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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
Dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1642/2024 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Bari, sez. fallimentare, n. 113/2024 pubblicata il 19.11.2024
TRA
in proprio e nella qualità di titolare di omonima ditta individuale (avv.to Carmine Parte_1
De Simone)
Contro
Curatela Liquidazione Giudiziale
All'udienza del 4.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 113/2024 pubblicata il 19.11.2024, il Tribunale di Trani ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale in danno della ditta individuale . Parte_1
Accoglieva il ricorso presentato dal PM presso il Tribunale di Trani sulla scorta della nota trasmessa dall' di Bari recante un'esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto per € 555.041,66. Pt_2
Argomentava che il debitore non essendosi costituito non aveva provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII.
Ravvisava lo stato di insolvenza in considerazione della consistenza dei debiti e dell'esito negativo delle azioni esecutive intraprese.
pagina 1 di 4 Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo deducendo di non aver potuto Parte_1
monitorare le notifiche ricevute via pec a causa di gravi condizioni di salute.
Ha invocato l'insussistenza dei presupposti soggettivi per l'apertura della Liquidazione Giudiziale trattandosi di impresa individuale che svolgeva esclusivamente attività agricola.
La Curatela sebbene ritualmente citata non si è costituita e deve essere dichiarata contumace.
Il reclamo non può essere accolto.
L'art 121 del D.lgs 14/2019 dispone “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e che sia in stato di insolvenza”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità per accertare la fallibilità o meno di una società agricola, la qualifica di un'attività d'impresa come commerciale o agricola va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore (Cass. n. 32977/2023).
Ed ancora, l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento postula la prova - da parte di chi la invoca in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. e del principio di vicinanza della prova – della sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.” (cfr. per tutte Cass.
Sez. VI, 21 gennaio 2021, n. 1049).
Orbene, nel caso di specie, alcuna prova convincente in tal senso è stata offerta dal reclamante.
Ed infatti, dalle visure della camera di commercio per gli anni 2022 e 2024 allegate emerge che l'impresa individuale del , al 30.09.2021, aveva n. 14 dipendenti ed esercitava attività di Parte_1
commercio al dettaglio di prodotti alimentari, con codice ATECO 47:11 con sede a Trani in via
Pugliese n. 14 e con importanza primaria nel registro imprese.
Risulta, altresì, un'attività agricola di allevamento di pollame esercitata a Trani alla C.da san Mattia sn.
Con codice ATECO 01.47.
Al 30.06.2024 i dipendenti sono n. 7.
Le suindicate risultanze dimostrano una riduzione dei lavoratori fisiologicamente legata alla contrazione dell'attività ma non sono idonee a dimostrare l'assunto dello svolgimento di attività di agricola e di allevamento pollame utile solo al fabbisogno del proprio nucleo familiare.
CP_ Anzi, si delinea un'attività svolta in due sedi a nulla rilevando che la sede della in Parte_1
Trani alla via Pugliese n. 14 è solo un locale in comodato d'uso unitamente al cortile ove sono allocate le galline ovaiole (vd. pag. 5 del reclamo).
pagina 2 di 4 Ciò posto, la verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta campo di indagine aperto e disponibile e l'utilizzabilità di strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci di esercizio è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25025/20; Cass. n.
24138/2019).
Rileva al riguardo non l'effettiva sussistenza di un particolare documento quanto la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile.
Com'è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), CCII “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza” (art. 121 CCII), pertanto dette disposizioni non sono applicabili nei confronti di “d) «impresa minore»:
l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura dla liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
[…]. Parte Orbene, nel caso di specie, dalle copie degli relativi agli anni di imposta 2022, 2023 e 2024 emergono ricavi che superano l'importo di cinquecentomila Euro.
Al riguardo il concetto di “ricavi” va inteso al lordo e non già al netto come suggerito nell'atto di reclamo.
Tale dato, unitamente all'importo complessivo dell'esposizione debitoria del nei confronti Parte_1 dell' , pari ad € 555.041,66, consente di ritenere parte reclamante come soggetto fallibile anche in Pt_2 assenza di informazioni sull'attivo patrimoniale.
Peraltro, dall'analisi delle cartelle allegate al reclamo si ricostruisce una debitoria risalente sin Pt_2 dall'anno 2001 che il non ha mai onorato neanche parzialmente con riferimento ad importi Parte_1 modesti (ad esempio, due delle cartelle notificate nell'anno 2013 hanno importi di poco superiori ai mille Euro;
nel 2019 sono state notificate due cartelle di importo pari a € 227, 35 e di € 864,61).
A ciò si aggiungano le procedure esecutive avviate nei confronti del menzionate nell'atto di Parte_1
reclamo.
Si delinea una situazione di oggettiva insolvenza non avendo, peraltro, parte reclamante indicato poste attive idonee a sanare la debitoria.
pagina 3 di 4 Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese in assenza di parti costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il reclamo;
nulla per le spese. pone a carico di l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. Parte_1
13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, del
18.03.2025
Il presidente dr. Maria Mitola
Il consigliere est. dr. Alessandra Piliego
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
Dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1642/2024 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Bari, sez. fallimentare, n. 113/2024 pubblicata il 19.11.2024
TRA
in proprio e nella qualità di titolare di omonima ditta individuale (avv.to Carmine Parte_1
De Simone)
Contro
Curatela Liquidazione Giudiziale
All'udienza del 4.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 113/2024 pubblicata il 19.11.2024, il Tribunale di Trani ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale in danno della ditta individuale . Parte_1
Accoglieva il ricorso presentato dal PM presso il Tribunale di Trani sulla scorta della nota trasmessa dall' di Bari recante un'esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto per € 555.041,66. Pt_2
Argomentava che il debitore non essendosi costituito non aveva provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII.
Ravvisava lo stato di insolvenza in considerazione della consistenza dei debiti e dell'esito negativo delle azioni esecutive intraprese.
pagina 1 di 4 Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo deducendo di non aver potuto Parte_1
monitorare le notifiche ricevute via pec a causa di gravi condizioni di salute.
Ha invocato l'insussistenza dei presupposti soggettivi per l'apertura della Liquidazione Giudiziale trattandosi di impresa individuale che svolgeva esclusivamente attività agricola.
La Curatela sebbene ritualmente citata non si è costituita e deve essere dichiarata contumace.
Il reclamo non può essere accolto.
L'art 121 del D.lgs 14/2019 dispone “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e che sia in stato di insolvenza”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità per accertare la fallibilità o meno di una società agricola, la qualifica di un'attività d'impresa come commerciale o agricola va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore (Cass. n. 32977/2023).
Ed ancora, l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento postula la prova - da parte di chi la invoca in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. e del principio di vicinanza della prova – della sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.” (cfr. per tutte Cass.
Sez. VI, 21 gennaio 2021, n. 1049).
Orbene, nel caso di specie, alcuna prova convincente in tal senso è stata offerta dal reclamante.
Ed infatti, dalle visure della camera di commercio per gli anni 2022 e 2024 allegate emerge che l'impresa individuale del , al 30.09.2021, aveva n. 14 dipendenti ed esercitava attività di Parte_1
commercio al dettaglio di prodotti alimentari, con codice ATECO 47:11 con sede a Trani in via
Pugliese n. 14 e con importanza primaria nel registro imprese.
Risulta, altresì, un'attività agricola di allevamento di pollame esercitata a Trani alla C.da san Mattia sn.
Con codice ATECO 01.47.
Al 30.06.2024 i dipendenti sono n. 7.
Le suindicate risultanze dimostrano una riduzione dei lavoratori fisiologicamente legata alla contrazione dell'attività ma non sono idonee a dimostrare l'assunto dello svolgimento di attività di agricola e di allevamento pollame utile solo al fabbisogno del proprio nucleo familiare.
CP_ Anzi, si delinea un'attività svolta in due sedi a nulla rilevando che la sede della in Parte_1
Trani alla via Pugliese n. 14 è solo un locale in comodato d'uso unitamente al cortile ove sono allocate le galline ovaiole (vd. pag. 5 del reclamo).
pagina 2 di 4 Ciò posto, la verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta campo di indagine aperto e disponibile e l'utilizzabilità di strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci di esercizio è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25025/20; Cass. n.
24138/2019).
Rileva al riguardo non l'effettiva sussistenza di un particolare documento quanto la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile.
Com'è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), CCII “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza” (art. 121 CCII), pertanto dette disposizioni non sono applicabili nei confronti di “d) «impresa minore»:
l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura dla liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
[…]. Parte Orbene, nel caso di specie, dalle copie degli relativi agli anni di imposta 2022, 2023 e 2024 emergono ricavi che superano l'importo di cinquecentomila Euro.
Al riguardo il concetto di “ricavi” va inteso al lordo e non già al netto come suggerito nell'atto di reclamo.
Tale dato, unitamente all'importo complessivo dell'esposizione debitoria del nei confronti Parte_1 dell' , pari ad € 555.041,66, consente di ritenere parte reclamante come soggetto fallibile anche in Pt_2 assenza di informazioni sull'attivo patrimoniale.
Peraltro, dall'analisi delle cartelle allegate al reclamo si ricostruisce una debitoria risalente sin Pt_2 dall'anno 2001 che il non ha mai onorato neanche parzialmente con riferimento ad importi Parte_1 modesti (ad esempio, due delle cartelle notificate nell'anno 2013 hanno importi di poco superiori ai mille Euro;
nel 2019 sono state notificate due cartelle di importo pari a € 227, 35 e di € 864,61).
A ciò si aggiungano le procedure esecutive avviate nei confronti del menzionate nell'atto di Parte_1
reclamo.
Si delinea una situazione di oggettiva insolvenza non avendo, peraltro, parte reclamante indicato poste attive idonee a sanare la debitoria.
pagina 3 di 4 Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese in assenza di parti costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il reclamo;
nulla per le spese. pone a carico di l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. Parte_1
13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, del
18.03.2025
Il presidente dr. Maria Mitola
Il consigliere est. dr. Alessandra Piliego
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