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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65381 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 04.11.2020, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA per essa, quale mandataria, Parte_1 [...]
c.f. ), Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Caputi e Marco Pesenti (con domicili telematici), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n. 12, per procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
contumace;
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
contumace;
(c.f. , nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._3
contumace;
convenuti
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, parte attrice concludeva come da note depositate.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e per essa, quale Parte_1
mandataria, la conveniva in giudizio, Parte_2
dinanzi all'intestato Tribunale, , e CP_1 CP_2 Controparte_3
esponendo:
• che, in data 12.06.2018, si era resa cessionaria pro soluto dei crediti della
[...]
e dal Banco come da Controparte_4 Controparte_5
avviso pubblicato in G.U. il 16.06.2018;
• Che, con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 19874/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 23.08.2017, era stato ingiunto alla
[...]
ed ai convenuti e in Parte_3 CP_1 Controparte_6
qualità di fidejussori, di pagare, in favore della Controparte_4
la somma di € 174.464,78 oltre interessi, oneri e spese in relazione ad un rapporto di conto corrente con apertura di credito, revocato in data 26.05.2016 dal Banco Popolare di Spoleto S.p.A. con lettera di messa mora;
• Che il decreto era stato opposto dalla nelle more dichiarata Parte_3
fallita il 23.10.2018, e dai fideiussori;
• che, in data 04.07.2006, la aveva aperto il conto corrente n. Parte_3
117500 presso il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ed in pari data CP_1
e avevano rilasciato fidejussione per le obbligazioni
[...] CP_2
presenti e future contratte dalla medesima società, fino alla concorrenza di €
200.000,00;
• che, in data 04.11.2015, e avevano donato alla CP_1 CP_2
figlia la nuda proprietà di un appartamento e di un box siti in Controparte_3
Roma, Via di Valle Alessandra n. 45;
• che, pertanto, ricorrevano i presupposti legittimanti l'azione revocatoria ordinaria.
2 Concludeva quindi chiedendo: “1) accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti e per essa quale mandataria Parte_1 [...]
e, per l'effetto, revocare l'atto di donazione del 4 novembre Parte_2
2015, a rogito del Notaio dott.ssa Notaio in Frascati, rep. n. Persona_1
47222 Racc 6492, trascritto presso la Conservatoria dei Roma I, il 19/11/2015, ai numeri 85904 part. e 118989 gen., mediante il quale il Sig. e la CP_1
sig.ra hanno donato alla loro figlia, la nuda CP_2 Controparte_3
proprietà, riservando a sé il diritto di usufrutto vitalizio con reciproco diritto di accrescimento, delle porzioni immobiliari site in Comune di Roma Via della Valle
Alessandrina n. 41 (in Catasto via di Valle Alessandra n. 45) facenti parte di un complesso edilizio costituito da tre palazzine denominate "A", "B" e "C" e precisamente nella palazzina "B": - appartamento ad uso abitazione posto al piano secondo, distinto con il numero interno sette, composto da complessivi 6,5 (sei virgola cinque) vani catastali, confinante con vano scala, vano ascensore, appartamento interno otto, distacchi condominiali, salvo altri;
- box auto al piano interrato della palazzina "C", distinto con il numero quindici (in Catasto quindici/B) della superficie di metri quadrati catastali 17 (diciassette) confinante con area di manovra, box auto numero 14 (quattordici) terrapieno, box auto numero 16 (sedici) salvo altri. Dette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del
Comune di Roma, in ditta intestata alla parte donante ed alla parte donataria, in conformità alle risultanze dei registri immobiliari, al Foglio 1051 - particella 1271 subalterno 7 via di Valle Alessandra n. 45, piano 2, interno 7, scala B, Zona censuaria 6, Categoria A/2, Classe 5, vani 6,5, R.C.E. 906,38, (l'appartamento); - particella 1272 subalterno 12 via di Valle Alessandra n. 45, piano S1, interno 15B, scala C, Zona Censuaria 6, Categoria C/6, Classe 13, mq. 17, R.C.E. 79,90 (il box);
2) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di provvedere all'annotamento della emananda sentenza, nonché a margine della trascrizione della presente domanda giudiziale”
3 Dichiarata la contumacia dei convenuti che, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituivano;
assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., in assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 04.11.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione del solo termine di giorni 60 per il deposito della memoria conclusionale, attesa la contumacia dei convenuti, scaduto in data
03.01.2025.
<<<< >>>>
Dalla documentazione in atti emerge che, in data 04.07.2006, la debitrice Parte_3
oggi fallita, apriva un conto corrente presso la
[...] Controparte_7
(cfr. doc. 7 contratto conto corrente). In pari data, i convenuti
[...] CP_1
e prestavano fideiussione per tutte le obbligazioni presenti e future CP_2
assunte dalla verso l'anzidetta Banca fino alla concorrenza di € Parte_3
200.000,00 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice). In data 26.1.2016, la Parte_3
otteneva da Banco Popolare di Spoleto S.p.A., un'apertura di credito per
[...]
complessivi € 180.000,00 (cfr. doc. n. 7 – apertura di credito). Con comunicazione del 26.05.2016, erano revocate tutte le linee di credito concesse e chiesta la restituzione della somma € 157.258,85 (cfr. doc. n. 10).
L'odierna attrice risulta ad oggi titolare del credito oggetto del presente giudizio, originariamente vantato dalla , in forza di due Controparte_4
contratti di cessione di crediti stipulati rispettivamente con la Controparte_4
e con il Banco di Desio e della Brianza S.p.A., aventi ad oggetto tutti i
[...]
crediti, i finanziamenti e le relative garanzie sorti tra il 1° Gennaio 1970 ed il 31
Dicembre 2017, come da avviso di cessione pubblicato in G.U. in data 16.06.2018 allegato (cfr. doc. n. 3 in fascicolo di parte attrice).
Il credito di parte attrice, a tutela del quale è stata proposta l'odierna domanda, è stato azionato in sede monitoria, dalla cedente con Controparte_4
emissione di un decreto ingiuntivo dell'importo di € 174.464,78 che, seppure
4 menzionato negli allegati della citazione quale doc. 5, non risulta prodotto in atti.
Parte attrice ha dato inoltre atto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo dai fideiussori e dalla della riassunzione del giudizio da Parte_3
parte dei fideiussori a seguito del fallimento della società e, in allegato alla comparsa conclusionale, ha depositato la sentenza di rigetto della detta opposizione.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che i presupposti occorrenti all'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., sono i seguenti: 1) esistenza di un credito in capo al soggetto che agisce;
2) compimento di un atto di disposizione da parte di un soggetto che sia debitore del primo, con conseguente eventus damni, ossia pregiudizio che da detto atto possa derivare alle ragioni creditorie 3) scientia fraudis, cioè la consapevolezza di recare pregiudizio al creditore.
Con riguardo al primo requisito, ai fini dell'esercizio dell'azione odierna, la qualità di creditore va intesa in senso ampio, ricomprendendo non solo crediti già esistenti anche se soggetti a termine o condizione, ma anche la semplice aspettativa e ragioni di credito eventuali, mentre non assumono rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso (Cass. Ordinanza n. 10522 del 03/06/2020;
Sentenza n. 762 del 19/01/2016; Sentenza n. 11755 del 15/05/2018; Sentenza n.
20002 del 18/07/2008).
Inoltre, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato va determinato in base al momento in cui il credito sorge non a quello del suo accertamento giudiziario.
Nella nozione di credito eventuale, deve quindi farsi rientrare anche il credito litigioso, cioè in contestazione, con conseguente proponibilità della domanda revocatoria se è pendente tra le stesse parti un altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito a tutela del quale si è esperita l'actio pauliana, senza neppure necessità di sospensione di quest'ultimo giudizio ex art. 295 c.p.c.
(Cassazione Ordinanza n. 12975 del 30/06/2020; sentenza n. 2673 del 10.2.2016;).
“In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di
5 credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori. (Cassazione Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
Ed ancora, Sentenza n. 2673 del 10/02/2016 (Rv. 638928 - 01):
“Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché l'accertamento del credito non costituisce
l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.”
Nel caso odierno, la pretesa creditoria è tutt'ora esistente, derivando dal contratto di apertura di credito in atti (cfr. doc. 7), di cui l'odierna attrice è cessionaria e dai contratti di fideiussione stipulati dai convenuti.
Deve quindi ritenersi sussistere un credito che ad oggi non è provato sia stato estinto, che legittima l'odierna azione.
Deve altresì ritenersi sussistere il requisito dell'eventus damni, ricorrente non solo quando l'atto da revocare abbia leso la soddisfazione della pretesa creditoria impossibile, ma anche quando l'abbia resa semplicemente più difficoltosa.
6 La norma codicistica parla infatti di pregiudizio, così richiedendo non necessariamente un danno effettivo ma il semplice pericolo di danno quale maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità dell'azione coattiva.
Significativa al riguardo la seguente pronuncia:
"In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito
(quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni" (Cass. n. 1902 del 3.2.2015).
Stante la contumacia dei convenuti, neppure viene dedotta prima ancora che provata l'esistenza di ulteriori beni che possano garantire la soddisfazione del credito in caso di suo accertamento, mentre l'intervenuto fallimento della debitrice principale rende alquanto improbabile il pagamento in sede fallimentare.
Il terzo requisito si atteggia diversamente a seconda che l'atto posto in essere sia a titolo gratuito o oneroso ed, eventualmente, precedente o successivo all'insorgere della ragione di credito.
L'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato va valutata con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. n. 23326 del 27/09/2018).
Nel caso in questione, il credito è maturato precedentemente l'atto di donazione (del
2015), in dipendenza del contratto di apertura di credito e dell'obbligo fideiussorio assunto dai convenuti nel 2006, così da doversi ritenere il requisito integrato dalla semplice conoscenza del pregiudizio che il trasferimento avrebbe determinato agli interessi del creditore, ossia di diminuire, con l'atto posto in essere, il proprio patrimonio e la garanzia spettante ai creditori, consapevolezza che la giurisprudenza ritiene possa provarsi anche per presunzioni. La circostanze che e CP_1
fossero coniugi e fideiussori della e che CP_2 Parte_3 CP_8
[...
[...] dal 16.10.2015, fosse amministratore unico dell'anzidetta società, considerato
[...]
l'avvenuto fallimento della debitrice, consentono di ritenere che i convenuti, nella loro qualità di fideiussori e dunque di debitori, fossero a conoscenza del pregiudizio che l'atto di donazione poteva comportare per la ragione creditoria oggi vantata dalla
Parte_1
Al riguardo la Cass. ha affermato: “In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”. (Cass. civ.,
Sez. III, 01/06/2000, n. 7262; n. 14489 del 29/07/2004).
La gratuità o onerosità dell'atto impugnato rileva sul piano dei limiti soggettivi entro cui l'accertamento dell'atteggiamento psicologico deve essere condotto.
Nell'ipotesi di atto a titolo gratuito, il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore, in quanto il conflitto tra creditore che tende ad evitare un danno ed il terzo che comunque consegue un vantaggio senza un corrispondente sacrificio, si risolve in favore del primo.
8 La gratuità dell'atto oggetto di giudizio rende perciò irrilevante l'eventuale conoscenza da parte del terzo acquirente, la donataria del Controparte_3
pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie del terzo e l'atto revocabile alle condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.
Ed allora, premesso tutto quanto sopra, deve ritenersi ricorrano tutti i presupposti suindicati per accogliere l'azione revocatoria, dichiarandosi il trasferimento del bene inefficace nei confronti del creditore, fermo restando che la sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato. (Cass. n. 9855 del 07/05/2014).
Pertanto, in accoglimento delle domande svolte, deve dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione effettuato da e in CP_1 CP_2
favore di Controparte_3
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa, dell'attività svolta e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Dichiara inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice e Parte_1
per essa quale mandataria la , Parte_2
l'atto di donazione stipulato in data 04.11.2015, tra e CP_1 [...]
quali donanti e quale donataria, a rogito notaio CP_2 Controparte_3
, rep. n. 47222/6492, trascritto in data 19.11.2015, n. reg. Persona_1
gen. 118989, reg. part. 85904, avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in Roma, Via di Valle Alessandra n. 41, distinto in catasto al foglio 1051, part. 1271, sub. 7 (appartamento) e 1272, sub. 12 (box);
9 • Ordina ad Agenzia del Territorio - Circoscrizione Roma 1, la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
• condanna , e in solido tra CP_1 CP_2 Controparte_3
loro, al pagamento delle spese di causa nella misura di € 786,00 per spese ed €
8.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 13.1.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il Presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alberta Sassara Ulivari.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65381 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 04.11.2020, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA per essa, quale mandataria, Parte_1 [...]
c.f. ), Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Caputi e Marco Pesenti (con domicili telematici), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n. 12, per procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
contumace;
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
contumace;
(c.f. , nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._3
contumace;
convenuti
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, parte attrice concludeva come da note depositate.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e per essa, quale Parte_1
mandataria, la conveniva in giudizio, Parte_2
dinanzi all'intestato Tribunale, , e CP_1 CP_2 Controparte_3
esponendo:
• che, in data 12.06.2018, si era resa cessionaria pro soluto dei crediti della
[...]
e dal Banco come da Controparte_4 Controparte_5
avviso pubblicato in G.U. il 16.06.2018;
• Che, con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 19874/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 23.08.2017, era stato ingiunto alla
[...]
ed ai convenuti e in Parte_3 CP_1 Controparte_6
qualità di fidejussori, di pagare, in favore della Controparte_4
la somma di € 174.464,78 oltre interessi, oneri e spese in relazione ad un rapporto di conto corrente con apertura di credito, revocato in data 26.05.2016 dal Banco Popolare di Spoleto S.p.A. con lettera di messa mora;
• Che il decreto era stato opposto dalla nelle more dichiarata Parte_3
fallita il 23.10.2018, e dai fideiussori;
• che, in data 04.07.2006, la aveva aperto il conto corrente n. Parte_3
117500 presso il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ed in pari data CP_1
e avevano rilasciato fidejussione per le obbligazioni
[...] CP_2
presenti e future contratte dalla medesima società, fino alla concorrenza di €
200.000,00;
• che, in data 04.11.2015, e avevano donato alla CP_1 CP_2
figlia la nuda proprietà di un appartamento e di un box siti in Controparte_3
Roma, Via di Valle Alessandra n. 45;
• che, pertanto, ricorrevano i presupposti legittimanti l'azione revocatoria ordinaria.
2 Concludeva quindi chiedendo: “1) accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti e per essa quale mandataria Parte_1 [...]
e, per l'effetto, revocare l'atto di donazione del 4 novembre Parte_2
2015, a rogito del Notaio dott.ssa Notaio in Frascati, rep. n. Persona_1
47222 Racc 6492, trascritto presso la Conservatoria dei Roma I, il 19/11/2015, ai numeri 85904 part. e 118989 gen., mediante il quale il Sig. e la CP_1
sig.ra hanno donato alla loro figlia, la nuda CP_2 Controparte_3
proprietà, riservando a sé il diritto di usufrutto vitalizio con reciproco diritto di accrescimento, delle porzioni immobiliari site in Comune di Roma Via della Valle
Alessandrina n. 41 (in Catasto via di Valle Alessandra n. 45) facenti parte di un complesso edilizio costituito da tre palazzine denominate "A", "B" e "C" e precisamente nella palazzina "B": - appartamento ad uso abitazione posto al piano secondo, distinto con il numero interno sette, composto da complessivi 6,5 (sei virgola cinque) vani catastali, confinante con vano scala, vano ascensore, appartamento interno otto, distacchi condominiali, salvo altri;
- box auto al piano interrato della palazzina "C", distinto con il numero quindici (in Catasto quindici/B) della superficie di metri quadrati catastali 17 (diciassette) confinante con area di manovra, box auto numero 14 (quattordici) terrapieno, box auto numero 16 (sedici) salvo altri. Dette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del
Comune di Roma, in ditta intestata alla parte donante ed alla parte donataria, in conformità alle risultanze dei registri immobiliari, al Foglio 1051 - particella 1271 subalterno 7 via di Valle Alessandra n. 45, piano 2, interno 7, scala B, Zona censuaria 6, Categoria A/2, Classe 5, vani 6,5, R.C.E. 906,38, (l'appartamento); - particella 1272 subalterno 12 via di Valle Alessandra n. 45, piano S1, interno 15B, scala C, Zona Censuaria 6, Categoria C/6, Classe 13, mq. 17, R.C.E. 79,90 (il box);
2) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di provvedere all'annotamento della emananda sentenza, nonché a margine della trascrizione della presente domanda giudiziale”
3 Dichiarata la contumacia dei convenuti che, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituivano;
assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., in assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 04.11.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione del solo termine di giorni 60 per il deposito della memoria conclusionale, attesa la contumacia dei convenuti, scaduto in data
03.01.2025.
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Dalla documentazione in atti emerge che, in data 04.07.2006, la debitrice Parte_3
oggi fallita, apriva un conto corrente presso la
[...] Controparte_7
(cfr. doc. 7 contratto conto corrente). In pari data, i convenuti
[...] CP_1
e prestavano fideiussione per tutte le obbligazioni presenti e future CP_2
assunte dalla verso l'anzidetta Banca fino alla concorrenza di € Parte_3
200.000,00 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice). In data 26.1.2016, la Parte_3
otteneva da Banco Popolare di Spoleto S.p.A., un'apertura di credito per
[...]
complessivi € 180.000,00 (cfr. doc. n. 7 – apertura di credito). Con comunicazione del 26.05.2016, erano revocate tutte le linee di credito concesse e chiesta la restituzione della somma € 157.258,85 (cfr. doc. n. 10).
L'odierna attrice risulta ad oggi titolare del credito oggetto del presente giudizio, originariamente vantato dalla , in forza di due Controparte_4
contratti di cessione di crediti stipulati rispettivamente con la Controparte_4
e con il Banco di Desio e della Brianza S.p.A., aventi ad oggetto tutti i
[...]
crediti, i finanziamenti e le relative garanzie sorti tra il 1° Gennaio 1970 ed il 31
Dicembre 2017, come da avviso di cessione pubblicato in G.U. in data 16.06.2018 allegato (cfr. doc. n. 3 in fascicolo di parte attrice).
Il credito di parte attrice, a tutela del quale è stata proposta l'odierna domanda, è stato azionato in sede monitoria, dalla cedente con Controparte_4
emissione di un decreto ingiuntivo dell'importo di € 174.464,78 che, seppure
4 menzionato negli allegati della citazione quale doc. 5, non risulta prodotto in atti.
Parte attrice ha dato inoltre atto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo dai fideiussori e dalla della riassunzione del giudizio da Parte_3
parte dei fideiussori a seguito del fallimento della società e, in allegato alla comparsa conclusionale, ha depositato la sentenza di rigetto della detta opposizione.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che i presupposti occorrenti all'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., sono i seguenti: 1) esistenza di un credito in capo al soggetto che agisce;
2) compimento di un atto di disposizione da parte di un soggetto che sia debitore del primo, con conseguente eventus damni, ossia pregiudizio che da detto atto possa derivare alle ragioni creditorie 3) scientia fraudis, cioè la consapevolezza di recare pregiudizio al creditore.
Con riguardo al primo requisito, ai fini dell'esercizio dell'azione odierna, la qualità di creditore va intesa in senso ampio, ricomprendendo non solo crediti già esistenti anche se soggetti a termine o condizione, ma anche la semplice aspettativa e ragioni di credito eventuali, mentre non assumono rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso (Cass. Ordinanza n. 10522 del 03/06/2020;
Sentenza n. 762 del 19/01/2016; Sentenza n. 11755 del 15/05/2018; Sentenza n.
20002 del 18/07/2008).
Inoltre, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato va determinato in base al momento in cui il credito sorge non a quello del suo accertamento giudiziario.
Nella nozione di credito eventuale, deve quindi farsi rientrare anche il credito litigioso, cioè in contestazione, con conseguente proponibilità della domanda revocatoria se è pendente tra le stesse parti un altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito a tutela del quale si è esperita l'actio pauliana, senza neppure necessità di sospensione di quest'ultimo giudizio ex art. 295 c.p.c.
(Cassazione Ordinanza n. 12975 del 30/06/2020; sentenza n. 2673 del 10.2.2016;).
“In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di
5 credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori. (Cassazione Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
Ed ancora, Sentenza n. 2673 del 10/02/2016 (Rv. 638928 - 01):
“Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché l'accertamento del credito non costituisce
l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.”
Nel caso odierno, la pretesa creditoria è tutt'ora esistente, derivando dal contratto di apertura di credito in atti (cfr. doc. 7), di cui l'odierna attrice è cessionaria e dai contratti di fideiussione stipulati dai convenuti.
Deve quindi ritenersi sussistere un credito che ad oggi non è provato sia stato estinto, che legittima l'odierna azione.
Deve altresì ritenersi sussistere il requisito dell'eventus damni, ricorrente non solo quando l'atto da revocare abbia leso la soddisfazione della pretesa creditoria impossibile, ma anche quando l'abbia resa semplicemente più difficoltosa.
6 La norma codicistica parla infatti di pregiudizio, così richiedendo non necessariamente un danno effettivo ma il semplice pericolo di danno quale maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità dell'azione coattiva.
Significativa al riguardo la seguente pronuncia:
"In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito
(quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni" (Cass. n. 1902 del 3.2.2015).
Stante la contumacia dei convenuti, neppure viene dedotta prima ancora che provata l'esistenza di ulteriori beni che possano garantire la soddisfazione del credito in caso di suo accertamento, mentre l'intervenuto fallimento della debitrice principale rende alquanto improbabile il pagamento in sede fallimentare.
Il terzo requisito si atteggia diversamente a seconda che l'atto posto in essere sia a titolo gratuito o oneroso ed, eventualmente, precedente o successivo all'insorgere della ragione di credito.
L'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato va valutata con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. n. 23326 del 27/09/2018).
Nel caso in questione, il credito è maturato precedentemente l'atto di donazione (del
2015), in dipendenza del contratto di apertura di credito e dell'obbligo fideiussorio assunto dai convenuti nel 2006, così da doversi ritenere il requisito integrato dalla semplice conoscenza del pregiudizio che il trasferimento avrebbe determinato agli interessi del creditore, ossia di diminuire, con l'atto posto in essere, il proprio patrimonio e la garanzia spettante ai creditori, consapevolezza che la giurisprudenza ritiene possa provarsi anche per presunzioni. La circostanze che e CP_1
fossero coniugi e fideiussori della e che CP_2 Parte_3 CP_8
[...
[...] dal 16.10.2015, fosse amministratore unico dell'anzidetta società, considerato
[...]
l'avvenuto fallimento della debitrice, consentono di ritenere che i convenuti, nella loro qualità di fideiussori e dunque di debitori, fossero a conoscenza del pregiudizio che l'atto di donazione poteva comportare per la ragione creditoria oggi vantata dalla
Parte_1
Al riguardo la Cass. ha affermato: “In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”. (Cass. civ.,
Sez. III, 01/06/2000, n. 7262; n. 14489 del 29/07/2004).
La gratuità o onerosità dell'atto impugnato rileva sul piano dei limiti soggettivi entro cui l'accertamento dell'atteggiamento psicologico deve essere condotto.
Nell'ipotesi di atto a titolo gratuito, il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore, in quanto il conflitto tra creditore che tende ad evitare un danno ed il terzo che comunque consegue un vantaggio senza un corrispondente sacrificio, si risolve in favore del primo.
8 La gratuità dell'atto oggetto di giudizio rende perciò irrilevante l'eventuale conoscenza da parte del terzo acquirente, la donataria del Controparte_3
pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie del terzo e l'atto revocabile alle condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.
Ed allora, premesso tutto quanto sopra, deve ritenersi ricorrano tutti i presupposti suindicati per accogliere l'azione revocatoria, dichiarandosi il trasferimento del bene inefficace nei confronti del creditore, fermo restando che la sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato. (Cass. n. 9855 del 07/05/2014).
Pertanto, in accoglimento delle domande svolte, deve dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione effettuato da e in CP_1 CP_2
favore di Controparte_3
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa, dell'attività svolta e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Dichiara inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice e Parte_1
per essa quale mandataria la , Parte_2
l'atto di donazione stipulato in data 04.11.2015, tra e CP_1 [...]
quali donanti e quale donataria, a rogito notaio CP_2 Controparte_3
, rep. n. 47222/6492, trascritto in data 19.11.2015, n. reg. Persona_1
gen. 118989, reg. part. 85904, avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in Roma, Via di Valle Alessandra n. 41, distinto in catasto al foglio 1051, part. 1271, sub. 7 (appartamento) e 1272, sub. 12 (box);
9 • Ordina ad Agenzia del Territorio - Circoscrizione Roma 1, la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
• condanna , e in solido tra CP_1 CP_2 Controparte_3
loro, al pagamento delle spese di causa nella misura di € 786,00 per spese ed €
8.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 13.1.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il Presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alberta Sassara Ulivari.
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