Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/06/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.90200563/2008 R.G. promossa da:
, , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Corrado Avolio, n 27 e nata a [...] il [...], Parte_2
, ivi residente in [...], nella qualità di eredi del defunto C.F._2
rapp.te e difese dall' avv. Giovanni Raudino, _1
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappr. e dif. Controparte_1 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Giovanni Raudino del foro di Siracusa
ATTORI
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_4 rappresentata e difesa dagli Avv. Arturo Giocolano e Luigi Giocolano del foro di Siracusa; -
CONVENUTA
NEI CONFRONTI DI
esidente in Noto alla via dei Mille n. 145, elettivamente domiciliato Controparte_3 presso Noto alla via Spaventa n. 2 piano I rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Iacono del foro di
Siracusa;
TERZO CHIAMATO
All'udienza del 13 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'ar.t 190 cpc con i termini concessi per le memorie conclusionali e di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto notificato il 03.06.2008, e convenivano in giudizio _1 Controparte_1
ed esponevano che con atto del 18.04.2005, il aveva trasferito a Controparte_2 Per_1
quale titolare della omonima impresa individuale,la proprietà dell'area Controparte_2 edificabile di mq 417, foglio 235, particella 1407 permutandola con la futura realizzazione delle unità immobiliari che la avrebbe dovuto costruire a regola d'arte, nel rispetto della concessione CP_2 edilizia n. 160 dell'08.07.2005, rilasciatale dal Comune di Noto , obbligandosi entro e non oltre il
termine dei due anni dalla stipula e quindi entro il 18.04.2007, a corrispondere la somma di €
67.000,00 e a trasferire in piena proprietà: A1) un intero secondo piano costituito da un appartamento ad uso di civile abitazione, composto, da cinque vani ed accessori, con annessi locale tecnico, terrazzo a livello e mansarda;
A2) un locale autorimessa, al piano interrato, della superficie utile di metri quadrati 22 circa, il tutto come meglio descritto ed identificato nella planimetria e negli allegati progetti e capitolato di esecuzione delle opere, da costruire a regola d'arte nel pieno rispetto della concessione edilizia n. 160 dell'08.07.2005, rilasciata dal Comune di Noto.
Esponevano inoltre che aveva incassato la complessiva somma di € 202.603,00 Controparte_2 di aver venduto, prima dell'odierno giudizio le uniche parti rifinite del fabbricato con atto dell'11.12.2006 ai coniugi per il corrispettivo di € 104.000,00, inclusa l'iva Controparte_4 appartamento rifinito in ogni parte posto al piano seminterrato completo con il incluso garage posto al piano seminterrato, con un balcone totalmente abusivo, realizzato su area di proprietà di terzi;
con atto del 30.05.2007 ai coniugi l'appartamento al piano terra ed il garage al piano CP_5 seminterrato.
Chiedevano gli attori: a) l'annullamento e\o la risoluzione dell'atto simulato di vendita stipulato in data 18.04.2005 con il quale aveva trasferito all'impresa edile Controparte_6 [...]
, l'area edificabile posta in Noto della superficie di metri quadrati 417, al catasto di Noto CP_2 al f. 235, part. 1407, di are 4,17, Via Don Milani, sn, località Coffitella, per il prezzo di € 78.000,00, anche per il grave inadempimento della venditrice alle obbligazioni assunte nell'atto di compravendita e nonostante la diffida ad adempiere a mezzo a.r. n. 131123586578 del 27.09.2007, con la conseguente retrocessione del diritto di proprietà dall' impresa all'attore e Controparte_2 la condanna alla restituzione dell'area stessa.
Chiedevano inoltre condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni anche in via equitativa arrecati quantificati nella somma di € 100.000,00; in via ulteriormente subordinata chiedevano emettersi sentenza che tenesse luogo degli effetti del contratto preliminare di compravendita repertorio n.
31922 e raccolta 7650, con il quale l'impresa edile aveva promesso di vendere a Controparte_2
. Controparte_6
Si costituiva in giudizio chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in Controparte_2 garanzia del terzo , chiedendone la condanna al pagamento della somma di € Controparte_3
10.000,00, per avere ritardato la consegna degli immobili dovuti agli attori e Controparte_6
e per il danno arrecato alla immagine della ditta. Controparte_1
si costituiva in giudizio contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle Controparte_3 domande proposte nei propri confronti dagli attori e ne chiedeva il rigetto. 3
Con sentenza parziale n. 166 del 2020, veniva rigettata la domanda di risarcimento formulata da nei confronti del terzo chiamato, condannandola alla Controparte_2 Controparte_3 rifusione delle spese processuali
Venivano rigettate le eccezioni preliminari di nullità dell'atto di citazione e di carenza di legittimazione attiva di e la domanda di annullamento del contratto del Controparte_1
18.04.2005.
Veniva invece accolta la domanda di risoluzione per inadempimento di , per le Controparte_2 rilevate difformità dell'impresa costruttrice nell'immobile oggetto di causa, dell'atto di vendita del
18.04.2005 repertorio n. 31921 e di n. racc. 7649, disponendo la retrocessione della piena proprietà in favore dell'area edificabile posta in Noto, estesa metri quadrati 417, al catasto _1 di Noto al foglio 235, particella 1407, di are 4,17, Via Don Milani, sn, località Coffitella e del fabbricato abusivo realizzato dalla ad eccezione degli immobili venduti dalla ai terzi CP_2 CP_2 con gli atti dell'11.12.2006 e del 30.05.2007.
Con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo.
Con ordinanza del 3.2.2020 si faceva luogo alla nomina di CTU che otteneva plurime proroghe per il deposito della relazione.
Con dichiarazione in data 2.10.2023 del difensore veniva comunicato il decesso di _1
.
[...]
Con ordinanza emessa del 12.10.2023 veniva dichiarato interrotto il giudizio.
Con ricorso depositato telematicamente in data 7.1.2024 veniva chiesto da ai Controparte_2 sensi dell'art. 303 c.p.c., fissarsi l'udienza per la prosecuzione del processo, e assegnarsi termine per la notificazione nei confronti delle parti e degli eredi di Di . _1
Con ordinanza del 30 ottobre 2024 veniva assegnato ai sensi dell'art. 291 cpc alla Cavarra termine per rinotificare la ordinanza nonché l'atto di riassunzione del giudizio agli eredi di _1
entro il 30 gennaio 2025, rinviando il procedimento al 12 febbraio 2025 ore 9.30.
[...]
Si costituiva in giudizio con memoria depositato in data 26.2.2024 deducendo Controparte_3
l'avvenuta estinzione del giudizio, perché riassunto oltre il termine di tre mesi, e comunque la inammissibilità per avvenuto giudicato assumendo che ogni questione con la era stata definita CP_2 con la sentenza n. 166 del 06.02.2020 che aveva rigettato la domanda.
Si costituiva in giudizio anche chiedendo dichiararsi la estinzione del giudizio che CP_1 perchè riassunto oltre tre mesi dalla conoscenza legale avvenuta in data 2.10.2023 .
Deduceva la non integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dell'attore _1
, deceduto a Noto il 31.01.2022, evidenziando che comunque l'atto di riassunzione non
[...] 4
aveva raggiunto lo scopo, non essendovi neanche la prova dell'avvenuta notifica agli eredi, ai sensi dell'art. 303 c.p.c.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda di indebito arricchimento, in quanto l'immobile era stato colpito da ordinanza di demolizione emessa dal trattandosi di immobile CP_7 abusivo insanabilmente, soggetto a demolizione, come risulta dalle perizie, dalle ctu, dalla sentenza n. 2212 del 28.11.2017 resa dalla Corte di Appello di Catania, confermata dalla sentenza n. 28622 del
07.11.2019 della Corte di cassazione.
Con ordinanza del 28 febbraio 2024 veniva dato incarico integrativo al CTU nominato che depositava la relazione in data 10 luglio 2024.
All'udienza del 30 ottobre 2024 su richiesta della il giudice assegnava termine ex art. 291 CP_2
c.p.c. per rinotificare l'atto di riassunzione nei confronti degli eredi del entro _1 il 30 gennaio 2025.
Si costituivano in data 12.2.2025 e di , quali eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
chiedendo dichiararsi l'estinzione del procedimento. Controparte_3
Deducevano la carenza di legittimazione essendo state citate in giudizio quali eredi di CP_3
deceduto a Noto il 19.01.2020 che non faceva parte del procedimento dal 06.02.2020, con
[...] la pubblicazione della sentenza che aveva rigettato la domanda di chiamata in causa nei suoi confronti proposta dalla CP_2
Deducevano comunque la nullità del ricorso in riassunzione per nullità per assoluta indeterminatezza degli atti notificati e la nullità dell'intero giudizio. Con vittoria delle spese.
Si costituiva in giudizio reiterando la medesima eccezione di estinzione nonché Controparte_1 quella di nullità ai sensi dell'art.156 c.p.c. essendo il ricorso depositato da Controparte_2 tardivamente nullo per violazione dell'art 125 disp. att e nonché per non aver raggiunto lo scopo e quindi per l'assoluta indeterminatezza del suo contenuto.
All'udienza del 13 febbraio 2025 il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e rimetteva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
*********
DELLA ESTINZIONE del procedimento per mancata tempestiva riassunzione del procedimento nei confronti degli eredi di . _1
Va osservato che il presente procedimento è stato incoato nell'anno 2008 anteriormente all'entrata in vigore della legge 69 del 2009 che all'art. 46 ha ridotto a tre mesi da sei mesi il termine previsto dall'art. 305 comma primo c.p.c per la riassunzione.
Per questo procedimento quindi il termine per la riassunzione, pena estinzione, viene ad essere quello di sei mesi e non quello di tre mesi come sostenuto dalla difesa di parte attrice. 5
Va poi rilevato secondo un ormai consolidato orientamento del Supremo Collegio ( così fra le tante
Cass. n. 2174/2016) l'effetto ostativo al compimento del termine estintivo consegue alla data di deposito del ricorso in riassunzione, avvenuta nel caso di specie in data 7 gennaio 2024
Quanto alla dies a quo del termine dei sei mesi sia che lo si ancori alla data della ordinanza che dichiarava interrotto il giudizio (13-ottobre-2023) che alla data della dichiarazione del decesso di da parte del difensore, depositata nel fascicolo telematico il 2-ottobre-2023 lo _1 stesso non era ancora decorso alla data del deposito del ricorso in riassunzione.
Non può farsi riferimento in senso contrario alla data del decesso ( 31.01.2022) della parte in quanto nella dichiarazione del difensore in data 2 ottobre 2023 non è stata fatta menzione di tale data, indicata per la prima volta dalla difesa attrice solo nel preverbale depositato per l'udienza del 17.7.2024.
Nessuna criticità può ravvisarsi poi in ordine alla inidoneità dell'atto di riassunzione a dare impulso al giudizio interrotto, in quanto non conforme all'art. 125 disp att cpc .
Sul punto va condiviso l'indirizzo del Supremo Collegio secondo cui “… ove l'interruzione consegua alla morte della parte, l'atto di riassunzione deve contenere (Cass. n. 6921/2019) gli elementi essenziali della domanda proposta, e ciò in ragione del fatto che, anche in relazione alla previsione di cui all'art. 303 cod. proc. civ., il ricorso è valido qualora esso contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, senza la necessità che siano riprodotti nel ricorso tutti gli estremi della domanda proposta (cfr., ex multis, Cass. n. 12506/2007)”.
Nella fattispecie non ci sono elementi per arrivare alla conclusione pretesa dalla difesa della attrice, in quanto l'atto di riassunzione depositato ad iniziativa della riporta il numero di ruolo CP_2 generale della causa e contiene anche l'indicazione delle parti presenti nel giudizio ed il puntuale riferimento all'evento interruttivo, elementi che, in uno al richiamo alle conclusioni contenute nell'atto di citazione, consentono di affermare che il detto ricorso soddisfi ampiamente i requisiti contenutistici posti dall'art. 303, co. 2, c.p.c.
In ogni caso va rilevato che anche si volesse opinare nel senso della nullità per difetto di contenuto oggettivo, dovrebbe reputarsi che, essendo stato impedito l'effetto estintivo con il deposito del ricorso, il giudice avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del ricorso, con le indicazioni ritenute necessarie, ma senza che tale omissione possa determinare l'effetto estintivo del giudizio, ormai impedito, come più volte ribadito, per effetto del deposito del ricorso.
DELLA RITUALITA' della ISTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DOPO LA
INTERRUZIONE per morte dell'attore. 6
Rileva la difesa di parte attrice che la notifica del ricorso in riassunzione da parte della CP_2 eseguita impersonalmente agli eredi sia irrituale, essendo decorso oltre un anno dalla data del decesso dell'attore , dovendo eseguita personalmente solo entro il 31.01.2023. _1
Deduce ancora la difesa di parte attrice che in ogni caso non ha mai notificato Controparte_2 alcun atto di riassunzione personalmente agli eredi del defunto , ai sensi dell'art. _1
303 c.p.c., nè alle altre parti del procedimento e che in conseguenza di ciò il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Va osservato che in primo luogo in ordine alla rilevata questione delle conseguenze della notifica eseguita impersonalmente va richiamato il consolidato indirizzo del Supremo Collegio secondo cui
(così da ultimo Cass. Sezioni Unite n. 30802/2023) “la notifica avvenuta ex art. 303, co. 2, c.p.c. oltre l'anno dalla morte della parte è affetta da giuridica inesistenza (Cass. n. 9432/1998; Cass. n.
3979/1998; Cass. n. 20872/2005), ma ai fini dell'impedimento della causa di estinzione correlata alla mancata riassunzione del processo interrotto, rileva essenzialmente il tempestivo deposito del ricorso, essendo irrilevante la successiva sorte della notifica del decreto di fissazione di udienza e del relativo ricorso” .
La pronuncia del Supremo Collegio si ricollega ad un orientamento fermo secondo cui ( vedi anche
Cass. n. 2174/2016) “ la riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della
"vocatio in ius", sicché, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l'estinzione del processo
(Cass. n. 21869/2013; Cass. n. 6921/2019, in relazione all'omessa notifica, cui può essere giuridicamente assimilata l'ipotesi di notifica affetta da giuridica inesistenza)”.
A tale indirizzo si è uniformato pienamente il giudice in fase istruttoria quando con decreto del 30 ottobre 2024 ha concesso alla difesa della che ne ha fatto richiesta, termine per la rinotifica CP_2 del ricorso in riassunzione .ai sensi dell'art. 291 cpc.
Infatti in ogni caso secondo un orientamento consolidato del giudice di legittimità il giudice di primo grado, anche laddove riscontri la inesistenza della notifica, se registra l'avvenuto deposito del ricorso per riassunzione, anche in caso di omissione della notifica, prima di dichiarare l'estinzione, deve 7
assegnare ai sensi dell'art. 291 cpc un nuovo termine per la rinnovazione (ove la notifica sia affetta da nullità), ovvero per l'esecuzione per la prima volta della notifica, conseguendo l'estinzione solo alla violazione del termine perentorio a tal fine assegnato.
In adesione a tale arresto va ribadito che “Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso, il termine per la riassunzione non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius".
Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307, terzo comma.» (così Cass. Sez. U. n.
14854/2006 ; Cass. n. 2174/2016 e Cass. n. 21869/2013).
Nel caso di specie, in applicazione dei richiamati principi, nessun effetto riveste allora la circostanza che il termine per la rinotifica sia stato richiesto al giudice non nella prima udienza fissata in esito al deposito del ricorso per riassunzione, ma solo a quella del 30 ottobre 2024.
Infatti è a tale udienza del 30 ottobre 2024 che il giudice ha verificato la irritualità della precedente notifica e ha assegnato ai sensi dell'art. 291 cpc su richiesta della parte interessata il termine perentorio per la rinotifica imponendo che la stessa fosse eseguita nei confronti degli eredi di Di
TE , personalmente, entro il 30 gennaio 2025.. Per_1
in esito alla ordinanza del 30 ottobre 2024. Parte_3
La difesa della attrice assume che non vi sarebbe prova della corretta ottemperanza alla CP_1 detta ordinanza da parte della in quanto non sarebbe stata fatta alcuna notifica nel termine CP_2 stabilito perentoriamente dal giudice nei confronti degli eredi di . _1
Anche e di nel costituirsi assumono di essere state evocate Parte_1 Parte_2 in giudizio quali eredi di non più parte dell'odierno procedimento in esito al Controparte_3 passaggio in giudicato della sentenza parziale del 06.02.2020 che ha rigettato la domanda nei suoi confronti della CP_2
La censura è infondata. 8
Quanto alla prova della corretta integrazione del contraddittorio in esito alla ordinanza del 30 ottobre
2024 va osservato che la difesa della ha depositato in giudizio le notifiche del ricorso in CP_2 riassunzione nei confronti di e di quali eredi del defunto attore Parte_1 Parte_2
, in quanto figlie dell'unico figlio di quest'ultimo, premorto _1 Controparte_3 al padre.
Con nota di deposito del 12 febbraio 2025 la difesa della ha depositato, in piena osservanza CP_2 dell'onere dimostrativo gravante a suo carico ( così Cass. n. 17445/2019) e quindi ammissibilmente
– trattandosi comunque di giudizio incoato ante 2008 - oltre alle notifiche del ricorso in riassunzione e i decreti, certificato storico di famiglia di , certificato stato di famiglia al
_1 decesso di da cui si evince che costui era premorto al padre, certificati di Controparte_3 residenza e di famiglia delle eredi di , successione di da cui
_1 Controparte_3 si evince che sue eredi erano e le figlie e;
Controparte_1 Parte_1 Parte_2 visure ipotecarie sia di , da cui si evince come nessun testamento risultasse
_1 pubblicato, come nessuna successione né alcuna accettazione di eredità dello stesso sia state effettuate, nonché ad abundantiam visura ipotecaria di nonché visura catastale Persona_2 del .
_1
Va altresì rilevato che nel costituirsi le evocate come eredi di non hanno _1 contestato specificatamente tale elemento fattuale, come avrebbero dovuto (vedi Cass n. 17445/2019) limitandosi invece a dedurre la carenza di legittimazione con riferimento a Controparte_3
Nè ancora ad inficiare la ritualità della istaurazione del contraddittorio vale dedurre che CP_3
costituitosi in esito alla riassunzione, era premorto all'attore e alla data di emissione
[...] della sentenza parziale in quanto la fase del procedimento conseguente alla interruzione inerisce al medesimo grado di quella correlata alla sentenza parziale, in riferimento alla quale non si è fatta alcuna questione in ordine alla ritualità della costituzione.
Non può essere condivisa poi la dedotta irritualità della notifica della riassunzione nei confronti dell'avv. Giovanni Raudino, quale procuratore costituito di , a mezzo pec in data Controparte_1
19.01.2024.
Invero il capo della sentenza parziale n. 166/2020 pubbl. il 06/02/2020 che ha rigettato la domanda non per questo non neutralizza la qualità di parte dalla stessa rivestita nel giudizio che CP_1 continua, sicchè correttamente è stato notificato nei suoi confronti l'atto di riassunzione che invece andava notificato personalmente al difensore .
AZIONE INDEBITO ARRICCHIMENTO
Thema decidendum del merito della odierna decisione è quello che attiene alla domanda di indebito arricchimento proposta dalla nei confronti degli attori principali. CP_2 9
Secondo il principio della ragione più liquida ( da ultimo Cass. n. 693/2024) va esaminata prioritariamente la questione di diritto posta dalla difesa di parte attrice, convenuta a seguito della riconvenzionale della secondo cui il CTU nominato avrebbe errato nell'affermare che le CP_2 opere abusive sanabili e gli interventi di sanatoria non attengono a diritti di terzi, in quanto tale conclusione colliderebbe con quella a cui sono addivenuti altri CTU
Ritiene questo giudice che correttamente la difesa di parte attrice deduce che l'assunto del CTU secondo cui le opere oggetto di demolizione attengono alla sola proprietà di , Controparte_2 collide con quanto affermato da altri CTU, in particolare nella relazione redatta dal C.T.U. Ing. nel giudizio promosso da altri acquirenti nei confronti della conclusosi con Per_3 CP_2 sentenza passata in giudicato ( Corte app. n 2212 del 2017 confermata anche dalla Suprema Corte
n. 28622 del 07.11.2019) che afferma che le opere abusive si riferiscono alle proprietà di CP_8
nato a [...] il [...] Propr. per ½, nato a [...]
[...] Controparte_8 il 17/11/1953 Propr. per 1/6, Abitazione ½, nata a [...] il [...] Controparte_9
Propr. per 1/6, nata a [...] il [...] Propr. per 1/6 e nata Controparte_10 CP_11
a Noto (SR) il 16/01/1974 Propr. per ½ e nato a [...] il [...] Propr. per CP_12
½,
Ad evidenziare ulteriormente la criticità della CTU depositata , suffragando i rilievi critici mossi alla CTU, non può ignorarsi quanto dallo stesso indicato in ordine al corrispettivo del costo di costruzione, profilo con cui la relazione viene a collidere inspiegabilmente, con le conclusioni a cui sono addivenuti altri CTU in giudizi analoghi e in particolare con quanto ritenuto in ordine al fabbricato venduto da ai coniugi , accertato dalla sentenza della Controparte_2 CP_5
Corte di Appello di Catania passata in giudicato, ivi indicato nella somma di € 108.120,00, mentre quello rilevato dal CTU criticato è di € 95.822,27 comprensivo di iva .
Si rilevi che in ogni caso dalla relazione versata in atti lo stesso CTU ammette che “Titolo
Autorizzativo Edilizio Dalla documentazione agli Atti di causa e rinvenuta presso l'UTC di Noto la palazzina oggetto della presente controversia è stata realizzata in forza della C.E. n.160/2005 rilasciata il 08/07/2005 con la quale è stata assentita una volumetria pari a mc 2.085,25. Successiva richiesta da parte del Committente per variante in corso d'opera è stata negata dall'Ufficio preposto per decorrenza dei termini”.
Ancora poi lo stesso ausiliario ( vedi relazione pag. 13) evidenzia delle difformità urbanistiche,
Si consideri inoltre che il CTU assume di non aver rinvenuto presso il l'ordinanza CP_7 di rimessione in pristino del 28.12.2010 nonché la quantificazione degli importi che la ditta CP_2 doveva pagare a titolo di oblazione in € 54.259,33, in riferimento all'istanza presentata prot. 3220 10
del 27.01.2016, e codificare i costi aggiuntivi per gli oneri di urbanizzazione, così come risulta dalla documentazione esistente presso il . CP_7
Deve quindi concludersi che l'immobile è allo stato abusivo e non sanato, rendendo nullo il rapporto, con la conseguenza che chi è subentrato non deve alcun riconoscimento economico dell'eventuale obbligazione assunta e, comunque, posta in essere dal dante causa , così facendo applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 23019/12 secondo cui ,
“accertata la natura abusiva dell'immobile realizzato su terreno altrui oggetto di contratto preliminare di compravendita, le azioni di indennizzo ex artt. 936 e 2041 c.c.. devono essere respinte.
Va rilevato che risulta in atti che la dopo avere realizzato un fabbricato in palese violazione CP_2 dell'unica concessione ottenuta n. 16 del 2005, definitivamente scaduta e non più rinnovabile, e dopo avere ricevuto la notifica dell'ordinanza di demolizione n 357 del 20.12.2010, non lo ha sanato e non lo ha demolito in ottemperanza all'ordinanza del n 367 del 28.12.2010 .
Ne consegue che la domanda di condanna degli eredi di Di TE AT deve essere rigettata.
Infatti il fabbricato abusivo per cui il ha notificato a l'ordinanza CP_7 Controparte_2
n 367 del 28,12.2010 è pacificamente in comproprietà dei coniugi e CP_12 CP_11 Parte_4
persone terze al giudizio circostanza che rende l' abuso insanabile.
[...]
Infatti unico soggetto legittimato alla richiesta del titolo abilitativo deve essere colui che ha la totale disponibilità del bene (Consiglio di Stato, sentenza n. 7158/2023) e che nel caso di pluralità di proprietari del medesimo immobile, la domanda di rilascio di titolo edilizio o sanatoria deve provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà sull'immobile ovvero è necessaria una loro manifestazione, anche implicita, di consenso , che nel caso non risulta neanche ipotizzabile.
Si aggiunga poi che dalla stessa CTU si evince ( vedi pag.13 ) che vi è stata la realizzazione di un terrazzino a godimento esclusivo dell'appartamento a Piano seminterrato, all'attualità proprietà
che quindi non è di proprietà di alcuna delle attrici del presente giudizio. CP_8
Al rigetto per queste assorbenti ragioni, della domanda ex art. 2041 c.c. per la quale era stata disposta dopo la sentenza parziale, coperta dal giudicato, la continuazione del presente giudizio consegue che le spese processuali seguono la prevalente soccombenza della che con evidenza ha CP_2 determinato la proposizione del presente giudizio ed comunque soccombente nella sentenza parziale, e possono liquidarsi come da dispositivo che segue avuto riguardo al valore e alla natura della causa e all'attività difensiva spiegata.
Quanto a quelle dovute al CTU va confermato quanto previsto con il decreto di liquidazione in atti
( così Cass. 29127/2021).
PQM
11
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 90200563/2008 r.g.; vista la sentenza parziale n. 166/2020 pubbl. il 06/02/2020, rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale da nei confronti di , e di Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
, quali eredi di , e condanna al Parte_2 _1 Controparte_2 rimborso in favore delle attrici in solido delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di euro 10.860,00 oltre al rimborso spese generali, iva e CPA.
Siracusa 13 giugno 2025 IL GIUDICE
Concetta Maiore