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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE – La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 703/2017 R.G. promossa in questo grado di giudizio da (partita Iva: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Vulpitta APPELLANTE contro (c.f. e Partita Iva: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti APPELLATA (e appellante incidentale)
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 30 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 avanti al Tribunale di Trapani, deducendo che era intestataria presso la Controparte_1 banca convenuta del rapporto di c/c con apertura di credito n. 410084464
(successivamente variato nel n. 300171078), ove venivano addebitate anche le competenze di altre linee di credito;
che il rapporto era influenzato negativamente dalla applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, da anatocismo trimestrale illegittimo, da cms prive di causa, da interessi superiori al tasso usura e da valute fittizie e spese non previste in contratto;
chiedeva, pertanto, previa eliminazione degli addebiti illegittimi, accertarsi che il saldo del c/c n. 410084464 ammontava a € 88.288,44 a suo credito e,
1 per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione del predetto importo, ovvero nella misura accertata dal CTU in corso di causa.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda, stante la Controparte_1 pattuizione per iscritto di tutte le condizioni applicate e la insussistenza dell'usura.
Istruita la causa con prova documentale e con CTU contabile, il Tribunale di
Trapani, con la sentenza n. 485/2016 emessa il 14 settembre 2016 ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., ha così provveduto:
- ha dichiarato: la nullità della clausola anatocistica;
l'illegittima applicazione delle c.m.s. entro i limiti del fido;
l'applicazione di tassi di interessi superiori al tasso soglia antiusura nel rapporto di conto corrente nr. 410084464 (successivamente variato in n.
300171078); per l'effetto, previa eliminazione dal saldo al 30.9.2014 delle somme illegittimamente appostate dall'Istituto di credito, ha dichiarato che il saldo del suddetto conto corrente recava un credito a favore della società attrice di € 38.059,28;
- ha condannato parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'importo di € 38.059,28, oltre interessi al tasso legale codicistico dalla domanda sino al soddisfo;
- ha compensato al 50% le spese di lite, condannando al Controparte_1 pagamento in favore della del rimanente 50%, con attribuzione in Parte_1 favore del procuratore e difensore di parte attrice che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- ha posto le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Con atto di citazione notificato il 13 marzo 2017, ha Parte_1 proposto appello, formulando le seguenti richieste in parziale riforma della sentenza impugnata:
“
1. ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta conto perché applicati in assenza di valida convenzione scritta ovvero, nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di apertura di credito, perché violano l'art. 1283 c.c.;
2
2. ritenere e dichiarare la nullità delle commissioni di massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), sia perché applicate in mancanza di valida convenzione scritta sia perché applicate sul massimo saldo dare del trimestre piuttosto che sulla parte di fido non utilizzata, sia per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
3. ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongono spese e costi di tenuta del conto, inserite nei contratti di apertura di credito/conto corrente intercorsi tra le parti o nei fogli condizioni;
4. ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per mancanza di valida convenzione scritta e per gli altri motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive e posticipato per le operazioni attive, inserite nei contratti di conto corrente ordinari o nei contratti di apertura di credito intercorsi tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro e, quelle passive, nella data di effettuazione dell'operazione;
5. ritenere e dichiarare che il TEG ai fini della rilevazione dell'usura debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate per le operazioni attive/passive;
6. ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia di usura e, per l'effetto ritenere interamente non dovuti gli interessi usurari;
7. accertare la mancanza dei contratti di apertura di credito e/o conto corrente, la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale e, per l'effetto, ritenere
e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale pro tempore vigente;
8. per l'effetto, e previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati, rideterminare il saldo del conto corrente in esame, depurandolo dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese, con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
9. ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, i conti
3 risultano pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
10. ritenere e dichiarare che alla data del 30/09/2014 il saldo legittimo dell'apertura di credito n. 410084464 dell'attrice era di €.88.288,44, oltre che condannare per l'effetto l'azienda di credito convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 88.288,44 o di quella maggiore o minore somma che verrà determinata dal CTU in corso di causa, a titolo di ripetizione di indebito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
12. condannare l'Azienda di credito convenuta alla corresponsione in favore del sig. , nella spiegata qualità, della somma di € 50.229,16, quale differenza tra CP_2 quanto già pagato dalla banca in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto realmente dovuto, o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse emergere a seguito dell'accoglimento del presente gravame, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
13. condannare la convenuta al pagamento del rimanente 50 % delle spese CP_3 processuali di primo grado disponendo la distrazione delle competenze e degli onorari a favore del sottoscritto procuratore.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo Controparte_1 appello incidentale con il quale ha chiesto “… in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, essendo il conto corrente de quo tuttora in essere;
… accertare e dichiarare la conformità dei tassi pattuiti al tasso soglia-usura e procedere a un nuovo ricalcolo del TEG trimestrale ai fini della verifica del rispetto della Legge 108/96, estromettendo la componente “spese da movimento” dalla formula e, conseguentemente, procedere a un nuovo ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente de quo …”.
Con il primo motivo di appello principale, deduce la Parte_1
“Erronea ed illogica formulazione del quesito posto al ctu con riferimento alla delibera del cicr del 09.02.2000” e sostiene che il Giudice doveva disporre la eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori anche per il periodo successivo al
4 30.06.2000, atteso che, trattandosi di condizioni peggiorative applicate ai contratti preesistenti, la banca non aveva ottenuto l'approvazione della correntista per l'applicazione di quelle condizioni, come invece richiesto dall'art. 7 della Delibera Cicr.
Con il secondo motivo, deduce “Erroneo calcolo del ctu Parte_1 con riferimento alla commissione di massimo scoperto con conseguenziale vizio della motivazione della sentenza sul punto” e sostiene che, nel caso concreto, la banca ha indicato sugli estratti conto la sola percentuale della CMS, la quale si è palesata come una duplicazione del tasso di interesse.
Con il terzo motivo, deduce la “Erronea ed illogica Parte_1 formulazione del quesito con riferimento alla verifica del superamento del tasso soglia e del consequenziale ricalcolo degli interessi” e sostiene che, ove venga accertato nel corso del rapporto il superamento del tasso soglia, nessun interesse è dovuto ai sensi dell'art. 1815 c.c., contrariamente a quanto demandato dal Giudice di primo grado al
CTU, ovvero di applicare il tasso entro soglia. Ancora, sostiene che la CMS è parte integrante del calcolo del TEG e che la banca ha operato l'addebito delle valute fittizie, contravvenendo al principio che il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme a suo credito.
Con il quarto motivo, deduce la “Erronea ed illogica Pt_1 Parte_1 compensazione per metà delle spese di ctu e delle spese legali”, e sostiene che la domanda principale era stata comunque accolta.
In via istruttoria, l'appellante principale ha chiesto la rinnovazione della CTU che tenga conto dei criteri di calcolo indicati nei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello incidentale, deduce la Controparte_1
“Inammissibilità della domanda di ripetizione”, atteso che la domanda attrice era stata proposta in relazione al rapporto di conto in essere, sicché nessuna domanda di ripetizione poteva essere avanzata.
Con il secondo motivo di appello incidentale, si duole che, ai fini Controparte_1 del calcolo del TEG e del conseguente accertamento del superamento del tasso soglia usura, siano state inserite anche le spese connesse alla tenuta del conto, che invece devono considerarsi escluse dal computo, come da istruzioni della Banca d'Italia.
Con il terzo motivo di appello incidentale, deduce che “la verifica Controparte_1 dell'usura deve essere condotta nel rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia”.
5 Con ordinanza depositata il 12 gennaio 2024, la Corte ha disposto il richiamo del
Ctu “ al fine di ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti in causa sulla base del mandato ricevuto in primo grado, provvedendo al ricalcolo del saldo del conto corrente, previa eliminazione degli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi dall'inizio del rapporto alla data del 30 settembre 2014”. Successivamente, a seguito della mancata accettazione dell'incarico da parte del consulente nominato in primo grado, è stata nominata consulente tecnico d'ufficio la Dott.ssa la Persona_1 quale in data 12 marzo 2025 ha depositato la propria relazione. Quindi, la causa è stata posta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 30 aprile 2025, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il primo motivo di appello principale è fondato.
La sentenza impugnata, pur dichiarando la nullità della clausola anatocistica ex art. 1283 c.c., ha limitato gli effetti di tale accertamento fino al secondo trimestre del 2000, ovvero fino alla comunicazione da parte della banca al correntista dell'applicazione del criterio della pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, ritenuta legittima dopo l'entrata in vigore del Dlgs 342/99 e della Delibera Cicr del
09.02.2000.
Ritiene la Corte che tale impostazione non possa essere condivisa, atteso che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 425/2000, che ha dichiarato la incostituzionalità del comma 3 dell'art. 25 Dlgs 342/99, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi non può essere applicata ai rapporti di conto corrente bancario conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, in quanto affetta da nullità ai sensi del citato art. 1283 c.c. Conseguentemente la successiva introduzione della clausola, a seguito della entrata in vigore della predetta delibera, non può essere confrontata ex art. 7 comma 2 Delibera Cicr citata “con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset”, dovendo procedersi a una nuova pattuizione della clausola, avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, in conformità all'art. 2 della Delibera Cicr
(si veda Cass. civ., Sez. I, n. 9140/2020, secondo cui, “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente
6 impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi,
è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”; si veda anche Sez. I, n. 29420/2020, che richiama in motivazione Cass.
9140/2020 citata). E ciò senza tralasciare che l'introduzione di tale clausola nei contratti comporta un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in conseguenza di quella radicale nullità, e pertanto essa richiede la specifica approvazione del correntista, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Delibera Cicr.
In ragione di tale accoglimento, in base alle risultanze della relazione di Ctu svolta nel presente grado di giudizio, va rideterminato il saldo del conto del conto corrente nr.
410084464 (successivamente variato in n. 300171078), alla data del 30.09.2014, a credito della correntista per la somma di € 45.648,73 (relazione di Ctu del 12.03.2025, pagg. 7-8), in luogo del minore saldo creditorio dichiarato in primo grado.
Il secondo motivo di appello principale è infondato.
Dal contratto di apertura di conto corrente del 9 ottobre 1990, si evince che la commissione di massimo scoperto è stata pattuita nella misura dello 0,125% sull'importo massimo debitore entro il limite di fido, sicché la clausola deve ritenersi legittima, in quanto prevede la misura percentuale e contiene il riferimento al valore sul quale detta percentuale deve essere calcolata.
Il terzo motivo di appello principale è infondato.
Il Tribunale ha correttamente richiamato la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1 comma 1 D.L. n. 394/2000, secondo la quale “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma secondo, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Dunque, affinché gli interessi non siano definiti usurari (sia corrispettivi sia moratori), deve ritenersi che essi debbano rispettare il limite del tasso soglia nel momento in cui sono stati promessi o convenuti, mentre non rileva l'abbassamento degli stessi che si verifichi in epoca successiva e, quindi, non rileva il momento temporale della dazione.
7 Va ulteriormente condivisa la sentenza impugnata, laddove viene ritenuto che la
CMS, fino al 31 dicembre 2009, non vada computata ai fini della determinazione del
Teg applicato in concreto dalla banca, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
2-bis D.L.
185/2008, laddove al secondo comma si prevede che la CMS entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM), dovendo rilevarsi che detta previsione ha portata innovativa sia per i nuovi contratti che per quelli in corso, essendo intervenuta a modificare per il futuro la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari (Cass. civ., Sez.
Un., n. 16303/2018).
Va disattesa anche la doglianza relativa alla decorrenza delle valute, atteso che nel contratto di apertura di conto corrente la decorrenza della valuta per i versamenti è prevista per il giorno susseguente a quello dell'operazione di versamento. Tale pattuizione deve ritenersi legittima in conformità all'art. 120 del Testo Unico Bancario e trova causa proprio nel contratto di conto corrente bancario, per il quale la banca esegue per conto del correntista le prestazioni di cassa relative ai pagamenti e alle riscossioni.
Il quarto motivo di appello principale è infondato.
Deve ritenersi corretta la statuizione di parziale compensazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata, di cui il Giudice di primo grado ha dato conto nella motivazione in ragione del parziale accoglimento della domanda. In effetti, dalla sentenza impugnata, si evince che il Tribunale ha disatteso le eccezioni di mancanza di causa della CMS e di nullità della clausola di interessi in caso di usura sopravvenuta e, pertanto, la pronuncia sulle spese deve ritenersi conforme al disposto dell'art. 92 Cpc.
L'appello incidentale proposto da è infondato. Controparte_1
Quanto al primo motivo, dall'atto introduttivo si evince che parte attrice ha posto la chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente a fondamento della propria azione di rideterminazione del credito e conseguente ripetizione dell'indebito, tant'è che nella prima memoria ex art. 183, comma 6, Cpc ha contestato l'eccezione di controparte di prescrizione, deducendo che essa decorreva dalla chiusura del conto, avvenuta per l'appunto nel 2014, e non dalle singole rimesse.
Ciò posto, non risulta che l'odierna appellante incidentale abbia tempestivamente sollevato l'eccezione di merito di inammissibilità della domanda di ripetizione sul presupposto che il conto fosse ancora in essere, non trovando riscontro in atti tale
8 specifica allegazione difensiva e probatoria. Peraltro, sotto tale profilo, si configura anche la violazione del divieto in appello di domande ed eccezioni nuove ai sensi dell'art. 345 Cpc.
Quanto al secondo e al terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente siccome connessi, devono disattendersi le ragioni a sostegno, atteso che, ai fini del calcolo del
TEG, deve tenersi conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, in quanto collegate all'erogazione del credito, come peraltro confermato nelle Istruzioni della Banca d'Italia, secondo cui tali voci di spesa concorrono al calcolo del TEG. Nel caso concreto, dalla relazione di Ctu si evince che, ai fini del calcolo del Teg, sono state computate le spese connesse alla erogazione del credito. Pertanto, in relazione ai profili di doglianza contenuti nei detti motivi, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto ritenuto e accertato nella sentenza impugnata sul punto.
In conclusione, va accolto il primo motivo di appello principale per quanto di ragione, mentre vanno rigettati gli altri motivi di appello principale e l'appello incidentale.
Per l'effetto dell'accoglimento del primo motivo di appello principale, CP_1 deve essere condannata al pagamento in favore della della
[...] Parte_1 somma di € 45.648,73 in luogo del minore importo accertato in primo grado, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In base al principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellata, comprese quelle di Ctu.
In ragione dell'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...] avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dal Parte_1
Tribunale di Trapani n. 485/2016 del 14 settembre 2016, nonché sull'appello incidentale proposto da avverso detta sentenza, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e difesa:
9 1) in accoglimento del primo motivo di appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il saldo del conto corrente nr. 410084464
(successivamente variato in n. 300171078), intrattenuto dalla con Parte_1 la alla data del 30.09.2014, a credito della correntista per la somma € Controparte_1
45.648,73, in luogo del minore saldo creditorio accertato in primo grado;
- per l'effetto, condanna la al pagamento della suddetta somma di Controparte_1
€ 45.648,73 in favore della in luogo del minore importo di cui Parte_1 alla statuizione di condanna in primo grado, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) rigetta gli altri motivi di appello principale e conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) rigetta l'appello incidentale;
4) condanna la al pagamento delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio in favore della che liquida in € 5.382,00, di cui € 382,00 Parte_1 per spese non imponibili, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e Iva;
- pone le spese di CTU del presente grado di appello, liquidate con separato decreto di pari data, in solido tra le parti nei confronti del consulente e nel rapporto tra esse a carico dell'appellata, con diritto dell'appellante di rivalersi sull'appellata per quanto eventualmente sborsato a detto titolo;
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la relativa impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 19 giugno 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
10
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 703/2017 R.G. promossa in questo grado di giudizio da (partita Iva: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Vulpitta APPELLANTE contro (c.f. e Partita Iva: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti APPELLATA (e appellante incidentale)
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 30 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 avanti al Tribunale di Trapani, deducendo che era intestataria presso la Controparte_1 banca convenuta del rapporto di c/c con apertura di credito n. 410084464
(successivamente variato nel n. 300171078), ove venivano addebitate anche le competenze di altre linee di credito;
che il rapporto era influenzato negativamente dalla applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, da anatocismo trimestrale illegittimo, da cms prive di causa, da interessi superiori al tasso usura e da valute fittizie e spese non previste in contratto;
chiedeva, pertanto, previa eliminazione degli addebiti illegittimi, accertarsi che il saldo del c/c n. 410084464 ammontava a € 88.288,44 a suo credito e,
1 per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione del predetto importo, ovvero nella misura accertata dal CTU in corso di causa.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda, stante la Controparte_1 pattuizione per iscritto di tutte le condizioni applicate e la insussistenza dell'usura.
Istruita la causa con prova documentale e con CTU contabile, il Tribunale di
Trapani, con la sentenza n. 485/2016 emessa il 14 settembre 2016 ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., ha così provveduto:
- ha dichiarato: la nullità della clausola anatocistica;
l'illegittima applicazione delle c.m.s. entro i limiti del fido;
l'applicazione di tassi di interessi superiori al tasso soglia antiusura nel rapporto di conto corrente nr. 410084464 (successivamente variato in n.
300171078); per l'effetto, previa eliminazione dal saldo al 30.9.2014 delle somme illegittimamente appostate dall'Istituto di credito, ha dichiarato che il saldo del suddetto conto corrente recava un credito a favore della società attrice di € 38.059,28;
- ha condannato parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'importo di € 38.059,28, oltre interessi al tasso legale codicistico dalla domanda sino al soddisfo;
- ha compensato al 50% le spese di lite, condannando al Controparte_1 pagamento in favore della del rimanente 50%, con attribuzione in Parte_1 favore del procuratore e difensore di parte attrice che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- ha posto le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Con atto di citazione notificato il 13 marzo 2017, ha Parte_1 proposto appello, formulando le seguenti richieste in parziale riforma della sentenza impugnata:
“
1. ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta conto perché applicati in assenza di valida convenzione scritta ovvero, nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di apertura di credito, perché violano l'art. 1283 c.c.;
2
2. ritenere e dichiarare la nullità delle commissioni di massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), sia perché applicate in mancanza di valida convenzione scritta sia perché applicate sul massimo saldo dare del trimestre piuttosto che sulla parte di fido non utilizzata, sia per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
3. ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongono spese e costi di tenuta del conto, inserite nei contratti di apertura di credito/conto corrente intercorsi tra le parti o nei fogli condizioni;
4. ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per mancanza di valida convenzione scritta e per gli altri motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive e posticipato per le operazioni attive, inserite nei contratti di conto corrente ordinari o nei contratti di apertura di credito intercorsi tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro e, quelle passive, nella data di effettuazione dell'operazione;
5. ritenere e dichiarare che il TEG ai fini della rilevazione dell'usura debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate per le operazioni attive/passive;
6. ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia di usura e, per l'effetto ritenere interamente non dovuti gli interessi usurari;
7. accertare la mancanza dei contratti di apertura di credito e/o conto corrente, la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale e, per l'effetto, ritenere
e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale pro tempore vigente;
8. per l'effetto, e previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati, rideterminare il saldo del conto corrente in esame, depurandolo dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese, con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
9. ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, i conti
3 risultano pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
10. ritenere e dichiarare che alla data del 30/09/2014 il saldo legittimo dell'apertura di credito n. 410084464 dell'attrice era di €.88.288,44, oltre che condannare per l'effetto l'azienda di credito convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 88.288,44 o di quella maggiore o minore somma che verrà determinata dal CTU in corso di causa, a titolo di ripetizione di indebito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
12. condannare l'Azienda di credito convenuta alla corresponsione in favore del sig. , nella spiegata qualità, della somma di € 50.229,16, quale differenza tra CP_2 quanto già pagato dalla banca in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto realmente dovuto, o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse emergere a seguito dell'accoglimento del presente gravame, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
13. condannare la convenuta al pagamento del rimanente 50 % delle spese CP_3 processuali di primo grado disponendo la distrazione delle competenze e degli onorari a favore del sottoscritto procuratore.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo Controparte_1 appello incidentale con il quale ha chiesto “… in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, essendo il conto corrente de quo tuttora in essere;
… accertare e dichiarare la conformità dei tassi pattuiti al tasso soglia-usura e procedere a un nuovo ricalcolo del TEG trimestrale ai fini della verifica del rispetto della Legge 108/96, estromettendo la componente “spese da movimento” dalla formula e, conseguentemente, procedere a un nuovo ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente de quo …”.
Con il primo motivo di appello principale, deduce la Parte_1
“Erronea ed illogica formulazione del quesito posto al ctu con riferimento alla delibera del cicr del 09.02.2000” e sostiene che il Giudice doveva disporre la eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori anche per il periodo successivo al
4 30.06.2000, atteso che, trattandosi di condizioni peggiorative applicate ai contratti preesistenti, la banca non aveva ottenuto l'approvazione della correntista per l'applicazione di quelle condizioni, come invece richiesto dall'art. 7 della Delibera Cicr.
Con il secondo motivo, deduce “Erroneo calcolo del ctu Parte_1 con riferimento alla commissione di massimo scoperto con conseguenziale vizio della motivazione della sentenza sul punto” e sostiene che, nel caso concreto, la banca ha indicato sugli estratti conto la sola percentuale della CMS, la quale si è palesata come una duplicazione del tasso di interesse.
Con il terzo motivo, deduce la “Erronea ed illogica Parte_1 formulazione del quesito con riferimento alla verifica del superamento del tasso soglia e del consequenziale ricalcolo degli interessi” e sostiene che, ove venga accertato nel corso del rapporto il superamento del tasso soglia, nessun interesse è dovuto ai sensi dell'art. 1815 c.c., contrariamente a quanto demandato dal Giudice di primo grado al
CTU, ovvero di applicare il tasso entro soglia. Ancora, sostiene che la CMS è parte integrante del calcolo del TEG e che la banca ha operato l'addebito delle valute fittizie, contravvenendo al principio che il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme a suo credito.
Con il quarto motivo, deduce la “Erronea ed illogica Pt_1 Parte_1 compensazione per metà delle spese di ctu e delle spese legali”, e sostiene che la domanda principale era stata comunque accolta.
In via istruttoria, l'appellante principale ha chiesto la rinnovazione della CTU che tenga conto dei criteri di calcolo indicati nei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello incidentale, deduce la Controparte_1
“Inammissibilità della domanda di ripetizione”, atteso che la domanda attrice era stata proposta in relazione al rapporto di conto in essere, sicché nessuna domanda di ripetizione poteva essere avanzata.
Con il secondo motivo di appello incidentale, si duole che, ai fini Controparte_1 del calcolo del TEG e del conseguente accertamento del superamento del tasso soglia usura, siano state inserite anche le spese connesse alla tenuta del conto, che invece devono considerarsi escluse dal computo, come da istruzioni della Banca d'Italia.
Con il terzo motivo di appello incidentale, deduce che “la verifica Controparte_1 dell'usura deve essere condotta nel rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia”.
5 Con ordinanza depositata il 12 gennaio 2024, la Corte ha disposto il richiamo del
Ctu “ al fine di ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti in causa sulla base del mandato ricevuto in primo grado, provvedendo al ricalcolo del saldo del conto corrente, previa eliminazione degli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi dall'inizio del rapporto alla data del 30 settembre 2014”. Successivamente, a seguito della mancata accettazione dell'incarico da parte del consulente nominato in primo grado, è stata nominata consulente tecnico d'ufficio la Dott.ssa la Persona_1 quale in data 12 marzo 2025 ha depositato la propria relazione. Quindi, la causa è stata posta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 30 aprile 2025, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il primo motivo di appello principale è fondato.
La sentenza impugnata, pur dichiarando la nullità della clausola anatocistica ex art. 1283 c.c., ha limitato gli effetti di tale accertamento fino al secondo trimestre del 2000, ovvero fino alla comunicazione da parte della banca al correntista dell'applicazione del criterio della pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, ritenuta legittima dopo l'entrata in vigore del Dlgs 342/99 e della Delibera Cicr del
09.02.2000.
Ritiene la Corte che tale impostazione non possa essere condivisa, atteso che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 425/2000, che ha dichiarato la incostituzionalità del comma 3 dell'art. 25 Dlgs 342/99, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi non può essere applicata ai rapporti di conto corrente bancario conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, in quanto affetta da nullità ai sensi del citato art. 1283 c.c. Conseguentemente la successiva introduzione della clausola, a seguito della entrata in vigore della predetta delibera, non può essere confrontata ex art. 7 comma 2 Delibera Cicr citata “con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset”, dovendo procedersi a una nuova pattuizione della clausola, avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, in conformità all'art. 2 della Delibera Cicr
(si veda Cass. civ., Sez. I, n. 9140/2020, secondo cui, “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente
6 impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi,
è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”; si veda anche Sez. I, n. 29420/2020, che richiama in motivazione Cass.
9140/2020 citata). E ciò senza tralasciare che l'introduzione di tale clausola nei contratti comporta un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in conseguenza di quella radicale nullità, e pertanto essa richiede la specifica approvazione del correntista, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Delibera Cicr.
In ragione di tale accoglimento, in base alle risultanze della relazione di Ctu svolta nel presente grado di giudizio, va rideterminato il saldo del conto del conto corrente nr.
410084464 (successivamente variato in n. 300171078), alla data del 30.09.2014, a credito della correntista per la somma di € 45.648,73 (relazione di Ctu del 12.03.2025, pagg. 7-8), in luogo del minore saldo creditorio dichiarato in primo grado.
Il secondo motivo di appello principale è infondato.
Dal contratto di apertura di conto corrente del 9 ottobre 1990, si evince che la commissione di massimo scoperto è stata pattuita nella misura dello 0,125% sull'importo massimo debitore entro il limite di fido, sicché la clausola deve ritenersi legittima, in quanto prevede la misura percentuale e contiene il riferimento al valore sul quale detta percentuale deve essere calcolata.
Il terzo motivo di appello principale è infondato.
Il Tribunale ha correttamente richiamato la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1 comma 1 D.L. n. 394/2000, secondo la quale “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma secondo, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Dunque, affinché gli interessi non siano definiti usurari (sia corrispettivi sia moratori), deve ritenersi che essi debbano rispettare il limite del tasso soglia nel momento in cui sono stati promessi o convenuti, mentre non rileva l'abbassamento degli stessi che si verifichi in epoca successiva e, quindi, non rileva il momento temporale della dazione.
7 Va ulteriormente condivisa la sentenza impugnata, laddove viene ritenuto che la
CMS, fino al 31 dicembre 2009, non vada computata ai fini della determinazione del
Teg applicato in concreto dalla banca, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
2-bis D.L.
185/2008, laddove al secondo comma si prevede che la CMS entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM), dovendo rilevarsi che detta previsione ha portata innovativa sia per i nuovi contratti che per quelli in corso, essendo intervenuta a modificare per il futuro la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari (Cass. civ., Sez.
Un., n. 16303/2018).
Va disattesa anche la doglianza relativa alla decorrenza delle valute, atteso che nel contratto di apertura di conto corrente la decorrenza della valuta per i versamenti è prevista per il giorno susseguente a quello dell'operazione di versamento. Tale pattuizione deve ritenersi legittima in conformità all'art. 120 del Testo Unico Bancario e trova causa proprio nel contratto di conto corrente bancario, per il quale la banca esegue per conto del correntista le prestazioni di cassa relative ai pagamenti e alle riscossioni.
Il quarto motivo di appello principale è infondato.
Deve ritenersi corretta la statuizione di parziale compensazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata, di cui il Giudice di primo grado ha dato conto nella motivazione in ragione del parziale accoglimento della domanda. In effetti, dalla sentenza impugnata, si evince che il Tribunale ha disatteso le eccezioni di mancanza di causa della CMS e di nullità della clausola di interessi in caso di usura sopravvenuta e, pertanto, la pronuncia sulle spese deve ritenersi conforme al disposto dell'art. 92 Cpc.
L'appello incidentale proposto da è infondato. Controparte_1
Quanto al primo motivo, dall'atto introduttivo si evince che parte attrice ha posto la chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente a fondamento della propria azione di rideterminazione del credito e conseguente ripetizione dell'indebito, tant'è che nella prima memoria ex art. 183, comma 6, Cpc ha contestato l'eccezione di controparte di prescrizione, deducendo che essa decorreva dalla chiusura del conto, avvenuta per l'appunto nel 2014, e non dalle singole rimesse.
Ciò posto, non risulta che l'odierna appellante incidentale abbia tempestivamente sollevato l'eccezione di merito di inammissibilità della domanda di ripetizione sul presupposto che il conto fosse ancora in essere, non trovando riscontro in atti tale
8 specifica allegazione difensiva e probatoria. Peraltro, sotto tale profilo, si configura anche la violazione del divieto in appello di domande ed eccezioni nuove ai sensi dell'art. 345 Cpc.
Quanto al secondo e al terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente siccome connessi, devono disattendersi le ragioni a sostegno, atteso che, ai fini del calcolo del
TEG, deve tenersi conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, in quanto collegate all'erogazione del credito, come peraltro confermato nelle Istruzioni della Banca d'Italia, secondo cui tali voci di spesa concorrono al calcolo del TEG. Nel caso concreto, dalla relazione di Ctu si evince che, ai fini del calcolo del Teg, sono state computate le spese connesse alla erogazione del credito. Pertanto, in relazione ai profili di doglianza contenuti nei detti motivi, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto ritenuto e accertato nella sentenza impugnata sul punto.
In conclusione, va accolto il primo motivo di appello principale per quanto di ragione, mentre vanno rigettati gli altri motivi di appello principale e l'appello incidentale.
Per l'effetto dell'accoglimento del primo motivo di appello principale, CP_1 deve essere condannata al pagamento in favore della della
[...] Parte_1 somma di € 45.648,73 in luogo del minore importo accertato in primo grado, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In base al principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellata, comprese quelle di Ctu.
In ragione dell'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...] avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dal Parte_1
Tribunale di Trapani n. 485/2016 del 14 settembre 2016, nonché sull'appello incidentale proposto da avverso detta sentenza, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e difesa:
9 1) in accoglimento del primo motivo di appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il saldo del conto corrente nr. 410084464
(successivamente variato in n. 300171078), intrattenuto dalla con Parte_1 la alla data del 30.09.2014, a credito della correntista per la somma € Controparte_1
45.648,73, in luogo del minore saldo creditorio accertato in primo grado;
- per l'effetto, condanna la al pagamento della suddetta somma di Controparte_1
€ 45.648,73 in favore della in luogo del minore importo di cui Parte_1 alla statuizione di condanna in primo grado, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) rigetta gli altri motivi di appello principale e conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) rigetta l'appello incidentale;
4) condanna la al pagamento delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio in favore della che liquida in € 5.382,00, di cui € 382,00 Parte_1 per spese non imponibili, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e Iva;
- pone le spese di CTU del presente grado di appello, liquidate con separato decreto di pari data, in solido tra le parti nei confronti del consulente e nel rapporto tra esse a carico dell'appellata, con diritto dell'appellante di rivalersi sull'appellata per quanto eventualmente sborsato a detto titolo;
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la relativa impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 19 giugno 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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