Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3630 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Francesco Distefano Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SCHIAVON FILIPPO, con elezione di domicilio in PIAZZA DELLA BORSA, 7 34121 TRIESTE, presso e nello studio dell'avv. SCHIAVON FILIPPO
-appellante-
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
MARCINKIEWICZ LIVIA, con elezione di domicilio in VIA VOLTA 77 22100 COMO presso e nello studio dell'avv. MARCINKIEWICZ LIVIA;
-appellata-
CONCLUSIONI :
PER Pt_1
Piaccia alla Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni di del primo grado, conseguentemente dichiarando: IN VIA PRELIMINARE • previa declaratoria di incompatibilità delle due domande cumulativamente proposte, respingerle integralmente, con accertamento dell'abuso del processo ex art.96 c.p.c. per avere l'attore voluto aggirare il rifiuto da parte dell'Assicuratore dell'indennizzo (per non averne diritto secondo le previsioni contrattuali e di legge) con le domande avanzate in giudizio. • Con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati di Iva, Cnap e rimborso forfettario come per legge di entrambi i gradi del giudizio.
1
Previe le declaratorie di legge e del caso, - rigettarsi l'appello proposto da
[...]
, siccome inammissibile e infondato;
per l'effetto, confermarsi Parte_1 integralmente la sentenza del Tribunale ordinario di Milano, sezione VI civile, Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo, n. 9868/2024, pubblicata il 15 novembre 2024 a definizione del giudizio R.G. n. 9467/2024; - in via subordinata, nell'eventualità in cui la Corte d'Appello adita ritenesse il contratto di assicurazione stipulato fra le parti valido ed efficace, accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto ex artt. 27, comma 15-bis, 21, 24 e 26 del Codice del Consumo e, per l'effetto, condannarsi alla restituzione della somma di euro 9.189,56, oltre gli Pt_1 interessi legali dal giorno del pagamento del premio in data 28.4.2023, ai sensi dell'art. 2033, e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dal giorno 8 marzo 2024; - in ogni caso, condannarsi a rifondere al sig. Parte_1 spese e onorari, oltre accessori fiscali e previdenziali. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda può essere così riassunta. aveva stipulato con una polizza CP_1 Pt_1 assicurativa per la propria barca da diporto. Dopo un sinistro ( nel luglio 2023), negava l'indennizzo per mancata Pt_1 esibizione del “libretto di manutenzione” con controlli settimanali, richiesto a pena di decadenza dalla copertura. Inzitari agiva quindi in giudizio chiedendo “di accertare e dichiarare la nullità del contratto ex artt. 1418, comma 2, e 1325, n. 2) c.c. e/o la risoluzione del contratto assicurativo “ ex artt. 27, comma 15-bis, 21, 24 e 26 del Codice del CP_2
Consumo e, per l'effetto la nullità e/o la risoluzione del contratto, oltre al rimborso del premio versato (9.189,56 euro) e risarcimento danni di € 6.124,00, oltre gli interessi legali dal giorno del pagamento del premio in data 28.4.2023 ai sensi dell'art. 2033, e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dal 31.1.2024, data in cui è stata proposta domanda di mediazione, nonché all'ulteriore risarcimento del danno di euro 6.124,00, o in altra somma maggiore o minore che il giudice riterrà di liquidare anche in via equitativa, per il pregiudizio subito dall'assicurato, oltre gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dal 31.1.2024, data in cui è stata proposta domanda di mediazione;
con vittoria di spese, eventualmente anche ai sensi dell'art. 12-bis, c. 3, D.Lgs. n. 28/2010”
Si costituiva eccependo la incompatibilità delle domande proposte e nel merito Pt_1
l'infondatezza della domanda atteso che la clausola contestata prevedeva, a pena di decadenza, controlli settimanali sulla barca (ormeggio, batteria, gavoni, motori), con annotazione nel libretto di manutenzione da tenere sempre a bordo e che non era stato esibito.
Con sentenza il giudice :
- rigettava l'eccezione di indeterminatezza della domanda;
2 -dichiarava la nullità dell'intero contratto per violazione degli artt. 1418, 1322 e 1419
c.c. ritenendo la clausola gravosa e sproporzionata, non giustificata né funzionale all'equilibrio contrattuale e tale da svuotare la funzione stessa del contratto, così, nel suo complesso, non meritevole di tutela. Conseguentemente condannava a restituire € 9.189,56 oltre interessi dovuti Pt_1 ex art. 2033 c.c. dalla data del pagamento (ossia dal 28.4.2023: cfr. doc. 7) al tasso legale ex art. 1284 c. I c.c., oltre agli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. a far tempo dal deposito del ricorso (8.3.2024) e € 3.000 di spese legali. Rigettava, invece, la domanda risarcitoria essendo il danno non provato.
Avverso la sentenza ha proposto appello e, in Parte_1 particolare:
A. Censura l'errore sulla cumulabilità nullità/risoluzione. Il Tribunale avrebbe mal interpretato l'eccezione sulla incompatibilità tra la domanda di nullità e quella di risoluzione: avrebbe dovuto rigettarle entrambe, secondo i dettami del supremo collegio (Cass. 5887/2001). B. Predica la validità della clausola che, a suo dire, delimita il rischio coperto;
è stata esplicitamente accettata con doppia sottoscrizione da gli obblighi (controllo CP_1 ormeggio, batteria, gavoni, motore) sono routinarî, non gravosi né costosi. C. Afferma che il giudice avrebbe dovuto semmai dichiarare la nullità parziale della clausola, non del contratto intero.
D. Censura la decorrenza degli interessi legali riconosciuti dal giorno del pagamento anziché dalla domanda. Si è costituito eccependo la inammissibilità dell'appello in quanto: CP_1
1. non ha impugnato il capo relativo alla mancanza di causa, su cui si è Pt_1 quindi formato giudicato (art. 329 c.p.c.).
2. l'atto d'appello è generico, contraddittorio e non conforme all'art. 342 c.p.c.: mancano censure specifiche.
3.Nel merito ha rilevato la infondatezza dei motivi di appello evidenziando che :
- le domande di nullità e risoluzione erano formulate in via alternativa, non cumulativa;
la clausola relativa ai controlli era inattuabile in concreto e tale da privare il contratto della sua causa tipica.
- legittimamente sono stati riconosciuti gli interessi ex art. 2033 e 1284 c.c., vista la mala fede dell'assicuratore.
4. in subordine, per l'ipotesi in cui la Corte ritenesse valido il contratto, riproponeva la domanda di risoluzione Sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l' eccezione di inammissibilita' dell'appello formulata dall' appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma
3 dalla Corte di cassazione con sentenza n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonche' l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Con il primo motivo di appello assume che le due domande “nullità e/o Pt_1 risoluzione” erano cumulate e pertanto, posta l'eccezione sulla incompatibilità delle stesse il giudice avrebbe dovuto rigettarle entrambe, secondo quanto statuito dalla Cassazione (Cass. 5887/2001). Il motivo di appello non è fondato. Infatti, sebbene le conclusioni dell'atto introduttivo siano rese ambigue dalla congiunzione coordinante e/o che accosta graficamente la congiunzione copulativa e quella disgiuntiva, tuttavia dalla narrativa dell'atto si desume che le due domande sono proposte in via alternativa1.
Con il secondo e terzo motivo di appello censura la dichiarata nullità del Pt_1 contratto in quanto a suo dire il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola e non dell'intero contratto. Tanto premesso va precisato che la clausola prevede “A pena di decadenza, l' si impegna ad effettuare o a far effettuare da un professionista del Parte_2 settore nautico competente un controllo dell'ormeggio, della tensione della batteria, dello stato dei gavoni e dello stato generale della barca. I motori devono essere avviati. Ogni controllo e ispezione deve essere registrato nel libretto di manutenzione della barca, che deve essere tenuto a bordo in ogni momento. La frequenza di questi controlli e ispezioni è almeno settimanale;
in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli annunciate o provate, l'assicurato deve effettuare o far effettuare un controllo e un'ispezione supplementare”. Il primo giudice ha concluso che in concreto adempiere ad una siffatta condizione di decadenza è impossibile atteso che viene richiesta una attività di controllo (“almeno settimanale”!) anche con l'intervento da parte di un professionista del settore nautico competente, con la registrazione di ogni controllo e ispezione nel libretto di manutenzione della barca, che deve essere tenuto a bordo in ogni momento, incompatibile al contesto delle imbarcazioni da diporto destinate ad una utilizzazione privata, unicamente per fini ricreativi senza equipaggio o con minimo equipaggio e per viaggi di 2/3 settimane come quello per il quale era stata stipulata l'assicurazione.
Tanto premesso va anzitutto detto che il giudice di prime cure non ha inquadrato la clausola tra quelle vessatorie, sicchè il motivo di appello che contesta la natura vessatoria della clausola è ininfluente. Viceversa il giudice ha concluso che il rischio è radicalmente escluso per la assicurazione con la conseguenza di snaturare il contratto e privarlo della causa. D'altro canto, l'assicurazione costituendosi e predicando la validità del contratto assume che “la c.d. operazione di delimitazione del rischio assicurato, risulta necessaria, in un contratto come quello assicurativo, dal momento che l'interesse da tutelare è astrattamente suscettibile di lesione per svariate cause. Ed altrettanto svariati sono i modi con cui la causa dell'evento oggetto del rischio può verificarsi. Risulta pertanto fantasioso, perché eccessivamente oneroso per gli Assicuratori, pensare che essi decidano di concedere una copertura assicurativa in relazione a qualsiasi tipo di danno idoneo a colpire l'interesse tutelato derivante da qualsiasi causa verificatasi in qualsiasi modo”. Da quanto sopra discende che, contrariamente a quanto dedotto dall'assicurazione, la nullità della clausola in questione non può condurre ad un annullamento parziale ex art 1419 cc essendo esplicitato dall'assicurazione stessa che in mancanza della clausola nulla il contratto non sarebbe stato stipulato in quanto eccessivamente oneroso per gli assicuratori. I motivi di appello sono dunque infondati.
L'appellante, infine, impugna la sentenza nella parte in cui riconosce a favore dell'appellato gli interessi: - al tasso legale ex art. 1284, comma primo, c.c., dalla data del pagamento;
- al tasso ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data del deposito del ricorso. In relazione a tale capo di sentenza, lamenta che la Pt_1 sentenza è carente di motivazione poiché non spiega per quale ragione gli interessi decorrano dalla data del pagamento anzi che dalla data della domanda. Invero, la sentenza è sul punto è criptica limitandosi a richiamare l'art. 2033 c.c. Tuttavia, correttamente il giudice ha fatto decorrere gli interessi dalla data del pagamento. Infatti, a norma dell'art. 2033 c.c. . nel caso di specie, è evidente che il pagamento del premio non era dovuto, in quanto previsto da un contratto nullo, ragione per cui l'appellato ha diritto di ripetere l'importo versato;
il predetto ha, altresì, diritto agli interessi dal giorno del pagamento, atteso che la nullità è dipesa dalla mancanza di causa di un contratto predisposto unilateralmente dalla medesima Pt_1 ritiene erronea anche l'applicazione degli interessi al tasso previsto dall'art. Pt_1
1284, quarto comma, c.c., . Invero, la norma individua il tasso degli interessi per tutte le obbligazioni pecuniarie, dall'inizio del processo e sino al momento del pagamento, salvo diverso accordo fra le parti, atteso che l'art. 1284 c.c. disciplina, in generale, il saggio degli interessi e non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità (cfr. Cass. 3 gennaio 2023, n. 61, Corte d'Appello di Milano, 19 aprile 2023, n. 1283). Ne discende, pertanto, che anche tale motivo di impugnazione dovrà essere rigettato, stante la sua infondatezza. L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.
5 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dall'appellante e per l'effetto Parte_1 conferma la sentenza impugnata del tribunale di Milano n. 9868/24 ; condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del grado CP_1 che liquida in euro 3.900,00 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 04/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “ In alternativa: scioglimento del contratto per l'adozione di pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive ai sensi degli artt. 26, lett. d), e 27, comma 15-bis, del Codice del Consumo”.
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