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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 220/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUIDONI Parte_1 C.F._1
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA ATTILIO FORLANI 51/A 65012 CEPAGATTI presso il difensore avv. GUIDONI ALBERTO.
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO ANTONIO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 7 presso il difensore avv. CAPOBIANCO CP_1
ANTONIO.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.3.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
• L'attrice, nel riportarsi ai propri scritti difensivi e alle produzioni documentali, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in citazione nelle quali aveva chiesto al
Tribunale di accertare l'esclusiva responsabilità del nella persona del Controparte_2 sindaco p.t., in ordine alla produzione del sinistro da lei patito “il giorno 20 agosto 2022 alle ore 21:00 circa in , Viale Bovio, mentre camminava sulla betonella del marciapiede CP_1 grigliato di sinistra - lato ravasco -, a causa di alcuni tozzetti vuoti (foto allegata n.1) presenti sul marciapiede, altrimenti non visibili per il sopraggiungere dell'oscurità né parimenti evitabili in quanto mescolati agli altri masselli drenanti, ricoperti da fogliame autunnale non rimosso da tempo che rendevano viscido e scivoloso il manto del marciapiede”. Per l'effetto ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite, per complessivi € 7.980,00 salvo errori ed omissioni, con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 1 di 6 • L'Ente convenuto ha concluso contestando, in via preliminare, la competenza per valore del
Giudice adito. Nel merito ha contestato l'ammissibilità della domanda e la sua fondatezza. In subordine, ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c., ha chiesto il rigetto della domanda in quanto il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. In ulteriore subordine, accertata la cooperazione colposa del danneggiato nella produzione del danno, ha chiesto la riduzione ex art. 1227, primo comma, c.c. del risarcimento nella misura corrispondente al grado di corresponsabilità emerso dall'istruttoria, sempre con vittoria di spese e compensi di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 18/01/2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio il chiedendo che fosse accertata la responsabilità CP_1 dell'Ente in relazione all'infortunio a lei occorso in data 21 agosto 2022, alle ore 21:00 circa quando, percorrendo a piedi il marciapiede grigliato del lato sinistro di Viale Bovio, lato Ravasco,
“perdeva l'equilibrio rovinando pesantemente a terra” a causa di alcuni tozzetti vuoti del marciapiede, che non avrebbe potuto evitare, in quanto non visibili a causa del sopraggiungere dell'oscurità e perché mescolati ad altri tozzetti ricoperti da fogliame viscido e scivoloso.
Successivamente all'incidente, all'attrice era stato riscontrato, dal Dott. , Persona_1
“ematoma ed edema avambraccio, del polso e della mano sx, ematoma gluteo dx ed ematoma ginocchia”, lesioni giudicate guaribile in 30 giorni.
Si era sottoposta alle cure necessarie, nonché a visite periodiche per un ulteriore periodo conclusosi il 14 dicembre 2022, come indicato nell'allegato n. 3 dell'atto di citazione ed era stata ritenuta clinicamente guarita con postumi, alla data sopra indicata.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto la condanna del al Controparte_2 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in €7.980,00, avuto riguardo ai criteri di liquidazione contenuti nelle tabelle di Milano ed alla misura della personalizzazione del danno.
2. Con comparsa depositata il 12.04.2023 si è costituito il contestando l'an Controparte_2 ed il quantum debeatur della domanda.
Ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza dell'Ufficio adito, ritenendo il valore del danno decisamente inferiore rispetto a quello determinato dall'attrice, tale da individuare la competenza del Giudice di Pace.
Per quanto concerne l'an, ha dedotto che la descrizione della dinamica del sinistro, effettuata da parte dell'attrice fosse oltremodo scarna e priva di alcun dettaglio capace di corroborare la veridicità delle dichiarazioni rese”.
Ha comunque dedotto la sussistenza del caso fortuito, ravvisabile nel comportamento colposo dell'attrice, costituente fattore interruttivo del nesso di causalità poiché lo stessa, “con condotta distratta ed estremamente imprudente”, si era autonomamente preclusa la possibilità di avvistare ed evitare il pericolo.
pagina 2 di 6 Considerate le condizioni di luogo (“la parte di marciapiede ove si sarebbe verificata la caduta risulterebbe irradiata di luce, vista la presenza di un palo della pubblica illuminazione posto a qualche metro di distanza”) e di tempo (“non stava piovendo”) ha evidenziato che quella porzione di marciapiede, ove si sarebbe verificato il sinistro, risultava ben visibile, tanto da consentire l'agevole superamento della pretesa insidia, con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza.
Ha inoltre contestato la quantificazione del danno.
3. Rilevato, in relazione all'eccepita incompetenza del giudice adito, che la competenza si determina sulla base della domanda e che l'attrice ha dichiarato che il valore della controversia è pari ad €
7.980,00, con ordinanza in data 19.10.2023 sono state parzialmente ammesse le prove articolate dall'attrice, con rigetto dell'interrogatorio formale dalla medesima deferito nei confronti dell'Ente convenuto, non essendo stato in alcun modo dedotto che al responsabile dell'Ente o ad altro soggetto da lui delegato, fossero note le circostanze capitolate nell'interrogatorio.
4. È stato inoltre ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice.
5. All'esito della prova, assunta all'udienza del 21.02.2024, ritenuto necessario, prima di disporre
CTU medico-legale per l'accertamento delle lesioni riportate dall'attrice, decidere con sentenza sulla sussistenza del fatto, così come dedotto in giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.03.2025, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
Considerato che, come precisato con ordinanza del 3.5.2023, la competenza per valore si determina sulla base della domanda, ritenuta sussistente la competenza per valore del giudice adito, va accertata la fondatezza, nel merito, della richiesta di risarcimento danni formulata dall'attrice.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
1. Pacifico l'inquadramento della responsabilità dell'Ente per la caduta di un pedone per una sconnessione o buca stradale nella fattispecie della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (Cass. civ., Sez. III, 19.12.2022, n. 37059), l'accertamento della responsabilità deve, nel caso di specie, essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c.
2. Da tempo ormai assestata nell'individuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2051 cc, quale responsabilità oggettiva (la storica sentenza n. 12019 dell'11 novembre 1991 delle Sezioni
Unite ha prodotto un definitivo arresto nel dibattito giurisprudenziale sul punto), la Corte di
Cassazione ritiene che, ai fini della sussistenza di tale responsabilità sia necessario, ma anche sufficiente, il positivo riscontro del solo nesso di causalità tra la cosa causativa del pregiudizio e l'evento dannoso, a prescindere, dunque, dal comportamento colpevole del custode.
3. L'onere di provare il suddetto nesso eziologico tra il danno e la cosa in custodia è, secondo le due sentenze storiche della Terza sezione della Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. III, 1° febbraio
2018, n. 2481 e Cass. civ. Sez. III, 1° febbraio 2018, n. 2482), in capo alla parte attrice. A conferma di ciò, la giurisprudenza sopracitata, individua il criterio di imputazione come privo di qualsiasi pagina 3 di 6 riferimento alla colpa del custode, concludendo che spetti al danneggiato provare esclusivamente il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.
4. L'attrice aveva quindi l'onere di provare che il sinistro da lei denunciato, era dipeso immediatamente ed esclusivamente dalle condizioni di quel tratto di marciapiede, maltenuto dal
, custode della res. Controparte_2
5. La parte convenuta, per liberarsi dalla responsabilità di danno da cosa in custodia, responsabilità che si ritiene, come già anticipato, pacificamente oggettiva, era tenuta a provare il caso fortuito.
6. Sempre ai sensi della giurisprudenza sopracitata il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, deve avere i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi in senso oggettivo e quindi prescindendo dalla diligenza del custode.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, non è necessario che sia imprevedibile ed inevitabile, ma è sufficiente che sia connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento.
7. Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 24/05/2024, n. 14566).
8. La condotta del danneggiato, a contatto con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e, in applicazione dell'articolo 1227 cc, deve essere sempre valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà sociale espresso dall'articolo 2 della Costituzione.
B. Sul fatto dedotto in giudizio
A sostegno della domanda formulata l'attrice ha dedotto che “il giorno 20 agosto 2022 alle ore 21:00 circa in , Viale Bovio, la signora mentre camminava sulla betonella del CP_1 Parte_1 marciapiede grigliato di sinistra -lato ravasco- rispetto all'asse della strada, a causa di alcuni tozzetti vuoti (foto allegata n.1) presenti sul marciapiede, altrimenti non visibili per il sopraggiungere dell'oscurità né parimenti evitabili in quanto mescolati agli altri masselli drenanti, ricoperti da fogliame autunnale non rimosso da tempo che rendevano viscido e scivoloso il manto del marciapiede stesso e quindi pericoloso per il transito dei pedoni, perdeva l'equilibrio rovinando pesantemente a terra”.
Sentito all'udienza del 21.02.2024, il teste ha dichiarato di aver visto la IG.ra Testimone_1
cadere e di esserle andato incontro per soccorrerla. Ha precisato che l'aveva Parte_1
“rialzata da terra perché non ce la faceva” e le aveva chiesto “se volesse essere accompagnata all'ospedale”.
Considerato il rifiuto della IG.ra , l'aveva “accompagnata a casa, in una Parte_1 traversa lato strada parco che si trova di fianco alla farmacia, girando l'angolo”.
Sempre nel corso dell'esame il teste ha confermato lo stato del marciapiede, nella porzione in cui si è verificato l'evento, come corrispondente alle foto a lui mostrate. Ha aggiunto che la visibilità era pagina 4 di 6 scarsa, considerato che il fatto era avvenuto intorno alle 20/20:30. Non ricordava se fossero accesi i lampioni, ma escludeva che ci fosse luce solare. Riferiva che era l'imbrunire, era notte.
A distanza di tempo non ricordava con precisione, ricordava solo che non ci si vedeva bene.
Considerate le dichiarazioni rese dal teste e le fotografie allegate dalle parti, può ritenersi provata la caduta dell'attrice, avvenuta sul marciapiede di Viale Bovio - lato Ravasco - in prossimità del tratto dove, sul marciapiede realizzato con pavimentazione drenante, sono presenti alcuni elementi non perfettamente allineati ed in alcuni punti privi del terreno di sottofondo che, al momento del fatto erano ricoperti da fogliame.
Trattasi di circostanza che potrebbe, astrattamente, costituire presunzione di responsabilità in capo al il
, custode del tratto di marciapiede. Controparte_2
È altrettanto vero però che la presunzione di responsabilità a carico del custode ex art.2051 cc, non esime la parte danneggiata dal provare il nesso causale la caduta e la res.
Dall'esame delle fotografie allegate da entrambe le parti, raffiguranti la porzione del marciapiede nel quale si era verificato il sinistro, emerge che la citata disconnessione tra gli elementi drenanti del marciapiede è del tutto minima, non superiore ad 1 cm, quindi assolutamente tollerabile nell'ambito di una strada cittadina, come confermato anche dalla giurisprudenza più recente: “Nella valutazione del pericolo stradale va considerata anche la normale tollerabilità delle imperfezioni della pavimentazione stradale, che l'utente diligente è tenuto ad affrontare con adeguata cautela” (Cass. civ., sez. VI, n.
3778/2022).
È inoltre possibile ritenere che l'attrice conoscesse perfettamente quel tratto di strada, abitando a poca distanza dal luogo della caduta, come confermato dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale:
“Io abito in via Vittorio Veneto, non ricordo da quanto tempo, nelle vicinanze del marciapiede dove sono caduta ...”.
Alla luce della descritta dinamica, considerando che il tratto di strada era noto e che la platea del sinistro, ove si è verificata la caduta, presenta una disconnessione di lievissima entità, assolutamente tollerabile, va evidenziato che la presenza del fogliame e la sua prevedibile scivolosità costituisce circostanza che avrebbe dovuto indurre l'attrice a prestare particolare attenzione al proprio incedere.
Va al riguardo evidenziato che, come emerge dalle fotografie in atti, in quel punto di Viale Bovio sono presenti due lampioni dell'illuminazione pubblica, uno sul lato del marciapiede percorso dall'attrice al momento della caduta ed uno sul lato opposto della strada.
Entrami i lampioni presentano due lanterne, una alta per l'illuminazione del centro strada ed una più bassa per l'illuminazione dei lati.
Considerata la genericità delle dichiarazioni rese dal teste che ha riferito che la Testimone_1 visibilità, al momento del fatto era scarsa, pur non ricordando se i lampioni presenti fossero o meno funzionanti, si può affermare che l'attrice non è stata in grado di provare che la presenza del fogliame a terra, in quel punto del marciapiede, costituisse insidia non evitabile, con conseguente interruzione del nesso causale.
Sul punto giurisprudenza consolidata ha precisato che: “La condotta imprudente del danneggiato, che pagina 5 di 6 affronti con disattenzione situazioni che richiedono specifica cautela, può costituire caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale” (Cass. civ., sez. III, n. 11946/2013)”.
La domanda formulata dall'attrice va quindi rigettata.
C. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore dichiarato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 220/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA sulla base della domanda formulata, la competenza per valore del Tribunale adito,
RIGETTA la domanda spiegata da per le causali di cui in motivazione. Parte_1
CONDANNA
l'attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pescara, 16/06/2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Medica
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 220/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUIDONI Parte_1 C.F._1
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA ATTILIO FORLANI 51/A 65012 CEPAGATTI presso il difensore avv. GUIDONI ALBERTO.
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO ANTONIO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 7 presso il difensore avv. CAPOBIANCO CP_1
ANTONIO.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.3.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
• L'attrice, nel riportarsi ai propri scritti difensivi e alle produzioni documentali, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in citazione nelle quali aveva chiesto al
Tribunale di accertare l'esclusiva responsabilità del nella persona del Controparte_2 sindaco p.t., in ordine alla produzione del sinistro da lei patito “il giorno 20 agosto 2022 alle ore 21:00 circa in , Viale Bovio, mentre camminava sulla betonella del marciapiede CP_1 grigliato di sinistra - lato ravasco -, a causa di alcuni tozzetti vuoti (foto allegata n.1) presenti sul marciapiede, altrimenti non visibili per il sopraggiungere dell'oscurità né parimenti evitabili in quanto mescolati agli altri masselli drenanti, ricoperti da fogliame autunnale non rimosso da tempo che rendevano viscido e scivoloso il manto del marciapiede”. Per l'effetto ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite, per complessivi € 7.980,00 salvo errori ed omissioni, con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 1 di 6 • L'Ente convenuto ha concluso contestando, in via preliminare, la competenza per valore del
Giudice adito. Nel merito ha contestato l'ammissibilità della domanda e la sua fondatezza. In subordine, ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c., ha chiesto il rigetto della domanda in quanto il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. In ulteriore subordine, accertata la cooperazione colposa del danneggiato nella produzione del danno, ha chiesto la riduzione ex art. 1227, primo comma, c.c. del risarcimento nella misura corrispondente al grado di corresponsabilità emerso dall'istruttoria, sempre con vittoria di spese e compensi di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 18/01/2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio il chiedendo che fosse accertata la responsabilità CP_1 dell'Ente in relazione all'infortunio a lei occorso in data 21 agosto 2022, alle ore 21:00 circa quando, percorrendo a piedi il marciapiede grigliato del lato sinistro di Viale Bovio, lato Ravasco,
“perdeva l'equilibrio rovinando pesantemente a terra” a causa di alcuni tozzetti vuoti del marciapiede, che non avrebbe potuto evitare, in quanto non visibili a causa del sopraggiungere dell'oscurità e perché mescolati ad altri tozzetti ricoperti da fogliame viscido e scivoloso.
Successivamente all'incidente, all'attrice era stato riscontrato, dal Dott. , Persona_1
“ematoma ed edema avambraccio, del polso e della mano sx, ematoma gluteo dx ed ematoma ginocchia”, lesioni giudicate guaribile in 30 giorni.
Si era sottoposta alle cure necessarie, nonché a visite periodiche per un ulteriore periodo conclusosi il 14 dicembre 2022, come indicato nell'allegato n. 3 dell'atto di citazione ed era stata ritenuta clinicamente guarita con postumi, alla data sopra indicata.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto la condanna del al Controparte_2 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in €7.980,00, avuto riguardo ai criteri di liquidazione contenuti nelle tabelle di Milano ed alla misura della personalizzazione del danno.
2. Con comparsa depositata il 12.04.2023 si è costituito il contestando l'an Controparte_2 ed il quantum debeatur della domanda.
Ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza dell'Ufficio adito, ritenendo il valore del danno decisamente inferiore rispetto a quello determinato dall'attrice, tale da individuare la competenza del Giudice di Pace.
Per quanto concerne l'an, ha dedotto che la descrizione della dinamica del sinistro, effettuata da parte dell'attrice fosse oltremodo scarna e priva di alcun dettaglio capace di corroborare la veridicità delle dichiarazioni rese”.
Ha comunque dedotto la sussistenza del caso fortuito, ravvisabile nel comportamento colposo dell'attrice, costituente fattore interruttivo del nesso di causalità poiché lo stessa, “con condotta distratta ed estremamente imprudente”, si era autonomamente preclusa la possibilità di avvistare ed evitare il pericolo.
pagina 2 di 6 Considerate le condizioni di luogo (“la parte di marciapiede ove si sarebbe verificata la caduta risulterebbe irradiata di luce, vista la presenza di un palo della pubblica illuminazione posto a qualche metro di distanza”) e di tempo (“non stava piovendo”) ha evidenziato che quella porzione di marciapiede, ove si sarebbe verificato il sinistro, risultava ben visibile, tanto da consentire l'agevole superamento della pretesa insidia, con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza.
Ha inoltre contestato la quantificazione del danno.
3. Rilevato, in relazione all'eccepita incompetenza del giudice adito, che la competenza si determina sulla base della domanda e che l'attrice ha dichiarato che il valore della controversia è pari ad €
7.980,00, con ordinanza in data 19.10.2023 sono state parzialmente ammesse le prove articolate dall'attrice, con rigetto dell'interrogatorio formale dalla medesima deferito nei confronti dell'Ente convenuto, non essendo stato in alcun modo dedotto che al responsabile dell'Ente o ad altro soggetto da lui delegato, fossero note le circostanze capitolate nell'interrogatorio.
4. È stato inoltre ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice.
5. All'esito della prova, assunta all'udienza del 21.02.2024, ritenuto necessario, prima di disporre
CTU medico-legale per l'accertamento delle lesioni riportate dall'attrice, decidere con sentenza sulla sussistenza del fatto, così come dedotto in giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.03.2025, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
Considerato che, come precisato con ordinanza del 3.5.2023, la competenza per valore si determina sulla base della domanda, ritenuta sussistente la competenza per valore del giudice adito, va accertata la fondatezza, nel merito, della richiesta di risarcimento danni formulata dall'attrice.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
1. Pacifico l'inquadramento della responsabilità dell'Ente per la caduta di un pedone per una sconnessione o buca stradale nella fattispecie della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (Cass. civ., Sez. III, 19.12.2022, n. 37059), l'accertamento della responsabilità deve, nel caso di specie, essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c.
2. Da tempo ormai assestata nell'individuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2051 cc, quale responsabilità oggettiva (la storica sentenza n. 12019 dell'11 novembre 1991 delle Sezioni
Unite ha prodotto un definitivo arresto nel dibattito giurisprudenziale sul punto), la Corte di
Cassazione ritiene che, ai fini della sussistenza di tale responsabilità sia necessario, ma anche sufficiente, il positivo riscontro del solo nesso di causalità tra la cosa causativa del pregiudizio e l'evento dannoso, a prescindere, dunque, dal comportamento colpevole del custode.
3. L'onere di provare il suddetto nesso eziologico tra il danno e la cosa in custodia è, secondo le due sentenze storiche della Terza sezione della Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. III, 1° febbraio
2018, n. 2481 e Cass. civ. Sez. III, 1° febbraio 2018, n. 2482), in capo alla parte attrice. A conferma di ciò, la giurisprudenza sopracitata, individua il criterio di imputazione come privo di qualsiasi pagina 3 di 6 riferimento alla colpa del custode, concludendo che spetti al danneggiato provare esclusivamente il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.
4. L'attrice aveva quindi l'onere di provare che il sinistro da lei denunciato, era dipeso immediatamente ed esclusivamente dalle condizioni di quel tratto di marciapiede, maltenuto dal
, custode della res. Controparte_2
5. La parte convenuta, per liberarsi dalla responsabilità di danno da cosa in custodia, responsabilità che si ritiene, come già anticipato, pacificamente oggettiva, era tenuta a provare il caso fortuito.
6. Sempre ai sensi della giurisprudenza sopracitata il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, deve avere i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi in senso oggettivo e quindi prescindendo dalla diligenza del custode.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, non è necessario che sia imprevedibile ed inevitabile, ma è sufficiente che sia connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento.
7. Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 24/05/2024, n. 14566).
8. La condotta del danneggiato, a contatto con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e, in applicazione dell'articolo 1227 cc, deve essere sempre valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà sociale espresso dall'articolo 2 della Costituzione.
B. Sul fatto dedotto in giudizio
A sostegno della domanda formulata l'attrice ha dedotto che “il giorno 20 agosto 2022 alle ore 21:00 circa in , Viale Bovio, la signora mentre camminava sulla betonella del CP_1 Parte_1 marciapiede grigliato di sinistra -lato ravasco- rispetto all'asse della strada, a causa di alcuni tozzetti vuoti (foto allegata n.1) presenti sul marciapiede, altrimenti non visibili per il sopraggiungere dell'oscurità né parimenti evitabili in quanto mescolati agli altri masselli drenanti, ricoperti da fogliame autunnale non rimosso da tempo che rendevano viscido e scivoloso il manto del marciapiede stesso e quindi pericoloso per il transito dei pedoni, perdeva l'equilibrio rovinando pesantemente a terra”.
Sentito all'udienza del 21.02.2024, il teste ha dichiarato di aver visto la IG.ra Testimone_1
cadere e di esserle andato incontro per soccorrerla. Ha precisato che l'aveva Parte_1
“rialzata da terra perché non ce la faceva” e le aveva chiesto “se volesse essere accompagnata all'ospedale”.
Considerato il rifiuto della IG.ra , l'aveva “accompagnata a casa, in una Parte_1 traversa lato strada parco che si trova di fianco alla farmacia, girando l'angolo”.
Sempre nel corso dell'esame il teste ha confermato lo stato del marciapiede, nella porzione in cui si è verificato l'evento, come corrispondente alle foto a lui mostrate. Ha aggiunto che la visibilità era pagina 4 di 6 scarsa, considerato che il fatto era avvenuto intorno alle 20/20:30. Non ricordava se fossero accesi i lampioni, ma escludeva che ci fosse luce solare. Riferiva che era l'imbrunire, era notte.
A distanza di tempo non ricordava con precisione, ricordava solo che non ci si vedeva bene.
Considerate le dichiarazioni rese dal teste e le fotografie allegate dalle parti, può ritenersi provata la caduta dell'attrice, avvenuta sul marciapiede di Viale Bovio - lato Ravasco - in prossimità del tratto dove, sul marciapiede realizzato con pavimentazione drenante, sono presenti alcuni elementi non perfettamente allineati ed in alcuni punti privi del terreno di sottofondo che, al momento del fatto erano ricoperti da fogliame.
Trattasi di circostanza che potrebbe, astrattamente, costituire presunzione di responsabilità in capo al il
, custode del tratto di marciapiede. Controparte_2
È altrettanto vero però che la presunzione di responsabilità a carico del custode ex art.2051 cc, non esime la parte danneggiata dal provare il nesso causale la caduta e la res.
Dall'esame delle fotografie allegate da entrambe le parti, raffiguranti la porzione del marciapiede nel quale si era verificato il sinistro, emerge che la citata disconnessione tra gli elementi drenanti del marciapiede è del tutto minima, non superiore ad 1 cm, quindi assolutamente tollerabile nell'ambito di una strada cittadina, come confermato anche dalla giurisprudenza più recente: “Nella valutazione del pericolo stradale va considerata anche la normale tollerabilità delle imperfezioni della pavimentazione stradale, che l'utente diligente è tenuto ad affrontare con adeguata cautela” (Cass. civ., sez. VI, n.
3778/2022).
È inoltre possibile ritenere che l'attrice conoscesse perfettamente quel tratto di strada, abitando a poca distanza dal luogo della caduta, come confermato dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale:
“Io abito in via Vittorio Veneto, non ricordo da quanto tempo, nelle vicinanze del marciapiede dove sono caduta ...”.
Alla luce della descritta dinamica, considerando che il tratto di strada era noto e che la platea del sinistro, ove si è verificata la caduta, presenta una disconnessione di lievissima entità, assolutamente tollerabile, va evidenziato che la presenza del fogliame e la sua prevedibile scivolosità costituisce circostanza che avrebbe dovuto indurre l'attrice a prestare particolare attenzione al proprio incedere.
Va al riguardo evidenziato che, come emerge dalle fotografie in atti, in quel punto di Viale Bovio sono presenti due lampioni dell'illuminazione pubblica, uno sul lato del marciapiede percorso dall'attrice al momento della caduta ed uno sul lato opposto della strada.
Entrami i lampioni presentano due lanterne, una alta per l'illuminazione del centro strada ed una più bassa per l'illuminazione dei lati.
Considerata la genericità delle dichiarazioni rese dal teste che ha riferito che la Testimone_1 visibilità, al momento del fatto era scarsa, pur non ricordando se i lampioni presenti fossero o meno funzionanti, si può affermare che l'attrice non è stata in grado di provare che la presenza del fogliame a terra, in quel punto del marciapiede, costituisse insidia non evitabile, con conseguente interruzione del nesso causale.
Sul punto giurisprudenza consolidata ha precisato che: “La condotta imprudente del danneggiato, che pagina 5 di 6 affronti con disattenzione situazioni che richiedono specifica cautela, può costituire caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale” (Cass. civ., sez. III, n. 11946/2013)”.
La domanda formulata dall'attrice va quindi rigettata.
C. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore dichiarato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 220/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA sulla base della domanda formulata, la competenza per valore del Tribunale adito,
RIGETTA la domanda spiegata da per le causali di cui in motivazione. Parte_1
CONDANNA
l'attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pescara, 16/06/2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Medica
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