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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione civile n° 5638 /2024 R.G.
Il giudice decidendo sull'istanza cautelare ex art.700 cpc, proposta con il ricorso introduttivo da Parte_1
con cui si chiede al giudice di ordinare a : Controparte_1
“di non utilizzare e/o di non realizzare e/o di non compensare e/o di non cedere il credito di imposta residuo non ancora utilizzato”;
“la restituzione all'Erario del credito di imposta realizzato e/o utilizzato e/o c0mpensato e/o ceduto oltre al versamento delle sanzioni ed interessi che verranno richiesti dall'Erario medesimo”; disponendo “ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subiendo per tutti i motivi di cui al presente atto”;
OSSERVA
1) Il diritto a tutela del quale si chiede cautela è probabilmente sussistente.
Attesa la mancata costituzione di controparte, è altresì probabile che la causa venga presto decisa nel merito.
2) Atteso ciò, e considerato che il danno che si vuole evitare ha valore non rilevante, e quindi resta confinato nell'ambito strettamente patrimoniale, il pregiudizio non può dirsi irreparabile.
3) L'istanza pertanto, non può essere accolta.
1
4) Spese al merito.
P.Q.M.
1) RIGETTA l'istanza cautelare descritta in premessa.
.
Si comunichi.
Modena, 11/02/2025
2
Il Giudice Designato
Michele Cifarelli