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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6447 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. PE De IO Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. NN De OS Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3279/2021, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.
1791/2021del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 21.6.2021, nel giudizio iscritto al R.G. n. 2727/2017 e vertente
TRA
P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, e per essa la procuratrice (P. IVA ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Cecilia Uva;
APPELLANTE
E
(C.F. ), e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Serena Villamajna;
C.F._2
APPELLATI
NONCHÉ
(C.F. ); Controparte_3 C.F._3
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_4 P.IVA_3 amministratore unico;
Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 28.3.2025 dalla difesa dell'appellante e in data 31.3.2025 dalla difesa degli appellati. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.3.2017, la citava in giudizio, Controparte_6 tra gli altri, gli odierni appellanti deducendo che e , quali garanti Controparte_3 CP_1 della Società Ideal Plastik S.r.l. (oggi, Fallimento Ideal Plastik S.r.l., giusta sentenza n. 9/2013 del
Tribunale di Napoli), in forza di una fideiussione rilasciata in data 26.5.2008, si rendevano debitori nei confronti di essa attrice di una somma complessivamente pari ad € 471.475,33, così quantificata in forza del D.I. n. 572/13, depositato il 9.10.2013, del Tribunale Civile di Napoli, sezione distaccata di Marano, e confermata dalla sentenza n. 7961/2015 del 28.5.2015 dello SS Tribunale. Nella specie l'istituto bancario esponeva: 1) di aver comunicato, in data 29.2.2012, alla debitrice principale ed ai garanti la revoca delle linee di credito, invitando gli stessi garanti, e Controparte_3 CP_1
al pagamento immediato della somma di € 471.475,33 in forza della detta fideiussione
[...] rilasciata in data 26.5.2008, fino alla concorrenza di € 1.400.000,00, nell'interesse della Ideal Plastik
S.r.l.; 2) che con atto per notaio rep. 57723, racc. 21477 del 19.11.2009, Persona_1 CP_1
, unitamente alla moglie , aveva costituito in fondo patrimoniale, tra gli altri,
[...] Controparte_2
l'unico bene immobile di proprietà del 3) che con atto per notaio , rep. CP_3 Persona_2
20622, racc. 12470 del 7.3.2013, aveva venduto a i tre immobili Controparte_3 Controparte_4 di sua proprietà; 4) che i predetti atti dispositivi, posti in essere dopo l'insorgenza del credito giusta prestazione della fideiussione in data 26.5.2008, pregiudicavano le proprie ragioni creditorie;
5) che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi – era CP_3 CP_2 simulato, in quanto posto in essere dopo 22 anni dalla celebrazione del matrimonio, senza indicazione dei figli beneficiari e con previsione della facoltà di alienazione dei beni in esso confluiti sin assenza di previa autorizzazione giudiziale, oltre ad aver avuto ad oggetto l'unico immobile di proprietà di
; 6) che tale atto di costituzione del fondo patrimoniale era altresì nullo, per mancanza CP_1 della causa familiare, essendo l'atto unicamente finalizzato a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori;
7) che, infine, l'atto di alienazione posto in essere da era stato Controparte_3 realizzato dopo la notifica del decreto ingiuntivo ed aveva avuto ad oggetto tutti gli immobili di sua proprietà, essendo configurabili, rispetto ad esso, tanto l'eventus damni quanto la scientia damni. Di talché, sulla scorta di tali circostanze, la banca attrice così concludeva: “In via principale dichiarare che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale per atto Notaio in data Persona_1
19.11.2009, rep. 57723, racc. 21477 e l'atto di compravendita ai rogiti Notaio in Persona_2 data 07.03.2013, rep. 20622, racc. 12470, sono nulli perché assolutamente simulati ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 e segg. c.c., nonché per i motivi esposti in narrativa;
- In via subordinata dichiarare la inefficacia, nei confronti di , dell'atto di compravendita ai rogiti Notaio CP_6
in data 07.03.2013, rep. 20622, racc. 12470 ex art. 2901 c.c.; - Persona_2 Conseguentemente disporre e mandare al competente Conservatore dei RR.II. per tutte le annotazioni di legge, con esonero dello SS da ogni responsabilità”.
Con distinte memorie difensive si costituivano in giudizio i coniugi e CP_1 [...]
, contestando la ricostruzione attorea e chiedendo dichiararsi la nullità/improcedibilità CP_2 della domanda per difetto dei requisiti di legge, nonché la inammissibilità e/o infondatezza con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Nelle more, con comparsa ex art. 111 c.p.c., depositata il 13.12.2017, interveniva la
[...]
– e per essa, quale mandataria, – che, in forza di un'operazione di Parte_1 CP_7 cartolarizzazione, subentrava e faceva propri tutti gli atti difensivi, le domande proposte e le conclusioni rassegnate dalla cedente Controparte_6
Instauratosi il contraddittorio, previa declaratoria di contumacia di e della Controparte_3
il Giudice adito, all'udienza del 24.5.2018, concedeva i termini perentori di cui Controparte_4 all'art. 183, c. 6, c.p.c. con decorrenza dal 10.9.2018.
All'esito della trattazione, con sentenza n. 1791/2021, il Tribunale di Napoli Nord, in data
21.6.2021 così statuiva: “
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna la parte attrice e la parte intervenuta, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti e CP_1
, che qui si liquidano in euro 8.085,60, oltre rimborso spese generali nella misura Controparte_2 del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Il giudizio di appello
Con atto ritualmente notificato, la ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1791/2021 del Tribunale di Napoli Nord, affidato a due motivi di censura.
Con il primo motivo, l'appellante ha evidenziato l'errore in cui sarebbe incorso il primo
Giudice per aver rigettato la domanda di simulazione assoluta dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi e – per atto del Notaio CP_1 Controparte_2 del 19.11.2009, rep. n. 57723, racc. n. 21477 –, per aver omesso di riconoscere Per_1
l'anteriorità del credito vantato. In sostanza il primo Giudice, oltre a non considerare quali indizi gravi, precisi e concordanti gli elementi offerti dalla difesa attorea in prime cure ai fini della dimostrazione dell'accordo simulatorio, con riferimento all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, aveva altresì erroneamente ritenuto non dimostrata l'anteriorità del credito vantato da esso istituto rispetto all'atto costitutivo del fondo da parte dei coniugi E ciò Controparte_8 nonostante fosse dimostrato che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 19.11.2009 era stato di fatto siglato successivamente al sorgere del credito, in quanto e CP_1 Controparte_3 avevano rilasciato una fideiussione, fino alla concorrenza di € 1.400.000,00 e nell'interesse della Ideal Plastik S.r.l., già in data 26.5.2008, come peraltro espressamente riconosciuto dallo SS
. Dunque il diritto di credito preteso dall'istituto appellante nei confronti dei garanti CP_1 era già sorto quando era stato concluso l'atto di costituzione del fondo impugnato (anno 2009), perché
a quella data la fideiussione era stata già prestata (anno 2008), non avendo peraltro i detti garanti né
“disconosciuto le sottoscrizioni attribuite loro e figuranti sulle fideiussioni omnibus del 26/05/2008 poste a corredo del decreto ingiuntivo in atti, né hanno mai contestato di avere assunto un'obbligazione di garanzia nei riguardi della banca istante a favore dell'indicata società debitrice principale”. Da qui la richiesta di rettificare “il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di simulazione assoluta dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi
e , per atto Notaio del 19/11/2009 rep. n. 57723, racc. CP_1 Controparte_2 Per_1
n. 21477, dovendosi considerare come pacifica l'anteriorità del credito vantato dalla
[...]
. Parte_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il capo della sentenza relativo all'omessa valutazione, da parte del Giudice di primo grado, degli indizi di simulazione addotti dalla parte attrice in termini gravità, precisione e concordanza nella direzione della declaratoria di simulazione assoluta del contestato atto di costituzione di fondo patrimoniale.Indizi quali: 1) il notevole lasso di tempo (12 anni), intercorso tra il matrimonio dei coniugi e la Controparte_8 costituzione del fondo patrimoniale;
2) la mancata indicazione dei beneficiari nel detto atto;
3) il conferimento al fondo dell'unico bene di proprietà del 4) la mancanza alla base della CP_3 redazione di detto atto della “causa familiare”.
Esposte tali ragioni, l'appellante ha concluso chiedendo di :”accogliere il presente appello parziale e, in riforma del capo della sentenza impugnata n. 1791/2021, emessa dal Tribunale civile di Napoli Nord pubblicata il 21/06/2021 relativo al rigetto della domanda di simulazione assoluta dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi e CP_1 [...]
, per atto Notaio del 19/11/2009 rep. n. 57723, racc. n. 21477, per i motivi CP_2 Per_1 esposti nel paragrafo 1) e 2) del presente atto, per l'effetto accogliere la domanda di simulazione assoluta dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi e CP_1
, per atto Notaio del 19/11/2009 rep. n. 57723, racc. n. 21477. Con Controparte_2 Per_1 vittoria integrale di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa del 17.1.2021, si sono costituiti i coniugi chiedendo Controparte_8 dichiararsi improcedibile e/o inammissibile l'appello ed insistendo per il rigetto integrale del gravame con vittoria di spese per il grado e con attribuzione al difensore antistatario. All'udienza del 11.1.2022, la Corte, verificata la ritualità della citazione in appello, dichiarava la contumacia e della ordinando la rinotifica dell'atto di appello Controparte_3 Controparte_4 solo nei confronti di , per essere risultato irreperibile all'indirizzo di destinazione Controparte_3 del plico, oltre che della nei confronti della quale il gravame non era mai stato Controparte_6 denunciato.6.4.2022.
Fissata l'udienza del 12.12.2023 per la precisazione delle conclusioni, dopo diversi rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 4.3.2025 veniva disposto che la trattazione della controversia, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127-ter c.p.c., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, con ordinanza del 24.6.2025 la causa è stata riservata in decisione (con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la rituale concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così precisati i termini della controversia, questa Corte ritiene infondato l'appello.
Come sopra chiarito, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione resa in primo grado nella parte in cui era stata respinta la domanda di simulazione assoluta dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale – posto in essere dai coniugi e CP_1 [...]
per atto del Notaio del 19.11.2009 rep. n. 57723, racc. n. 21477 – per omesso CP_2 Per_1 riconoscimento dell'anteriorità del credito vantato dallo SS istituto gravante rispetto alla data di stipula del citato fondo patrimoniale. Prestando, pertanto, totale acquiescenza sull'ulteriore capo della sentenza con cui è stata parimenti respinta la domanda proposta ex artt.1414 e 2901 c.c. nei confronti di e avente ad oggetto diverso atto dispositivo. Controparte_3 CP_4
Ebbene, come noto, il fondo patrimoniale, costituito con atto pubblico, determina un vincolo di utilizzabilità dei beni in esso conferiti in favore delle sole esigenze future della famiglia. Come disciplinato dall'art. 167 c.c., difatti, il legislatore attribuisce ai coniugi, singolarmente o in coppia, o ad un terzo, la facoltà di destinare determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al fine di far fronte ai detti bisogni della famiglia. Dunque, la costituzione di un fondo patrimoniale, ben si presta a rappresentare, almeno in astratto, una ipotesi tipizzata di pregiudizio a carico delle pretese creditorie, le quali avranno maggiori difficoltà ad essere soddisfatte per l'impossibilità di rivalersi sui beni costituenti il fondo medesimo.
Come già rappresentato, l'originaria creditrice – poi divenuta cedente del Controparte_6 rivendicato credito e, con essa, le cessionarie che subentravano nella sua posizione processuale, fino alla odierna appellante – agiva, in via principale, per sentir dichiarare la nullità per simulazione assoluta tanto dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi CP_1
e in data 19.11.2009, quanto dell'atto di compravendita posto in essere dal
[...] Controparte_2 convenuto in data 7.3.2013. Quanto, in particolare, alla costituzione del fondo Controparte_3 patrimoniale – la contestazione della cui legittimità si pone quale unica questio juris ancora pendente in questa sede e che, quindi occupa questa Corte – l'originaria parte attrice affermava che la detta convenzione di costituzione di un vincolo di destinazione dei beni, intervenuta tra i coniugi
[...]
, lungi dall'essere volta al soddisfacimento dei bisogni familiari, veniva esclusivamente Per_3 realizzata al fraudolento scopo di sottrarre l'unico bene di proprietà del fideiussore CP_1 alla garanzia di essa creditrice, essendo, dunque, configurabile una simulazione di tipo assoluto. Ne sarebbero stati sicuri indici, tra gli altri: 1) la posteriorità dell'atto di costituzione del fondo rispetto all'insorgenza del credito della banca in virtù della sottoscrizione della fideiussione;
2) la distanza temporale (ben 12 anni) dalla celebrazione del matrimonio;
3) la presenza di una clausola che consente ai coniugi di alienare i beni costituiti in fondo patrimoniale senza previa autorizzazione giudiziale. Nella prospettazione dell'attrice, odierna appellante, l'atto costitutivo di fondo patrimoniale doveva ritenersi affetto da simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 c.c. e, di conseguenza, dichiarato nullo.
Ebbene, in linea generale, la simulazione può identificarsi come l'attività mediante la quale le parti definiscono un contratto o in genere un negozio giuridico, con l'accordo che il medesimo non produca effetto tra le stesse. Essa realizza, cioè, per eccellenza il fenomeno dell'apparenza negoziale creato dalle parti al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all'effettivo assetto d'interessi esistente tra le parti;
la volontà delle parti è quindi difforme da quanto espresso nell'accordo simulatorio.
Ordunque, e tornado al caso che qui ci occupa, il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha ritenuto infondata la domanda. Non ha riconosciuto provato, nell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, un intento simulatorio da parte dei convenuti, il cui unico scopo era quello di creare un vincolo di destinazione che rendesse impignorabili i beni oggetto del fondo, quindi, un effetto giammai difforme da quello tipicamente perseguito dall'istituto del fondo patrimoniale. Per accertare la simulazione, infatti, non può considerarsi sufficiente dimostrare l'intento del debitore di sottrarre un bene alla garanzia dei creditori, ma è necessario provare che l'alienazione sia stata meramente apparente, ossia che né l'alienante abbia voluto dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia voluto acquisirla. Nel caso di specie, la Banca cedente, e le cessionarie che sono subentrate nella sua posizione processuale, non avevano, a dire del primo Giudice, fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare l'esistenza di un accordo simulatorio tra le parti, essendosi limitate a prospettare elementi quali: la posteriorità dell'atto di costituzione del fondo rispetto all'insorgenza del credito della banca in virtù della sottoscrizione della fideiussione;
la distanza temporale (ben 12 anni) dalla celebrazione del matrimonio;
la presenza di una clausola che consente ai coniugi di alienare i beni immobili costituiti in fondo patrimoniale senza previa autorizzazione giudiziale. In merito, va una volta ancora precisato che, pur potendo il giudice trarre per presunzioni la prova della simulazione assoluta di un contratto, spetta sempre e solo a lui apprezzare i singoli fatti noti per verificare se gli stessi siano o meno sintomatici di tale simulazione (cfr. Cass. 22801/2014). Ebbene, nel caso de quo, il tribunale ha ritenuto che la mera deduzione che l'atto in questione fosse stato posto in essere per sottrarre i beni alla garanzia generica dell'istituto creditore non fosse di per sé indicativa della volontà di vincolare solo in apparenza i beni costituiti in fondo patrimoniale.
Venendo, dunque, alle censure mosse, non si può che confermare in questa sede come in effetti siano del tutto mancate le prove atte a dimostrare che i coniugi stessero Controparte_8 perseguendo una volontà diversa rispetto a quella di creare unicamente un fondo patrimoniale con tutti gli effetti previsti dalla legge, in particolare quello di “separare” il bene per i bisogni familiari.
Invero nessuna dimostrazione utile è stata fornita in prime cure della pur necessaria divergenza tra la volontà effettivamente perseguita e la dichiarazione solo formalmente cristallizzata nella convenzione
(Cass. 21995/2007; Cass. 614/2003; n. 1523 del 26/01/2010). Non vi è prova, cioè che, le parti volessero altro da ciò che hanno effettivamente fatto, ovvero, costituire, appunto, un fondo patrimoniale valido ed efficace.
La circostanza che il loro fine ultimo fosse quello di mettere i loro beni immobili al riparo dai creditori non trasforma di per sé l'atto in una finzione. Detto altrimenti, la costituzione di un fondo patrimoniale è un atto di per sé lecito;
se poi questo atto, pur valido, arreca un pregiudizio a un creditore, lo strumento corretto per tutelarsi non è affermare che l'atto sia solo apparentemente voluto,
“ma esperire l'azione revocatoria, dimostrando la sussistenza dei relativi presupposti (come la consapevolezza del debitore di arrecare un danno al creditore)” (Cass.ord. n. 12247/2025).
Per ottenere una declaratoria di simulazione assoluta circa la volontà dei coniugi appellati di vincolare alcuni beni (gli immobili di proprietà al soddisfacimento dei bisogni della famiglia CP_3
- creando così uno schermo alle azioni esecutive che non fossero quelle consentite dall'art 170 c.c., allo scopo utilizzando uno schema negoziale tipico (art. 167 c.c.), il cui effetto è esattamente quello di costituire un patrimonio separato, destinato alla garanzia di specifici creditori e segnatamente i creditori della famiglia – l'odierna appellante ripropone sia il dato temporale, ovvero la pretesa anteriorità del credito rispetto all'atto di costituzione del fondo, sia quello degli indizi asseritamente gravi, precisi e concordanti idonei a provare, per presunzioni, la detta simulazione assoluta. In effetti, quanto alla prima delle due deduzioni, la fideiussione era stata espressamente menzionata nel ricorso monitorio cui ha fatto seguito il decreto ingiuntivo n. 572/2012 emesso il
9.10.2012 dal Tribunale di Napoli, esecutivo nei confronti del Lo SS , in CP_3 CP_1 quella occasione, esattamente nella comparsa di costituzione e risposta, dava atto di aver sottoscritto la garanzia in data 26.5.2008 (cfr. pag. 3), pur negando che all'epoca già esistesse il credito della banca. In proposito la S.C. ha più volte affermato che nel caso di fideiussione per obbligazioni future, la qualità di debitore del fideiussore si acquisisce effettivamente al momento della prestazione della garanzia. Di conseguenza, se, come nel nostro caso, l'atto di disposizione patrimoniale (la costituzione del fondo) è successivo al sorgere del credito (la fideiussione), esso diviene suscettibile di revoca sulla base della semplice consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore. Detto altrimenti, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n.
1, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, cosiddetta scientia damni
(v. Cass. 3676/2011; Cass. 20376/2015; Cass. 762/2016; Cass. 10522/2020).
E tuttavia l'odierna appellante ha proposto una azione volta a far accertare la simulazione assoluta dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, vale a dire la divergenza tra il voluto e il manifestato (art. 1414 c.c.) da parte dei coniugi Così, infatti, nelle conclusioni Controparte_8 all'atto introduttivo del giudizio di prime cure: “In via principale: dichiarare che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale per atto Notaio in data 19.11.2009, rep. 57723, racc. Persona_1
21477 e l'atto di compravendita ai rogiti Notaio in data 07.03.2013, rep. 20622, Persona_2 racc. 12470, sono nulli perché assolutamente simulati ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 e segg.
c.c., nonché per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: dichiarare la inefficacia, nei confronti di , dell'atto di compravendita ai rogiti Notaio in data CP_6 Persona_2
07.03.2013, rep. 20622, racc. 12470 ex art. 2901 c.c.; Conseguentemente: disporre e mandare al competente Conservatore dei RR.II. per tutte le annotazioni di legge, con esonero dello SS da ogni responsabilità; Condannare: i Sigg.ri , , e la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_4 solido tra loro, delle spese competenze ed onorari del presente giudizio, nonché di tutte le spese conseguenti e connesse con l'atto di disposizione di cui è causa”.
Pertanto se le parti utilizzano uno strumento legale, qual è il fondo patrimoniale, volendone effettivamente tutti gli effetti tipici, l'atto è reale e non fittizio. Per il creditore che si sente danneggiato, la strada maestra non è l'azione di simulazione, ma l'azione revocatoria. In tale ottica, nessun rilievo possono assumere gli ulteriori elementi, dall'appellante definiti gravi, precisi e concordanti, che indiziariamente e presuntivamente avrebbero dovuto provare la simulazione assoluta, ex art. 1414 c.c., ma di per sé risultati inidonei dimostrare che le parti contraenti fossero d'accordo fin dall'inizio nel non volere alcun effetto dal contratto SS.
L'azione di simulazione assoluta richiede una prova rigorosa dell'accordo simulatorio, non essendo sufficiente dimostrare l'esistenza mera di un intento fraudolento o di circostanze anomale che, pur meritevoli di attenzione, non bastano da sole a scardinare la validità formale di un contratto concluso. È, cioè, necessario per il deducente costruire un quadro probatorio solido, basato su presunzioni gravi, precise e concordanti, che dimostri in modo inequivocabile la volontà delle parti di non produrre alcun effetto giuridico (Cass. Civile Sez. 2 n. 21938/2025). Le circostanze dedotte allo scopo, quali: 1) la distanza temporale (ben 12 anni) dalla celebrazione del matrimonio, di per sé completamente ininfluente;
2) il conferimento al fondo dell'unico bene di proprietà del , CP_3 laddove, al contrario, il conferimento includeva anche beni, ed erano in maggioranza, della
; 3) la mancanza alla base della redazione di detto atto della “causa familiare”, quando, CP_2 invece, nell'atto si chiariva espressamente che i beni venivano destinati “a far fronte ai bisogni della famiglia”; 4) la presenza di una clausola che consente ai coniugi di alienare i beni senza previa autorizzazione giudiziale, dettato che meramente declina una specifica facoltà prevista e normata dall'ordinamento (art. 169 c.c.) – appaiono del tutto privi tanto del requisito di gravità, necessario a fondare il ragionamento presuntivo invocato dal ricorso, quanto di quello della decisività, richiesto ai fini della simulazione. Anche il quinto ed ultimo elemento presuntivo addotto, relativo alla posteriorità dell'atto di costituzione del fondo (19.11.2009) rispetto all'insorgenza del credito della banca in virtù della sottoscrizione della fideiussione (26.5.2008), non appare dotato della necessaria forza indiziaria, soprattutto se si considera che il fallimento della società garantita veniva dichiarato soltanto nel 2013, ad oltre quattro anni di distanza dalla costituzione del fondo in parola, mancando del tutto, quella stretta consecuzione temporale tra segnalazione in sofferenza della società debitrice principale, costituzione del fondo patrimoniale da parte del fideiussore e fallimento della debitrice principale, utile a rendere rilevante il detto elemento pretesamente indiziario. Dallo SS atto notarile del 27.11.2009 di costituzione del fondo si evince, infatti, che il matrimonio è stato contratto nel 1997.
Quindi, la costituzione del fondo è avvenuta 12 anni dopo.
Giova evidenziare che l'azione di simulazione assoluta, ben distinta dalla simulazione relativa, e più ancora dall'azione revocatoria, ha la finalità di provare che l'atto dispositivo posto in essere (nella specie fondo patrimoniale), non risponde ad alcuna volontà negoziale delle parti.
Nel caso di specie non risulta, invece, una totale deviazione dallo scopo della costituzione del fondo patrimoniale, tenuto conto della presenza di figli minori, del lasso temporale non eccessivo intercorso dalla celebrazione del matrimonio, della destinazione al fondo anche dei beni dell'Aprovitola. Il che, unitamente alla mancata dimostrazione della preesistenza del debito e all'assenza di una stretta concatenazione temporale degli eventi, induce a respingere la prospettazione di una fattispecie di simulazione assoluta.
Sulla scorta delle riportate argomentazioni, il gravame va respinto con conseguenziale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art.91
c.p.c. si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, della natura, difficoltà e del valore della controversia, come indicato nell'atto introduttivo – Euro 490.000,00 (tab.12 – giudizi innanzi alla
Corte di Appello–).Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv. all'avv. Serena Villamajna difensore antistatario di e . CP_1 Controparte_2
Deve essere respinta la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc, formulata dagli appellati nella propria comparsa conclusionale. Non è, infatti, dato riscontrare in capo all'istante una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (così in motivazione, pagg. 6 e 7, Cass., n. 22208/2021, che richiama Cass., n. 27623/2017).
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – IV Sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3279/2021 R.G.A.C, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la società al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 10.200,00 oltre I.V.A e C.P.A. Controparte_2 come per legge, con attribuzione all'avv. Serena Villamajna.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.11.2025 Il Consigliere est.
NN De OS
Il Presidente
PE De IO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. PE De IO Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. NN De OS Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3279/2021, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.
1791/2021del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 21.6.2021, nel giudizio iscritto al R.G. n. 2727/2017 e vertente
TRA
P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, e per essa la procuratrice (P. IVA ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Cecilia Uva;
APPELLANTE
E
(C.F. ), e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Serena Villamajna;
C.F._2
APPELLATI
NONCHÉ
(C.F. ); Controparte_3 C.F._3
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_4 P.IVA_3 amministratore unico;
Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 28.3.2025 dalla difesa dell'appellante e in data 31.3.2025 dalla difesa degli appellati. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.3.2017, la citava in giudizio, Controparte_6 tra gli altri, gli odierni appellanti deducendo che e , quali garanti Controparte_3 CP_1 della Società Ideal Plastik S.r.l. (oggi, Fallimento Ideal Plastik S.r.l., giusta sentenza n. 9/2013 del
Tribunale di Napoli), in forza di una fideiussione rilasciata in data 26.5.2008, si rendevano debitori nei confronti di essa attrice di una somma complessivamente pari ad € 471.475,33, così quantificata in forza del D.I. n. 572/13, depositato il 9.10.2013, del Tribunale Civile di Napoli, sezione distaccata di Marano, e confermata dalla sentenza n. 7961/2015 del 28.5.2015 dello SS Tribunale. Nella specie l'istituto bancario esponeva: 1) di aver comunicato, in data 29.2.2012, alla debitrice principale ed ai garanti la revoca delle linee di credito, invitando gli stessi garanti, e Controparte_3 CP_1
al pagamento immediato della somma di € 471.475,33 in forza della detta fideiussione
[...] rilasciata in data 26.5.2008, fino alla concorrenza di € 1.400.000,00, nell'interesse della Ideal Plastik
S.r.l.; 2) che con atto per notaio rep. 57723, racc. 21477 del 19.11.2009, Persona_1 CP_1
, unitamente alla moglie , aveva costituito in fondo patrimoniale, tra gli altri,
[...] Controparte_2
l'unico bene immobile di proprietà del 3) che con atto per notaio , rep. CP_3 Persona_2
20622, racc. 12470 del 7.3.2013, aveva venduto a i tre immobili Controparte_3 Controparte_4 di sua proprietà; 4) che i predetti atti dispositivi, posti in essere dopo l'insorgenza del credito giusta prestazione della fideiussione in data 26.5.2008, pregiudicavano le proprie ragioni creditorie;
5) che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi – era CP_3 CP_2 simulato, in quanto posto in essere dopo 22 anni dalla celebrazione del matrimonio, senza indicazione dei figli beneficiari e con previsione della facoltà di alienazione dei beni in esso confluiti sin assenza di previa autorizzazione giudiziale, oltre ad aver avuto ad oggetto l'unico immobile di proprietà di
; 6) che tale atto di costituzione del fondo patrimoniale era altresì nullo, per mancanza CP_1 della causa familiare, essendo l'atto unicamente finalizzato a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori;
7) che, infine, l'atto di alienazione posto in essere da era stato Controparte_3 realizzato dopo la notifica del decreto ingiuntivo ed aveva avuto ad oggetto tutti gli immobili di sua proprietà, essendo configurabili, rispetto ad esso, tanto l'eventus damni quanto la scientia damni. Di talché, sulla scorta di tali circostanze, la banca attrice così concludeva: “In via principale dichiarare che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale per atto Notaio in data Persona_1
19.11.2009, rep. 57723, racc. 21477 e l'atto di compravendita ai rogiti Notaio in Persona_2 data 07.03.2013, rep. 20622, racc. 12470, sono nulli perché assolutamente simulati ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 e segg. c.c., nonché per i motivi esposti in narrativa;
- In via subordinata dichiarare la inefficacia, nei confronti di , dell'atto di compravendita ai rogiti Notaio CP_6
in data 07.03.2013, rep. 20622, racc. 12470 ex art. 2901 c.c.; - Persona_2 Conseguentemente disporre e mandare al competente Conservatore dei RR.II. per tutte le annotazioni di legge, con esonero dello SS da ogni responsabilità”.
Con distinte memorie difensive si costituivano in giudizio i coniugi e CP_1 [...]
, contestando la ricostruzione attorea e chiedendo dichiararsi la nullità/improcedibilità CP_2 della domanda per difetto dei requisiti di legge, nonché la inammissibilità e/o infondatezza con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Nelle more, con comparsa ex art. 111 c.p.c., depositata il 13.12.2017, interveniva la
[...]
– e per essa, quale mandataria, – che, in forza di un'operazione di Parte_1 CP_7 cartolarizzazione, subentrava e faceva propri tutti gli atti difensivi, le domande proposte e le conclusioni rassegnate dalla cedente Controparte_6
Instauratosi il contraddittorio, previa declaratoria di contumacia di e della Controparte_3
il Giudice adito, all'udienza del 24.5.2018, concedeva i termini perentori di cui Controparte_4 all'art. 183, c. 6, c.p.c. con decorrenza dal 10.9.2018.
All'esito della trattazione, con sentenza n. 1791/2021, il Tribunale di Napoli Nord, in data
21.6.2021 così statuiva: “
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna la parte attrice e la parte intervenuta, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti e CP_1
, che qui si liquidano in euro 8.085,60, oltre rimborso spese generali nella misura Controparte_2 del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Il giudizio di appello
Con atto ritualmente notificato, la ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1791/2021 del Tribunale di Napoli Nord, affidato a due motivi di censura.
Con il primo motivo, l'appellante ha evidenziato l'errore in cui sarebbe incorso il primo
Giudice per aver rigettato la domanda di simulazione assoluta dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi e – per atto del Notaio CP_1 Controparte_2 del 19.11.2009, rep. n. 57723, racc. n. 21477 –, per aver omesso di riconoscere Per_1
l'anteriorità del credito vantato. In sostanza il primo Giudice, oltre a non considerare quali indizi gravi, precisi e concordanti gli elementi offerti dalla difesa attorea in prime cure ai fini della dimostrazione dell'accordo simulatorio, con riferimento all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, aveva altresì erroneamente ritenuto non dimostrata l'anteriorità del credito vantato da esso istituto rispetto all'atto costitutivo del fondo da parte dei coniugi E ciò Controparte_8 nonostante fosse dimostrato che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 19.11.2009 era stato di fatto siglato successivamente al sorgere del credito, in quanto e CP_1 Controparte_3 avevano rilasciato una fideiussione, fino alla concorrenza di € 1.400.000,00 e nell'interesse della Ideal Plastik S.r.l., già in data 26.5.2008, come peraltro espressamente riconosciuto dallo SS
. Dunque il diritto di credito preteso dall'istituto appellante nei confronti dei garanti CP_1 era già sorto quando era stato concluso l'atto di costituzione del fondo impugnato (anno 2009), perché
a quella data la fideiussione era stata già prestata (anno 2008), non avendo peraltro i detti garanti né
“disconosciuto le sottoscrizioni attribuite loro e figuranti sulle fideiussioni omnibus del 26/05/2008 poste a corredo del decreto ingiuntivo in atti, né hanno mai contestato di avere assunto un'obbligazione di garanzia nei riguardi della banca istante a favore dell'indicata società debitrice principale”. Da qui la richiesta di rettificare “il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di simulazione assoluta dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi
e , per atto Notaio del 19/11/2009 rep. n. 57723, racc. CP_1 Controparte_2 Per_1
n. 21477, dovendosi considerare come pacifica l'anteriorità del credito vantato dalla
[...]
. Parte_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il capo della sentenza relativo all'omessa valutazione, da parte del Giudice di primo grado, degli indizi di simulazione addotti dalla parte attrice in termini gravità, precisione e concordanza nella direzione della declaratoria di simulazione assoluta del contestato atto di costituzione di fondo patrimoniale.Indizi quali: 1) il notevole lasso di tempo (12 anni), intercorso tra il matrimonio dei coniugi e la Controparte_8 costituzione del fondo patrimoniale;
2) la mancata indicazione dei beneficiari nel detto atto;
3) il conferimento al fondo dell'unico bene di proprietà del 4) la mancanza alla base della CP_3 redazione di detto atto della “causa familiare”.
Esposte tali ragioni, l'appellante ha concluso chiedendo di :”accogliere il presente appello parziale e, in riforma del capo della sentenza impugnata n. 1791/2021, emessa dal Tribunale civile di Napoli Nord pubblicata il 21/06/2021 relativo al rigetto della domanda di simulazione assoluta dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi e CP_1 [...]
, per atto Notaio del 19/11/2009 rep. n. 57723, racc. n. 21477, per i motivi CP_2 Per_1 esposti nel paragrafo 1) e 2) del presente atto, per l'effetto accogliere la domanda di simulazione assoluta dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi e CP_1
, per atto Notaio del 19/11/2009 rep. n. 57723, racc. n. 21477. Con Controparte_2 Per_1 vittoria integrale di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa del 17.1.2021, si sono costituiti i coniugi chiedendo Controparte_8 dichiararsi improcedibile e/o inammissibile l'appello ed insistendo per il rigetto integrale del gravame con vittoria di spese per il grado e con attribuzione al difensore antistatario. All'udienza del 11.1.2022, la Corte, verificata la ritualità della citazione in appello, dichiarava la contumacia e della ordinando la rinotifica dell'atto di appello Controparte_3 Controparte_4 solo nei confronti di , per essere risultato irreperibile all'indirizzo di destinazione Controparte_3 del plico, oltre che della nei confronti della quale il gravame non era mai stato Controparte_6 denunciato.6.4.2022.
Fissata l'udienza del 12.12.2023 per la precisazione delle conclusioni, dopo diversi rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 4.3.2025 veniva disposto che la trattazione della controversia, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127-ter c.p.c., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, con ordinanza del 24.6.2025 la causa è stata riservata in decisione (con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la rituale concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così precisati i termini della controversia, questa Corte ritiene infondato l'appello.
Come sopra chiarito, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione resa in primo grado nella parte in cui era stata respinta la domanda di simulazione assoluta dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale – posto in essere dai coniugi e CP_1 [...]
per atto del Notaio del 19.11.2009 rep. n. 57723, racc. n. 21477 – per omesso CP_2 Per_1 riconoscimento dell'anteriorità del credito vantato dallo SS istituto gravante rispetto alla data di stipula del citato fondo patrimoniale. Prestando, pertanto, totale acquiescenza sull'ulteriore capo della sentenza con cui è stata parimenti respinta la domanda proposta ex artt.1414 e 2901 c.c. nei confronti di e avente ad oggetto diverso atto dispositivo. Controparte_3 CP_4
Ebbene, come noto, il fondo patrimoniale, costituito con atto pubblico, determina un vincolo di utilizzabilità dei beni in esso conferiti in favore delle sole esigenze future della famiglia. Come disciplinato dall'art. 167 c.c., difatti, il legislatore attribuisce ai coniugi, singolarmente o in coppia, o ad un terzo, la facoltà di destinare determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al fine di far fronte ai detti bisogni della famiglia. Dunque, la costituzione di un fondo patrimoniale, ben si presta a rappresentare, almeno in astratto, una ipotesi tipizzata di pregiudizio a carico delle pretese creditorie, le quali avranno maggiori difficoltà ad essere soddisfatte per l'impossibilità di rivalersi sui beni costituenti il fondo medesimo.
Come già rappresentato, l'originaria creditrice – poi divenuta cedente del Controparte_6 rivendicato credito e, con essa, le cessionarie che subentravano nella sua posizione processuale, fino alla odierna appellante – agiva, in via principale, per sentir dichiarare la nullità per simulazione assoluta tanto dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi CP_1
e in data 19.11.2009, quanto dell'atto di compravendita posto in essere dal
[...] Controparte_2 convenuto in data 7.3.2013. Quanto, in particolare, alla costituzione del fondo Controparte_3 patrimoniale – la contestazione della cui legittimità si pone quale unica questio juris ancora pendente in questa sede e che, quindi occupa questa Corte – l'originaria parte attrice affermava che la detta convenzione di costituzione di un vincolo di destinazione dei beni, intervenuta tra i coniugi
[...]
, lungi dall'essere volta al soddisfacimento dei bisogni familiari, veniva esclusivamente Per_3 realizzata al fraudolento scopo di sottrarre l'unico bene di proprietà del fideiussore CP_1 alla garanzia di essa creditrice, essendo, dunque, configurabile una simulazione di tipo assoluto. Ne sarebbero stati sicuri indici, tra gli altri: 1) la posteriorità dell'atto di costituzione del fondo rispetto all'insorgenza del credito della banca in virtù della sottoscrizione della fideiussione;
2) la distanza temporale (ben 12 anni) dalla celebrazione del matrimonio;
3) la presenza di una clausola che consente ai coniugi di alienare i beni costituiti in fondo patrimoniale senza previa autorizzazione giudiziale. Nella prospettazione dell'attrice, odierna appellante, l'atto costitutivo di fondo patrimoniale doveva ritenersi affetto da simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 c.c. e, di conseguenza, dichiarato nullo.
Ebbene, in linea generale, la simulazione può identificarsi come l'attività mediante la quale le parti definiscono un contratto o in genere un negozio giuridico, con l'accordo che il medesimo non produca effetto tra le stesse. Essa realizza, cioè, per eccellenza il fenomeno dell'apparenza negoziale creato dalle parti al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all'effettivo assetto d'interessi esistente tra le parti;
la volontà delle parti è quindi difforme da quanto espresso nell'accordo simulatorio.
Ordunque, e tornado al caso che qui ci occupa, il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha ritenuto infondata la domanda. Non ha riconosciuto provato, nell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, un intento simulatorio da parte dei convenuti, il cui unico scopo era quello di creare un vincolo di destinazione che rendesse impignorabili i beni oggetto del fondo, quindi, un effetto giammai difforme da quello tipicamente perseguito dall'istituto del fondo patrimoniale. Per accertare la simulazione, infatti, non può considerarsi sufficiente dimostrare l'intento del debitore di sottrarre un bene alla garanzia dei creditori, ma è necessario provare che l'alienazione sia stata meramente apparente, ossia che né l'alienante abbia voluto dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia voluto acquisirla. Nel caso di specie, la Banca cedente, e le cessionarie che sono subentrate nella sua posizione processuale, non avevano, a dire del primo Giudice, fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare l'esistenza di un accordo simulatorio tra le parti, essendosi limitate a prospettare elementi quali: la posteriorità dell'atto di costituzione del fondo rispetto all'insorgenza del credito della banca in virtù della sottoscrizione della fideiussione;
la distanza temporale (ben 12 anni) dalla celebrazione del matrimonio;
la presenza di una clausola che consente ai coniugi di alienare i beni immobili costituiti in fondo patrimoniale senza previa autorizzazione giudiziale. In merito, va una volta ancora precisato che, pur potendo il giudice trarre per presunzioni la prova della simulazione assoluta di un contratto, spetta sempre e solo a lui apprezzare i singoli fatti noti per verificare se gli stessi siano o meno sintomatici di tale simulazione (cfr. Cass. 22801/2014). Ebbene, nel caso de quo, il tribunale ha ritenuto che la mera deduzione che l'atto in questione fosse stato posto in essere per sottrarre i beni alla garanzia generica dell'istituto creditore non fosse di per sé indicativa della volontà di vincolare solo in apparenza i beni costituiti in fondo patrimoniale.
Venendo, dunque, alle censure mosse, non si può che confermare in questa sede come in effetti siano del tutto mancate le prove atte a dimostrare che i coniugi stessero Controparte_8 perseguendo una volontà diversa rispetto a quella di creare unicamente un fondo patrimoniale con tutti gli effetti previsti dalla legge, in particolare quello di “separare” il bene per i bisogni familiari.
Invero nessuna dimostrazione utile è stata fornita in prime cure della pur necessaria divergenza tra la volontà effettivamente perseguita e la dichiarazione solo formalmente cristallizzata nella convenzione
(Cass. 21995/2007; Cass. 614/2003; n. 1523 del 26/01/2010). Non vi è prova, cioè che, le parti volessero altro da ciò che hanno effettivamente fatto, ovvero, costituire, appunto, un fondo patrimoniale valido ed efficace.
La circostanza che il loro fine ultimo fosse quello di mettere i loro beni immobili al riparo dai creditori non trasforma di per sé l'atto in una finzione. Detto altrimenti, la costituzione di un fondo patrimoniale è un atto di per sé lecito;
se poi questo atto, pur valido, arreca un pregiudizio a un creditore, lo strumento corretto per tutelarsi non è affermare che l'atto sia solo apparentemente voluto,
“ma esperire l'azione revocatoria, dimostrando la sussistenza dei relativi presupposti (come la consapevolezza del debitore di arrecare un danno al creditore)” (Cass.ord. n. 12247/2025).
Per ottenere una declaratoria di simulazione assoluta circa la volontà dei coniugi appellati di vincolare alcuni beni (gli immobili di proprietà al soddisfacimento dei bisogni della famiglia CP_3
- creando così uno schermo alle azioni esecutive che non fossero quelle consentite dall'art 170 c.c., allo scopo utilizzando uno schema negoziale tipico (art. 167 c.c.), il cui effetto è esattamente quello di costituire un patrimonio separato, destinato alla garanzia di specifici creditori e segnatamente i creditori della famiglia – l'odierna appellante ripropone sia il dato temporale, ovvero la pretesa anteriorità del credito rispetto all'atto di costituzione del fondo, sia quello degli indizi asseritamente gravi, precisi e concordanti idonei a provare, per presunzioni, la detta simulazione assoluta. In effetti, quanto alla prima delle due deduzioni, la fideiussione era stata espressamente menzionata nel ricorso monitorio cui ha fatto seguito il decreto ingiuntivo n. 572/2012 emesso il
9.10.2012 dal Tribunale di Napoli, esecutivo nei confronti del Lo SS , in CP_3 CP_1 quella occasione, esattamente nella comparsa di costituzione e risposta, dava atto di aver sottoscritto la garanzia in data 26.5.2008 (cfr. pag. 3), pur negando che all'epoca già esistesse il credito della banca. In proposito la S.C. ha più volte affermato che nel caso di fideiussione per obbligazioni future, la qualità di debitore del fideiussore si acquisisce effettivamente al momento della prestazione della garanzia. Di conseguenza, se, come nel nostro caso, l'atto di disposizione patrimoniale (la costituzione del fondo) è successivo al sorgere del credito (la fideiussione), esso diviene suscettibile di revoca sulla base della semplice consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore. Detto altrimenti, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n.
1, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, cosiddetta scientia damni
(v. Cass. 3676/2011; Cass. 20376/2015; Cass. 762/2016; Cass. 10522/2020).
E tuttavia l'odierna appellante ha proposto una azione volta a far accertare la simulazione assoluta dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, vale a dire la divergenza tra il voluto e il manifestato (art. 1414 c.c.) da parte dei coniugi Così, infatti, nelle conclusioni Controparte_8 all'atto introduttivo del giudizio di prime cure: “In via principale: dichiarare che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale per atto Notaio in data 19.11.2009, rep. 57723, racc. Persona_1
21477 e l'atto di compravendita ai rogiti Notaio in data 07.03.2013, rep. 20622, Persona_2 racc. 12470, sono nulli perché assolutamente simulati ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 e segg.
c.c., nonché per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: dichiarare la inefficacia, nei confronti di , dell'atto di compravendita ai rogiti Notaio in data CP_6 Persona_2
07.03.2013, rep. 20622, racc. 12470 ex art. 2901 c.c.; Conseguentemente: disporre e mandare al competente Conservatore dei RR.II. per tutte le annotazioni di legge, con esonero dello SS da ogni responsabilità; Condannare: i Sigg.ri , , e la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_4 solido tra loro, delle spese competenze ed onorari del presente giudizio, nonché di tutte le spese conseguenti e connesse con l'atto di disposizione di cui è causa”.
Pertanto se le parti utilizzano uno strumento legale, qual è il fondo patrimoniale, volendone effettivamente tutti gli effetti tipici, l'atto è reale e non fittizio. Per il creditore che si sente danneggiato, la strada maestra non è l'azione di simulazione, ma l'azione revocatoria. In tale ottica, nessun rilievo possono assumere gli ulteriori elementi, dall'appellante definiti gravi, precisi e concordanti, che indiziariamente e presuntivamente avrebbero dovuto provare la simulazione assoluta, ex art. 1414 c.c., ma di per sé risultati inidonei dimostrare che le parti contraenti fossero d'accordo fin dall'inizio nel non volere alcun effetto dal contratto SS.
L'azione di simulazione assoluta richiede una prova rigorosa dell'accordo simulatorio, non essendo sufficiente dimostrare l'esistenza mera di un intento fraudolento o di circostanze anomale che, pur meritevoli di attenzione, non bastano da sole a scardinare la validità formale di un contratto concluso. È, cioè, necessario per il deducente costruire un quadro probatorio solido, basato su presunzioni gravi, precise e concordanti, che dimostri in modo inequivocabile la volontà delle parti di non produrre alcun effetto giuridico (Cass. Civile Sez. 2 n. 21938/2025). Le circostanze dedotte allo scopo, quali: 1) la distanza temporale (ben 12 anni) dalla celebrazione del matrimonio, di per sé completamente ininfluente;
2) il conferimento al fondo dell'unico bene di proprietà del , CP_3 laddove, al contrario, il conferimento includeva anche beni, ed erano in maggioranza, della
; 3) la mancanza alla base della redazione di detto atto della “causa familiare”, quando, CP_2 invece, nell'atto si chiariva espressamente che i beni venivano destinati “a far fronte ai bisogni della famiglia”; 4) la presenza di una clausola che consente ai coniugi di alienare i beni senza previa autorizzazione giudiziale, dettato che meramente declina una specifica facoltà prevista e normata dall'ordinamento (art. 169 c.c.) – appaiono del tutto privi tanto del requisito di gravità, necessario a fondare il ragionamento presuntivo invocato dal ricorso, quanto di quello della decisività, richiesto ai fini della simulazione. Anche il quinto ed ultimo elemento presuntivo addotto, relativo alla posteriorità dell'atto di costituzione del fondo (19.11.2009) rispetto all'insorgenza del credito della banca in virtù della sottoscrizione della fideiussione (26.5.2008), non appare dotato della necessaria forza indiziaria, soprattutto se si considera che il fallimento della società garantita veniva dichiarato soltanto nel 2013, ad oltre quattro anni di distanza dalla costituzione del fondo in parola, mancando del tutto, quella stretta consecuzione temporale tra segnalazione in sofferenza della società debitrice principale, costituzione del fondo patrimoniale da parte del fideiussore e fallimento della debitrice principale, utile a rendere rilevante il detto elemento pretesamente indiziario. Dallo SS atto notarile del 27.11.2009 di costituzione del fondo si evince, infatti, che il matrimonio è stato contratto nel 1997.
Quindi, la costituzione del fondo è avvenuta 12 anni dopo.
Giova evidenziare che l'azione di simulazione assoluta, ben distinta dalla simulazione relativa, e più ancora dall'azione revocatoria, ha la finalità di provare che l'atto dispositivo posto in essere (nella specie fondo patrimoniale), non risponde ad alcuna volontà negoziale delle parti.
Nel caso di specie non risulta, invece, una totale deviazione dallo scopo della costituzione del fondo patrimoniale, tenuto conto della presenza di figli minori, del lasso temporale non eccessivo intercorso dalla celebrazione del matrimonio, della destinazione al fondo anche dei beni dell'Aprovitola. Il che, unitamente alla mancata dimostrazione della preesistenza del debito e all'assenza di una stretta concatenazione temporale degli eventi, induce a respingere la prospettazione di una fattispecie di simulazione assoluta.
Sulla scorta delle riportate argomentazioni, il gravame va respinto con conseguenziale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art.91
c.p.c. si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, della natura, difficoltà e del valore della controversia, come indicato nell'atto introduttivo – Euro 490.000,00 (tab.12 – giudizi innanzi alla
Corte di Appello–).Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv. all'avv. Serena Villamajna difensore antistatario di e . CP_1 Controparte_2
Deve essere respinta la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc, formulata dagli appellati nella propria comparsa conclusionale. Non è, infatti, dato riscontrare in capo all'istante una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (così in motivazione, pagg. 6 e 7, Cass., n. 22208/2021, che richiama Cass., n. 27623/2017).
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – IV Sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3279/2021 R.G.A.C, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la società al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 10.200,00 oltre I.V.A e C.P.A. Controparte_2 come per legge, con attribuzione all'avv. Serena Villamajna.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.11.2025 Il Consigliere est.
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Il Presidente
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