Sentenza breve 5 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 05/05/2022, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2022
N. 00715/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00449/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2022, proposto da
Torre Pizzo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
a) dell'Ordinanza n. 102 datata 21.03.2022 a firma della Dirigente del Settore 3 – Urbanistica ed Edilizia Pubblica e Privata – del Comune di Gallipoli, notificata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Ordinanza di sgombero delle strutture stagionali ubicate in area distinta in Catasto al fg 40 p.lle 467, 603, 639, 640”;
b) di ogni atto alla stessa connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare, della nota prot. Class 34.43.04/2021 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce datata 04.01.2022, mai notificata alla ricorrente e indicata nel provvedimento impugnato, nonché della nota prot. n. 0010134 della Polizia Municipale di Gallipoli datata 09.02.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Dati per noti i fatti di causa, rileva anzitutto il Collegio che con l’impugnato provvedimento, ovvero l’Ordinanza n.102 del 21/3/2022, il Comune di Gallipoli ha ritenuto di ordinare lo sgombero e la rimessione in pristino dell’area demaniale in concessione alla ricorrente, con lo smontaggio delle strutture precarie ivi insistenti, reiterando quanto già disposto con precedente provvedimento (ordinanza n 63 del 25/2/2021), provvedimento tuttavia annullato in sede giurisdionale con sentenza TAR Puglia Lecce n. 1673/2021.
Considerato che l’impugnato provvedimento si pone in contrasto frontale con la citata sentenza di questo Tribunale, in quanto violativa ed elusiva del giudicato, con conseguente nullità ex art. 21-septies della Legge 241/90 ss.mm.;
Considerato che non risultano intervenute sopravvenienze amministrative o nuovi e diversi orientamenti giurisprudenziali vincolanti o dotati di efficacia erga omnes tali da giustificare una reiterazione dell’atto annullato, considerata a tal fine irrilevante la citata nota della S.A.P.A.B n. 34.43.4/2021;
Considerato che, anche a voler prescindere (per mera ipotesi) dall’evidenziata nullità radicale del provvedimento, lo stesso risulta comunque illegittimo sotto vari profili;
Rilevato che il procedimento sanzionatorio degli abusi edilizi, a differenza del procedimento volto al rilascio del titolo, non prevede alcun apporto partecipativo o parere della Soprintendenza;
Considerato che, nel concreto caso di specie, trova applicazione l’art. 103 del d.l. 18.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, così come modificato dall’art. 3 bis del d.l. 7.10.2020 n. 125, inserito dall’art. 1, co. 1, della legge 27.11.2020 n. 159, a mente del quale “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza …”, da ultimo prorogato sino al 31 marzo 2022 (cfr. sentenza TAR Lecce, Sez. I, 4.5.2022 n. 709);
Considerato che pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata Ordinanza n. 102 del 21/3/2022;
Le spese di giudizio possono in via di eccezione dichiararsi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n 102/2022.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO