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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 426/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza sezione civile nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Carla Rossi Presidente dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Marradi (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio CodiceFiscale_2
in Magenta, Via Milano n. 78
APPELLANTE contro
(C. F. ), in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio M. Garavaglia (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliato in Milano, Via Borelli, 10
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 324/2024 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il
9.1.2024, notificata il 26 gennaio 2024,
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia la Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e eccezione
- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE. In totale riforma della Sentenza N. 324/2024, Tribunale di
Milano del 09/01/2024, resa nella causa iscritta al N. RG 10391/2022, rigettare le domande di
1 condanna del a carico del Geom. , in quanto Controparte_1 Parte_1 infondate in fatto e in diritto, perché le misure di coercizione indiretta applicate sono manifestamente inique e non tengono conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato prevedibile e di ogni altra circostanza utile, così come indicato dall'Art. 614 bis cpc.
- NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA. Ridursi la misura di coercizione indiretta applicata in via complessiva a carico del Geom. nella eventuale minor somma determinata Parte_1 tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
- NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi che precedono, ridursi in ogni caso la somma dovuta dal Geom.
[...]
a titolo di misura di coercizione indiretta dichiarando cessato l'inadempimento, Parte_1 comunque, alla data del 27/06/2022 data di formulazione dell'istanza di deposito della documentazione al Giudice di primo grado.
- IN VIA ISTRUTTORIA. Dichiarare legittima e tempestiva l'indicazione dei capi di prova 1,2 e 3 con la teste ivi indicata dedotti nella memoria ex Art. 183 VI comma n. 2 cpc, depositata nel giudizio di primo grado dal Geom. e disporsi l'assunzione di tali prove testimoniali. Parte_1
Nonché
LE ULTERIORI CONCLUSIONI In merito all'appello incidentale formulato dal si chiede che Controparte_1 l'appello incidentale venga respinto confermandosi sul punto la sentenza di primo grado. In ogni caso in considerazione dell'appello incidentale svolto dal si Controparte_1 insiste, occorrendo, nell'istanza di ammissione di CTU contabile già richiesta e illustrata nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
Preliminarmente in rito
“- DICHIARARE l'inammissibilità del primo motivo dell'Appello proposto dal Geom.
[...]
avverso la Sentenza n. 324 del Tribunale di Milano, resa nella causa RG 10391/2022 Parte_1
Nel merito
In parziale riforma della Sentenza impugnata, ed in accoglimento dell'Appello incidentale:
- RIGETTARE l'appello proposto dal Geom. avverso la Sentenza dianzi Parte_1 richiamata, perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, respingere tutte le domande svolte dall'appellante anche in via subordinata ed istruttoria
- DICHIARARE che nessuna somma è dovuta dal appellato al Geom. CP_1 [...]
per alcun titolo o ragione Parte_1
- CONFERMARE per il resto l'impugnata Sentenza
- EMETTERE ogni conseguente declaratoria
- CON VITTORIA di spese e competenze professionali di entrambi
i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Il conveniva in giudizio il geom. Controparte_2 [...]
al fine di ottenere l'accertamento della parziale e tardiva restituzione della Parte_1
documentazione amministrativa, contabile, bancaria relativa alla gestione del Condominio di cui era
2 stato amministratore e ne chiedeva la condanna al pagamento in suo favore dell'importo di € 80,00 a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nella restituzione della documentazione condominiale, a decorrere dal 16.9.2019, data in cui veniva formalizzata la richiesta di consegna, sino al 3.3.2022 per l'importo totale di € 73.040,00.
A sostegno delle proprie domande il deduceva che: CP_1
- con delibera assembleare del 7.5.2019, veniva decisa la revoca dell'amministratore Geom.
e la nomina del nuovo amministratore avv. Alessandro Garavaglia;
Parte_1
- quest'ultimo, dopo alcuni informali contatti telefonici, formalizzava nei confronti del geom.
-a mezzo di due comunicazioni PEC- la richiesta di un incontro al fine di procedere al Parte_1
passaggio delle consegne;
- stante il perdurante mancato riscontro alla richiesta di consegna della documentazione, con ricorso ex art. 700 c.p.c. il aveva incardinato davanti al Tribunale di Milano il procedimento CP_1
R.G. n. 35323/2019 per ottenere la restituzione immediata di tutta la documentazione in possesso del precedente amministratore;
procedimento che si concludeva con la condanna del geom. Parte_1
alla restituzione della documentazione in suo possesso, specificamente individuata dal Tribunale;
-l'inerzia del geom. si protraeva anche successivamente alla notifica dell'ordinanza ex art. Parte_1
700 cpc e del pedissequo precetto;
pertanto, il Condominio chiedeva e otteneva ex art. 669 duodecies
c.p.c. la condanna del geom. al pagamento di una somma di denaro quantificata in € 80,00 Parte_1
a decorrere dal 16.9.2019 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento all'obbligo di consegna della documentazione condominiale;
- con PEC del 26.3.2021 il geom. riceveva la comunicazione del detto provvedimento ma Parte_1
protraeva il suo inadempimento fino a quando non iniziava uno scambio di comunicazioni tra i rispettivi legali del Condominio e del geom. a mezzo delle quali il Condominio reiterava Parte_1
le proprie richieste di consegna della documentazione e il geom. trasmetteva parte della documentazione pregressa e dei bilanci;
- stante la mancata consegna di una cospicua parte di documentazione (Libro verbali assembleari,
Registro della contabilità, Registro dell'anagrafica condominiale, originali dei documenti trasmessi solo in formato pdf), il adiva il Tribunale di Milano al fine di determinare, in funzione CP_1 dell'emesso provvedimento ex art. 669 duodecies c.p.c., la misura complessiva della penale dovuta, sino alla data della effettiva riconsegna.
2. Si costituiva il geom. che chiedeva il rigetto della domanda attorea e svolgeva a sua Parte_1
volta domanda riconvenzionale deducendo in primo luogo che la domanda ex art. 669 duodecies c.p.c. del Condominio avrebbe dovuto "ritenersi il giudizio di merito relativo ai provvedimenti di urgenza
3 assunti dal Tribunale di Milano”, pertanto, pur essendo rimasto contumace nel procedimento cautelare, riteneva di poter tempestivamente presentare le proprie difese. A tal fine deduceva che:
- il nuovo Amministratore condominiale aveva ignorato le plurime comunicazioni inviategli contenenti – a detta del geom. “numerosi documenti contabili che permettevano, Parte_1
sicuramente al nuovo Amministratore di redigere la contabilità”; segnalava altresì l'esistenza di un suo credito di Euro 26.283,32 derivante dalla differenza tra le fatture pagate con fondi propri e gli incassi dai condomini. “Non solo, il 10/05/2021 (docc.2-3) il Geom. inviava con Parte_1
raccomandata AR ulteriore documentazione, ma il nuovo Amministratore non provvedeva al ritiro della missiva, come risulta dalla restituzione per compiuta giacenza”;
- il geom. , nella comparsa di costituzione, si era impegnato a far depositare presso la Parte_1
Cancelleria del Tribunale, tramite il proprio difensore, dopo la costituzione in giudizio, la documentazione in originale del: Registro di nomina e revoca Amministratori di Condominio
Comunicazione dei dati per la compilazione del registro di anagrafe condominiale;
Registro verbali delle assemblee;
Registro progetto impianto elettrico - Electroteam Srl;
Invio dichiarazione Efficienza
Energetica – Anno 2016; Denuncia di impianto centrale di riscaldamento ed acqua calda Relazione tecnica per impianto centrale di riscaldamento ed acqua calda;
Schema di progetto e dati complementari;
Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio;
- pertanto, contestava la richiesta di condanna della penale a titolo di ritardo e adduceva che il
Tribunale per concederla avrebbe dovuto "valutare l'eventuale danno patrimoniale sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante effettivamente subito” dal Condominio;
infine, il Geom. chiedeva - in via riconvenzionale – il rimborso degli importi Parte_1
anticipati con denaro proprio per spese condominiali, complessivamente indicati in Euro 26.283,32, che sarebbero evincibili dalla differenza tra le fatture pagate ed i minori incassi degli oneri condominiali corrisposti dai condòmini, come segnalato al nuovo amministratore fin dal 16/07/2019.
Chiedeva in definitiva, il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento in via riconvenzionale della propria domanda restitutoria.
3. Istruita la causa in via meramente documentale, disattese le istanze istruttorie orali e di ammissione di CTU contabile formulate dal geom. , il primo giudice accertava l'inadempimento Parte_1
dell'ex amministratore condominiale all'obbligazione di restituzione della documentazione amministrativa, contabile e bancaria relativa alla gestione del Controparte_1
sottolineando che “dalla documentazione in atti non emerge prova che il convenuto abbia provveduto, prima del presente giudizio, all'esatto integrale adempimento della sua obbligazione di restituzione della documentazione condominiale in suo possesso ed avere effettuato così il passaggio di consegne;
nonché di aver tentato e perseguito con serietà la restituzione di detti documenti
4 ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti dagli articoli 1208 e seguenti cc al fine di costituire in mora il Condominio e provvedere ad offrire ed a restituire gli stessi”.
Il primo giudice confermava la penale già posta a carico del geom. dal Tribunale di Milano Parte_1 con l'ordinanza ex art. 669 duodecies cpc nella misura di € 80,00 al giorno decorrenti dal 16/09/2019
e fino a tutto il 27/01/2023, (data indicata come quella in cui “si è sostanzialmente completata la consegna dei documenti richiesti dal ”) e aggiornava, pertanto, la somma dovuta sino a CP_1
tale ultimo giorno, condannando il geom. al pagamento della somma di euro 99.360,00 a Parte_1 favore del (anziché di Euro 73.040,00 come precisata dal Controparte_1 CP_1 nell'atto di citazione.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, il Tribunale condannava altresì il al CP_1 pagamento dell'importo di € 26.283,32 per le asserite anticipazioni di somme di danaro effettuate dal geom. con sostanze proprie a favore del Condominio, ritenendo provati ai sensi Parte_1 dell'art.115 cpc, gli avvenuti esborsi dell'ex amministratore, il loro ammontare e che gli stessi erano stati effettuati a favore del CP_1
4. Avverso tale decisione ha proposto appello denunciando l'erroneità della Parte_1
sentenza sulla scorta di tre motivi che verranno di seguito esposti.
Si è costituito il Condominio eccependo l'inammissibilità del primo motivo d'appello e l'infondatezza degli ulteriori motivi e, formulando appello incidentale, ha chiesto la parziale riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale del geom. ed ha Parte_1
condannato il Condominio a pagare in favore dell'ex amministratore la somma di € 26.283,32 dallo stesso asseritamente anticipata.
All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 21.1.2025, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa in decisione e la camera di consiglio è stata tenuta in data 27.1.2025.
5.1 Con il primo motivo di censura, l'appellante sostiene che il primo giudice ha applicato la misura sanzionatoria per la mancata consegna della documentazione condominiale senza osservare e/o dare atto dei criteri utilizzati per la definizione del quantum comminato, perciò contravvenendo ai criteri di cui all'art. 614 bis cpc. Per l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto rideterminare la misura coercitiva secondo equità, rispettando i parametri indicati nel suddetto art. 614 bis c.p.c. e tenendo in considerazione il comportamento tenuto dall'ex amministratore nei confronti del , sia CP_1
prima che durante il giudizio. A tal fine, l'appellante ribadisce di avere inviato in data 16.7.2019
“numerosi documenti contabili che permettevano sicuramente al nuovo Amministratore, di redigere la contabilità” e che, il 10.5.2021, come risulta dai documenti N. 2 e 3 prodotti nel giudizio di primo grado, aveva inviato con raccomandata AR ulteriore documentazione;
missive non ritirate
5 dall'amministratore del , come risultante dalla restituzione della raccomandata per CP_1
compiuta giacenza. Ribadisce che il Tribunale, nella liquidazione della penale, avrebbe dovuto valutare l'eventuale danno patrimoniale sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante effettivamente subito dal;
chiede, pertanto, che vengano rideterminate le somme dovute CP_1
in forza dell'art. 614 bis c.p.c. nella misura non eccedente l'importo di Euro 26.283,32, pari alla somma dovuta dal Condominio per rimborso delle spese sostenute per suo conto, come accertato dal
Tribunale in accoglimento della domanda riconvenzionale.
5.2 Con il secondo motivo l'appellante deduce “l'erronea mancata ammissione dei capi di prova n.1,
2 e 3 dedotti dall'appellante nella sua memoria ex art. 183 vi comma n. 2 per infondata presunta tardività della deduzione” ed insiste per l'ammissione dei detti capitoli di prova sostenendo che gli stessi consentirebbero di dimostrare che in data 16.7.2019 l'appellante aveva tentato di consegnare tramite la Signora i documenti in originale presso lo studio dell'Avv. Alessandro Garavaglia Pt_2
e questi aveva rifiutato di riceverli. Ritiene l'appellante che, applicandosi nella specie l'art. 183 VI comma cpc precedente alla riforma, l'indicazione dei mezzi di prova nella memoria ex Art. 183 VI comma n. 2 cpc sia tempestiva.
5.3 Con il terzo motivo, infine, l'appellante lamenta l'erroneità della pronunciata condanna al pagamento della somma di euro 99.360,00, superiore alla somma di euro 73.000,00 richiesta dal a titolo di penale, e denuncia come erroneo il dies ad quem individuato dal primo giudice. CP_1
A tale ultimo riguardo, l'appellante lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che subito dopo la sua costituzione in giudizio, il 27.6.2022, il difensore del aveva formulato istanza Parte_1
per il deposito di documentazione in originale presso la cancelleria (doc.2); che, inoltre, alla prima udienza svoltasi il 15.7.2022, aveva reiterato la richiesta di autorizzazione al deposito dei documenti in originale presso la cancelleria e che, solo alla successiva udienza del 19.12.2022 veniva dato atto nel verbale che “l'Avv. Marradi si dichiara disponibile a consegnare i documenti di cui alla sua comparsa di costituzione alla controparte e l'Avv. dichiara la sua disponibilità e i Parte_1 procuratori si riservono di incontrarsi per lo scambio”. Pertanto, sostiene che la data di effettiva consegna, avvenuta il 27.1.2023 presso lo studio dell'Avv. Eugenio Maria Garavaglia in Magenta
(verbale di consegna doc.3 fasc. appello), sia slittata per causa ad esso non imputabile e che pertanto il termine di consegna dei documenti vada, quantomeno, riportato al precedente 27.6.2022, data dell'istanza di autorizzazione al deposito dei documenti formulata al Giudice di primo grado, rimasta da questi inevasa.
6. Tutti i motivi di impugnazione attengono sostanzialmente alla contestazione della penale come liquidata dal primo giudice e verranno esaminati congiuntamente.
6 I fatti di causa -come accertati dal primo giudice- sono in parte pacifici, in quanto non contestati dalle parti, e comunque documentali.
In particolare, sono incontestate le seguenti circostanze rilevate dal giudice, ovvero che:
- dopo la comunicazione dell'ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. e prima dell'introduzione del presente giudizio, sono stati consegnati dall'odierno convenuto (id est geom. ) a mezzo Parte_1
e-mail solo alcuni dei documenti richiesti, in formato “pdf” e non in originale, ma non sono stati consegnati gli originali del libro dei verbali assembleari, del registro della contabilità e del registro dell'anagrafica condominiale”;
- “solo nel corso del giudizio e precisamente il 27/1/2023, il convenuto ha provveduto alla consegna della rimanente documentazione, costituita dalla copia del Registro di nomina e revoca
Amministratori di e dagli originali di: Comunicazione dei dati per la compilazione CP_1
del registro di anagrafe condominiale;
Registro verbali delle assemblee;
Registro progetto impianto elettrico - Electroteam Srl;
Invio dichiarazione Efficienza Energetica – Anno 2016;
Denuncia di impianto centrale di riscaldamento ed acqua calda Relazione tecnica per impianto centrale di riscaldamento ed acqua calda;
Schema di progetto e dati complementari;
Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio”.
- L'originale del Registro di nomina e revoca Amministratori di è stato poi CP_1
materialmente consegnato in data 31/03/2023”.
7. Sulla scorta di tali elementi pacifici il primo giudice ha accolto la domanda del CP_1
rilevando che “dalla documentazione in atti non emerge prova che il convenuto abbia provveduto, prima del presente giudizio, all'esatto integrale adempimento della sua obbligazione di restituzione della documentazione condominiale in suo possesso ed avere effettuato così il passaggio di consegne;
nonché di aver tentato e perseguito con serietà la restituzione di detti documenti ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti dagli articoli 1208 e seguenti cc al fine di costituire in mora il
Condominio e provvedere ad offrire ed a restituire gli stessi”.
Il giudice ha, quindi, richiamato il dettato dell'art. 1129 comma 8 c.c. con l'obbligo ivi sancito in capo all'amministratore condominiale revocato di mettere a disposizione del tutta la CP_1
documentazione amministrativa e contabile necessaria alla gestione condominiale, nonché i principi di diritto governanti la funzione di mandatario rivestito dall'amministratore condominiale, cui è correlato l'obbligo di rendere il conto del suo operato e restituire la documentazione amministrativa e contabile necessaria alla gestione del condominio, sia quella prescritta da norme di legge, sia tutta la documentazione propedeutica alla redazione dei documenti contabili condominiali.
Tutto ciò, premesso, il Tribunale ha accolto le domande del e, alla luce della mancata CP_1
prova- non fornita dal di aver ottemperato all'obbligo su lui gravante di consegnare al Parte_1
7 nuovo amministratore la documentazione contabile ed amministrativa del a sue mani, CP_1
ha pronunciato la condanna al pagamento della penale.
8. Preliminarmente va sottolineato che l'appellante non contesta la ricostruzione fattuale su riportata, né confuta minimamente i principi di diritto richiamati dal Tribunale e l'interpretazione data in tema di obbligo dell'amministratore condominiale uscente di consegnare tutta la documentazione in suo possesso al al momento della cessazione dell'incarico (cfr. artt. 1129, c. 8, 1130, n. 8, CP_1
1130, n. 10, 1130-bis c.c.; cfr. Cass. n. 40134/2021, Cass. n. 6760/2019), aspetti sui quali si è formato quindi il giudicato.
9. L'oggetto della contestazione verte sulla dedotta erroneità della decisione nei termini assunta per aver omesso il giudice di fornire alcuna motivazione sui criteri seguiti per determinare l'ammontare della penale comminata, che si è sostanziata nella conferma dell'importo stabilito con il provvedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. di 80 € giornalieri, denunciato come eccessivo e sproporzionato, senza tener conto del comportamento oppositivo asseritamente assunto dal nuovo amministratore.
L'esame della doglianza comporta un breve inquadramento del provvedimento contemplato nell'art. 669 duodecies c.p.c., norma inserita nella sezione dei procedimenti cautelari del codice processual- civilistico, che prevede la possibilità di emettere un provvedimento sommario e provvisorio che ha la funzione di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale cautelare evitando i pregiudizi che la parte richiedente potrebbe subire nel tempo necessario alla conclusione di un giudizio a cognizione piena.
L'art. 669 duodecies c.p.c., rubricato “attuazione” - anche alla luce della novella n.80/2005 che ha introdotto il regime della strumentalità attenuata per taluni provvedimenti cauelare - si riferisce, tra l'altro, a tutti i provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con la conseguenza che, concesso il provvedimento ante causam, l'instaurazione del giudizio di merito è solo facoltativa e non più necessaria.
Pertanto, alla luce della modifica dell'art. 669octies co. 6 c.p.c., i provvedimenti cautelari anticipatori, mantengono una loro autonomia ed efficacia vincolante tra le parti, anche nel caso non venga introdotto il giudizio di merito, ma in quanto provvedimenti cautelari non sono idonei ad acquisire efficacia di giudicato.
Nel nuovo assetto dei procedimenti cautelari post riforma, il provvedimento di “attuazione” ex art. 669 duodecies c.p.c. si ritiene sia espressione -in fase cautelare- del rimedio previsto dal legislatore nell'art. 614 bis c.p.c. per la fase esecutiva, con il fine di garantire l'attuazione dei provvedimenti cautelari anticipatori.
8 La disposizione dell'art. 614 bis c.p.c., rubricato oggi “misure di coercizione indiretta”, introdotto con la L. 69/2009 come “Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare” e modificato con la l. 6 agosto 2015, n. 132, ha il fine di incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi che non risultano facilmente coercibili. La norma, infatti, prevede in capo al soggetto inadempiente l'obbligo di pagare una somma di denaro, al fine di indurlo a realizzare la sua obbligazione.
Il rimedio ricalca l'istituto, di origine francese dell'astreinte, per mezzo del quale si prevede una sorta di penale per l'inadempimento totale o per il ritardato adempimento a seguito di una pronuncia di condanna. Allo stesso modo l'art. 669 duodecies cpc consente al titolare di una pronuncia di condanna ad un obbligo di fare infungibile o di non fare di ottenere una condanna accessoria nei confronti della parte inadempiente, consistente nella condanna al pagamento di una penale da pagare in caso di ritardo o di mancato/inesatto adempimento dell'obbligazione principale.
Nel caso di specie non vi è dubbio che con l'azione promossa il è volta ad ottenere non CP_1
solo una pronuncia accertativa dell'inadempimento/tardivo adempimento del geom. Parte_1
all'obbligo di riconsegnare la documentazione condominiale, ma soprattutto – come si legge nell'atto di citazione in primo grado - di “determinare in via definitiva l'importo che il medesimo convenuto dovrà corrispondere a titolo di penale al Condominio attore in funzione del succitato provvedimento emesso dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 669duodecies cpc., aggiornando l'importo al dies
a quo”.
Ed allora, la domanda proposta, volta ad ottenere una pronuncia definitiva, rispetto al provvedimento anticipatorio e di “attuazione” ex art. 669 duodecies c.p.c., consente di ritenere – concordemente alle osservazioni di parte appellante- che tale ultimo provvedimento sia espressione -in fase cautelare- del rimedio di cui all'art. 614 bis c.p.c., voluta dal legislatore per garantire l'attuazione dei provvedimenti cautelari anticipatori e che, quindi, in un certo senso “il giudizio di primo grado deve, quindi, ritenersi il giudizio di merito rispetto ai due provvedimenti di urgenza richiesti e ottenuti da parte attrice” come sostenuto da parte appellante (pag. 7 atto di appello).
Secondo l'attuale assetto procedurale, il giudizio di merito non era nel caso di specie necessario ai fini del mantenimento di efficacia del provvedimento anticipatorio ex art. 700 c.p.c., ma la domanda introdotta consente al di ottenere, nel caso di accoglimento della domanda, una CP_1
pronuncia definitiva.
Acclarato quindi, con la motivazione di primo grado non specificamente contestata sul punto, il ritardo del geom. nella consegna della documentazione e il mancato tempestivo Parte_1
ottemperamento all'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal Tribunale di Milano, nel determinare in via definitiva l'ammontare della penale, tuttavia, il giudice del merito non è certamente vincolato alle
9 determinazioni assunte dal giudice del cautelare, atteso inoltre il carattere sommario della pronuncia assunta, ed è -di
contro
- tenuto a indicare i parametri seguiti per la determinazione della penale.
Sul punto l'appello è fondato atteso che il giudice di primo grado non ha esplicitato nella pronuncia assunta il criterio seguito nella determinazione della penale irrogata al , limitandosi a Parte_1
richiamare la sola esistenza ed efficacia del provvedimento cautelare e l'ingiustificata inerzia del
, quali ragioni per fondare la condanna. Parte_1
Il giudice della cognizione è tenuto a determinare la penale autonomamente, ricorrendo in via analogica ai criteri di cui al 614 bis c.p.c.. (quale unica norma di riferimento) seppure la misura coercitiva indiretta ha natura di penale che non richiede la prova di eventuali danni, come pure affermato dal primo giudice con argomentazione non specificamente contestata dall'appellante, tuttavia detta penale deve essere rapportata alle circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile, ed ogni altra circostanza utile- come indicato dall'art. 614 bis c.p.c., così da consentirne di valutare congruità e proporzionalità.
Il con l'atto introduttivo di primo grado, a sostegno della richiesta penale, ha allegato il CP_1
comportamento inerte del e l'indifferenza da questi manifestata anche a seguito del Parte_1
provvedimento cautelare ottenuto dal , senza fornire ulteriori elementi utili per CP_1
determinare la penale nella consistente misura stabilita in fase cautelare;
in particolare non ha allegato l'esistenza di danni effettivi o potenziali riportati dal Condominio o situazioni di disagio o ricadute negative conseguenti e/o connessi alla mancata consegna della documentazione.
Indubbiamente la documentazione trattenuta dal era necessaria per la gestione contabile Parte_1
ed amministrativa dei beni e dei servizi del come previsto dalle norme di legge e come CP_1
acclarato dal primo giudice con motivazione non specificamente impugnata, laddove ha affermato che i documenti richiesti in restituzione dal , erano “tutti necessari per la gestione del CP_1
e dei suoi servizi, sia contabile, fiscale, amministrativa, di conduzione degli impianti, in CP_1
mancanza di prova contraria”.
Tali considerazioni unitamente all'analisi delle contrapposte posizioni, inducono questa Corte a rideterminare la penale comminata dal primo giudice, riducendola.
Invero, certamente ingiustificato appare la perdurante inerzia ed il persistente inadempimento del geom. nonostante i doveri connessi alla sua funzione, le reiterate richieste di consegna Parte_1
rimaste inevase e, soprattutto, malgrado i provvedimenti cautelari, anche coercitivi, pacificamente ricevuti e debitamente notificati e mai contestati, così come deve tenersi conto della necessità dei documenti richiesti per la regolare tenuta e controllo e ricostruzione della contabilità e gestione dell'amministrazione condominiale, che, se non preclusa, è stata resa certamente più difficoltosa dalla mancanza della documentazione de qua;
tuttavia, va contestualmente stigmatizzato il comportamento
10 del nuovo amministratore che, pur essendo munito di un valido titolo giudiziale esecutivo (ovvero l'ordinanza ex art. 700 cpc, prima, e l'ordinanza ex art. 669 duodecies cpc, poi) ha atteso oltre due anni per agire, senza mai portare ad esecuzione - come avrebbe potuto- il titolo a sue mani.
Alla luce di tali considerazioni, della natura della prestazione, della finalità incentivante del rimedio concesso in fase cautelare - che non deve assurgere a sanzione con finalità punitiva - e considerato l'ampio arco temporale come accertato dal giudice (decorrente dall'emissione dell'ordinanza ex 700
c.p.c. alla effettiva consegna della quasi integralità della documentazione al 27.1.2023), si ritiene equo rideterminare la penale dovuta dal nella minor misura di € 30,00 per ogni giorno di Parte_1
ritardo, che appare più equa ed equilibrata a fronte di mancata allegazione di alcun pregiudizio o altro elemento che consenta di giustificare il ben elevato importo autoreferenziale richiesto dal
. CP_1
9. Inconsistente è invece la doglianza inerente al rigetto delle istanze istruttorie formulate in primo grado dall'appellante con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., atteso che, anche a voler prescindere dalla tardività delle allegazioni (correttamente rilevata dal primo giudice), le stesse non valgono a dimostrare l'adempimento del geom. all'obbligo di consegna della documentazione, in Parte_1
quanto l'ex amministratore avrebbe dovuto nel caso di effettivo rifiuto – indimostrato e non dimostrabile per testi – da parte del nuovo amministratore a ricevere i documenti, attivare la procedura di offerta reale, come affermato dal primo giudice con motivazione non contestata e divenuta ormai definitiva.
10. L'appellante non ha specificamente impugnato quanto riportato dal giudice laddove ha individuato la data del 27.1.2023 quale data di effettiva consegna dei documenti;
ai sensi dell'art. 1129 comma 8 c.c., l'amministratore alla fine dell'incarico è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e tale consegna deve avvenire nelle mani del condominio, anche per consentirne il controllo e verifica della completezza;
non vale ad integrare l'adempimento di tale obbligo la richiesta di autorizzazione a depositare la documentazione nel fascicolo processuale, non vedendosi quale ragione precludesse la consegna a mani dirette della controparte. Pertanto, unico termine di adempimento è e rimane quello indicato dal giudice del 27.1.2023.
L'appello principale viene quindi parzialmente accolto, nei termini su riportati, con rideterminazione della penale dovuta dal per il comportamento inadempiente tenuto nella misura di € Parte_1
36.840,00, oltre interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo effettivo.
11. Passando all'appello incidentale, il contesta l'illegittimità ed CP_1 CP_1
erroneità della sentenza nella parte in cui lo ha condannato "a corrispondere al convenuto Pt_1
11 la somma di euro 26.283,32 a titolo di rimborso delle anticipazioni sostenute da Parte_1
quest'ultimo nell'adempimento del mandato ...".
Lamenta l'appellante un'erronea applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., avendo il giudice fondato il proprio convincimento sulla sola ritenuta “mancata contestazione degli avvenuti esborsi a favore del , che si sarebbe limitato a negarne la debenza perché gli CP_1 stessi non sono stati autorizzati né ratificati da specifiche delibere assembleari”, omettendo di considerare che l'onere di contestazione riguarda le allegazioni fattuali e non le prove offerte dalle parti, e ribadisce che, in assenza di autorizzazione dell'assemblea e di approvazione del rendiconto, i condòmini non possono conoscere gli esborsi asseritamente effettuati a favore del dal CP_1
precedente amministratore.
Il a sostegno dell'assunto richiama l'ordinanza della Suprema Corte n. 5062/2020, che, CP_1
in materia di anticipazioni effettuate dall'amministratore e di azione promossa da costui per ottenerne il rimborso da parte del , stabilisce che, in forza dell'ordinario riparto dell'onere della CP_1
prova delineato dall'art. 2697 c.c., compete all'amministratore fornire piena dimostrazione degli esborsi sostenuti, sia riguardo all'entità, sia riguardo alle modalità, e sostiene che, nel caso di specie, tale dimostrazione sia del tutto assente e alla sua carenza non possa tantomeno supplire la CTU contabile richiesta, dovendo, al contrario, l'amministratore, in qualità di mandatario che agisce in giudizio per il recupero degli esborsi sopportati per l'esecuzione dell'incarico, a dover fornire la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento (e cioè dell'esecuzione del negozio gestorio e dell'esborso effettuato in occasione di esso).
La Corte non può non rilevare l'inammissibilità dell'appello incidentale del per la CP_1 violazione del termine perentorio per la proposizione dell'impugnazione.
Preliminarmente, si ricorda che secondo consolidato orientamento della Suprema Corte “il divieto di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti non riguarda il rilievo della tardività dell'impugnazione e dell'intervenuta decadenza”, in quanto, “l'osservanza dei termini perentori entro cui proporre le impugnazioni o avviare le cause di contenuto oppositivo costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte non può non prestare attenzione” (C. Cass. ord. n. 29803/19).
Il rilievo di inammissibilità per violazione del termine perentorio non modifica, infatti, il quadro fattuale, non comportando sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti.
Chiarito quanto sopra e non ponendosi dunque il divieto previsto dall'art. 101 c.p.c., osserva la Corte che l'impugnazione incidentale tardiva proposta dal soltanto con il deposito della propria CP_1
comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di appello (11.7.2024 – sentenza pubblicata il 9.1.2024 e notificata in data 26.1.2024) concretizza un interesse ad una decisione diversa, peraltro
12 coevo alla pronuncia della sentenza appellata, attenendo la doglianza oggetto di impugnazione incidentale alla contestazione della somma di € 26.283,32 riconosciuta al geom. a titolo Parte_1
di rimborso per spese asseritamente sostenute in favore del CP_1
Di talché l'interesse all'impugnazione non può considerarsi insorto solo a seguito della proposizione dell'appello principale, trattandosi di interesse a natura autonoma già presente in capo alla parte all'atto della pronunzia del provvedimento impugnato e, come tale, avrebbe dovuto essere proposto nei termini di impugnazione della sentenza, e quindi, attesa la notifica della sentenza in data
26.1.2024, entro il termine del 26 febbraio 2024 (cfr Cass. civ. ord. n. 31135 del 21.10.2022 che afferma l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, laddove gli effetti pregiudizievoli per l'appellante incidentale siano da ritenersi, come nella specie, autonomi rispetto all'impugnazione principale).
Essendo la costituzione del avvenuta ben oltre lo spirare del termine per l'impugnazione CP_1 ex art. 325 e 327 c.p.c. l'appello incidentale qui proposto incorre nella sanzione dell'inammissibilità, con la conseguenza che la condanna del al pagamento della somma di € 26.283,32 oltre CP_1
interessi a favore di è da ritenersi coperta da giudicato. Parte_1
12. L'esito complessivo della lite, che ha visto parzialmente vittorioso il geom. , Parte_1
unitamente alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, in considerazione della reciproca soccombenza, consente di ravvisare valide ragioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Deve anche darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
[...]
di , Magenta, di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1 Controparte_2 unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale ex art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nonché sull'appello incidentale proposto dal Parte_1 [...]
7 MAGENTA avverso la sentenza del Tribunale di Milano Controparte_2
n. 324/2024 pubblicata in data 9.1.2024, in parziale accoglimento dell'appello principale e conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- Condanna al pagamento della somma di € 36.840,00, oltre interessi legali dalla Parte_1
pronuncia al saldo effettivo, a favore del Condominio appellato, a titolo di penale per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione della documentazione al Condominio;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- dichiara inammissibile in quanto tardivo l'appello incidentale proposto dall'appellato CP_1
13 - compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del appellante CP_1
incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale ex art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, il 27.1.2025
Il consigliere estensore
Dott.ssa Isabella Ciriaco
La Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza sezione civile nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Carla Rossi Presidente dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Marradi (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio CodiceFiscale_2
in Magenta, Via Milano n. 78
APPELLANTE contro
(C. F. ), in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio M. Garavaglia (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliato in Milano, Via Borelli, 10
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 324/2024 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il
9.1.2024, notificata il 26 gennaio 2024,
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia la Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e eccezione
- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE. In totale riforma della Sentenza N. 324/2024, Tribunale di
Milano del 09/01/2024, resa nella causa iscritta al N. RG 10391/2022, rigettare le domande di
1 condanna del a carico del Geom. , in quanto Controparte_1 Parte_1 infondate in fatto e in diritto, perché le misure di coercizione indiretta applicate sono manifestamente inique e non tengono conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato prevedibile e di ogni altra circostanza utile, così come indicato dall'Art. 614 bis cpc.
- NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA. Ridursi la misura di coercizione indiretta applicata in via complessiva a carico del Geom. nella eventuale minor somma determinata Parte_1 tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
- NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi che precedono, ridursi in ogni caso la somma dovuta dal Geom.
[...]
a titolo di misura di coercizione indiretta dichiarando cessato l'inadempimento, Parte_1 comunque, alla data del 27/06/2022 data di formulazione dell'istanza di deposito della documentazione al Giudice di primo grado.
- IN VIA ISTRUTTORIA. Dichiarare legittima e tempestiva l'indicazione dei capi di prova 1,2 e 3 con la teste ivi indicata dedotti nella memoria ex Art. 183 VI comma n. 2 cpc, depositata nel giudizio di primo grado dal Geom. e disporsi l'assunzione di tali prove testimoniali. Parte_1
Nonché
LE ULTERIORI CONCLUSIONI In merito all'appello incidentale formulato dal si chiede che Controparte_1 l'appello incidentale venga respinto confermandosi sul punto la sentenza di primo grado. In ogni caso in considerazione dell'appello incidentale svolto dal si Controparte_1 insiste, occorrendo, nell'istanza di ammissione di CTU contabile già richiesta e illustrata nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
Preliminarmente in rito
“- DICHIARARE l'inammissibilità del primo motivo dell'Appello proposto dal Geom.
[...]
avverso la Sentenza n. 324 del Tribunale di Milano, resa nella causa RG 10391/2022 Parte_1
Nel merito
In parziale riforma della Sentenza impugnata, ed in accoglimento dell'Appello incidentale:
- RIGETTARE l'appello proposto dal Geom. avverso la Sentenza dianzi Parte_1 richiamata, perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, respingere tutte le domande svolte dall'appellante anche in via subordinata ed istruttoria
- DICHIARARE che nessuna somma è dovuta dal appellato al Geom. CP_1 [...]
per alcun titolo o ragione Parte_1
- CONFERMARE per il resto l'impugnata Sentenza
- EMETTERE ogni conseguente declaratoria
- CON VITTORIA di spese e competenze professionali di entrambi
i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Il conveniva in giudizio il geom. Controparte_2 [...]
al fine di ottenere l'accertamento della parziale e tardiva restituzione della Parte_1
documentazione amministrativa, contabile, bancaria relativa alla gestione del Condominio di cui era
2 stato amministratore e ne chiedeva la condanna al pagamento in suo favore dell'importo di € 80,00 a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nella restituzione della documentazione condominiale, a decorrere dal 16.9.2019, data in cui veniva formalizzata la richiesta di consegna, sino al 3.3.2022 per l'importo totale di € 73.040,00.
A sostegno delle proprie domande il deduceva che: CP_1
- con delibera assembleare del 7.5.2019, veniva decisa la revoca dell'amministratore Geom.
e la nomina del nuovo amministratore avv. Alessandro Garavaglia;
Parte_1
- quest'ultimo, dopo alcuni informali contatti telefonici, formalizzava nei confronti del geom.
-a mezzo di due comunicazioni PEC- la richiesta di un incontro al fine di procedere al Parte_1
passaggio delle consegne;
- stante il perdurante mancato riscontro alla richiesta di consegna della documentazione, con ricorso ex art. 700 c.p.c. il aveva incardinato davanti al Tribunale di Milano il procedimento CP_1
R.G. n. 35323/2019 per ottenere la restituzione immediata di tutta la documentazione in possesso del precedente amministratore;
procedimento che si concludeva con la condanna del geom. Parte_1
alla restituzione della documentazione in suo possesso, specificamente individuata dal Tribunale;
-l'inerzia del geom. si protraeva anche successivamente alla notifica dell'ordinanza ex art. Parte_1
700 cpc e del pedissequo precetto;
pertanto, il Condominio chiedeva e otteneva ex art. 669 duodecies
c.p.c. la condanna del geom. al pagamento di una somma di denaro quantificata in € 80,00 Parte_1
a decorrere dal 16.9.2019 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento all'obbligo di consegna della documentazione condominiale;
- con PEC del 26.3.2021 il geom. riceveva la comunicazione del detto provvedimento ma Parte_1
protraeva il suo inadempimento fino a quando non iniziava uno scambio di comunicazioni tra i rispettivi legali del Condominio e del geom. a mezzo delle quali il Condominio reiterava Parte_1
le proprie richieste di consegna della documentazione e il geom. trasmetteva parte della documentazione pregressa e dei bilanci;
- stante la mancata consegna di una cospicua parte di documentazione (Libro verbali assembleari,
Registro della contabilità, Registro dell'anagrafica condominiale, originali dei documenti trasmessi solo in formato pdf), il adiva il Tribunale di Milano al fine di determinare, in funzione CP_1 dell'emesso provvedimento ex art. 669 duodecies c.p.c., la misura complessiva della penale dovuta, sino alla data della effettiva riconsegna.
2. Si costituiva il geom. che chiedeva il rigetto della domanda attorea e svolgeva a sua Parte_1
volta domanda riconvenzionale deducendo in primo luogo che la domanda ex art. 669 duodecies c.p.c. del Condominio avrebbe dovuto "ritenersi il giudizio di merito relativo ai provvedimenti di urgenza
3 assunti dal Tribunale di Milano”, pertanto, pur essendo rimasto contumace nel procedimento cautelare, riteneva di poter tempestivamente presentare le proprie difese. A tal fine deduceva che:
- il nuovo Amministratore condominiale aveva ignorato le plurime comunicazioni inviategli contenenti – a detta del geom. “numerosi documenti contabili che permettevano, Parte_1
sicuramente al nuovo Amministratore di redigere la contabilità”; segnalava altresì l'esistenza di un suo credito di Euro 26.283,32 derivante dalla differenza tra le fatture pagate con fondi propri e gli incassi dai condomini. “Non solo, il 10/05/2021 (docc.2-3) il Geom. inviava con Parte_1
raccomandata AR ulteriore documentazione, ma il nuovo Amministratore non provvedeva al ritiro della missiva, come risulta dalla restituzione per compiuta giacenza”;
- il geom. , nella comparsa di costituzione, si era impegnato a far depositare presso la Parte_1
Cancelleria del Tribunale, tramite il proprio difensore, dopo la costituzione in giudizio, la documentazione in originale del: Registro di nomina e revoca Amministratori di Condominio
Comunicazione dei dati per la compilazione del registro di anagrafe condominiale;
Registro verbali delle assemblee;
Registro progetto impianto elettrico - Electroteam Srl;
Invio dichiarazione Efficienza
Energetica – Anno 2016; Denuncia di impianto centrale di riscaldamento ed acqua calda Relazione tecnica per impianto centrale di riscaldamento ed acqua calda;
Schema di progetto e dati complementari;
Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio;
- pertanto, contestava la richiesta di condanna della penale a titolo di ritardo e adduceva che il
Tribunale per concederla avrebbe dovuto "valutare l'eventuale danno patrimoniale sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante effettivamente subito” dal Condominio;
infine, il Geom. chiedeva - in via riconvenzionale – il rimborso degli importi Parte_1
anticipati con denaro proprio per spese condominiali, complessivamente indicati in Euro 26.283,32, che sarebbero evincibili dalla differenza tra le fatture pagate ed i minori incassi degli oneri condominiali corrisposti dai condòmini, come segnalato al nuovo amministratore fin dal 16/07/2019.
Chiedeva in definitiva, il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento in via riconvenzionale della propria domanda restitutoria.
3. Istruita la causa in via meramente documentale, disattese le istanze istruttorie orali e di ammissione di CTU contabile formulate dal geom. , il primo giudice accertava l'inadempimento Parte_1
dell'ex amministratore condominiale all'obbligazione di restituzione della documentazione amministrativa, contabile e bancaria relativa alla gestione del Controparte_1
sottolineando che “dalla documentazione in atti non emerge prova che il convenuto abbia provveduto, prima del presente giudizio, all'esatto integrale adempimento della sua obbligazione di restituzione della documentazione condominiale in suo possesso ed avere effettuato così il passaggio di consegne;
nonché di aver tentato e perseguito con serietà la restituzione di detti documenti
4 ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti dagli articoli 1208 e seguenti cc al fine di costituire in mora il Condominio e provvedere ad offrire ed a restituire gli stessi”.
Il primo giudice confermava la penale già posta a carico del geom. dal Tribunale di Milano Parte_1 con l'ordinanza ex art. 669 duodecies cpc nella misura di € 80,00 al giorno decorrenti dal 16/09/2019
e fino a tutto il 27/01/2023, (data indicata come quella in cui “si è sostanzialmente completata la consegna dei documenti richiesti dal ”) e aggiornava, pertanto, la somma dovuta sino a CP_1
tale ultimo giorno, condannando il geom. al pagamento della somma di euro 99.360,00 a Parte_1 favore del (anziché di Euro 73.040,00 come precisata dal Controparte_1 CP_1 nell'atto di citazione.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, il Tribunale condannava altresì il al CP_1 pagamento dell'importo di € 26.283,32 per le asserite anticipazioni di somme di danaro effettuate dal geom. con sostanze proprie a favore del Condominio, ritenendo provati ai sensi Parte_1 dell'art.115 cpc, gli avvenuti esborsi dell'ex amministratore, il loro ammontare e che gli stessi erano stati effettuati a favore del CP_1
4. Avverso tale decisione ha proposto appello denunciando l'erroneità della Parte_1
sentenza sulla scorta di tre motivi che verranno di seguito esposti.
Si è costituito il Condominio eccependo l'inammissibilità del primo motivo d'appello e l'infondatezza degli ulteriori motivi e, formulando appello incidentale, ha chiesto la parziale riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale del geom. ed ha Parte_1
condannato il Condominio a pagare in favore dell'ex amministratore la somma di € 26.283,32 dallo stesso asseritamente anticipata.
All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 21.1.2025, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa in decisione e la camera di consiglio è stata tenuta in data 27.1.2025.
5.1 Con il primo motivo di censura, l'appellante sostiene che il primo giudice ha applicato la misura sanzionatoria per la mancata consegna della documentazione condominiale senza osservare e/o dare atto dei criteri utilizzati per la definizione del quantum comminato, perciò contravvenendo ai criteri di cui all'art. 614 bis cpc. Per l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto rideterminare la misura coercitiva secondo equità, rispettando i parametri indicati nel suddetto art. 614 bis c.p.c. e tenendo in considerazione il comportamento tenuto dall'ex amministratore nei confronti del , sia CP_1
prima che durante il giudizio. A tal fine, l'appellante ribadisce di avere inviato in data 16.7.2019
“numerosi documenti contabili che permettevano sicuramente al nuovo Amministratore, di redigere la contabilità” e che, il 10.5.2021, come risulta dai documenti N. 2 e 3 prodotti nel giudizio di primo grado, aveva inviato con raccomandata AR ulteriore documentazione;
missive non ritirate
5 dall'amministratore del , come risultante dalla restituzione della raccomandata per CP_1
compiuta giacenza. Ribadisce che il Tribunale, nella liquidazione della penale, avrebbe dovuto valutare l'eventuale danno patrimoniale sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante effettivamente subito dal;
chiede, pertanto, che vengano rideterminate le somme dovute CP_1
in forza dell'art. 614 bis c.p.c. nella misura non eccedente l'importo di Euro 26.283,32, pari alla somma dovuta dal Condominio per rimborso delle spese sostenute per suo conto, come accertato dal
Tribunale in accoglimento della domanda riconvenzionale.
5.2 Con il secondo motivo l'appellante deduce “l'erronea mancata ammissione dei capi di prova n.1,
2 e 3 dedotti dall'appellante nella sua memoria ex art. 183 vi comma n. 2 per infondata presunta tardività della deduzione” ed insiste per l'ammissione dei detti capitoli di prova sostenendo che gli stessi consentirebbero di dimostrare che in data 16.7.2019 l'appellante aveva tentato di consegnare tramite la Signora i documenti in originale presso lo studio dell'Avv. Alessandro Garavaglia Pt_2
e questi aveva rifiutato di riceverli. Ritiene l'appellante che, applicandosi nella specie l'art. 183 VI comma cpc precedente alla riforma, l'indicazione dei mezzi di prova nella memoria ex Art. 183 VI comma n. 2 cpc sia tempestiva.
5.3 Con il terzo motivo, infine, l'appellante lamenta l'erroneità della pronunciata condanna al pagamento della somma di euro 99.360,00, superiore alla somma di euro 73.000,00 richiesta dal a titolo di penale, e denuncia come erroneo il dies ad quem individuato dal primo giudice. CP_1
A tale ultimo riguardo, l'appellante lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che subito dopo la sua costituzione in giudizio, il 27.6.2022, il difensore del aveva formulato istanza Parte_1
per il deposito di documentazione in originale presso la cancelleria (doc.2); che, inoltre, alla prima udienza svoltasi il 15.7.2022, aveva reiterato la richiesta di autorizzazione al deposito dei documenti in originale presso la cancelleria e che, solo alla successiva udienza del 19.12.2022 veniva dato atto nel verbale che “l'Avv. Marradi si dichiara disponibile a consegnare i documenti di cui alla sua comparsa di costituzione alla controparte e l'Avv. dichiara la sua disponibilità e i Parte_1 procuratori si riservono di incontrarsi per lo scambio”. Pertanto, sostiene che la data di effettiva consegna, avvenuta il 27.1.2023 presso lo studio dell'Avv. Eugenio Maria Garavaglia in Magenta
(verbale di consegna doc.3 fasc. appello), sia slittata per causa ad esso non imputabile e che pertanto il termine di consegna dei documenti vada, quantomeno, riportato al precedente 27.6.2022, data dell'istanza di autorizzazione al deposito dei documenti formulata al Giudice di primo grado, rimasta da questi inevasa.
6. Tutti i motivi di impugnazione attengono sostanzialmente alla contestazione della penale come liquidata dal primo giudice e verranno esaminati congiuntamente.
6 I fatti di causa -come accertati dal primo giudice- sono in parte pacifici, in quanto non contestati dalle parti, e comunque documentali.
In particolare, sono incontestate le seguenti circostanze rilevate dal giudice, ovvero che:
- dopo la comunicazione dell'ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. e prima dell'introduzione del presente giudizio, sono stati consegnati dall'odierno convenuto (id est geom. ) a mezzo Parte_1
e-mail solo alcuni dei documenti richiesti, in formato “pdf” e non in originale, ma non sono stati consegnati gli originali del libro dei verbali assembleari, del registro della contabilità e del registro dell'anagrafica condominiale”;
- “solo nel corso del giudizio e precisamente il 27/1/2023, il convenuto ha provveduto alla consegna della rimanente documentazione, costituita dalla copia del Registro di nomina e revoca
Amministratori di e dagli originali di: Comunicazione dei dati per la compilazione CP_1
del registro di anagrafe condominiale;
Registro verbali delle assemblee;
Registro progetto impianto elettrico - Electroteam Srl;
Invio dichiarazione Efficienza Energetica – Anno 2016;
Denuncia di impianto centrale di riscaldamento ed acqua calda Relazione tecnica per impianto centrale di riscaldamento ed acqua calda;
Schema di progetto e dati complementari;
Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio”.
- L'originale del Registro di nomina e revoca Amministratori di è stato poi CP_1
materialmente consegnato in data 31/03/2023”.
7. Sulla scorta di tali elementi pacifici il primo giudice ha accolto la domanda del CP_1
rilevando che “dalla documentazione in atti non emerge prova che il convenuto abbia provveduto, prima del presente giudizio, all'esatto integrale adempimento della sua obbligazione di restituzione della documentazione condominiale in suo possesso ed avere effettuato così il passaggio di consegne;
nonché di aver tentato e perseguito con serietà la restituzione di detti documenti ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti dagli articoli 1208 e seguenti cc al fine di costituire in mora il
Condominio e provvedere ad offrire ed a restituire gli stessi”.
Il giudice ha, quindi, richiamato il dettato dell'art. 1129 comma 8 c.c. con l'obbligo ivi sancito in capo all'amministratore condominiale revocato di mettere a disposizione del tutta la CP_1
documentazione amministrativa e contabile necessaria alla gestione condominiale, nonché i principi di diritto governanti la funzione di mandatario rivestito dall'amministratore condominiale, cui è correlato l'obbligo di rendere il conto del suo operato e restituire la documentazione amministrativa e contabile necessaria alla gestione del condominio, sia quella prescritta da norme di legge, sia tutta la documentazione propedeutica alla redazione dei documenti contabili condominiali.
Tutto ciò, premesso, il Tribunale ha accolto le domande del e, alla luce della mancata CP_1
prova- non fornita dal di aver ottemperato all'obbligo su lui gravante di consegnare al Parte_1
7 nuovo amministratore la documentazione contabile ed amministrativa del a sue mani, CP_1
ha pronunciato la condanna al pagamento della penale.
8. Preliminarmente va sottolineato che l'appellante non contesta la ricostruzione fattuale su riportata, né confuta minimamente i principi di diritto richiamati dal Tribunale e l'interpretazione data in tema di obbligo dell'amministratore condominiale uscente di consegnare tutta la documentazione in suo possesso al al momento della cessazione dell'incarico (cfr. artt. 1129, c. 8, 1130, n. 8, CP_1
1130, n. 10, 1130-bis c.c.; cfr. Cass. n. 40134/2021, Cass. n. 6760/2019), aspetti sui quali si è formato quindi il giudicato.
9. L'oggetto della contestazione verte sulla dedotta erroneità della decisione nei termini assunta per aver omesso il giudice di fornire alcuna motivazione sui criteri seguiti per determinare l'ammontare della penale comminata, che si è sostanziata nella conferma dell'importo stabilito con il provvedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. di 80 € giornalieri, denunciato come eccessivo e sproporzionato, senza tener conto del comportamento oppositivo asseritamente assunto dal nuovo amministratore.
L'esame della doglianza comporta un breve inquadramento del provvedimento contemplato nell'art. 669 duodecies c.p.c., norma inserita nella sezione dei procedimenti cautelari del codice processual- civilistico, che prevede la possibilità di emettere un provvedimento sommario e provvisorio che ha la funzione di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale cautelare evitando i pregiudizi che la parte richiedente potrebbe subire nel tempo necessario alla conclusione di un giudizio a cognizione piena.
L'art. 669 duodecies c.p.c., rubricato “attuazione” - anche alla luce della novella n.80/2005 che ha introdotto il regime della strumentalità attenuata per taluni provvedimenti cauelare - si riferisce, tra l'altro, a tutti i provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con la conseguenza che, concesso il provvedimento ante causam, l'instaurazione del giudizio di merito è solo facoltativa e non più necessaria.
Pertanto, alla luce della modifica dell'art. 669octies co. 6 c.p.c., i provvedimenti cautelari anticipatori, mantengono una loro autonomia ed efficacia vincolante tra le parti, anche nel caso non venga introdotto il giudizio di merito, ma in quanto provvedimenti cautelari non sono idonei ad acquisire efficacia di giudicato.
Nel nuovo assetto dei procedimenti cautelari post riforma, il provvedimento di “attuazione” ex art. 669 duodecies c.p.c. si ritiene sia espressione -in fase cautelare- del rimedio previsto dal legislatore nell'art. 614 bis c.p.c. per la fase esecutiva, con il fine di garantire l'attuazione dei provvedimenti cautelari anticipatori.
8 La disposizione dell'art. 614 bis c.p.c., rubricato oggi “misure di coercizione indiretta”, introdotto con la L. 69/2009 come “Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare” e modificato con la l. 6 agosto 2015, n. 132, ha il fine di incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi che non risultano facilmente coercibili. La norma, infatti, prevede in capo al soggetto inadempiente l'obbligo di pagare una somma di denaro, al fine di indurlo a realizzare la sua obbligazione.
Il rimedio ricalca l'istituto, di origine francese dell'astreinte, per mezzo del quale si prevede una sorta di penale per l'inadempimento totale o per il ritardato adempimento a seguito di una pronuncia di condanna. Allo stesso modo l'art. 669 duodecies cpc consente al titolare di una pronuncia di condanna ad un obbligo di fare infungibile o di non fare di ottenere una condanna accessoria nei confronti della parte inadempiente, consistente nella condanna al pagamento di una penale da pagare in caso di ritardo o di mancato/inesatto adempimento dell'obbligazione principale.
Nel caso di specie non vi è dubbio che con l'azione promossa il è volta ad ottenere non CP_1
solo una pronuncia accertativa dell'inadempimento/tardivo adempimento del geom. Parte_1
all'obbligo di riconsegnare la documentazione condominiale, ma soprattutto – come si legge nell'atto di citazione in primo grado - di “determinare in via definitiva l'importo che il medesimo convenuto dovrà corrispondere a titolo di penale al Condominio attore in funzione del succitato provvedimento emesso dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 669duodecies cpc., aggiornando l'importo al dies
a quo”.
Ed allora, la domanda proposta, volta ad ottenere una pronuncia definitiva, rispetto al provvedimento anticipatorio e di “attuazione” ex art. 669 duodecies c.p.c., consente di ritenere – concordemente alle osservazioni di parte appellante- che tale ultimo provvedimento sia espressione -in fase cautelare- del rimedio di cui all'art. 614 bis c.p.c., voluta dal legislatore per garantire l'attuazione dei provvedimenti cautelari anticipatori e che, quindi, in un certo senso “il giudizio di primo grado deve, quindi, ritenersi il giudizio di merito rispetto ai due provvedimenti di urgenza richiesti e ottenuti da parte attrice” come sostenuto da parte appellante (pag. 7 atto di appello).
Secondo l'attuale assetto procedurale, il giudizio di merito non era nel caso di specie necessario ai fini del mantenimento di efficacia del provvedimento anticipatorio ex art. 700 c.p.c., ma la domanda introdotta consente al di ottenere, nel caso di accoglimento della domanda, una CP_1
pronuncia definitiva.
Acclarato quindi, con la motivazione di primo grado non specificamente contestata sul punto, il ritardo del geom. nella consegna della documentazione e il mancato tempestivo Parte_1
ottemperamento all'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal Tribunale di Milano, nel determinare in via definitiva l'ammontare della penale, tuttavia, il giudice del merito non è certamente vincolato alle
9 determinazioni assunte dal giudice del cautelare, atteso inoltre il carattere sommario della pronuncia assunta, ed è -di
contro
- tenuto a indicare i parametri seguiti per la determinazione della penale.
Sul punto l'appello è fondato atteso che il giudice di primo grado non ha esplicitato nella pronuncia assunta il criterio seguito nella determinazione della penale irrogata al , limitandosi a Parte_1
richiamare la sola esistenza ed efficacia del provvedimento cautelare e l'ingiustificata inerzia del
, quali ragioni per fondare la condanna. Parte_1
Il giudice della cognizione è tenuto a determinare la penale autonomamente, ricorrendo in via analogica ai criteri di cui al 614 bis c.p.c.. (quale unica norma di riferimento) seppure la misura coercitiva indiretta ha natura di penale che non richiede la prova di eventuali danni, come pure affermato dal primo giudice con argomentazione non specificamente contestata dall'appellante, tuttavia detta penale deve essere rapportata alle circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile, ed ogni altra circostanza utile- come indicato dall'art. 614 bis c.p.c., così da consentirne di valutare congruità e proporzionalità.
Il con l'atto introduttivo di primo grado, a sostegno della richiesta penale, ha allegato il CP_1
comportamento inerte del e l'indifferenza da questi manifestata anche a seguito del Parte_1
provvedimento cautelare ottenuto dal , senza fornire ulteriori elementi utili per CP_1
determinare la penale nella consistente misura stabilita in fase cautelare;
in particolare non ha allegato l'esistenza di danni effettivi o potenziali riportati dal Condominio o situazioni di disagio o ricadute negative conseguenti e/o connessi alla mancata consegna della documentazione.
Indubbiamente la documentazione trattenuta dal era necessaria per la gestione contabile Parte_1
ed amministrativa dei beni e dei servizi del come previsto dalle norme di legge e come CP_1
acclarato dal primo giudice con motivazione non specificamente impugnata, laddove ha affermato che i documenti richiesti in restituzione dal , erano “tutti necessari per la gestione del CP_1
e dei suoi servizi, sia contabile, fiscale, amministrativa, di conduzione degli impianti, in CP_1
mancanza di prova contraria”.
Tali considerazioni unitamente all'analisi delle contrapposte posizioni, inducono questa Corte a rideterminare la penale comminata dal primo giudice, riducendola.
Invero, certamente ingiustificato appare la perdurante inerzia ed il persistente inadempimento del geom. nonostante i doveri connessi alla sua funzione, le reiterate richieste di consegna Parte_1
rimaste inevase e, soprattutto, malgrado i provvedimenti cautelari, anche coercitivi, pacificamente ricevuti e debitamente notificati e mai contestati, così come deve tenersi conto della necessità dei documenti richiesti per la regolare tenuta e controllo e ricostruzione della contabilità e gestione dell'amministrazione condominiale, che, se non preclusa, è stata resa certamente più difficoltosa dalla mancanza della documentazione de qua;
tuttavia, va contestualmente stigmatizzato il comportamento
10 del nuovo amministratore che, pur essendo munito di un valido titolo giudiziale esecutivo (ovvero l'ordinanza ex art. 700 cpc, prima, e l'ordinanza ex art. 669 duodecies cpc, poi) ha atteso oltre due anni per agire, senza mai portare ad esecuzione - come avrebbe potuto- il titolo a sue mani.
Alla luce di tali considerazioni, della natura della prestazione, della finalità incentivante del rimedio concesso in fase cautelare - che non deve assurgere a sanzione con finalità punitiva - e considerato l'ampio arco temporale come accertato dal giudice (decorrente dall'emissione dell'ordinanza ex 700
c.p.c. alla effettiva consegna della quasi integralità della documentazione al 27.1.2023), si ritiene equo rideterminare la penale dovuta dal nella minor misura di € 30,00 per ogni giorno di Parte_1
ritardo, che appare più equa ed equilibrata a fronte di mancata allegazione di alcun pregiudizio o altro elemento che consenta di giustificare il ben elevato importo autoreferenziale richiesto dal
. CP_1
9. Inconsistente è invece la doglianza inerente al rigetto delle istanze istruttorie formulate in primo grado dall'appellante con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., atteso che, anche a voler prescindere dalla tardività delle allegazioni (correttamente rilevata dal primo giudice), le stesse non valgono a dimostrare l'adempimento del geom. all'obbligo di consegna della documentazione, in Parte_1
quanto l'ex amministratore avrebbe dovuto nel caso di effettivo rifiuto – indimostrato e non dimostrabile per testi – da parte del nuovo amministratore a ricevere i documenti, attivare la procedura di offerta reale, come affermato dal primo giudice con motivazione non contestata e divenuta ormai definitiva.
10. L'appellante non ha specificamente impugnato quanto riportato dal giudice laddove ha individuato la data del 27.1.2023 quale data di effettiva consegna dei documenti;
ai sensi dell'art. 1129 comma 8 c.c., l'amministratore alla fine dell'incarico è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e tale consegna deve avvenire nelle mani del condominio, anche per consentirne il controllo e verifica della completezza;
non vale ad integrare l'adempimento di tale obbligo la richiesta di autorizzazione a depositare la documentazione nel fascicolo processuale, non vedendosi quale ragione precludesse la consegna a mani dirette della controparte. Pertanto, unico termine di adempimento è e rimane quello indicato dal giudice del 27.1.2023.
L'appello principale viene quindi parzialmente accolto, nei termini su riportati, con rideterminazione della penale dovuta dal per il comportamento inadempiente tenuto nella misura di € Parte_1
36.840,00, oltre interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo effettivo.
11. Passando all'appello incidentale, il contesta l'illegittimità ed CP_1 CP_1
erroneità della sentenza nella parte in cui lo ha condannato "a corrispondere al convenuto Pt_1
11 la somma di euro 26.283,32 a titolo di rimborso delle anticipazioni sostenute da Parte_1
quest'ultimo nell'adempimento del mandato ...".
Lamenta l'appellante un'erronea applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., avendo il giudice fondato il proprio convincimento sulla sola ritenuta “mancata contestazione degli avvenuti esborsi a favore del , che si sarebbe limitato a negarne la debenza perché gli CP_1 stessi non sono stati autorizzati né ratificati da specifiche delibere assembleari”, omettendo di considerare che l'onere di contestazione riguarda le allegazioni fattuali e non le prove offerte dalle parti, e ribadisce che, in assenza di autorizzazione dell'assemblea e di approvazione del rendiconto, i condòmini non possono conoscere gli esborsi asseritamente effettuati a favore del dal CP_1
precedente amministratore.
Il a sostegno dell'assunto richiama l'ordinanza della Suprema Corte n. 5062/2020, che, CP_1
in materia di anticipazioni effettuate dall'amministratore e di azione promossa da costui per ottenerne il rimborso da parte del , stabilisce che, in forza dell'ordinario riparto dell'onere della CP_1
prova delineato dall'art. 2697 c.c., compete all'amministratore fornire piena dimostrazione degli esborsi sostenuti, sia riguardo all'entità, sia riguardo alle modalità, e sostiene che, nel caso di specie, tale dimostrazione sia del tutto assente e alla sua carenza non possa tantomeno supplire la CTU contabile richiesta, dovendo, al contrario, l'amministratore, in qualità di mandatario che agisce in giudizio per il recupero degli esborsi sopportati per l'esecuzione dell'incarico, a dover fornire la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento (e cioè dell'esecuzione del negozio gestorio e dell'esborso effettuato in occasione di esso).
La Corte non può non rilevare l'inammissibilità dell'appello incidentale del per la CP_1 violazione del termine perentorio per la proposizione dell'impugnazione.
Preliminarmente, si ricorda che secondo consolidato orientamento della Suprema Corte “il divieto di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti non riguarda il rilievo della tardività dell'impugnazione e dell'intervenuta decadenza”, in quanto, “l'osservanza dei termini perentori entro cui proporre le impugnazioni o avviare le cause di contenuto oppositivo costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte non può non prestare attenzione” (C. Cass. ord. n. 29803/19).
Il rilievo di inammissibilità per violazione del termine perentorio non modifica, infatti, il quadro fattuale, non comportando sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti.
Chiarito quanto sopra e non ponendosi dunque il divieto previsto dall'art. 101 c.p.c., osserva la Corte che l'impugnazione incidentale tardiva proposta dal soltanto con il deposito della propria CP_1
comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di appello (11.7.2024 – sentenza pubblicata il 9.1.2024 e notificata in data 26.1.2024) concretizza un interesse ad una decisione diversa, peraltro
12 coevo alla pronuncia della sentenza appellata, attenendo la doglianza oggetto di impugnazione incidentale alla contestazione della somma di € 26.283,32 riconosciuta al geom. a titolo Parte_1
di rimborso per spese asseritamente sostenute in favore del CP_1
Di talché l'interesse all'impugnazione non può considerarsi insorto solo a seguito della proposizione dell'appello principale, trattandosi di interesse a natura autonoma già presente in capo alla parte all'atto della pronunzia del provvedimento impugnato e, come tale, avrebbe dovuto essere proposto nei termini di impugnazione della sentenza, e quindi, attesa la notifica della sentenza in data
26.1.2024, entro il termine del 26 febbraio 2024 (cfr Cass. civ. ord. n. 31135 del 21.10.2022 che afferma l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, laddove gli effetti pregiudizievoli per l'appellante incidentale siano da ritenersi, come nella specie, autonomi rispetto all'impugnazione principale).
Essendo la costituzione del avvenuta ben oltre lo spirare del termine per l'impugnazione CP_1 ex art. 325 e 327 c.p.c. l'appello incidentale qui proposto incorre nella sanzione dell'inammissibilità, con la conseguenza che la condanna del al pagamento della somma di € 26.283,32 oltre CP_1
interessi a favore di è da ritenersi coperta da giudicato. Parte_1
12. L'esito complessivo della lite, che ha visto parzialmente vittorioso il geom. , Parte_1
unitamente alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, in considerazione della reciproca soccombenza, consente di ravvisare valide ragioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Deve anche darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
[...]
di , Magenta, di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1 Controparte_2 unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale ex art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nonché sull'appello incidentale proposto dal Parte_1 [...]
7 MAGENTA avverso la sentenza del Tribunale di Milano Controparte_2
n. 324/2024 pubblicata in data 9.1.2024, in parziale accoglimento dell'appello principale e conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- Condanna al pagamento della somma di € 36.840,00, oltre interessi legali dalla Parte_1
pronuncia al saldo effettivo, a favore del Condominio appellato, a titolo di penale per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione della documentazione al Condominio;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- dichiara inammissibile in quanto tardivo l'appello incidentale proposto dall'appellato CP_1
13 - compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del appellante CP_1
incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale ex art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, il 27.1.2025
Il consigliere estensore
Dott.ssa Isabella Ciriaco
La Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi
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