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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 13/08/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 545/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 545/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...](So) – Parte_1 vicolo delle Prese n.
7 - C.F. di professione cuoca, rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. FRANCO DEL CURTO del Foro di Milano, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio di Chiavenna, in piazza Donegani n. 4, giusta procura su foglio separato, con il procuratore che indica il numero fax 0343.226000 e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso i quali intende voler ricevere le comunicazioni Email_1
e le notificazioni nel corso del procedimento,
e nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 14 – C.F -, di professione pensionato, rappresentato e difeso dall'avvocato C.F._3
FRANCESCO CASILE del Foro di Lecco - C.F. - ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato presso e nel suo studio in Mandello del Lario (LC) – via E. Parodi n 49 -, giusta procura su foglio separato, con il procuratore che indica il numero fax 0341.701504 e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso i quali intende voler ricevere le Email_2 comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento,
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale – procedimento su domanda congiunta
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale è di proprietà della moglie e il marito si è da tempo trasferito in abitazione di sua proprietà sita a Colico, asportando ogni proprio bene dalla casa coniugale.
3. I coniugi si danno reciproca autorizzazione per la richiesta di rilascio o rinnovo di passaporto e di tutti quegli atti e documenti equipollenti per i quali la legge preveda il consenso di entrambi nonché all'espatrio singolarmente.
4. I coniugi, essendo rispettivamente autonomi dal punto di vista economico, rinunciano reciprocamente a pretendere assegno di mantenimento e dichiarano di aver definito tra loro ogni questione, anche patrimoniale, senza nulla avere a pretendere per qualsivoglia ragione o titolo.
5. Le parti, dando atto di averne presa visione, si esonerano reciprocamente dalla produzione di dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari e finanziari, documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché quote sociali.
6. Le spese del presente giudizio sono compensate”.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato il 17/4/2025 Parte_1 CP_1
proponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio civile contratto il 21
[...] luglio 2001 in Colico (LC) - trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno
2001, parte 1 numero 3 – allegando: che dalla loro unione non sono nati figli;
che il reddito mensile netto del marito è pari a circa euro 919,00 mentre quello mensile netto della moglie è pari a circa euro
1.500,00; che la dimora coniugale è stata fissata in Prata Camportaccio (SO ed è di proprietà esclusiva della moglie;
che è venuto meno il rapporto affettivo coniugale e la reciproca fiducia con i coniugi, che si determinano a convenire una separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio con una separazione di fatto che si protrae dal mese di gennaio 2025.
Con decreto del 18/4/2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 9/7/2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza e chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio.
pagina 2 di 4 Il Collegio dall'esame degli atti di causa ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Colico (doc. 1).
- In secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa.
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- rilevata l'assenza di prole da tutelare e rilevato che le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico;
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile il 21 luglio 2001 in Colico (LC) - iscritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2001, parte 1 numero 3;
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte,
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza,
4) spese di lite al definitivo,
pagina 3 di 4 5) provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
6) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colico, perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 6/8/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 545/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...](So) – Parte_1 vicolo delle Prese n.
7 - C.F. di professione cuoca, rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. FRANCO DEL CURTO del Foro di Milano, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio di Chiavenna, in piazza Donegani n. 4, giusta procura su foglio separato, con il procuratore che indica il numero fax 0343.226000 e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso i quali intende voler ricevere le comunicazioni Email_1
e le notificazioni nel corso del procedimento,
e nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 14 – C.F -, di professione pensionato, rappresentato e difeso dall'avvocato C.F._3
FRANCESCO CASILE del Foro di Lecco - C.F. - ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato presso e nel suo studio in Mandello del Lario (LC) – via E. Parodi n 49 -, giusta procura su foglio separato, con il procuratore che indica il numero fax 0341.701504 e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso i quali intende voler ricevere le Email_2 comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento,
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale – procedimento su domanda congiunta
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale è di proprietà della moglie e il marito si è da tempo trasferito in abitazione di sua proprietà sita a Colico, asportando ogni proprio bene dalla casa coniugale.
3. I coniugi si danno reciproca autorizzazione per la richiesta di rilascio o rinnovo di passaporto e di tutti quegli atti e documenti equipollenti per i quali la legge preveda il consenso di entrambi nonché all'espatrio singolarmente.
4. I coniugi, essendo rispettivamente autonomi dal punto di vista economico, rinunciano reciprocamente a pretendere assegno di mantenimento e dichiarano di aver definito tra loro ogni questione, anche patrimoniale, senza nulla avere a pretendere per qualsivoglia ragione o titolo.
5. Le parti, dando atto di averne presa visione, si esonerano reciprocamente dalla produzione di dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari e finanziari, documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché quote sociali.
6. Le spese del presente giudizio sono compensate”.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato il 17/4/2025 Parte_1 CP_1
proponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio civile contratto il 21
[...] luglio 2001 in Colico (LC) - trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno
2001, parte 1 numero 3 – allegando: che dalla loro unione non sono nati figli;
che il reddito mensile netto del marito è pari a circa euro 919,00 mentre quello mensile netto della moglie è pari a circa euro
1.500,00; che la dimora coniugale è stata fissata in Prata Camportaccio (SO ed è di proprietà esclusiva della moglie;
che è venuto meno il rapporto affettivo coniugale e la reciproca fiducia con i coniugi, che si determinano a convenire una separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio con una separazione di fatto che si protrae dal mese di gennaio 2025.
Con decreto del 18/4/2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 9/7/2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza e chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio.
pagina 2 di 4 Il Collegio dall'esame degli atti di causa ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Colico (doc. 1).
- In secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa.
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- rilevata l'assenza di prole da tutelare e rilevato che le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico;
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile il 21 luglio 2001 in Colico (LC) - iscritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2001, parte 1 numero 3;
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte,
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza,
4) spese di lite al definitivo,
pagina 3 di 4 5) provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
6) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colico, perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 6/8/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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