Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2649 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paola Coniglio, con la quale è elettivamente domiciliato in Stilo
(RC) Via G. Marconi n. 11
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Silvano Imbriaci e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82
Resistente
OGGETTO: mancato pagamento indennità di disoccupazione
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/07/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che è un lavoratore agricolo a tempo determinato, iscritto nei relativi elenchi anagrafici;
- che, per l'anno 2022, ha lavorato in qualità di bracciante agricolo per un totale di 102 giornate;
- che, in data 14/01/2023, ha presentato all' domanda al fine di CP_1
ottenere l'indennità di disoccupazione agricola;
- che, nonostante fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, l' non ha provveduto ad erogare la prestazione;
CP_2
- che, pertanto, in data 06/07/2023, ha proposto ricorso al Comitato
Provinciale di Reggio Calabria, rimasto privo di esito. CP_1
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Chiede, previa fissazione dell'udienza di comparizione:
1. La condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
liquidazione e pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2022 domanda n. 2023951001557 nella misura di euro 1.998,23 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo;
3. La condanna dell' alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, CP_1
con distrazione ex art. 93 C.P.C. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che la domanda del ricorrente non è stata accolta in quanto egli risulta essere titolare di partita IVA, aperta dal 17/06/2019 e tuttora in attività;
- che l'attività di lavoro autonomo svolta è incompatibile con la prestazione oggetto di domanda;
- che l'art 2 del R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 prevede espressamente 3
che: “I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”;
- che il sig. non ha fornito prova di non avere svolto attività Pt_1
lavorativa autonoma.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Giova premettere che oggetto di giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola, come da domanda presentata in data 14/01/2023 e respinta dall' con la CP_1
seguente motivazione: “Iscritto come lavoratore autonomo non agricolo”.
L'indennità di disoccupazione agricola spetta al lavoratore a tempo determinato ove ricorrano le seguenti condizioni: iscrizione negli elenchi anagrafici dell'anno di competenza per non più di 270 giornate;
l'aver maturato un minimo di due anni di anzianità assicurativa;
il possesso di una contribuzione prevalente in agricoltura nell'anno per il quale è stata richiesta l'indennità e nell'anno precedente, con un accredito complessivo nel biennio di almeno 102 contributi giornalieri (tale ultimo requisito può essere maturato anche in un solo anno, purché sia maturata in precedenza l'anzianità assicurativa).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato l'iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2022 e lo svolgimento di 102 giornate lavorative in agricoltura, quali si evincono dall'estratto contributivo allegato al ricorso. 4
Pertanto, sono stati provati - e non sono oggetto di specifica contestazione - sia il requisito dell'anzianità contributiva che il requisito della contribuzione minima, unitamente al requisito dell'iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno di riferimento, per non più di 270 giornate.
Quanto al motivo su cui si fonda il provvedimento di rigetto della domanda, osserva il giudicante che in astratto un lavoratore agricolo, pur avendo una partita Iva attiva, magari per lo svolgimento di una piccola attività autonoma, può percepire l'indennità di disoccupazione agricola, purché sussistano determinate condizioni: non vi è, dunque, una incompatibilità di per sé tra la titolarità di partita iva e il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola.
A tal fine, innanzitutto, non è possibile essere iscritti per l'intero anno negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti e, allo stesso tempo, percepire la disoccupazione agricola.
Invece, se l'iscrizione è inferiore ad un anno e l'attività autonoma non ha comportato l'obbligo di iscrizione ad una gestione autonoma trova CP_1
applicazione il principio della prevalenza, con diritto all'indennità di disoccupazione se il lavoro svolto come operaio dipendente sia “prevalente” rispetto a quello svolto come lavoratore autonomo con partita Iva.
Al di là della titolarità della partita Iva (per coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali), dedotta dall' e non contestata da CP_1
parte ricorrente, non è stato allegato altro a sostegno del rigetto della domanda da parte dell' . CP_2
Ed invero, dal provvedimento di rigetto si evince soltanto che il ricorrente è “Iscritto come lavoratore autonomo non agricolo” ma nessuna iscrizione, presso gli elenchi dei lavoratori autonomi, è stata allegata dall' che si è limitato a dedurre la titolarità della partita IVA. CP_1
Nello specifico, l' ha motivato il rigetto in ragione della titolarità CP_2
della partita Iva, senza richiamare altri elementi, idonei a fondare lo 5
svolgimento, da parte del ricorrente, di attività autonoma e prevalente.
Ad esempio, non risulta un'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, neanche di ufficio (magari all'esito di un accertamento ispettivo), tale da far desumere, tra l'altro, lo svolgimento dell'attività autonoma in misura prevalente che, del resto, l' non ha neanche dedotto. CP_1
Ne discende che nessuna prova è stata fornita dall' circa l'esercizio CP_1
in maniera prevalente di attività in forma autonoma, non essendo, alla luce di quanto esposto, di per sé sufficiente la sola titolarità della partita Iva.
Nondimeno, parte ricorrente, a fronte di allegazioni nulle offerte dall' ha CP_1
allegato il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, quali l'iscrizione agli elenchi anagrafici del comune di residenza, il possesso di 102 contributi giornalieri nel biennio.
Con riferimento al possesso della partita Iva, l' non ha allegato CP_1
né l'obbligo di iscrizione negli elenchi dei coltivatori autonomi, né la prevalenza, in termini di redditi, di un'attività autonoma, confutata dal ricorrente che, invece, ha allegato, con la certificazione unica relativa all'anno
2022, di aver percepito un reddito complessivo pari a € 5666,00, di cui e
4902,00 derivante da attività di lavoro dipendente.
Pertanto, il ricorso va accolto, anche con riferimento al quantum richiesto, che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell' CP_1
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, attesa la natura seriale del contenzioso e in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2649/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto di Pt_1 6
a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per Pt_1
l'anno 2022, con conseguente condanna dell' al pagamento, in CP_1
favore dello stesso, della somma di € 1998,23, oltre interessi come per legge, dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 1312,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 23/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci