Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 6.2.2025;
considerato che
la causa è stata chiamata all'udienza del 6.2.2025 per la decisione;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – IX Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°6422 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
T R A
( ) elettivamente domiciliata in Na- Parte_1 C.F._1 poli, alla Via Alcide De Gasperi, n.33 presso lo studio dell'avv. TATANGELO VINCENZO ( ) dal quale è rappresentato e difeso giu- C.F._2 sta procura in atti
- RICORRENTE-
E
( ) Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE - 1
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e, comunque, sintetizzando lo svolgimento del processo).
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 1° marzo 2023, Parte_2
ricorreva al Tribunale di Napoli per sentire condannare l'Ing.
[...] [...]
per l'inadempimento all'incarico affidatogli, avente ad og- CP_1 getto la presentazione di una SCIA per l'espletamento di opere di manu- tenzione, ordinaria e straordinaria, di un appartamento di sua proprietà, al fine di adibirlo ad affittacamere o B&B.
Con decreto del 03.04.2023 il giudice designato fissava, ex art. 281 de- cies e seg. cpc, l'udienza di comparizione per il 05.10.2023 cpc ed one- rava parte ricorrente di notificare il decreto, unitamente al ricorso intro- duttivo, nei termini di legge. Espletata la prima udienza, la causa era rin- viata per la discussione alla udienza del 06.02.2025.
Va dichiarata la contumacia di parte resistente, regolarmente citato (cfr. PEDC in atti) e non costituito nel presente giudizio.
In via preliminare va rilevato che il presente giudizio, pur essendo stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato successivamente al 28 febbraio 2023, e quindi in data successiva alla entrata in vigore della riforma del codice di rito (cd. riforma Cartabia), può proseguire nelle forme del nuovo rito semplificato di cognizione (previa riqualificazione in tale senso dell'atto introduttivo e del processo). Ed invero, condivi- dendo l'orientamento prevalente che si è affermato, questo Tribunale ri- tiene che l'erronea introduzione del processo con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., pur dopo l'abrogazione, ad opera dell'art. 3, comma 48, del d.lgs. n. 149/2022, del Capo III-bis del Titolo I, Libro IV del codice di rito, non ha carattere impediente rispetto alla prosecuzione del giudizio nelle forme del rito semplificato, ex artt. 281-decies ss. c.p.c. (cfr. ex multis Trib. Te- ramo, 14 marzo 2024).
Peraltro, nel caso di specie, il contraddittorio tra le parti risulta integro ed alcuna compromissione del diritto di difesa può rilevarsi nei confronti di parte resistente (oggi contumace) stante il corretto assolvimento dell'onere di notifica disposto con decreto del 03.04.2023 (in conformità alla nuova disciplina di cui all'art. 281-undecies, co. 2, cpc). Anche nel rito semplificato di cognizione, il contraddittorio si instaura con la notifica del ricorso e del decreto del GU, nel rispetto dei termini liberi a compari- re (40 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia). Ebbene, nel
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presente giudizio, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'u- dienza, risulta notificato a mezzo PEC al convenuto a cura dell'attore nel rispetto dei suddetti termini a comparire tra il giorno del- la notificazione del ricorso (13.04.2023) e quello dell'udienza di compari- zione (05.10.2023), sicché non risulta palesata alcuna violazione (in me- rito ai principi cardine del contraddittorio e del diritto di difesa) per il convenuto, che avrebbe potuto costituirsi e difendersi nel merito;
sul punto ritiene chi scrive che “l'erronea applicazione delle regole procedu- rali non può pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l'ac- certamento del diritto, sicché dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte, che la stessa ha tutta- via l'onere di allegare specificamente. Invero, poiché la pronuncia di me- rito è garanzia di effettività della tutela ex articolo 24 Cost., e l'articolo 111 Cost. assegna rilievo costituzionale al principio di ragionevole dura- ta del processo al pari di quello del diritto di difesa, il contemperamento dei due principi porta ad escludere la correttezza di interpretazioni che prevedano la regressione del processo per il mero rilievo della mancata realizzazione di determinate formalità, la cui omissione non abbia in concreto comportato limitazioni delle garanzie difensive” (cfr. Corte ap- pello Napoli sez. II, 22/06/2023, n.2920).
Nel merito, la domanda di responsabilità professionale formulata da parte ricorrente si fonda sull'asserito inadempimento di un incarico pro- fessionale, risalente al maggio del 2017, conferito da per Parte_1 curare gli adempimenti tecnico/urbanistici necessari al fine di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di sua proprietà, per adibirlo ad affittacamere / B&B, tra cui la presentazione ai compe- tenti uffici delle relative pratiche amministrative.
La ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: l'Ing. Per_1 cettava l'incarico e procedeva a presentare una SCIA (la n.1030/2017, PG/915534 del 25/11/2017); a seguito di tale attività professionale l'ing.
comunicava ad essa ricorrente che i lavori potevano essere ini- CP_1 ziati, come effettivamente iniziavano (con ditta da lui stesso consigliata); solo incidentalmente, in sede di espletamento di altri adempimenti am- ministrativi (e non tramite apposita comunicazione del tecnico), essa ri- corrente riceveva dall'ufficio competente la comunicazione, per le vie brevi, del rigetto della SCIA presentata dal professionista incaricato ed il divieto assoluto di iniziare i lavori di manutenzione;
dopo aver appreso il detto rigetto, contattato senza esito l'ing. , si era vista costretta a CP_1 nominare altro tecnico per rimediare alla situazione di irregolarità matu- rata, in quanto erano già state eseguite alcune opere senza le dovute autorizzazioni;
per regolarizzare detta posizione il nuovo tecnico aveva presentato una “Cila tardiva”, per sanare la condizione in cui si trovava l'immobile; il 25/06/2018, aveva eseguito i pagamenti necessari al rila-
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scio della sanatoria;
il 19/07/2018 era stata rilasciata l'autorizzazione dall'ufficio edilizia privata del Comune di Napoli per la e, Parte_3 solo dopo aver acquisito tale titolo, si era potuto procedere alla presen- tazione della per l'apertura del Bed and Breakfast. CP_2
Alla luce delle precedenti deduzioni, parte ricorrente ha lamentato un danno derivante dal rigetto del titolo autorizzatorio richiesto dal profes- sionista resistente, che avrebbe, altresì, determinato un ritardo nell'avvio dell'attività economica della ricorrente, quantificato nel perio- do intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza (di ) CP_2 Parte all'Ufficio preposto e l'effettivo inizio dell'attività professionale del di circa 8 mesi (con conseguente danno per il mancato godimento dell'immobile).
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità professionale del tecnico Ing. CP_1
, nella causazione del danno conseguente al mancato accogli-
[...] mento della SCIA, nonché di tutte le spese necessarie all'ottenimento successivo della prescritta autorizzazione urbanistica e per l'effetto la condanna del resistente al risarcimento del danno per complessivi € 10.140,00 di cui: euro 1140,00 per le spese tecniche necessarie alla so- luzione urbanistica;
euro 8000,00 per il mancato godimento dell'immobile ed euro 1000,00 per l'onorario del secondo tecnico di par- te;
il tutto con vittoria di spese.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito esplicitato.
La presente controversia deve essere inquadrata, al fine di essere risol- ta, nell'ambito della responsabilità civile del professionista, sub species, della responsabilità civile del tecnico incaricato di svolgere i lavori di ri- strutturazione di un immobile. L'inquadramento giuridico della questio- ne richiama il disposto dell'art.1176 c.c., che prevede come il soggetto obbligato, nell'adempiere al compito che gli sia stato conferito, debba usare la “diligenza del buon padre di famiglia”, la quale, qualora si tratti di prestazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, deve es- sere declinata, in ossequio al secondo comma di tale disposizione, con riguardo alla specifica natura dell'attività esercitata. In concreto, la dili- genza nell'eseguire la prestazione a regola d'arte e secondo le tecniche proprie dell'attività demandata, non è solo quella generica del bonus pa- ter familias, bensì quella più intensa e concreta che incombe al lavorato- re qualificato ed esperto in una determinata attività professionale (cfr., in tal senso, Cass.18 luglio 2002, n. 10454). Ciò, sempre che, ovviamente, la prestazione non implichi la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nel qual caso il prestatore d'opera non potrà essere chiamato a rispondere dei danni, se non per le ipotesi di dolo o colpa grave, in for- za del disposto di cui all'art. 2236 c.c. La violazione del dovere di diligen- za comporta, pertanto, l'inadempimento contrattuale, di cui il Tecnico incaricato dello svolgimento delle attività preliminari all'inizio dei lavori di ristrutturazione, così come qualsiasi altro professionista, dovrà esse-
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re chiamato a rispondere. Dunque, anche per colpa lieve, con la sola esclusione della sussistenza di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Da tali considerazioni discende, peraltro, come il regime probatorio che le parti erano tenute ad osservare nella presente controversia, fosse quello normativamente previsto dagli artt. 1218 e segg. c.c., in ordine al- la responsabilità nascente dal mancato adempimento di un contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt.2230 e segg. c.c.).
Peraltro, in materia di azione di responsabilità nei confronti di un pro- fessionista, l'attore è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, in- teso come pregiudizio monetariamente valutabile, sia che questo sia stato cagionato dalla insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, e quindi dalla sua difettosa prestazione professionale.
Non può, difatti, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia, in ogni caso, arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale, va provato non sol- tanto il danno concretamente subito, ma anche il nesso eziologico tra il predetto danno e la condotta del professionista, dal momento che non può essere ravvisata alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e quella dell'adempimento che sia del tutto mancato (cfr. Cass.18 giugno 1975, n.2439; Trib. Santa Maria Ca- pua Vetere, Sentenza del 6 dicembre 1989; Cass.28 aprile 1994, n.4044; Cass.7 agosto 2002, n.11901). Avuto specifico riguardo a tale ultimo elemento della fattispecie risarcitoria concretamente invocata (nesso di causalità), la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato il principio secondo cui, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento del- la prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve rite- nersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si ac- certi che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (tra le tante Cass. n.22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n.6967/06, Cass. n.9917/2010).
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, occorre stabilire, innanzitutto, se vi sia stata colpa del professionista nell'adem- pimento della propria prestazione individuando, dunque, un inadempi- mento a lui addebitabile e solo in caso affermativo, procedere ad indivi- duare l'esistenza del danno lamentato dalla ricorrente e, successiva- mente, del nesso eziologico tra l'eventuale inadempimento e il danno ri- sarcibile.
In altre parole, solo dopo aver accertato l'esistenza di un inadempimen- to colpevole imputabile questo Tribunale potrà esaminare i profili relati- vi al danno – se opportunamente provato dal ricorrente – nonché, at- traverso la cd. prognosi postuma, se questo sia causalmente collegato alla condotta del professionista.
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Ebbene, al fine di verificare la sussistenza del primo elemento (asserito inadempimento colpevole imputabile del professionista), va considerata la figura del tecnico incaricato di compiere opere di ristrutturazione di beni immobili, incarico professionale che comprende le attività burocra- tiche preordinate all'inizio di detti lavori di ristrutturazione. Quando il professionista ottiene l'incarico di svolgere e supervisionare i lavori di ri- strutturazione o progettazione di un immobile, infatti, deve usare la co- siddetta diligenza del buon padre di famiglia anche nella fase antece- dente l'avvio dei lavori veri e propri. Ciò comporta che, anche nella scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio pro- gettato, è tenuto a far sì che il progetto in questione, presenti tutti i pre- supposti tecnici e giuridici al fine del suo concreto utilizzo. Di conse- guenza, il tecnico che sbaglia un progetto, ovvero omette di presentare un'istanza per ottenere una concessione edilizia dalla Pubblica Ammini- strazione o, ancora, istruisce male l'istanza richiesta – come dedotto nel caso in esame – può incorrere in una forma di responsabilità professio- nale per inadempimento rispetto all'incarico assunto. Ed invero “il pro- gettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa ur- banistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva e corretta soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente” (Cfr. Cass. n. 2257/2007; n. 11728/2002; n. 22487/2004). E' agevole dedurre che, anche solo dall'incarico avente ad oggetto detti lavori di ristrutturazione conferito al tecnico e alla sua impresa, è possibile estendere i confini delle attività doverose anche a quelle preliminari all'inizio dei lavori, quali quelle buro- cratiche ed amministrative richieste dalla legge.
Nella fattispecie per cui è causa, la ricorrente individua l'inadempimento del tecnico nel rigetto della SCIA relativa ai lavori del suo appartamento, rigetto motivato dalla PA con l'incompletezza dell'istanza e l'erroneità di taluni elementi specificamente descritti nell'atto di diniego, asserita- mente riconducibili a negligenza dell'ingegnere. Tale inadempimento le avrebbe comportato la necessità di sostenere ulteriori spese (nomina e incarico di un nuovo tecnico, ulteriore istanza di in sanatoria e ulte- Pt_3 riore istanza di SCIA), nonché un danno da mancato godimento Parte dell'immobile e dal ritardato avvio dell'attività di
Al riguardo va rilevato che pur, rilevandosi il coinvolgimento del resi- stente dalla lettera di diniego di accoglimento (nella quale agli atti si CP_2 evince il nome dell'ing. tra i destinatari della stessa), non risulta CP_1 chiaro e univoco il ruolo del professionista all'interno della vicenda. Non è stato, infatti, prodotto alcun documento idoneo ad attestare la stipula di un contratto con il professionista resistente contumace avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dal quale poteva, poi, dedursi la doverosità delle attività preliminari quali la presentazione alla PA delle istanze ad ottenere le autorizzazioni necessarie.
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Né risulta provato che l'istanza di rilascio della SCIA sia stata concreta- mente presentata a firma dell'ing. : in nessuna parte Controparte_1 dell'avviso di rigetto (in atti) si rinviene, infatti, il nome del professionista come soggetto che ha materialmente formulato e presentato la detta istanza, né risulta prodotta la relativa domanda presentata all'ufficio competente per il rilascio della SCIA (dalla quale poteva evincersi effetti- vamente il nome del soggetto che aveva formulato e presentato la stes- sa); va precisato che nella diffida del 12.02.2018, indirizzata dalla ricor- rente al (cfr. fascicolo di parte) vi è un chiaro e univoco riferimen- CP_1 to alla presentazione della domanda a firma della ricorrente e non del professionista;
rimane, quindi, privo di prova certa l'effettiva identità del soggetto che ha presentato l'istanza di rilascio SCIA n. 1030/2017.
In conseguenza di tanto, oltre a non risultare sufficientemente dimo- strata la costituzione del rapporto professionale con l'ing. _3
, non può dirsi univocamente provato che l'attività di presenta-
[...] zione della SCIA, con tutto quel che la ricorrente ritiene errato e conse- guente, sia colpevolmente imputabile al professionista;
non risultando provato l'inadempimento colposo imputabile la domanda va rigettata.
Al di là di quanto sino ora argomentato, giova sottolineare che alcun elemento probatorio è stato prodotto (o richiesto) da parte ricorrente in tema di prova dei danni (diretti ovvero indiretti) subiti in conseguenza della asserita responsabilità del professionista resistente.
Come sopra, detto, è pacifico che per fondare il diritto risarcitorio del cliente non è sufficiente che venga fornita la sola prova della negligenza del professionista ma è necessario provare anche il danno che in con- creto gli è derivato e la sua riconducibilità causale alla condotta del det- to professionista: nulla di tutto ciò è stato prodotto o fatto all'interno del presente giudizio ed anche per questo la relativa domanda non può essere accolta.
Inoltre, il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata correttamente adem- piuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giu- dizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitati- vamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non ina- dempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.
Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione di merito, in ragione del cd. criterio della “ragione più li- quida”, atteso che la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia ne- cessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal 7
principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costi- tuzionalmente protette (cfr. Cassazione civile, n. 363 del 09/01/2019 se- condo cui “in applicazione del principio processuale della "ragione più li- quida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se lo- gicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamen- te le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la veri- fica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evi- denza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cassazione civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, secondo cui “l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida").
Nulla sulle spese che, in assenza di costituzione del convenuto, restano a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, sezione ottava civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella controversia civile in epigrafe indi- cata, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
• Rigetta la domanda proposta da perché infondata;
Parte_1
• Nulla per le spese.
Così deciso in NAPOLI, il 28.02.2025
IL GIUDICE Dr.ssa Barbara Di Tonto
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