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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/05/2024, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2398/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2398/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE FILIPPO, Parte_1 C.F._1 dell'avv. VALENTINA QUATTROCOLO e dell'avv. MICHELE CASTELLARI, elettivamente domiciliato presso i difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA Controparte_1 P.IVA_1
CARLI, elettivamente domiciliato presso il difensore
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIANNANTONIO BARBIERI e dall'avv. ROBERTA P.IVA_2
RICAGNI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIANNANTONIO BARBIERI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e respinta: - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/od extracontrattuale dei convenuti nei confronti del signor
per i danni da quest'ultimo subiti in conseguenza dei fatti per cui è causa, per le ragioni in fatto Pt_1 ed in diritto enunciati nel ricorso introduttivo;
- dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via solidale ovvero per quanto di ritenuta e rispettiva responsabilità, al risarcimento, in favore del signor , di tutti i danni a questi cagionati in conseguenza dei fatti Pt_1 pagina 1 di 7 descritti nel ricorso introduttivo, nella misura indicata nella parte espositiva del ricorso introduttivo, secondo i parametri e le indicazioni contenute nella CTU, ovverosia, nella diversa misura da liquidarsi anche in via equitativa, all'esito dell'espletata istruttoria.
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e spese generali, anche del giudizio ex art. 696 bis c.p.c., oltre IVA e
CPA come per legge.”
PARTE CONVENUTA Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- in via principale e nel merito, rigettare ogni domanda avanzata da parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto;
- sempre nel merito, dichiarare la nullità della CTU medico-legale svolta in sede di istruzione preventiva RG 1199/2020 Tribunale di Bologna;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'asserita male practice sanitaria e conseguente condanna delle parti resistenti al risarcimento del danno venga accertata e determinata la Con precipua responsabilità in capo ai sanitari senza alcuna solidarietà nei confronti dell'altra citata
non sussistendone i presupposti. Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
E BIAGIO E C. ARRIGO DI Controparte_2Controparte_2
ALESSANDRIA:
“In via principale: respingere integralmente le domande ex adverso formulate nei confronti dell'
[...]
di SS, per tutti i motivi di cui agli atti difensivi;
Controparte_2 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridurre l'importo dei danni e, conseguentemente, le pretese risarcitorie del ricorrente, in quanto eccessive e sproporzionate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che con sentenza non definitiva dell'8.2.2024 è stata dichiarata la responsabilità delle strutture sanitarie convenute per i danni da malpractice patiti dall'attore sia sotto il profilo biologico- relazionale, sia sotto quello soggettivo morale.
La causa è stata rimessa in istruttoria per acquisire presso l' il prospetto dell'indennizzo CP_5 riconosciuto e versato all'attore in conseguenza dell'invalidità accertata;
somme che andranno scomputate dal risarcimento liquidato a titolo di danno biologico.
Preliminarmente va dunque calcolato il danno biologico-relazionale risarcibile, sul quale andrà poi pagina 2 di 7 effettuato lo scomputo.
Nel caso in esame, va considerato che l'invalidità complessivamente accertata sull'attore deriva da condotte di malpractice succedutesi nel tempo e che hanno aggravato l'invalidità preesistente, esito dell'infortunio occorso all'attore. Pertanto, si tratta di liquidare il danno biologico differenziale imputabile a ciascuna delle due strutture. La quantificazione monetaria del c.d. danno differenziale alla salute deve essere effettuata in conformità al criterio dettato dalla Suprema Corte, secondo cui va stimata dapprima, in punti percentuali, l'invalidità preesistente all'illecito (in questo caso quella che sarebbe comunque conseguita al danno derivante dal sinistro) e poi quella complessiva, risultante cioè dalla somma della menomazione preesistente all'illecito a quella causata dall'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente
(Cass. 28986/2019; 17555/2020).
Procedendo alla quantificazione del valore monetario del danno da addebitare all'IOR, in ossequio ai suddetti criteri ed in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2021), considerato che il danno permanente attribuito alle inadeguate condotte ravvisate in capo a tale struttura si colloca nella fascia di grado di invalidità dal 10% al 18%, considerata l'età dell'attore al momento del verificarsi dei danni (66 anni), si può liquidare il danno differenziale biologico-relazionale in euro 22.315 (37.599 –
15.284) e il danno soggettivo morale in euro 8.810 (12.784 – 3.974). Quanto al danno da inabilità temporanea, considerate le risultanze della CTU (ITT gg. 30 + ITP al 75% gg. 30 + ITP al 50% gg. 60), può liquidarsi la somma di euro 9.900 (punto base di euro 120,00, considerato il protrarsi per diversi mesi dell'inabilità, con necessità per l'attore di sottoporsi a diversi interventi chirurgici per rimediare all'aggravamento derivante dalla malpractice).
Passando alla liquidazione del danno imputabile alla seconda struttura convenuta, tenuto conto che il danno permanente ad essa attribuito è stato stimato dal Collegio peritale dal 19% compreso al 45% compreso (considerati i postumi già presenti a seguito dei precedenti trattamenti chirurgici), si può dunque liquidare il danno biologico-relazionale differenziale (tenuto conto dell'età dell'attore di 67 anni) in euro 139.443 (176.489 – 37.046) ed il danno soggettivo morale in euro 75.649 (88.245 –
12.596). In base alle risultanze della CTU, che ha accertato come il prolungamento dell'iter clinico conseguente all'infezione protesica ha comportato un'inabilità temporanea quantificata in ITT gg. 60,
ITP al 75% gg. 60, ITP al 50% gg. 120 (cfr. CTU pag. 49), è possibile quantificare il danno da inabilità temporanea in euro 19.800 (punto base fissato in euro 120,00 per le medesime ragioni sopra esposte).
Dagli importi così liquidati vanno scomputate le somme erogate dall' per il danno biologico. Lo CP_5 scomputo va effettuato tenendo conto del danno proporzionalmente imputabile a ciascuno delle due strutture, come meglio si dirà in seguito.
Essendo stata riconosciuta una rendita, la detrazione dell'importo liquidato dall' va effettuata CP_5 secondo i seguenti criteri stabiliti dalla Suprema Corte (Cass. sez. III - 27/09/2021, n. 26117):
- “…b) occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa (ndr della rendita) riconosciuta destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto
pagina 3 di 7 della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto (b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico:
c') sommando e rivalutando dei ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c") capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite , di cui al D.M. 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre CP_5
2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del 15/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5607 del
7.3.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26913 del 23.12.2016; Sez. 6 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro;
(d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
(e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti CP_5 quelli indennizzati dall' (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario, o CP_5 per spese mediche non indennizzate dall' ”. CP_5
Nel caso di specie si deve tener conto altresì del fatto che i danni addebitati a ciascuna struttura convenuta sono in aggravamento di danni preesistenti (rispettivamente, per la struttura di Bologna, rispetto ai danni derivati per la caduta in autonomia dell'attore e, per la struttura di SS, rispetto ai danni derivati dagli interventi presso la struttura bolognese). Giova pertanto richiamare quanto espresso dalla medesima pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata (Cass. civile sez. III -
27/09/2021, n. 26117):
“Il problema qui in esame può così sintetizzarsi: come si debba quantificare il credito risarcitorio spettante alla vittima di un fatto illecito che:
a) abbia patito un danno alla salute non ascrivibile a responsabilità di alcuno ("danno-base");
b) abbia patito un aggravamento del suddetto danno ascrivibile al fatto colposo dell'uomo;
c) abbia percepito dall un indennizzo commisurato al danno finale (danno-base più CP_5 aggravamento).
7.3. Ricorrendo tale ipotesi, occorre muovere dal rilievo che il danno alla salute è unitario. Non esiste infatti una "salute lavoristica" ed una "salute civilistica"; esistono soltanto criteri differenti per la monetizzazione del relativo pregiudizio, a seconda che debba essere indennizzato dall'assicuratore sociale o risarcito dal responsabile civile.
Da ciò consegue che, da un lato, la vittima non potrebbe pretendere di "compartimentare" i pregiudizi
pagina 4 di 7 subiti, per evitare che l'indennizzo già percepito sia imputato al solo danno-base, e non sia anche imputato a diffalco del risarcimento dovuto per l'aggravamento.
Dall'altro lato, e converso, il responsabile non potrebbe pretendere che l'indennizzo pagato dall CP_5 sia portato in primo luogo e per l'intero a diffalco del risarcimento dovuto per l'aggravamento, e solo la parte residua sia imputata al danno-base.
Criterio corretto sarà invece:
a) stabilire la misura del danno-base e quella dell'aggravamento (coi criteri che meglio si diranno in seguito);
b) determinare il complessivo indennizzo dovuto dall sommando i ratei di rendita già percepiti e CP_5 capitalizzando la rendita futura, al netto dell'incremento per danno patrimoniale;
c) verificare se l'indennizzo totale sub (b) sia inferiore o superiore al danno base.
Nel primo caso, il responsabile dell'aggravamento sarà obbligato a risarcire quest'ultimo per intero;
nel secondo caso il responsabile dell'aggravamento sarà tenuto a risarcire quel che resta sottraendo dall'aggravamento la differenza tra l'indennizzo e il danno-base. CP_5
Algebricamente, il criterio può così esprimersi:
Se I (minore) DB: il risarcimento dell'aggravamento è dovuto per intero.
Se I (maggiore) DB: l'aggravamento va liquidato con la seguente formula.
DD = Agg - (I - DB).
Dove:
DD è il danno differenziale;
Agg è l'aggravamento del danno-base (danno iatrogeno);
I è l'indennizzo pagato dall' , capitalizzato coi criteri sopra indicati;
CP_5
DB è il "danno-base", ovvero il controvalore monetario del grado di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio, anche in assenza del fatto illecito.
In pratica, il criterio corretto consiste nell'imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell'indennizzo rispetto al danno-base”. CP_5
Si passa dunque ad applicare i suddetti principi al caso in esame per effettuare il diffalco della rendita
, che è stata calcolata considerando il danno globale (vale a dire quale risultante a seguito degli CP_5 aggravamenti riportati dall'attore a seguito delle malpractice), come si desume dal fatto che la menomazione riconosciuta dall' è così descritta “esiti di rimozione PTA per complicanza CP_5 infettiva periprotesica in esiti di frattura sottotrocanterica femore non più contenuta dai MDS con marcata limitazione funzionale ed instabilità anca omolateral” e che la rendita è stata aumentata dall'1.2.2020 proprio in ragione dell'aggravamento del grado di menomazione inizialmente riconosciuto (dal 18% al 26%).
Dal prospetto dell' acquisito e prodotto dall' (all. 12), al 7.3.2024 la CP_5 Controparte_1 rendita capitalizzata da versare era pari ad euro 36.529,87 (così ricalcolata dall'1.2.2020 a seguito pagina 5 di 7 dell'aggravamento del grado di menomazione riconosciuto del 26%, a fronte del grado di menomazione iniziale del 18% riconosciuto al 4.1.2018) e che i ratei per la quota del danno biologico riscossi fino alla medesima data erano pari ad euro 13.359,25, cui vanno aggiunti euro 762,94 di interessi.
Tenuto conto che l'indennizzo è stato calcolato in considerazione del danno globalmente riconosciuto all'attore e che, a seguito della caduta, si rammenta, l'attore aveva riportato lesioni con postumi valutati dai CTU nella misura del 10%, lo scomputo dell'indennizzo va operato nella misura proporzionale ai danni imputabili a ciascuna struttura, che possono essere stimati, in proporzione al danno globale, rispettivamente nella misura dell'8% a carico dello e del 27% a carico Controparte_1 dell'altra struttura convenuta. Pertanto, si ritiene di scomputare nella medesima proporzione la quota di indennizzo dell' . E così, calcolata la somma della quota di rendita capitale residua (euro CP_5
36.529,87) ed i ratei già riscossi con gli interessi (13.359,25 + 762,94 = 14.122,19, rivalutati in euro
16.367,62), per un ammontare complessivo pari ad euro 52.897,49, può calcolarsi in percentuale quanto decurtare dal risarcimento dovuto dalle singole strutture sanitarie. In particolare, da quanto Con liquidato per danno biologico a carico dell' , va decurtato l'importo di euro 4.231,80 (8% di
52.897,49), mentre dal risarcimento liquidato a carico della parte convenuta
[...]
di SS va defalcata la somma di euro 14.282,32 (pari al 27% di Controparte_2
52.897,49).
Con Pertanto, a titolo di danno biologico, l' è tenuto a versare all'attore la somma di euro 18.083,20, mentre l' di SS la somma di euro Controparte_2
125.160,68.
Nessun aumento può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione, atteso che non sono state tempestivamente allegate e provate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari rispetto a quelle da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire (ex multis Cass. civ. n.
23469/2018).
In relazione al danno complessivamente quantificato, trattandosi di debito di valore, deve essere altresì risarcito il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento delle suddette somme liquidate, secondo i criteri dettati dall'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un. 17.02.1995, n. 1712). In applicazione di tali criteri, le somme liquidate a titolo risarcitorio devono essere dunque devalutate alla data del 30.9.2017 (individuata come data intermedia nell'arco di durata dei trattamenti); le somme così devalutate vanno poi incrementate degli interessi legali maturati sino alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati applicando l'indice Org_1
A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da nota spese depositata dal difensore di parte attrice.
Le spese di CTU espletata nel presente giudizio, già separatamente liquidate con decreto dell'11.7.2023, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute. Devono essere riconosciute altresì le spese di CTP di euro 1.830, come da fattura del Dr. Persona_1
pagina 6 di 7 All'attore vanno altresì refuse le spese legali per l'assistenza prestata nella fase di accertamento tecnico preventivo e gli esborsi per iscrizione a ruolo, C.U. e notifica (esclusa la restante voce di spesa non documentata per copie), nonché le spese di CTU e di CTP sostenute nella medesima fase, come da fatture prodotte in atti (Dr. per euro 2.440, Dr. per euro 2.400, Dr. Persona_2 Persona_3 per euro 366). Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna l' a versare alla parte attrice la somma di euro Controparte_6
18.083,20 + 8.810 + 9.900 a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna l' di SS a versare alla parte Controparte_2 attrice la somma di euro 125.160,68 + 75.649 + 19.800 a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna le parti convenute a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 286,00
+ 1.830 per esborsi nel presente giudizio, € 2.440 + 2.400 + 366 + 328,05 per spese di ATP, € 22.457 + 5.916 (ATP) per compensi del difensore, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute.
Bologna, 30 maggio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2398/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE FILIPPO, Parte_1 C.F._1 dell'avv. VALENTINA QUATTROCOLO e dell'avv. MICHELE CASTELLARI, elettivamente domiciliato presso i difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA Controparte_1 P.IVA_1
CARLI, elettivamente domiciliato presso il difensore
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIANNANTONIO BARBIERI e dall'avv. ROBERTA P.IVA_2
RICAGNI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIANNANTONIO BARBIERI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e respinta: - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/od extracontrattuale dei convenuti nei confronti del signor
per i danni da quest'ultimo subiti in conseguenza dei fatti per cui è causa, per le ragioni in fatto Pt_1 ed in diritto enunciati nel ricorso introduttivo;
- dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via solidale ovvero per quanto di ritenuta e rispettiva responsabilità, al risarcimento, in favore del signor , di tutti i danni a questi cagionati in conseguenza dei fatti Pt_1 pagina 1 di 7 descritti nel ricorso introduttivo, nella misura indicata nella parte espositiva del ricorso introduttivo, secondo i parametri e le indicazioni contenute nella CTU, ovverosia, nella diversa misura da liquidarsi anche in via equitativa, all'esito dell'espletata istruttoria.
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e spese generali, anche del giudizio ex art. 696 bis c.p.c., oltre IVA e
CPA come per legge.”
PARTE CONVENUTA Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- in via principale e nel merito, rigettare ogni domanda avanzata da parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto;
- sempre nel merito, dichiarare la nullità della CTU medico-legale svolta in sede di istruzione preventiva RG 1199/2020 Tribunale di Bologna;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'asserita male practice sanitaria e conseguente condanna delle parti resistenti al risarcimento del danno venga accertata e determinata la Con precipua responsabilità in capo ai sanitari senza alcuna solidarietà nei confronti dell'altra citata
non sussistendone i presupposti. Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
E BIAGIO E C. ARRIGO DI Controparte_2Controparte_2
ALESSANDRIA:
“In via principale: respingere integralmente le domande ex adverso formulate nei confronti dell'
[...]
di SS, per tutti i motivi di cui agli atti difensivi;
Controparte_2 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridurre l'importo dei danni e, conseguentemente, le pretese risarcitorie del ricorrente, in quanto eccessive e sproporzionate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che con sentenza non definitiva dell'8.2.2024 è stata dichiarata la responsabilità delle strutture sanitarie convenute per i danni da malpractice patiti dall'attore sia sotto il profilo biologico- relazionale, sia sotto quello soggettivo morale.
La causa è stata rimessa in istruttoria per acquisire presso l' il prospetto dell'indennizzo CP_5 riconosciuto e versato all'attore in conseguenza dell'invalidità accertata;
somme che andranno scomputate dal risarcimento liquidato a titolo di danno biologico.
Preliminarmente va dunque calcolato il danno biologico-relazionale risarcibile, sul quale andrà poi pagina 2 di 7 effettuato lo scomputo.
Nel caso in esame, va considerato che l'invalidità complessivamente accertata sull'attore deriva da condotte di malpractice succedutesi nel tempo e che hanno aggravato l'invalidità preesistente, esito dell'infortunio occorso all'attore. Pertanto, si tratta di liquidare il danno biologico differenziale imputabile a ciascuna delle due strutture. La quantificazione monetaria del c.d. danno differenziale alla salute deve essere effettuata in conformità al criterio dettato dalla Suprema Corte, secondo cui va stimata dapprima, in punti percentuali, l'invalidità preesistente all'illecito (in questo caso quella che sarebbe comunque conseguita al danno derivante dal sinistro) e poi quella complessiva, risultante cioè dalla somma della menomazione preesistente all'illecito a quella causata dall'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente
(Cass. 28986/2019; 17555/2020).
Procedendo alla quantificazione del valore monetario del danno da addebitare all'IOR, in ossequio ai suddetti criteri ed in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2021), considerato che il danno permanente attribuito alle inadeguate condotte ravvisate in capo a tale struttura si colloca nella fascia di grado di invalidità dal 10% al 18%, considerata l'età dell'attore al momento del verificarsi dei danni (66 anni), si può liquidare il danno differenziale biologico-relazionale in euro 22.315 (37.599 –
15.284) e il danno soggettivo morale in euro 8.810 (12.784 – 3.974). Quanto al danno da inabilità temporanea, considerate le risultanze della CTU (ITT gg. 30 + ITP al 75% gg. 30 + ITP al 50% gg. 60), può liquidarsi la somma di euro 9.900 (punto base di euro 120,00, considerato il protrarsi per diversi mesi dell'inabilità, con necessità per l'attore di sottoporsi a diversi interventi chirurgici per rimediare all'aggravamento derivante dalla malpractice).
Passando alla liquidazione del danno imputabile alla seconda struttura convenuta, tenuto conto che il danno permanente ad essa attribuito è stato stimato dal Collegio peritale dal 19% compreso al 45% compreso (considerati i postumi già presenti a seguito dei precedenti trattamenti chirurgici), si può dunque liquidare il danno biologico-relazionale differenziale (tenuto conto dell'età dell'attore di 67 anni) in euro 139.443 (176.489 – 37.046) ed il danno soggettivo morale in euro 75.649 (88.245 –
12.596). In base alle risultanze della CTU, che ha accertato come il prolungamento dell'iter clinico conseguente all'infezione protesica ha comportato un'inabilità temporanea quantificata in ITT gg. 60,
ITP al 75% gg. 60, ITP al 50% gg. 120 (cfr. CTU pag. 49), è possibile quantificare il danno da inabilità temporanea in euro 19.800 (punto base fissato in euro 120,00 per le medesime ragioni sopra esposte).
Dagli importi così liquidati vanno scomputate le somme erogate dall' per il danno biologico. Lo CP_5 scomputo va effettuato tenendo conto del danno proporzionalmente imputabile a ciascuno delle due strutture, come meglio si dirà in seguito.
Essendo stata riconosciuta una rendita, la detrazione dell'importo liquidato dall' va effettuata CP_5 secondo i seguenti criteri stabiliti dalla Suprema Corte (Cass. sez. III - 27/09/2021, n. 26117):
- “…b) occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa (ndr della rendita) riconosciuta destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto
pagina 3 di 7 della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto (b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico:
c') sommando e rivalutando dei ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c") capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite , di cui al D.M. 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre CP_5
2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del 15/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5607 del
7.3.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26913 del 23.12.2016; Sez. 6 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro;
(d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
(e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti CP_5 quelli indennizzati dall' (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario, o CP_5 per spese mediche non indennizzate dall' ”. CP_5
Nel caso di specie si deve tener conto altresì del fatto che i danni addebitati a ciascuna struttura convenuta sono in aggravamento di danni preesistenti (rispettivamente, per la struttura di Bologna, rispetto ai danni derivati per la caduta in autonomia dell'attore e, per la struttura di SS, rispetto ai danni derivati dagli interventi presso la struttura bolognese). Giova pertanto richiamare quanto espresso dalla medesima pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata (Cass. civile sez. III -
27/09/2021, n. 26117):
“Il problema qui in esame può così sintetizzarsi: come si debba quantificare il credito risarcitorio spettante alla vittima di un fatto illecito che:
a) abbia patito un danno alla salute non ascrivibile a responsabilità di alcuno ("danno-base");
b) abbia patito un aggravamento del suddetto danno ascrivibile al fatto colposo dell'uomo;
c) abbia percepito dall un indennizzo commisurato al danno finale (danno-base più CP_5 aggravamento).
7.3. Ricorrendo tale ipotesi, occorre muovere dal rilievo che il danno alla salute è unitario. Non esiste infatti una "salute lavoristica" ed una "salute civilistica"; esistono soltanto criteri differenti per la monetizzazione del relativo pregiudizio, a seconda che debba essere indennizzato dall'assicuratore sociale o risarcito dal responsabile civile.
Da ciò consegue che, da un lato, la vittima non potrebbe pretendere di "compartimentare" i pregiudizi
pagina 4 di 7 subiti, per evitare che l'indennizzo già percepito sia imputato al solo danno-base, e non sia anche imputato a diffalco del risarcimento dovuto per l'aggravamento.
Dall'altro lato, e converso, il responsabile non potrebbe pretendere che l'indennizzo pagato dall CP_5 sia portato in primo luogo e per l'intero a diffalco del risarcimento dovuto per l'aggravamento, e solo la parte residua sia imputata al danno-base.
Criterio corretto sarà invece:
a) stabilire la misura del danno-base e quella dell'aggravamento (coi criteri che meglio si diranno in seguito);
b) determinare il complessivo indennizzo dovuto dall sommando i ratei di rendita già percepiti e CP_5 capitalizzando la rendita futura, al netto dell'incremento per danno patrimoniale;
c) verificare se l'indennizzo totale sub (b) sia inferiore o superiore al danno base.
Nel primo caso, il responsabile dell'aggravamento sarà obbligato a risarcire quest'ultimo per intero;
nel secondo caso il responsabile dell'aggravamento sarà tenuto a risarcire quel che resta sottraendo dall'aggravamento la differenza tra l'indennizzo e il danno-base. CP_5
Algebricamente, il criterio può così esprimersi:
Se I (minore) DB: il risarcimento dell'aggravamento è dovuto per intero.
Se I (maggiore) DB: l'aggravamento va liquidato con la seguente formula.
DD = Agg - (I - DB).
Dove:
DD è il danno differenziale;
Agg è l'aggravamento del danno-base (danno iatrogeno);
I è l'indennizzo pagato dall' , capitalizzato coi criteri sopra indicati;
CP_5
DB è il "danno-base", ovvero il controvalore monetario del grado di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio, anche in assenza del fatto illecito.
In pratica, il criterio corretto consiste nell'imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell'indennizzo rispetto al danno-base”. CP_5
Si passa dunque ad applicare i suddetti principi al caso in esame per effettuare il diffalco della rendita
, che è stata calcolata considerando il danno globale (vale a dire quale risultante a seguito degli CP_5 aggravamenti riportati dall'attore a seguito delle malpractice), come si desume dal fatto che la menomazione riconosciuta dall' è così descritta “esiti di rimozione PTA per complicanza CP_5 infettiva periprotesica in esiti di frattura sottotrocanterica femore non più contenuta dai MDS con marcata limitazione funzionale ed instabilità anca omolateral” e che la rendita è stata aumentata dall'1.2.2020 proprio in ragione dell'aggravamento del grado di menomazione inizialmente riconosciuto (dal 18% al 26%).
Dal prospetto dell' acquisito e prodotto dall' (all. 12), al 7.3.2024 la CP_5 Controparte_1 rendita capitalizzata da versare era pari ad euro 36.529,87 (così ricalcolata dall'1.2.2020 a seguito pagina 5 di 7 dell'aggravamento del grado di menomazione riconosciuto del 26%, a fronte del grado di menomazione iniziale del 18% riconosciuto al 4.1.2018) e che i ratei per la quota del danno biologico riscossi fino alla medesima data erano pari ad euro 13.359,25, cui vanno aggiunti euro 762,94 di interessi.
Tenuto conto che l'indennizzo è stato calcolato in considerazione del danno globalmente riconosciuto all'attore e che, a seguito della caduta, si rammenta, l'attore aveva riportato lesioni con postumi valutati dai CTU nella misura del 10%, lo scomputo dell'indennizzo va operato nella misura proporzionale ai danni imputabili a ciascuna struttura, che possono essere stimati, in proporzione al danno globale, rispettivamente nella misura dell'8% a carico dello e del 27% a carico Controparte_1 dell'altra struttura convenuta. Pertanto, si ritiene di scomputare nella medesima proporzione la quota di indennizzo dell' . E così, calcolata la somma della quota di rendita capitale residua (euro CP_5
36.529,87) ed i ratei già riscossi con gli interessi (13.359,25 + 762,94 = 14.122,19, rivalutati in euro
16.367,62), per un ammontare complessivo pari ad euro 52.897,49, può calcolarsi in percentuale quanto decurtare dal risarcimento dovuto dalle singole strutture sanitarie. In particolare, da quanto Con liquidato per danno biologico a carico dell' , va decurtato l'importo di euro 4.231,80 (8% di
52.897,49), mentre dal risarcimento liquidato a carico della parte convenuta
[...]
di SS va defalcata la somma di euro 14.282,32 (pari al 27% di Controparte_2
52.897,49).
Con Pertanto, a titolo di danno biologico, l' è tenuto a versare all'attore la somma di euro 18.083,20, mentre l' di SS la somma di euro Controparte_2
125.160,68.
Nessun aumento può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione, atteso che non sono state tempestivamente allegate e provate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari rispetto a quelle da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire (ex multis Cass. civ. n.
23469/2018).
In relazione al danno complessivamente quantificato, trattandosi di debito di valore, deve essere altresì risarcito il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento delle suddette somme liquidate, secondo i criteri dettati dall'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un. 17.02.1995, n. 1712). In applicazione di tali criteri, le somme liquidate a titolo risarcitorio devono essere dunque devalutate alla data del 30.9.2017 (individuata come data intermedia nell'arco di durata dei trattamenti); le somme così devalutate vanno poi incrementate degli interessi legali maturati sino alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati applicando l'indice Org_1
A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da nota spese depositata dal difensore di parte attrice.
Le spese di CTU espletata nel presente giudizio, già separatamente liquidate con decreto dell'11.7.2023, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute. Devono essere riconosciute altresì le spese di CTP di euro 1.830, come da fattura del Dr. Persona_1
pagina 6 di 7 All'attore vanno altresì refuse le spese legali per l'assistenza prestata nella fase di accertamento tecnico preventivo e gli esborsi per iscrizione a ruolo, C.U. e notifica (esclusa la restante voce di spesa non documentata per copie), nonché le spese di CTU e di CTP sostenute nella medesima fase, come da fatture prodotte in atti (Dr. per euro 2.440, Dr. per euro 2.400, Dr. Persona_2 Persona_3 per euro 366). Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna l' a versare alla parte attrice la somma di euro Controparte_6
18.083,20 + 8.810 + 9.900 a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna l' di SS a versare alla parte Controparte_2 attrice la somma di euro 125.160,68 + 75.649 + 19.800 a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna le parti convenute a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 286,00
+ 1.830 per esborsi nel presente giudizio, € 2.440 + 2.400 + 366 + 328,05 per spese di ATP, € 22.457 + 5.916 (ATP) per compensi del difensore, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute.
Bologna, 30 maggio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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