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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/07/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 941/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 941/2024, avente per oggetto “modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Alghero, via Parte_1 C.F._1
Pascoli, n. 13/C, presso lo studio dell'avv. Tiziana Del Rio (C.F.: ), che la C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sassari, via CP_1 C.F._3
Principessa Jolanda, n. 44, presso e nello studio dell'avv. M. Giovanna Roggero (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, C.F._4
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 17.4.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
CP_1
pagina 1 di 5 Premesso che dall'unione sentimentale tra le parti non confluita nel vincolo coniugale era nato un figlio,
(ad Alghero il 15.1.2010), ha dedotto che con decreto del Tribunale per i minorenni di Sassari Persona_1
in data 29.10.2012 (R.G. n. 279/2012) era stato disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, determinati i tempi di permanenza del bambino presso il padre e stabilito in € 350,00 mensili il contributo da questi dovuto per il mantenimento del figlio (oltre alla partecipazione in ragione della metà alle spese straordinarie).
Ha allegato che a causa della conflittualità tra le parti (e per via del mancato rispetto dei provvedimenti del giudice da parte del , erano stati instaurati plurimi procedimenti davanti al Tribunale di Sassari (R.G. V.G. n. CP_1
621/2016; R.G. V.G. n. 668/2017) evidenziando che l'assenza della figura paterna aveva determinato nel minore gravi sofferenze nel corso degli anni nonostante lei avesse sempre cercato il padre per consentire al figlio di mantenere con lo stesso un rapporto continuo e costante, e che i suoi sforzi erano stati vani, stante l'atteggiamento di indifferenza e distacco del manifestato anche dopo gli innumerevoli procedimenti instaurati tra le parti. CP_1
Ha infatti rappresentato che il resistente non si era mai curato del figlio, diradando gli incontri (all'attualità lo avrebbe incontrato in sole due occasioni: ottobre 2017 e Natale 2021 per un tempo brevissimo) ed omettendo qualsiasi contatto, corrispondendo la minor somma di € 300,00 al mese a titolo di mantenimento in luogo di quella stabilita giudizialmente fin dal 2012 (pari ad € 350,00 mensili), senza concorrere al pagamento delle spese straordinarie.
Ha inoltre allegato che il minore era affetto da disturbo autistico di livello 1, disturbo da deficit di attenzione con iperattività, impulsività e manifestazione combinata di grado moderato e disturbo specifico dell'apprendimento, condizioni di salute che imponevano l'assunzione di numerosi farmaci, che richiedevano un'assistenza continua
(anche notturna) e la necessità di ricorrere continuamente alle strutture ospedaliere, alle autorità amministrative e scolastiche.
Sotto il profilo economico ha riferito che il svolgeva l'attività di operaio/manutentore presso l'Ospedale di CP_1
Sassari, alle dipendenze della società Carbotermo.
Ha concluso chiedendo: «che l'Ill.mo Tribunale Voglia fissare, ai sensi degli artt. 473.bis.29e segg.CPC e ex art.337 quinquies C.C. e ai sensi dell' 473-bis.36 e segg.CPC , l'udienza di comparizione delle parti per
l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI A modifica dei precedenti provvedimenti giudiziali, 1) Disporre, per le ragioni in espositiva, l'affidamento esclusivo del minore alla madre con la Persona_1 Parte_1
quale il figlio continuerà a convivere e coabitare;
2) Disporre che il signor contribuisca al CP_1
mantenimento del figlio corrispondendo alla signora l'importo mensile di Euro Per_1 Parte_1
450,00 entro il giorno 5 di ogni mese ,o della diversa somma ritenuta dal Tribunale, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
3) Disporre, ai sensi dell'art.473-bis.36 ,2 comma, CPC, il pagamento diretto mensile dell'importo di Euro 450,00, o della diversa somma ritenuta dal Tribunale, direttamente dal datore di lavoro -
pagina 2 di 5 , con sede in Milano nella via Gallarate n.126-P.Iva n. dell'obbligato Controparte_2 P.IVA_1
in favore della ricorrente per il mantenimento del figlio;
In subordine, Disporre, ai sensi Persona_1
dell'art.473-bis.36, 3 comma, CPC, il sequestro di beni mobili, immobili e crediti del signor a CP_1
garanzia del pagamento delle somme arretrate del mantenimento del figlio e delle spese Persona_1
straordinarie da per l'importo di Euro 6.000,00 o della diversa somma ritenuta dal Tribunale 4) CP_1
Disporre, in conseguenza delle gravi inadempienze del signor come indicate in espositiva, previa CP_1
ammonizione del genitore inadempiente, la condanna di al risarcimento dei danni in favore del CP_1
figlio minore ed in favore della ricorrente, nella misura che verrà determinata dal Tribunale;
5) Disporre che la signora percepisca tutti i benefici anche assistenziali riferiti al figlio , compreso Pt_1 Persona_1
l'Assegno Unico Universale , erogati dallo stato e da altri Enti pubblici e privati preposti;
6) Con vittoria di spese e compensi legali in favore di ammessa al patrocinio a spese dello Stato». Parte_1
Con comparsa depositata in data 3.6.2024 si è costituito in giudizio contestando la ricostruzione dei CP_1
fatti operata da parte ricorrente e le pretese da questa avanzate.
Ha innanzitutto negato di non essere stato presente nella vita del figlio, evidenziando che il ragazzo, che fin dalla tenera età aveva un ottimo rapporto con lui e con la sua famiglia, tuttavia, con il trascorrere del tempo, specialmente durante l'adolescenza, aveva cominciato a mostrare insofferenza nei confronti del padre, manifestando scarso interesse a coltivare rapporti con lui.
Ha inoltre, contestato di non aver mai partecipato alle scelte educative e sanitarie riguardanti il minore, affermando, per contro, che era stata la ricorrente ad averlo estromesso, omettendo di fornirgli le informazioni necessarie e di consultarlo prima di prendere decisioni rilevanti in materia scolastica e terapeutica.
Ha chiesto il rigetto della richiesta di affidamento esclusivo del minore alla madre, statuizione che avrebbe comportato la definitiva chiusura di qualsivoglia rapporto tra padre e figlio, ed anzi ha auspicato un suo maggiore coinvolgimento nella vita del ragazzo.
Sotto il profilo economico, premesso di aver sempre puntualmente adempiuto ai suoi obblighi - eccependo, tuttavia, per mera cautela, l'intervenuta prescrizione del pagamento delle somme richieste da controparte sia a titolo di mantenimento, sia a titolo di spese straordinarie per il periodo dal 2012 fino al 26 ottobre 2022 - ha dedotto di lavorare alle dipendenze di una cooperativa che svolgeva attività di manutenzione presso l di Parte_2
percepire una retribuzione mensile pari ad € 1.500,00/1.700,00 netti e di essere gravato dal pagamento del rateo di un mutuo fondiario per € 490,00 mensili, nonché dall'obbligo di restituzione di altri finanziamenti contratti (per oltre € 250,00 al mese).
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: «ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
1)
Confermare l'affidamento condiviso del minore , con residenza privilegiata presso la madre;
2) Porre a Per_1
carico del signor contributo al mantenimento in favore del minore da versarsi a mezzo CP_1 Per_1
pagina 3 di 5 bonifico bancario sul c/c della madre nella misura di €. 350,00 (trecentocinquantazerozero) mensili;
3) Quanto alle spese extra assegno si chiede che le stesse, secondo le linee guida del CNF, siano subordinate al consenso di entrambi i genitori e poste a carico di ciascuno nella misura del 50%: 3) Eccepita la prescrizione delle somme richieste, rigettare ogni ulteriore avversa domanda per i motivi di cui all'espositiva; 4) Con vittoria di spese e competenze legali».
All'udienza del 3.6.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore.
La ricorrente ha dichiarato che il figlio è affetto da autismo, DSA, DHD, psicosi, ossessione Per_1
compulsiva di grado grave, grave disturbo sociale, iperattività, ansia depressivo ansiosa, morbo di LA a entrambe le gambe, che camminava con dei tutori, che era affetto dal morbo di Gilbert nel fegato ed era seguito dalla Neuropsichiatria di Sassari. Ha anche riferito che il ragazzo non ha rapporti con il padre e non vuole averne.
In merito alle condizioni economiche, ha affermato di non lavorare e di percepire un assegno di inclusione di €
400,00/500,00 al mese, oltre € 250,00 di assegno unico INPS e € 400,00 di indennità di accompagnamento per il figlio . Per_1
Il resistente, per parte sua, ha confermato che vede solo casualmente quando gli capita di incontrarlo Per_1
presso l'ospedale ove lavora e che il ragazzo non vuole avere rapporti con lui, precisando che lui che cerca comunque di essere presente nella vita del figlio, informandosi circa le sue condizioni di salute con i sanitari che lo hanno in cura.
Nella medesima udienza le parti hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa del
Giudice nei seguenti termini: «affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione presso la madre che avrà poteri decisionali autonomi nei rapporti con le Autorità
Scolastiche, Extrascolastiche, Sanitarie e P.A., previa comunicazione al padre con congruo termine, consentendogli di partecipare alle visite ed alle terapie, salvo che i medici che hanno in cura
non lo ritengano opportuno. Il padre potrà vedere solo all'esito di una Per_1 Per_1
valutazione dei medici che lo hanno in cura, nei tempi e modi che la Neuropsichiatria stabilirà. Il padre verserà a titolo di mantenimento del figlio la somma di € 400,00 mensili rivalutabili Istat entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate, oltre il 50 % delle Spese
Straordinarie secondo il Protocollo CNF. L'Assegno unico e tutte le provvidenze erogate in ragione delle patologie da cui è affetto saranno percepite e gestite dalla madre . Per_1 Parte_1
Invita il ad intraprendere un percorso di parent training. Spese compensate». CP_1
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*** * ***
Il Collegio ritiene che l'accordo delle parti che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice all'udienza del 3.6.2025 debba trovare accoglimento, in quanto rispondente all'interesse del pagina 4 di 5 figlio minore, poiché garantisce un rapporto proficuo con entrambi i genitori ed un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dispone conformemente all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 3.6.2025 da intendersi qui integralmente trascritto;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 941/2024, avente per oggetto “modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Alghero, via Parte_1 C.F._1
Pascoli, n. 13/C, presso lo studio dell'avv. Tiziana Del Rio (C.F.: ), che la C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sassari, via CP_1 C.F._3
Principessa Jolanda, n. 44, presso e nello studio dell'avv. M. Giovanna Roggero (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, C.F._4
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 17.4.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
CP_1
pagina 1 di 5 Premesso che dall'unione sentimentale tra le parti non confluita nel vincolo coniugale era nato un figlio,
(ad Alghero il 15.1.2010), ha dedotto che con decreto del Tribunale per i minorenni di Sassari Persona_1
in data 29.10.2012 (R.G. n. 279/2012) era stato disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, determinati i tempi di permanenza del bambino presso il padre e stabilito in € 350,00 mensili il contributo da questi dovuto per il mantenimento del figlio (oltre alla partecipazione in ragione della metà alle spese straordinarie).
Ha allegato che a causa della conflittualità tra le parti (e per via del mancato rispetto dei provvedimenti del giudice da parte del , erano stati instaurati plurimi procedimenti davanti al Tribunale di Sassari (R.G. V.G. n. CP_1
621/2016; R.G. V.G. n. 668/2017) evidenziando che l'assenza della figura paterna aveva determinato nel minore gravi sofferenze nel corso degli anni nonostante lei avesse sempre cercato il padre per consentire al figlio di mantenere con lo stesso un rapporto continuo e costante, e che i suoi sforzi erano stati vani, stante l'atteggiamento di indifferenza e distacco del manifestato anche dopo gli innumerevoli procedimenti instaurati tra le parti. CP_1
Ha infatti rappresentato che il resistente non si era mai curato del figlio, diradando gli incontri (all'attualità lo avrebbe incontrato in sole due occasioni: ottobre 2017 e Natale 2021 per un tempo brevissimo) ed omettendo qualsiasi contatto, corrispondendo la minor somma di € 300,00 al mese a titolo di mantenimento in luogo di quella stabilita giudizialmente fin dal 2012 (pari ad € 350,00 mensili), senza concorrere al pagamento delle spese straordinarie.
Ha inoltre allegato che il minore era affetto da disturbo autistico di livello 1, disturbo da deficit di attenzione con iperattività, impulsività e manifestazione combinata di grado moderato e disturbo specifico dell'apprendimento, condizioni di salute che imponevano l'assunzione di numerosi farmaci, che richiedevano un'assistenza continua
(anche notturna) e la necessità di ricorrere continuamente alle strutture ospedaliere, alle autorità amministrative e scolastiche.
Sotto il profilo economico ha riferito che il svolgeva l'attività di operaio/manutentore presso l'Ospedale di CP_1
Sassari, alle dipendenze della società Carbotermo.
Ha concluso chiedendo: «che l'Ill.mo Tribunale Voglia fissare, ai sensi degli artt. 473.bis.29e segg.CPC e ex art.337 quinquies C.C. e ai sensi dell' 473-bis.36 e segg.CPC , l'udienza di comparizione delle parti per
l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI A modifica dei precedenti provvedimenti giudiziali, 1) Disporre, per le ragioni in espositiva, l'affidamento esclusivo del minore alla madre con la Persona_1 Parte_1
quale il figlio continuerà a convivere e coabitare;
2) Disporre che il signor contribuisca al CP_1
mantenimento del figlio corrispondendo alla signora l'importo mensile di Euro Per_1 Parte_1
450,00 entro il giorno 5 di ogni mese ,o della diversa somma ritenuta dal Tribunale, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
3) Disporre, ai sensi dell'art.473-bis.36 ,2 comma, CPC, il pagamento diretto mensile dell'importo di Euro 450,00, o della diversa somma ritenuta dal Tribunale, direttamente dal datore di lavoro -
pagina 2 di 5 , con sede in Milano nella via Gallarate n.126-P.Iva n. dell'obbligato Controparte_2 P.IVA_1
in favore della ricorrente per il mantenimento del figlio;
In subordine, Disporre, ai sensi Persona_1
dell'art.473-bis.36, 3 comma, CPC, il sequestro di beni mobili, immobili e crediti del signor a CP_1
garanzia del pagamento delle somme arretrate del mantenimento del figlio e delle spese Persona_1
straordinarie da per l'importo di Euro 6.000,00 o della diversa somma ritenuta dal Tribunale 4) CP_1
Disporre, in conseguenza delle gravi inadempienze del signor come indicate in espositiva, previa CP_1
ammonizione del genitore inadempiente, la condanna di al risarcimento dei danni in favore del CP_1
figlio minore ed in favore della ricorrente, nella misura che verrà determinata dal Tribunale;
5) Disporre che la signora percepisca tutti i benefici anche assistenziali riferiti al figlio , compreso Pt_1 Persona_1
l'Assegno Unico Universale , erogati dallo stato e da altri Enti pubblici e privati preposti;
6) Con vittoria di spese e compensi legali in favore di ammessa al patrocinio a spese dello Stato». Parte_1
Con comparsa depositata in data 3.6.2024 si è costituito in giudizio contestando la ricostruzione dei CP_1
fatti operata da parte ricorrente e le pretese da questa avanzate.
Ha innanzitutto negato di non essere stato presente nella vita del figlio, evidenziando che il ragazzo, che fin dalla tenera età aveva un ottimo rapporto con lui e con la sua famiglia, tuttavia, con il trascorrere del tempo, specialmente durante l'adolescenza, aveva cominciato a mostrare insofferenza nei confronti del padre, manifestando scarso interesse a coltivare rapporti con lui.
Ha inoltre, contestato di non aver mai partecipato alle scelte educative e sanitarie riguardanti il minore, affermando, per contro, che era stata la ricorrente ad averlo estromesso, omettendo di fornirgli le informazioni necessarie e di consultarlo prima di prendere decisioni rilevanti in materia scolastica e terapeutica.
Ha chiesto il rigetto della richiesta di affidamento esclusivo del minore alla madre, statuizione che avrebbe comportato la definitiva chiusura di qualsivoglia rapporto tra padre e figlio, ed anzi ha auspicato un suo maggiore coinvolgimento nella vita del ragazzo.
Sotto il profilo economico, premesso di aver sempre puntualmente adempiuto ai suoi obblighi - eccependo, tuttavia, per mera cautela, l'intervenuta prescrizione del pagamento delle somme richieste da controparte sia a titolo di mantenimento, sia a titolo di spese straordinarie per il periodo dal 2012 fino al 26 ottobre 2022 - ha dedotto di lavorare alle dipendenze di una cooperativa che svolgeva attività di manutenzione presso l di Parte_2
percepire una retribuzione mensile pari ad € 1.500,00/1.700,00 netti e di essere gravato dal pagamento del rateo di un mutuo fondiario per € 490,00 mensili, nonché dall'obbligo di restituzione di altri finanziamenti contratti (per oltre € 250,00 al mese).
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: «ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
1)
Confermare l'affidamento condiviso del minore , con residenza privilegiata presso la madre;
2) Porre a Per_1
carico del signor contributo al mantenimento in favore del minore da versarsi a mezzo CP_1 Per_1
pagina 3 di 5 bonifico bancario sul c/c della madre nella misura di €. 350,00 (trecentocinquantazerozero) mensili;
3) Quanto alle spese extra assegno si chiede che le stesse, secondo le linee guida del CNF, siano subordinate al consenso di entrambi i genitori e poste a carico di ciascuno nella misura del 50%: 3) Eccepita la prescrizione delle somme richieste, rigettare ogni ulteriore avversa domanda per i motivi di cui all'espositiva; 4) Con vittoria di spese e competenze legali».
All'udienza del 3.6.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore.
La ricorrente ha dichiarato che il figlio è affetto da autismo, DSA, DHD, psicosi, ossessione Per_1
compulsiva di grado grave, grave disturbo sociale, iperattività, ansia depressivo ansiosa, morbo di LA a entrambe le gambe, che camminava con dei tutori, che era affetto dal morbo di Gilbert nel fegato ed era seguito dalla Neuropsichiatria di Sassari. Ha anche riferito che il ragazzo non ha rapporti con il padre e non vuole averne.
In merito alle condizioni economiche, ha affermato di non lavorare e di percepire un assegno di inclusione di €
400,00/500,00 al mese, oltre € 250,00 di assegno unico INPS e € 400,00 di indennità di accompagnamento per il figlio . Per_1
Il resistente, per parte sua, ha confermato che vede solo casualmente quando gli capita di incontrarlo Per_1
presso l'ospedale ove lavora e che il ragazzo non vuole avere rapporti con lui, precisando che lui che cerca comunque di essere presente nella vita del figlio, informandosi circa le sue condizioni di salute con i sanitari che lo hanno in cura.
Nella medesima udienza le parti hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa del
Giudice nei seguenti termini: «affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione presso la madre che avrà poteri decisionali autonomi nei rapporti con le Autorità
Scolastiche, Extrascolastiche, Sanitarie e P.A., previa comunicazione al padre con congruo termine, consentendogli di partecipare alle visite ed alle terapie, salvo che i medici che hanno in cura
non lo ritengano opportuno. Il padre potrà vedere solo all'esito di una Per_1 Per_1
valutazione dei medici che lo hanno in cura, nei tempi e modi che la Neuropsichiatria stabilirà. Il padre verserà a titolo di mantenimento del figlio la somma di € 400,00 mensili rivalutabili Istat entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate, oltre il 50 % delle Spese
Straordinarie secondo il Protocollo CNF. L'Assegno unico e tutte le provvidenze erogate in ragione delle patologie da cui è affetto saranno percepite e gestite dalla madre . Per_1 Parte_1
Invita il ad intraprendere un percorso di parent training. Spese compensate». CP_1
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*** * ***
Il Collegio ritiene che l'accordo delle parti che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice all'udienza del 3.6.2025 debba trovare accoglimento, in quanto rispondente all'interesse del pagina 4 di 5 figlio minore, poiché garantisce un rapporto proficuo con entrambi i genitori ed un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dispone conformemente all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 3.6.2025 da intendersi qui integralmente trascritto;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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