Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/04/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 446/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 446/2025 avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio, su ricorso depositato in data 05.03.2025, congiuntamente dalle parti:
C.F. , nato a [...], il [...] e CP_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv. Laura Breschi e Avv. Marco Santini, presso lo studio dei quali elegge domicilio in Prato, via F. Ferrucci n. 203/c,
e
, C.F. , nata a [...], il CP_2 C.F._2
19/04/1999 e residente a [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Battista Salvietti, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia, via Cavour n. 51,
e
PM in sede
Interventore necessario
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 05.03.2025 i sig.ri e CP_1 hanno chiesto l'adozione di provvedimenti concernenti CP_2
l'affidamento ed il mantenimento del figlio minorenne (nato il [...]) Per_1
nato dalla loro relazione more uxorio, ormai cessata, in conformità alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
1. disporre che il figlio minore nato a [...] il [...] venga affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso
l'abitazione della madre in Buggiano (PT), via Italia n.20;
2. disporre che il figlio trascorra con il padre a settimane alterne: Per_1
2.1 una settimana due giorni infrasettimanali dal mercoledì mattina al giovedì pomeriggio avendo cura il padre di prendere e di riaccompagnare il figlio presso
l'abitazione materna;
2.2 la settimana successiva il fine settimana dal venerdì mattina (allorché sarà il padre a recarsi presso l'abitazione della madre) fino alla domenica sera
(allorché sarà la madre che prenderà il figlio dalla abitazione del padre)
Resta inteso che a decorrere dal momento in cui la madre disporrà di una autovettura gli spostamenti dall'abitazione dell'un genitore a quella dell'altro genitore faranno carico ad entrambi nel senso che il padre avrà cura di prendere il figlio dalla abitazione della madre e la madre avrà cura di riprenderlo dalla casa del padre
2.3 durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive in periodo da concordare di anno in anno
2.4 durante le vacanze natalizie tre giorni comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o della Epifania;
Resta inteso che l'applicazione della disciplina di cui ai punti 2.1 e 2.2 resterà sospesa per il periodo in cui il figlio trascorrerà le ferie estive con la madre;
3. disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio Per_1
3.1. mercé la corresponsione di un assegno mensile di euro 250,00
(duecentocinquanta/00) da versare entro il giorno dieci di ogni mese con decorrenza dicembre 2024 al domicilio della madre ovvero a mezzo bonifico sul
2 c/c portante il numero di IBAN [...] ed intestato a
L'assegno de quo sarà soggetto a rivalutazione annuale CP_2 monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
3.2. mercé il pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, medico- sanitarie, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse del figlio come dettagliate nel protocollo di intesa adottato dal Consiglio Nazionale Forense per i giudizi di separazione e divorzio al quale si rimanda;
4. disporre che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre collocataria prevalente della prole che potrà chiederne il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore.”
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti congiuntamente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20.03.2025 con le quali esse hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ed acquisito il parere del Pubblico Ministero rilasciato in data 20.03.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole.
Il Collegio ritiene conforme rispetto all'interesse del minore il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, considerando che l'art. 337 ter c.c. prevede tale modalità di affidamento come quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psicofisico dei figli.
Con l'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore – riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute – da assumere di comune accordo, tenendo contro della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso.
Altresì conforme all'interesse del minore appare il regime di frequentazioni delle stesse con i genitori concordato dalle parti.
3 In relazione alle domande di contenuto economico, il Collegio ritiene congruo l'assegno di mantenimento pari a € 250,00 mensili, salvo adeguamento annuale
ISTAT.
Parimenti equa, in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei genitori, è la ripartizione al 50 % tra le parti delle spese straordinarie necessarie per il figlio.
L'assegno unico familiare sarà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. affida il figlio minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso l'abitazione materna, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore da assumere di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso;
2. dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, le frequentazioni del minore con i genitori si svolgono secondo le modalità e nei tempi previsti al punto n. 2 dell'accordo raggiunto dalle parti, trascritto nella parte motiva del presente provvedimento;
3. dispone che corrisponda a contributo di CP_1 CP_2 mantenimento del figlio minore pari a € 250,00 da versare entro il giorno Per_1
10 di ogni mese a decorrere da dicembre 2024;
4. dispone che l'Assegno unico familiare per il figlio venga percepito interamente dalla madre;
5. prende atto di ogni ulteriore condizione di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
6. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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