentir dichiarare, in via principale, l'inefficacia nei suoi confronti ex art.2901 cc del contratto
[...] di risoluzione per mutuo dissenso dell'atto di donazione stipulato il 23/4/15 tra Controparte_2 (donante) e (donatario), ovvero, in via subordinata, la simulazione del predetto Parte_1
atto di risoluzione o, in ulteriore subordine, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni causati alla società creditrice, oltre al risarcimento del danno in capo a per Parte_1
la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il tutto con vittoria delle spese di lite. Il
D'AG aggiungeva che la a fondamento delle proprie domande, aveva Controparte_1
dedotto, più nel dettaglio, che: con decreto ingiuntivo n.2153/17, emesso dal Tribunale di Perugia e notificato in data 15/12/17, veniva intimato a di pagare alla società attrice la Parte_1
somma di euro 45.843,06, oltre interessi moratori maturati e maturandi ai sensi dell'art.62, co.3, D.L.
n.1/12; il D'AG aveva quindi proposto opposizione al D.I. davanti al Tribunale di Perugia, cui la società opposta aveva richiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto, richiesta accolta con ordinanza del 24/7/18; successivamente alla richiesta di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, l'opposta apprendeva che l'opponente aveva posto in essere atti di distrazione del proprio patrimonio immobiliare;
segnatamente, con atto dell'11/7/18 a rogito del
Notaio rep. n.475/345, aveva risolto per mutuo dissenso l'atto con il Per_1 Parte_1 quale il padre, , gli aveva donato il fabbricato “ad uso deposito” censito al Catasto Controparte_2
Fabbricati di Benevento, Comune di Circello, NCEU foglio 7 part. 1006 sub 2, piano T-1, cat. C2, cl.
1, mq 138, superficie mq 170, R.C.E. 156,80 - Limitrofa area terreno agricolo distinta al NCT
Comune di Circello foglio 7 part. 1065 di Ha 0.03.10, seminativo classe 2, R.D.E. 0,88, R.A.E. 1,12
e part. 1076 di Ha 0.25.05, seminativo classe 1, R.D.E. 11,64, R.A.E. 9,06; inoltre, con atto di citazione notificato il 27/7/18, e i genitori e Parte_1 Controparte_2 Parte_2
erano stati convenuti davanti al Tribunale di Benevento da , la quale aveva Parte_3 chiesto di accertarsi e dichiararsi che la compravendita del 15/3/15 tra e Parte_2 CP_2
(venditori) e (compratore) avente ad oggetto il locale sito in Circello alla
[...] Parte_1
contrada Montefreddo riportato al catasto fabbricati al foglio 7 particella 621 categ. D/10, R.C. euro
2.251,75 ed appezzamenti di terreno per complessive are 108,11 siti in Circello, contrada
Montefreddo distinti al foglio 7, part. 11, 694, 1069, 1070, 389, 390 e 620, era avvenuta a non domino, per non essere i venditori proprietari al momento del trasferimento, sicché l'atto era inidoneo a trasferire la proprietà in capo al e la proprietà, dunque, doveva dichiararsi in capo Parte_1
a ; sussistevano quindi i presupposti dell'azione revocatoria ex art.2901 cc, Parte_3 per avere consapevolmente posto in essere un atto dispositivo del proprio Parte_1
patrimonio, a titolo gratuito, volto a diminuire la garanzia patrimoniale verso la società creditrice.
dava poi atto di essersi costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso Parte_1 dedotto, rilevando più in particolare: l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità dell'azione per carenza di interesse della società attrice alla domanda revocatoria in quanto la predetta società avrebbe potuto entro l'anno dalla trascrizione dell'atto di risoluzione in questione agire mediante pignoramento immobiliare e procedere al recupero del preteso credito sub iudice ai sensi dell'art.2929 bis cc;
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità dell'azione per carenza di interesse della società attrice anche rispetto alla domanda di simulazione, relativamente alla quale aveva dedotto che non poteva dirsi raggiunta la prova della simulazione del negozio, non avendo la società attrice dimostrato né che si era verificata una diminuzione qualitativa e quantitativa nel suo patrimonio né che l'atto di disposizione era solo apparente, nel senso che in realtà non era mai stato voluto dalle parti;
l'insussistenza in ogni caso dell'eventus damni e di qualsiasi suo intento fraudolento in quanto il valore del proprio patrimonio immobiliare residuo, anche all'esito dell'atto di risoluzione della donazione, era superiore al debito vantato dalla stante la sua Controparte_1
titolarità di altri beni immobili e considerato che, invece, gli immobili oggetto di donazione erano di valore irrilevante;
l'insussistenza quindi dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari a legittimare l'esperita azione revocatoria;
l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno ex artt.1175 e
1375 cc. Dava quindi atto di aver concluso in I grado chiedendo, in via principale, accogliersi l'eccezione preliminare di inammissibilità e/o di improcedibilità e/o di improponibilità delle domande attoree e, per l'effetto, dichiararsi l'irrevocabilità dell'atto di risoluzione per mutuo dissenso della donazione, e, in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'anzidetta eccezione, rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Infine – continuava l'odierno appellante – si era costituito in giudizio , aderendo Controparte_2 alle difese di e deducendo altresì di essere stato del tutto inconsapevole di poter Parte_1
arrecare un qualche pregiudizio alle ragioni creditorie della società attrice. Lo stesso aveva quindi concluso chiedendo rigettarsi la domanda attorea poiché inammissibile ed improcedibile, non ricorrendo i presupposti di cui all'art.2901 cc, e, in ogni caso, rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese processuali.
Il Tribunale di Perugia, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così statuiva:
“Dichiara inefficace, ex art.2901 cc, nei confronti di l'atto di disposizione a Controparte_1 rogito Notaio Dott. dell'11 luglio 2018 rep. n.475/345 registrato il 9/8/18 al Persona_2
n.6710 e trascritto presso la Conservatoria del Tribunale di Benevento il 9/8/18 al reg. gen. 9121 reg. part. 1194 con cui e hanno risolto per mutuo dissenso Parte_1 Controparte_2
l'atto di donazione a rogito Notaio del 23/4/15 trascritto il 19/5/15 al n.4608 reg. gen., Per_3
avente ad oggetto le seguenti porzioni immobiliari: a) fabbricato ad uso deposito censito al Catasto
Fabbricati di Benevento, Comune di Circello, al NCEU foglio 7 part. 1006 sub 2, piano T-1, cat. C/2, cl. 1, mq 138, superficie mq 170, R.C.E. 156,80; b) limitrofa area terreno agricolo distinta al NCT Comune di Circello foglio 7 part. 1065 di Ha 0.03.10, seminativo classe 2, R.D.E. 0,88, R.A.E. 1,12
e part. 1076 di Ha 0.25.05, seminativo classe 1, R.D.E. 11,64, R.A.E. 9,06;
Condanna e al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2
che liquida in euro 5.355,00, oltre rimborso forfettario spese generali al Controparte_1
15%, IVA, CPA come per legge ed in euro 545,00 per esborsi.”.
Orbene, con il primo motivo di appello censurava la sentenza di I grado per aver Parte_1 ritenuto infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire, osservando che la domanda revocatoria era inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile in quanto la avrebbe potuto, Controparte_1 entro l'anno dalla trascrizione della risoluzione consensuale dell'atto di donazione, iscrivere il pignoramento immobiliare e procedere al recupero del credito ai sensi dell'art.2929 bis cc.
Con il secondo motivo l'appellante censurava poi la sentenza del Tribunale stante l'omessa valutazione dei fatti allegati e non contestati, relativi alla consistenza del proprio patrimonio, osservando peraltro di aver fornito la prova di essere proprietario per intero di altri beni immobili il cui valore era ed è sufficiente a soddisfare il credito azionato. Per tutti gli indicati motivi concludeva quindi come sopra.
La ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato sia in fatto Controparte_1
sia in diritto, ribadendo le argomentazioni di cui sopra, già esposte innanzi al Tribunale. Concludeva pertanto come sopra.
La Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Va anzitutto rigettato il primo motivo di gravame. Partendo dal dato normativo, l'art.2929 bis, co.1, cc, dispone che “Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto
è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.”: tale norma prevede dunque che il creditore, ove in possesso di un titolo esecutivo e con riferimento ad un atto a titolo gratuito, può procedere direttamente con il pignoramento ex art.2929 bis cc, laddove – già sulla base del dato letterale della disposizione – l'uso del termine “può” induce a ritenere che il legislatore abbia inteso conferire al creditore una mera facoltà di ricorrere a tale strumento, senza che ciò debba comportare necessariamente la preclusione al creditore dell'eventuale scelta di utilizzare altri mezzi di tutela del credito, quale l'azione revocatoria di cui all'art.2901 cc. Oltretutto, al di là del dato letterale, si osserva che i due strumenti ex artt.2901 e 2929 bis cc hanno caratteristiche diverse: l'azione ex art.2929 bis si applica solo agli atti a titolo gratuito, mentre l'azione revocatoria può essere esperita anche per gli atti a titolo oneroso;
l'espropriazione ex art.2929 bis protegge il creditore solo per gli atti successivi al sorgere del credito, mentre l'azione revocatoria può essere esperita, a certe condizioni, anche per gli atti compiuti anteriormente;
l'azione di cui all'art.2929 bis si applica solo agli atti che riguardano beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
l'azione ex art.2929 bis richiede il possesso di un titolo esecutivo mentre ciò non vale per l'azione revocatoria non è previsto;
l'espropriazione di cui all'art.2929 bis deve essere proposta entro un anno e il pignoramento deve essere trascritto entro tale termine, mentre l'azione revocatoria è soggetta alla prescrizione di cinque anni;
il creditore può agire ex art.2929 bis anche senza aver ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto, e può farlo anche se è un creditore anteriore che interviene nell'esecuzione promossa da altri entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole. La puntualizzazione di tali differenze consente di ritenere che, a seconda della particolare situazione del singolo creditore, questi possa avere interesse a scegliere uno strumento piuttosto che l'altro: a titolo esemplificativo, un creditore che sappia di dover in un secondo momento recuperare anche un altro credito (prossimo a scadenza) verso il medesimo debitore, potrebbe decidere di agire ex art.2901 cc per conservare, anche in vista di azioni future, l'integrità patrimoniale del debitore e ciò in ragione del fatto che lo strumento previsto dall'art.2929 bis cc è un pignoramento che riguarda uno specifico titolo esecutivo ed uno specifico credito, mentre l'azione revocatoria permette al creditore di conservare l'integrale consistenza patrimoniale del debitore anche a prescindere dal singolo credito del cui titolo esecutivo egli sia già in possesso.
Ciò posto, e venendo all'esame dei requisiti di accoglimento di una domanda revocatoria ex art.2901 cc, laddove rilevi un atto a titolo gratuito, come nel caso di specie, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria sono: l'esistenza del credito, dovendosi al riguardo puntualizzare come non è richiesto che il credito sia liquido – potendo l'illiquidità rilevare solo ai fini della determinazione dell'eventus damni – né che sia esigibile – requisito che rileva soltanto sotto il profilo dell'esperibilità dell'azione esecutiva – ovvero accertato giudizialmente – essendo sufficiente una mera aspettativa che possa valutarsi incidenter tantum come probabile (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.5619 del 22/3/16); l'eventus damni – che può riguardare sia l'entità della garanzia patrimoniale (profilo quantitativo) sia la tipologia di beni che formano oggetto della medesima (profilo qualitativo) – relativamente al quale si deve affermare che il pregiudizio non si concreta necessariamente nella totale compromissione della consistenza patrimoniale, potendosi ritenere integrato il predetto presupposto anche quando l'atto dispositivo posto in essere dal debitore abbia determinato una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità per il creditore ai fini del soddisfacimento della propria pretesa (tale requisito è ad esempio integrato con la sostituzione di beni non facilmente distraibili con beni più facilmente distraibili, come il denaro); la scientia damni del debitore, vale a dire la consapevolezza da parte del debitore del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, in termini di consapevolezza della riduzione della consistenza del proprio patrimonio;
tra i presupposti non figura invece la partecipatio fraudis del terzo, essendo essa richiesta soltanto per gli atti a titolo oneroso.
Ciò premesso, dovrà quindi rigettarsi anche il secondo motivo di appello, dovendosi al riguardo osservare che, come aveva correttamente ritenuto anche il primo Giudice, ricorrono tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. Quanto poi, più nel dettaglio, all'eventus damni, giova puntualizzare come, relativamente al profilo probatorio, il creditore è tenuto a dimostrare l'avvenuta variazione patrimoniale: a tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo ribadito che “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.” (cfr.
Cass. civ., Sez. 6-3, ord. n.16221 del 18/6/19).
Orbene, cedeva allora a carico dell'odierno appellante l'onere di provare la sufficiente ed idonea capienza del proprio patrimonio, ma tale prova non è stata in alcun modo da esso fornita: il
D'AG si era infatti limitato a dedurre di essere proprietario di altri beni sui quali la CP_1
avrebbe potuto soddisfarsi, limitandosi a depositare una relazione di stima (cfr. allegata alla
[...]
seconda memoria istruttoria-fascicolo I grado convenuto) con la quale era stato stimato il valore del bene oggetto della donazione mentre era stata solo genericamente indicata la presenza di altri beni, non meglio specificati e dei quali non è noto il valore, sui quali il creditore avrebbe potuto soddisfarsi.
Oltretutto, com'è noto, la relazione di stima in quanto tale, trattandosi di una mera allegazione difensiva, nulla poteva, e può, dimostrare in relazione all'esistenza e al valore di tali ulteriori beni;
né peraltro il aveva prodotto alcun documento al fine di corroborare l'addotta titolarità di Parte_1
altri beni immobili.
Infine, quanto al rigetto della domanda risarcitoria, formulata dalla di condanna Controparte_1
del debitore ai sensi degli artt.1175 e 1375 cc la Corte dà atto che tale pronuncia va tenuta ferma, rilevandosi al riguardo che la società appellata non ha proposto appello incidentale sul punto sicché tale domanda non costituisce oggetto del presente giudizio essendosi formato in merito il giudicato interno.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue insomma il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza gravata;
quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.596/22
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Condanna lo stesso alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1
nel presente grado di giudizio che si liquidano in euro 6.200,00 quale compenso
[...]
professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Claudia Matteini