Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2011, n. 8321
CASS
Sentenza 12 aprile 2011

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La prova dell'esistenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi può essere data con ogni mezzo e, quindi, anche con attestazione ufficiale proveniente dallo Stato estero (c.d. "affidavit").

Nel contratto di vendita internazionale di merci, il trasporto costituisce solamente un'obbligazione del venditore, strumentale all'adempimento del contratto di vendita e dipendente da questo e allo stesso accessorio; ne consegue che l'art. 80 della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 (ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 765) - che vieta ad una parte di avvalersi dell'inadempimento dell'altra nella misura in cui tale inadempimento è dovuto ad azione od omissione da parte sua - è applicabile anche in relazione alle attività connesse ad un contratto di trasporto che si affianchi a quello di vendita internazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2011, n. 8321
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8321
    Data del deposito : 12 aprile 2011

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