Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/05/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 377/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato a [...] il [...]) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nata a [...] il [...]), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Grazia Marra
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/05/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/12/2019 in IA RO
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 8 part I, serie A anno 2019)
e che dall'unione sono nate le figlie (9/08/2018) e Persona_1 Persona_2
(9/08/2018), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi manterranno entrambi la residenza nella casa coniugale in considerazione che l'abitazione familiare, per dimensione e tipologia, si presta ad una fruizione autonoma, trattandosi di una villa a più piani, con un appartamento al p.t ed altro appartamento al piano primo e secondo, aventi ingressi indipendenti.
3. Le due figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso, mantenendo la loro collocazione nell'abitazione familiare per come usufruita dai genitori con le modalità di cui al punto 2.
4. Le minori manterranno un rapporto equilibrato con entrambi i genitori che concorderanno liberamente modi e tempi della frequentazione quotidiana e del loro pernottamento con ciascun genitore, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori nonché di quelli lavorativi dei genitori, per come già in atto.
I genitori concorderanno, altrettanto liberamente, tempi e modalità di gestione e permanenza delle minori durante il periodo delle vacanze estive e la suddivisione delle festività, assicurando in ogni caso alle minori di trascorrere le principali festività - Vigilia di Natale e Natale;
Vigilia di
Capodanno e Capodanno, Pasqua e Lunedi dell'Angelo - con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza;
Per il compleanno delle bambine i genitori organizzeranno un festeggiamento comune, in luogo pubblico o privato, cercando di assecondare anche i desideri delle stesse
5. La libera regolamentazione nella gestione e frequentazione delle minori è senza dubbio agevolata e resa possibile dalla attuale situazione logistica che vede entrambi i genitori vivere nel medesimo immobile, seppur in piani diversi, quale migliore soluzione condivisa nell'interesse della serenità delle bambine, ancora in tenera età e legate ad entrambi i genitori.
Pur tuttavia, qualora in futuro tale situazione logistica dovesse mutare per decisione di uno dei genitore di trasferire altrove la propria residenza, le parti si riservano, se necessario, di stabilire la collocazione prevalente delle minori e regolamentare tempi e modalità di frequentazione con l'altro genitore non prevalentemente collocatario;
6. Tenuto conto della diversa capacità reddituale dei genitori e dell'obbligo di mantenimento già gravante sul sig. per il mantenimento Parte_3 di altre due figlie, e , nate da precedente matrimonio, Per_3 Persona_4 si stabilisce che il padre, , contribuirà al mantenimento Parte_1 della due figlie minori e corrispondendo mensilmente alla Per_1 Per_2 madre, sig.ra , la complessiva somma di euro 1.000,00 euro, Parte_2 annualmente rivalutabile , mediante versamento entro il 5 di ogni mese su conto corrente della stessa avente il seguente IBAN IT
14R0325016200010000198288.
Le spese cd. straordinarie che si renderanno necessarie per le due minori verranno sostenute interamente dal padre . Parte_1
7. Stante la reciproca indipendenza economica nessun assegno di mantenimento viene stabilito tra i due coniugi che con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di avere definitivo ogni aspetto di natura patrimoniale tra di essi.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 15/12/2019 in IA RO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 8 part I, serie
A anno 2019) e che dall'unione sono nate le figlie (9/08/2018) e Persona_1 Per_2
(9/08/2018).
[...]
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi manterranno entrambi la residenza nella casa coniugale in considerazione che l'abitazione familiare, per dimensione e tipologia, si presta ad una fruizione autonoma, trattandosi di una villa a più piani, con un appartamento al p.t ed altro appartamento al piano primo e secondo, aventi ingressi indipendenti.
Pertanto, concordano di mantenere la situazione in atto, ovvero: la sig.ra manterrà l'uso del primo e secondo piano dell'immobile, con Parte_2 tutti gli arredi ivi esistenti, mentre il sig. manterrà l'uso Parte_1 del piano terra, dotato di arredi e servizi autonomi. Tanto consentirà ai genitori una serena ed equilibrata gestione delle due figlie minori e la possibilità per le due bambine, ancora in tenera età, di continuare a godere della presenza di entrambi i genitori nonostante la loro separazione.
3. Le due figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso, mantenendo la loro collocazione nell'abitazione familiare per come usufruita dai genitori con le modalità di cui al punto 2.
4. Le minori manterranno un rapporto equilibrato con entrambi i genitori che concorderanno liberamente modi e tempi della frequentazione quotidiana e del loro pernottamento con ciascun genitore, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori nonché di quelli lavorativi dei genitori, per come già in atto.
I genitori concorderanno, altrettanto liberamente, tempi e modalità di gestione e permanenza delle minori durante il periodo delle vacanze estive e la suddivisione delle festività, assicurando in ogni caso alle minori di trascorrere le principali festività - Vigilia di Natale e Natale;
Vigilia di
Capodanno e Capodanno, Pasqua e Lunedi dell'Angelo - con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza;
Per il compleanno delle bambine i genitori organizzeranno un festeggiamento comune, in luogo pubblico o privato, cercando di assecondare anche i desideri delle stesse
5. La libera regolamentazione nella gestione e frequentazione delle minori è senza dubbio agevolata e resa possibile dalla attuale situazione logistica che vede entrambi i genitori vivere nel medesimo immobile, seppur in piani diversi, quale migliore soluzione condivisa nell'interesse della serenità delle bambine, ancora in tenera età e legate ad entrambi i genitori. Pur tuttavia, qualora in futuro tale situazione logistica dovesse mutare per decisione di uno dei genitore di trasferire altrove la propria residenza, le parti si riservano, se necessario, di stabilire la collocazione prevalente delle minori e regolamentare tempi e modalità di frequentazione con l'altro genitore non prevalentemente collocatario;
6. Tenuto conto della diversa capacità reddituale dei genitori e dell'obbligo di mantenimento già gravante sul sig. per il mantenimento Parte_3 di altre due figlie, e , nate da precedente matrimonio, Per_3 Persona_4 si stabilisce che il padre, , contribuirà al mantenimento Parte_1 della due figlie minori e corrispondendo mensilmente alla Per_1 Per_2 madre, sig.ra , la complessiva somma di euro 1.000,00 euro, Parte_2 annualmente rivalutabile , mediante versamento entro il 5 di ogni mese su conto corrente della stessa avente il seguente IBAN IT
14R0325016200010000198288.
Le spese cd. straordinarie che si renderanno necessarie per le due minori verranno sostenute interamente dal padre . Parte_1
7. Stante la reciproca indipendenza economica nessun assegno di mantenimento viene stabilito tra i due coniugi che con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di avere definitivo ogni aspetto di natura patrimoniale tra di essi.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola