Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 2733/2013 R.G
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
Il GI
a scioglimento della riserva assunta all'ultima udienza e visti i documenti e gli atti di causa;
rilevato che la relazione tecnica del CTU ing. Persona 1 ha consentito di acclarare l'indivisibilità dei beni oggetto di comunione, provvedendosi a indicare le relative quote. In particolare, si legge, con riferimento all'unico lotto, costituito dall'abitazione sita in Cellino
San Marco alla via Vito Rizzo 30 (già n. 28), che: "L'unità immobiliare destinata a civile abitazione, nello stato di fatto in cui si trova, ha una sua specifica autonomia funzionale che perderebbe nel caso di eventuale divisione diventando inutilizzabile, pertanto non può essere suddivisa secondo le quote di proprietà ma soltanto attribuita ad una delle parti in cambio di un corrispettivo di denaro" (cfr pag. 17 CTU); rilevato che la Parte 1 convenuta, comproprietaria non esecutata nel giudizio esecutivo immobiliare n. 276/2009 da cui prende origine il presente giudizio divisionale endoesecutivo, ha formulato espressa istanza di attribuzione in proprio favore, dichiarandosi disponibile a versare le somme dovute alle altre parti;
CP 1 creditore procedente nel predetto procedimento rilevato che né l'attrice,
CP 2 già comproprietaria pro quota, si esecutivo, né la seconda convenuta, oppongono espressamente e formalmente alla richiesta di assegnazione dei beni indivisibili avanzata dalla convenuta e che le stesse hanno rinunciatoParte 1
espressamente alla predetta attribuzione in proprio favore;
rilevato che non vi e' necessità, allo stato degli atti, del ricorso al modulo decisorio della sentenza. D'altronde, unitamente all'espressa adesione delle suddette attrici, le convenute, pur costituite, non hanno palesato qualunque contrarietà alle richieste della Parte 1 rilevato che, in virtù di specifico accordo transattivo sottoscritto tra le parti in data 30 gennaio 2025, depositato in atti, le spese dalle CTU espletate devono essere poste definitivamente a carico di così come le spese per la procedura esecutiva CP 1
immobiliare n. 276/2009 mentre le spese per le competenze del Delegato alla vendita sono poste consensualmente a carico di Parte_1 rilevato che le altre spese di lite, in considerazione della natura "divisoria" della causa ed, in particolare, dell'inesistenza di una condotta di parte convenuta, ricostruibile in termini di mero (e ingiustificato) ostruzionismo rispetto all'esito divisorio, vanno compensate;
rilevato che, in esecuzione degli accordi intervenuti tra le parti, Parte 1 ha provveduto a versare a CP 1 la somma di € 8.245,61 determinata come prezzo di assegnazione con ordinanza del 11 luglio 2024 così come ha versato € 9601,60 liquidate a saldo a favore del delegato alla vendita con ordinanza del 16 dicembre 2024, come da quietanze di versamento depositate in atti;
Parte 1 dava attorilevato ancora che, con comparsa del 21 febbraio 2025, di aver trasferito, con atto pubblico del 5 febbraio 2025, le proprie quote della abitazione oggetto di divisione al figlio Controparte_3 chiedendo la sua estromissione dal
si costituiva in data 11 febbraio 2025 nella sua rilevato infine che Controparte_3 chiedendo l'assegnazione veste di successore a titolo particolare di Parte 1
a suo favore della quota da dividere;
PQM
1. accoglie la domanda di divisione e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione;
Controparte_3 il seguente beni 2. per l'effetto, assegna, sub condicione, al sig. immobile:
a) casa di abitazione sita in Cellino San Marco alla via Vito Rizzo n. 30 (già n. 28), composta da sei vani catastali al piano terra, il tutto censito nel Catasto dei
Fabbricati del Comune di Cellino San Marco al foglio 30, particella 253, cat. A\4, vani 6, superficie catastale mq. 122, rendita catastale 309,87;
3.pone l'obbligo, a carico dello stesso, di effettuare in favore delle altre parti del giudizio, se non già effettuati alla data di emissione del presente provvedimento, i conguagli, individuati dal ctu;
4. condiziona sospensivamente l'effetto traslativo al pagamento dei suddetti conguagli;
5.ordina al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi di procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, previa esibizione della quietanza liberatoria delle parti aventi diritto al suddetto conguaglio;
6. compensa le spese di lite;
7. pone, come da accordo intervenuto tra le parti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di CP 1
8. pone le spese e competenze del Delegato alla vendita a carico di CP 3
[...] e Parte 1
Manda alla cancelleria per le dovute comunicazioni.
Brindisi, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonio Ivan Natali