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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
19.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2004/2023 r.g. sez. lav., vertente tra nato il [...] a [...] e residente a [...]
Cesare Augusto n.2 P.1– (C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. C.F._1
Antonio Cantile ( presso il quale elett.te domicilia in Aversa C.F._2
(CE) alla via A. Ligabue, 4, come da procura in atti;
Appellante
e
, con sede Controparte_1 centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, per il presente contenzioso in Napoli presso Avvocatura INPS alla via A. De
Gasperi 55 presso gli Avvocati Mario Roberto Tarzia (c.f. C.F._3
(c.f. ) e Vincenzo Di Maio (c.f. Controparte_2 C.F._4
), che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale C.F._5 alle liti per Notar di Roma del 21.07.2015 n. 80974; Persona_1
Appellato
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.02.2021 , sulla premessa di avere Parte_1 lavorato quale manovale edile alle dipendenze della DESIRE'COSTRUZIONI srl e che a far data dal 16.03.2020 a causa del lockdown era stato posto in cassa integrazione guadagni sino al 26.05.2020, epoca in cui era cessato il rapporto di lavoro per fine contratto, ha adito il Tribunale di Napoli Nord al fine di sentire accertare il proprio diritto a percepire la dal 16.03.2020 al 16.05.2020 e dal 18.05.2020 al Parte_2
30.05.2020.
2. Con sentenza n. 803/2023 del 14.02.2023 il Tribunale di Napoli Nord, nella contumacia dell' , su richiesta del ricorrente che nelle note scritte depositate per l'udienza di CP_1 discussione aveva dato atto dell'avvenuto pagamento, nelle more, della CIG Covid 19 da parte dell' , dichiarava cessata la materia del contendere compensando nella misura CP_1 della metà le spese di lite.
3. Con atto d'appello depositato telematicamente in data 3.08.2023 il ricorrente ha impugnato la predetta sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, deducendo la violazione dell'art. 92 cpc atteso che il pagamento era intervenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e chiedendo quindi che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' venisse condannato al CP_1 pagamento integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione. CP_
3.1 Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando l'avversa pretesa e concludendo per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
4. L'appello è fondato.
4.1 Giova premettere che, a norma dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione coeva ai fatti di causa: “Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive
o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art.
88, essa ha causato all'altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.
L'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, è la risultante di un processo di incessante evoluzione legislativa.
Nell'originaria formulazione codicistica, le deroghe al principio della soccombenza erano affidate ad una clausola generale, quella dei giusti motivi, che, dato il carattere di elasticità, necessitava che l'attività di prudente apprezzamento dei giudici la riempisse di contenuti concreti.
Mancando un obbligo di specifica motivazione, l'unico limite alla discrezionalità del giudicante era il divieto di porre le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. sez. un. 15/07/2005, n. 14989).
Il legislatore, nell'intento di ridurre gli spazi di operatività della clausola dei “giusti motivi” è intervenuto, in un primo momento, prevedendo l'indicazione di una motivazione che esplicitasse la ricorrenza dei giusti motivi (art.2, co.1 lett a) della legge
28 dicembre 2005 n.263).
A questa fase normativa sono seguiti gli interventi di cui alla legge n. 69 del 2009 - che ha previsto l'obbligo di indicare in motivazione la concorrenza di altre, oltre alla soccombenza reciproca, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione - e del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n.
162 - che ha tipizzato le ipotesi di compensazione delle spese individuandole nell'
“assoluta novità della questione trattata” e “nel mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, oltre che nella soccombenza reciproca – cui va ascritta la formulazione letterale dell'art. 92, comma 2, applicabile nella fattispecie concreta.
Tuttavia, è intervenuta la Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, che ha ampliato le ipotesi della compensazione delle spese in quanto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co.2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La Corte ha infatti ritenuto che: “ contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo
(art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma
1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'"assoluta novità della questione trattata" ed il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Dunque, a seguito dell'intervento della Consulta al giudice è consentito compensare le spese, oltre che nelle ipotesi tassative previste dall'art.92 co.2, anche nelle altre ipotesi in cui egli ravvisi le “gravi ed eccezionali ragioni”, vale a dire ipotesi, accomunate dalla medesima ratio sottesa a quelle tipizzate, espressamente individuata nel fatto di essere caratterizzate dalla sopravvenienza di “questioni dirimenti” o di “assoluta incertezza” parimenti gravi ed eccezionali.
La Suprema Corte ha altresì sottolineato l'«elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400,
Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157). Nondimeno, ha precisato che resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione,
Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
4.2 Nella specie, emerge dagli atti che, in data 22.02.2021 l'odierno appellante depositava il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, notificato il 21.04.2021 e
CP_ che l' provvedeva al pagamento dei ratei solo in data 19.05.2022.
Pertanto, il pagamento della somma pretesa dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non può giustificare una compensazione, seppure parziale delle spese di lite, in ragione dei principi espressi dalla giurisprudenza richiamata e condivisi da questa Corte.
Né, contrariamente a quanto fin qui ritenuto anche da questa Corte, la statuizione impugnata può trovare conferma nel principio di causalità oggettiva, in relazione al quale verrebbe ad assumere rilievo il "comportamento tenuto fuori dal processo dalle parti" (cfr.
Cass. n. 25141/2006 e Cass. n. 1513/2006).
La corretta applicazione del principio medesimo, infatti, comporta (cfr., ex multis,
Cass. n. 373/2015, Cass. n. 4074/2014 e Cass. n. 25781/2013) che le conseguenze economiche del processo debbano essere poste a carico di chi ha costretto altri a promuoverlo o a proseguirlo e, dunque, nel caso di specie dall' che lungi dall' aver CP_1
anticipato rispetto alla definizione del giudizio il pagamento della prestazione previdenziale richiesta ha dato adempimento a quanto evidentemente ritenuto un proprio obbligo solo dopo aver indotto l'interessato all'azione giudiziale (cfr. in termini Cass.
30.9.2022 n. 28460 riforma di pronunzia di questa Corte su fattispecie identica).
Dunque, la liquidazione operata dal giudice di prime cure va riformata in quanto sono insussistenti le ragioni della compensazione parziale delle spese di lite.
La sentenza impugnata va, dunque, riformata nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite tra le parti ed in applicazione del criterio della
CP_ soccombenza, l' va condannato in favore dell'odierna appellante, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto ai fini del valore della causa dell'importo liquidato, applicando i valori minimi in ragione della non complessità delle questioni esaminate e con esclusione della fase istruttoria non svolta, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, ai sensi del DM 147/22 con applicazione dei valori minimi ed omettendo la fase istruttoria, con attribuzione all'avv.to Antonio Cantile, anticipatario.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata che conferma CP_ nel resto, condanna l' alla refusione in favore di delle spese di lite Parte_1 del giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 886,00 oltre rimborso spese generale, Iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Antonio
Cantile; CP_
- condanna l' alla refusione delle spese del presente grado che liquida in complessivi
€ 247,00 oltre rimborso spese generale, Iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Antonio Cantile.
Napoli, lì 19.05.2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente dr. Francesca Gomez de Ayala dr. Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
19.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2004/2023 r.g. sez. lav., vertente tra nato il [...] a [...] e residente a [...]
Cesare Augusto n.2 P.1– (C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. C.F._1
Antonio Cantile ( presso il quale elett.te domicilia in Aversa C.F._2
(CE) alla via A. Ligabue, 4, come da procura in atti;
Appellante
e
, con sede Controparte_1 centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, per il presente contenzioso in Napoli presso Avvocatura INPS alla via A. De
Gasperi 55 presso gli Avvocati Mario Roberto Tarzia (c.f. C.F._3
(c.f. ) e Vincenzo Di Maio (c.f. Controparte_2 C.F._4
), che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale C.F._5 alle liti per Notar di Roma del 21.07.2015 n. 80974; Persona_1
Appellato
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.02.2021 , sulla premessa di avere Parte_1 lavorato quale manovale edile alle dipendenze della DESIRE'COSTRUZIONI srl e che a far data dal 16.03.2020 a causa del lockdown era stato posto in cassa integrazione guadagni sino al 26.05.2020, epoca in cui era cessato il rapporto di lavoro per fine contratto, ha adito il Tribunale di Napoli Nord al fine di sentire accertare il proprio diritto a percepire la dal 16.03.2020 al 16.05.2020 e dal 18.05.2020 al Parte_2
30.05.2020.
2. Con sentenza n. 803/2023 del 14.02.2023 il Tribunale di Napoli Nord, nella contumacia dell' , su richiesta del ricorrente che nelle note scritte depositate per l'udienza di CP_1 discussione aveva dato atto dell'avvenuto pagamento, nelle more, della CIG Covid 19 da parte dell' , dichiarava cessata la materia del contendere compensando nella misura CP_1 della metà le spese di lite.
3. Con atto d'appello depositato telematicamente in data 3.08.2023 il ricorrente ha impugnato la predetta sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, deducendo la violazione dell'art. 92 cpc atteso che il pagamento era intervenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e chiedendo quindi che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' venisse condannato al CP_1 pagamento integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione. CP_
3.1 Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando l'avversa pretesa e concludendo per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
4. L'appello è fondato.
4.1 Giova premettere che, a norma dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione coeva ai fatti di causa: “Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive
o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art.
88, essa ha causato all'altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.
L'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, è la risultante di un processo di incessante evoluzione legislativa.
Nell'originaria formulazione codicistica, le deroghe al principio della soccombenza erano affidate ad una clausola generale, quella dei giusti motivi, che, dato il carattere di elasticità, necessitava che l'attività di prudente apprezzamento dei giudici la riempisse di contenuti concreti.
Mancando un obbligo di specifica motivazione, l'unico limite alla discrezionalità del giudicante era il divieto di porre le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. sez. un. 15/07/2005, n. 14989).
Il legislatore, nell'intento di ridurre gli spazi di operatività della clausola dei “giusti motivi” è intervenuto, in un primo momento, prevedendo l'indicazione di una motivazione che esplicitasse la ricorrenza dei giusti motivi (art.2, co.1 lett a) della legge
28 dicembre 2005 n.263).
A questa fase normativa sono seguiti gli interventi di cui alla legge n. 69 del 2009 - che ha previsto l'obbligo di indicare in motivazione la concorrenza di altre, oltre alla soccombenza reciproca, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione - e del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n.
162 - che ha tipizzato le ipotesi di compensazione delle spese individuandole nell'
“assoluta novità della questione trattata” e “nel mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, oltre che nella soccombenza reciproca – cui va ascritta la formulazione letterale dell'art. 92, comma 2, applicabile nella fattispecie concreta.
Tuttavia, è intervenuta la Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, che ha ampliato le ipotesi della compensazione delle spese in quanto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co.2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La Corte ha infatti ritenuto che: “ contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo
(art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma
1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'"assoluta novità della questione trattata" ed il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Dunque, a seguito dell'intervento della Consulta al giudice è consentito compensare le spese, oltre che nelle ipotesi tassative previste dall'art.92 co.2, anche nelle altre ipotesi in cui egli ravvisi le “gravi ed eccezionali ragioni”, vale a dire ipotesi, accomunate dalla medesima ratio sottesa a quelle tipizzate, espressamente individuata nel fatto di essere caratterizzate dalla sopravvenienza di “questioni dirimenti” o di “assoluta incertezza” parimenti gravi ed eccezionali.
La Suprema Corte ha altresì sottolineato l'«elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400,
Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157). Nondimeno, ha precisato che resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione,
Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
4.2 Nella specie, emerge dagli atti che, in data 22.02.2021 l'odierno appellante depositava il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, notificato il 21.04.2021 e
CP_ che l' provvedeva al pagamento dei ratei solo in data 19.05.2022.
Pertanto, il pagamento della somma pretesa dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non può giustificare una compensazione, seppure parziale delle spese di lite, in ragione dei principi espressi dalla giurisprudenza richiamata e condivisi da questa Corte.
Né, contrariamente a quanto fin qui ritenuto anche da questa Corte, la statuizione impugnata può trovare conferma nel principio di causalità oggettiva, in relazione al quale verrebbe ad assumere rilievo il "comportamento tenuto fuori dal processo dalle parti" (cfr.
Cass. n. 25141/2006 e Cass. n. 1513/2006).
La corretta applicazione del principio medesimo, infatti, comporta (cfr., ex multis,
Cass. n. 373/2015, Cass. n. 4074/2014 e Cass. n. 25781/2013) che le conseguenze economiche del processo debbano essere poste a carico di chi ha costretto altri a promuoverlo o a proseguirlo e, dunque, nel caso di specie dall' che lungi dall' aver CP_1
anticipato rispetto alla definizione del giudizio il pagamento della prestazione previdenziale richiesta ha dato adempimento a quanto evidentemente ritenuto un proprio obbligo solo dopo aver indotto l'interessato all'azione giudiziale (cfr. in termini Cass.
30.9.2022 n. 28460 riforma di pronunzia di questa Corte su fattispecie identica).
Dunque, la liquidazione operata dal giudice di prime cure va riformata in quanto sono insussistenti le ragioni della compensazione parziale delle spese di lite.
La sentenza impugnata va, dunque, riformata nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite tra le parti ed in applicazione del criterio della
CP_ soccombenza, l' va condannato in favore dell'odierna appellante, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto ai fini del valore della causa dell'importo liquidato, applicando i valori minimi in ragione della non complessità delle questioni esaminate e con esclusione della fase istruttoria non svolta, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, ai sensi del DM 147/22 con applicazione dei valori minimi ed omettendo la fase istruttoria, con attribuzione all'avv.to Antonio Cantile, anticipatario.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata che conferma CP_ nel resto, condanna l' alla refusione in favore di delle spese di lite Parte_1 del giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 886,00 oltre rimborso spese generale, Iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Antonio
Cantile; CP_
- condanna l' alla refusione delle spese del presente grado che liquida in complessivi
€ 247,00 oltre rimborso spese generale, Iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Antonio Cantile.
Napoli, lì 19.05.2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente dr. Francesca Gomez de Ayala dr. Mariavittoria Papa