TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott.ssa Laura CENTOFANTI Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41583 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 7 novembre 2024, vertente
T R A in persona dei E_
legali rappresentanti pro tempore, sig.ri e E_ E_
e elettivamente domiciliati in E_ E_
Roma, alla via Carlo Tenca, n. 5, presso lo studio dell'avv. Andrea Didone, rappresentati e difesi dall'avv. Renzo Merlini in virtù di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
ATTORI
E
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
in persona del procuratore speciale, dott. , Controparte_3 elettivamente domiciliata in Porto Sant'Elpidio, alla via Cavour n. 98, presso lo studio dell'avv. Stefano Ravagnani che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
1 OGGETTO: fideiussione – azione di nullità contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli attori: “… accertare e dichiarare, in accoglimento delle causali tutte esposte nel presente atto, la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti dai signori e , meglio descritti in E_ E_
premessa ed azionati in via monitoria nei loro confronti dalla banca opposta, per mancanza dei requisiti essenziali stabiliti per le fideiussioni e segnatamente per la violazione dell'art. 1938 c.c. e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di giuridica efficacia il suddetto decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare, in accoglimento delle causali tutte esposte nel presente atto di opposizione, la nullità delle clausole di cui agli art. 2, 6, 8 dei contratti di fideiussione sottoscritti dai signori e E_ E_
, meglio descritti in premessa, per violazione della normativa
[...] imperativa antitrust Legge 287 del 1990 e, per l'effetto, revocare e/o annullare
e/o dichiarare nullo e privo di giuridica efficacia il suddetto decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei medesimi;
‒ accertare, inoltre, l'intervenuta liberazione dei fideiussori opponenti e E_ E_
ai sensi dell'art. 1957 c.c. per le causali esplicitate nella superiore
[...]
ricostruzione e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di giuridica efficacia il suddetto decreto ingiuntivo. Il tutto, con integrale vittoria di spese e competenze di lite”.
Per la convenuta: “… 1) In via preliminare: dato atto che il Tribunale di
Macerata ha già concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla posizione della società
[...] letto l'art. 648 c.p.c., considerato che E_
l'opposizione non è fondata né su prova scritta né di pronta soluzione e tenuto conto che i debitori ingiunti E_ E_
oltre ad essere obbligati in forza degli atti di fideiussione (oggetto specifico del presente giudizio) sono anche e in ogni caso tenuti ed obbligati (come dedotto
a pagina 3 del ricorso per ingiunzione) al pagamento dei debiti principalmente anche nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili ex art. 2291 c.c. della predetta società in nome collettivo, concedere l'esecuzione provvisoria 2 del decreto ingiuntivo opposto anche nei confronti dei debitori ingiunti
E;
2) Nel merito: dichiarare la E_ E_
opposizione a decreto ingiuntivo nulla, inammissibile o comunque infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi in narrativa e anche in relazione alla infondatezza o comunque irrilevanza delle questioni afferenti l'art. 2 L.
287/1990 sollevate da parte opponente, e per l'effetto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo respingendo ogni domanda proposta nei confronti della concludente e confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni suo capo e punto
o, comunque, in subordine per la denegata ipotesi di revoca per qualsiasi motivo del decreto ingiuntivo opposto, condannare parte debitrice opponente a pagare alla concludente le medesime somme già oggetto del decreto ingiuntivo opposto e con il medesimo ingiunte ai debitori odierni opponenti;
3) In ogni caso: condannare inoltre i debitori opponenti alla refusione delle spese e del compenso professionale dell'avvocato della procedura per ingiunzione come liquidato nel decreto ingiuntivo opposto e del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso spese forfetario 15%, Iva 22% e Cpa 4% come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con comparsa di riassunzione notificata il 12 settembre 2023, gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, la per sentir dichiarare la nullità parziale Controparte_1
delle fideiussioni specifiche, rispettivamente del 27 settembre 2016 e dell'11 ottobre 2016, prestate da e a E_ E_
garanzia delle obbligazioni nascenti da un contratto di mutuo condizionato e da un contratto di finanziamento chirografario, conclusi tra la soc.
[...]
e e la banca E_ E_ Controparte_4
[...]
• che a sostegno della domanda gli attori hanno dedotto che i contratti di fideiussione non recavano l'indicazione dell'importo massimo garantito, ciò in violazione della disposizione di cui all'art. 1938 c.c., e neppure contenevano una sottoscrizione della banca beneficiaria della garanzia;
che tre clausole dei menzionati contratti di fideiussione, essendo conformi
3 alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del noto schema ABI del 2002-2003, censurate nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005, erano nulle per violazione della normativa antitrust siccome contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990; con la conseguenza che, colpendo la nullità anche la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., i fideiussori dovevano ritenersi liberi dagli impegni di garanzia assunti, avendo la parte creditrice agito in giudizio oltre i termini di cui alla norma codicistica da ultimo citata;
• che la causa è stata introdotta dinanzi a questo Tribunale a seguito della declinatoria di competenza del Tribunale di Macerata – Ufficio dinanzi al quale pende il procedimento di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 1147/2022 ottenuto nei confronti degli odierni attori dalla CP_1
società subentrata nel credito della a seguito
[...] Controparte_4
di cessione del 19 aprile 2022 – limitatamente alla domanda di nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, formulata dagli opponenti in via riconvenzionale;
• che la soc. si è costituita in giudizio per mezzo della Controparte_1
propria procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. quale indicata in epigrafe, deducendo l'infondatezza della domanda avversaria e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo emesso in suo favore dal Tribunale di
Macerata;
• considerato che, come affermato dagli stessi attori e come comprovato dai documenti nn. 4 e 5 allegati alla comparsa in riassunzione, i contratti di fideiussione di cui si chiede la declaratoria di nullità sono stati conclusi esclusivamente da e e non già dalla E_ E_
soc. la quale è invece la E_
debitrice principale;
• che, dunque, è di tutta evidenza la carenza di legittimazione della società attrice, non potendo seriamente revocarsi in dubbio che nella specie difetti la corrispondenza tra il soggetto che propone la domanda e colui che l'attore stesso afferma essere titolare del rapporto giuridico dedotto in
4 giudizio: corrispondenza che costituisce il nucleo del concetto di legittimazione attiva;
• considerato altresì che le impugnate clausole delle fideiussioni del 27 settembre 2016 e dell'11 ottobre 2016 non possono certo considerarsi nulle per contrarietà alla normativa antitrust come accertata dalla Banca
d'Italia nel provvedimento n. 55/2005, venendo qui in rilievo due fideiussioni specifiche (una prestata a garanzia delle obbligazioni discendenti da un contratto di mutuo condizionato dell'importo di
€424.000,00, e una prestata a garanzia delle obbligazioni discendenti da un contratto di finanziamento chirografario dell'importo di €124.000,00),
e riguardando invece l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia nel citato provvedimento del 2005 esclusivamente lo schema contrattuale predisposto dall'ABI per le cd. fideiussioni omnibus (in termini cfr. Trib.
Milano, 21 giugno 2022, n. 5481, in dejure.it);
• che, invero, dalla lettura del citato provvedimento della Banca d'Italia emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, cd. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della cd. fideiussione specifica, quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, ragion per cui deve ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato nullo limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui esse vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), l. n. 287/90, si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica essenziale è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie;
• che, pertanto, solo rispetto alle fideiussioni omnibus può invocarsi la natura di prova privilegiata (cfr. Cass., 28 maggio 2014, n. 11904) della decisione della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della domanda di nullità;
5 • che gli attori non hanno neppure fornito prova di un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale avente ad oggetto l'utilizzo in modo uniforme di clausole negoziali relative a fideiussioni specifiche avente un effetto distorsivo della concorrenza (i vari moduli di fideiussioni specifiche utilizzati da plurime banche, quali depositati dalla parte attrice come doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., dimostrano soltanto l'esistenza di un fenomeno di standardizzazione contrattuale, elemento che non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali – v. punto 94 del provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia – e che di per sé non è indicativo di un comportamento illecitamente concordato);
• ritenuto pertanto che la domanda di nullità parziale delle due impugnate fideiussioni debba essere rigettata;
• che le ulteriori domande proposte dalle parti – quella di nullità totale delle fideiussioni per mancata indicazione dell'importo massimo garantito e mancanza delle firma della banca, e quella diretta al rigetto dell'opposizione e alla conferma del decreto ingiuntivo – non possano essere valutate in questa sede, trattandosi di questioni su cui dovrà pronunciarsi, in virtù della propria competenza funzionale, il Tribunale di
Macerata, che correttamente ha rimesso le parti dinanzi a questo Ufficio, ai sensi dell'art. 33 legge n. 287/1990, esclusivamente per la decisione sulla domanda di nullità parziale delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. - dichiara la carenza di legittimazione attiva della soc.
[...]
E_
6 2. - rigetta la domanda di nullità parziale delle fideiussioni prestate da Pt_1
da rispettivamente in data 27 settembre 2016
[...] E_
e 11 ottobre 2016, in favore della Controparte_4
3. - condanna la soc. e E_ E_ Pt_1
al pagamento in solido, in favore della
[...] E_ [...]
quale procuratrice della delle spese del CP_2 Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi €10.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 23 gennaio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli
7