Sentenza 29 maggio 2023
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 29/05/2023, n. 9052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9052 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 09052/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07801/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7801 del 2021, proposto da
NT IO NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Murolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per la condanna
del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno patrimoniale e biologico subito in conseguenza all’illegittima esclusione dal concorso interno per titoli di servizio a 1.500 posti per la nomina alla qualifica di vice Commissario della Polizia di Stato del ruolo Direttivo ad esaurimento, indetto con decreto del Capo della Polizia dell'11/10/2017, pubblicato il 12/10/2017 con scadenza 11/11/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 28 luglio 2021 e depositato il successivo 29 luglio, il sig. NO NT IO ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno conseguente all’esclusione dal concorso per titoli di servizio a 1.500 posti per la nomina alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato.
2. In data 16 ottobre 2017, il ricorrente presentava domanda di ammissione al concorso interno per titoli di servizio a 1.500 posti per la nomina alla qualifica di vice Commissario della Polizia di Stato del ruolo Direttivo ad esaurimento, indetto con decreto del Capo della Polizia dell’11 ottobre 2017, pubblicato il 12 ottobre 2017 con scadenza 11 novembre 2017.
Con comunicazione riferita ai partecipanti, lo stesso, posto al n. d’ordine 1563, in data 5 dicembre 2017, veniva ammesso alle visite psico-attitudinali, previa validazione dei titoli presentati.
Tuttavia, in data 4 dicembre 2017, l’amministrazione comunicava al concorrente l’esclusione dal concorso per la carenza dei requisiti di cui all’art. 2, co. 1, lett. f) del bando di concorso e tale esclusione, veniva ufficializzata col decreto dell’1°febbraio 2018, notificato il 23 febbraio 2018.
Tale esclusione era motivata dal fatto che a carico del diffidante fosse stata irrogata una sanzione disciplinare in data 4 febbraio 2017, avverso la quale il ricorrente, aveva, comunque, proposto ricorso gerarchico al Capo della Polizia, conclusosi con provvedimento di rigetto del 1° dicembre 2017.
In ogni caso il NO, avverso tale atto e la connessa sanzione disciplinare, proponeva ricorso al TAR del Lazio, ottenendo, in data 27 giugno 2018, ordinanza di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato e, successivamente, l’annullamento del provvedimento sanzionatorio con sentenza n. 966/2019.
Pertanto, in data 9 luglio 2018, il ricorrente chiedeva la revoca dell’esclusione, l’ammissione al concorso e la partecipazione alle prove selettive, essendo stato rimosso l’ostacolo che gli impediva tale partecipazione.
Successivamente, in data 5 febbraio 2019, il NO, sulla scorta della sentenza di merito del TAR del Lazio, che annullava la sanzione disciplinare a suo carico, reiterava la suddetta richiesta.
Il Ministero dell’Interno, in data 12 marzo 2019, comunicava al diffidante che le predette istanze non potevano esser accolte, essendo la graduatoria del concorso divenuta ormai inoppugnabile.
Avverso la predetta sentenza n. 966/2019 del TAR Lazio l’Avvocatura Generale dello Stato proponeva appello che veniva deciso nel merito dal Consiglio di Stato – Sezione IV con sentenza del 2 luglio 2020 n. 4342/2020, con la quale è stato respinto l’appello proposto dal Ministero.
3. Il ricorrente chiede, in diritto, l’accertamento del danno patrimoniale e biologico subito in conseguenza dell’illegittima esclusione dal concorso de quo , lamentando, più precisamente:
- un anno di ritardo nell’aumento periodico dello stipendio o nell’attribuzione della classe di stipendio superiore (dal 04/02/2017);
- il mancato inquadramento nel ruolo di Sostituto Commissario "Coordinatore", quindi il passaggio dal parametro stipendiale 143 al 148, con i relativi benefici economici dall’1/1/2017;
- la perdita di chance per la mancata partecipazione al concorso per 1500 posti di Vice Commissario R.E. (Decreto del 11/10/2017), nonostante siano stati validati i titoli di servizio dalla Commissione del concorso, titoli che avrebbero collocato il ricorrente/concorrente nei primi 300 posti della graduatoria;
- la mancata nomina a Vice Commissario dal 26/2/2018; mancata nomina a Commissario dal 26/5/2018 e, scrutinato dopo due anni da Commissario, dal 26/08/2020, mancata nomina a Commissario Capo;
- il mancato beneficio TFS da Commissario Capo;
- la mancata assegnazione dei 4 scatti pensionistici previsti per funzionari arruolati prima dell’anno 1982 (arruolato 20/6/1981);
- la mancata nomina di Vice Questore Aggiunto in quiescenza (Legge n. 121/1981).
Il ricorrente domanda, a titolo di risarcimento da perdita di guadagno, la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma pari a complessivi € 13.089,21, quali differenze retributive dall’1/1/2017 al 30/11/2020.
Inoltre a titolo di danno biologico, per il “disturbo dell’adattamento con umore depresso ed ansia in trattamento farmacologico” e di “ulcera duodenale”, patologie attribuite dal proprio consulente di parte alle predette vicissitudini, chiede la condanna ad € 91.115,00, per il danno alla salute calcolato nel grado del 30%, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano riferite al corrente anno.
3. La resistente amministrazione non si è costituita in giudizio.
4. Alla pubblica udienza del 29 novembre 2022 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A., la giurisprudenza è costante nell’affermare che " non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, dovendosi verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi; da ciò deriva che, in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione per danno a privati, il giudice amministrativo, in conformità ai principi enunciati nella materia anche dal giudice comunitario, può affermare tale responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato; il giudice può negarla, invece, quando l'indagine conduca al riconoscimento dell'errore scusabile con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana (ex art. 2043 cod. civ.) della Pubblica amministrazione per danno, devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di conseguenzialità " (Cons. St., sez. IV, 1° agosto 2016, n. 3464; sez. V, 18 gennaio 2016, n. 125);
- la riscontrata illegittimità dell'atto rappresenta tuttavia, nella normalità dei casi, l'indice della colpa dell'Amministrazione: indice tanto più grave, preciso e concordante quanto più intensa e non spiegata sia l'illegittimità in cui l'apparato amministrativo sia incorso, spettando alla P.A. provare l'assenza di colpa, attraverso la dimostrazione, in ipotesi, della sussistenza di cause di giustificazione legalmente tipizzate (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 20 maggio 2016, n. 5967);
- quanto al regime della prova, la giurisprudenza ha chiarito che il rinvio al sistema delle presunzioni semplici, di cui agli artt. 2727 e 2729, c.c., induce a ritenere che l'illegittimità del provvedimento annullato costituisce soltanto uno degli indici presuntivi della colpevolezza dell'Amministrazione; e in virtù di tale configurazione, qualora si annulli un provvedimento illegittimo, grava su di essa l'onere di provare l'assenza di colpa, mediante la deduzione di circostanze integranti gli estremi dell'errore scusabile (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1356).
5.2. Nel caso in esame non ricorrono i suddetti presupposti per il riconoscimento della responsabilità dell’amministrazione in quanto:
- l’amministrazione ha legittimamente proceduto, in data 4 dicembre 2017 allorquando è intervenuta la sanzione disciplinare della deplorazione, all’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale in corso, per carenza dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f, del bando;
- la sanzione è stata annullata in sede giurisdizionale con sentenza 25 gennaio 2019, n. 966, di questa Sezione, con la seguente motivazione:
“ come già rilevato dalla Sezione con ordinanza cautelare n.3864/2018, “(…) pur nella censurabile condotta del dipendente, nella specie sussiste il vizio censurato della violazione dell’art. 15 del d.p.r. n. 737 del 1981, attesa la illegittima composizione della commissione procedente composta e presieduta dalla Dirigente che ha formulato la proposta di applicazione della sanzione disciplinare poi irrogata, a nulla rilevando la mancata funzione giudicante della predetta Dirigente a fronte della espressa previsione normativa”.
L’art.15 del DPR 25/10/1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), nello stabilire che “ […] non può fare parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza […]” è infatti assolutamente chiaro nel precludere la partecipazione, a qualsiasi titolo, alla Commissione consultiva disciplinare del superiore che ha rilevato la mancanza, e ciò al fine di assicurare la massima terzietà e trasparenza nel procedimento istruttorio prodromico all’irrogazione della sanzione disciplinare, di cui all’art.18 del d.p.r. n. 737 del 1981 (T.A.R. Veneto Sez. I, 15/01/2003, n. 392) ”;
- l'Amministrazione proponeva appello avverso detta pronuncia e il Consiglio di Stato con sentenza n. 4342/2020 pubblicata in data 6 luglio 2020 respingeva l'appello, confermando la sentenza di primo grado, basando la sua decisione unicamente sul rilevato vizio di composizione della Commissione consultiva di disciplina in quanto tra i componenti della predetta figurava il Dirigente del 5° Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria che aveva formulato la proposta di applicazione della sanzione disciplinare poi effettivamente irrogata al ricorrente;
- le sentenze caducatorie sono intervenute quando la graduatoria finale del concorso era ormai divenuta inoppugnabile;
- al momento dell’esclusione del ricorrente dal concorso la sanzione disciplinare era pienamente valida ed efficace;
- pertanto, nella fattispecie in esame, alcun comportamento colposo può essere addebitabile alla resistente amministrazione.
6. Per quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
7. Nessuna statuizione è resa sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio della resistente amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Romano | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO