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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe DE TULLIO Presidente dott. Massimo SENSALE Consigliere dott. Luigi MANCINI Consigliere rel.
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 478 del ruolo generale dell'anno 2019 vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Daniele Ramondino, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. David Giuseppe Apolloni, giusta procura in atti
APPELLATA – APPELLANTE Incidentale
E
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio A. Iervolino, giusta procura in atti
APPELLATA
FATTI DI CAUSA 1. citava in giudizio la e la Parte_1 Controparte_3 CP_4
affinché il Tribunale di NA accertasse e dichiarasse la responsabilità, solidale
[...]
od esclusiva, per il sinistro subito e le condannasse, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al risarcimento dei danni in ragione delle lesioni personali quantificate in euro 16.888,27 o in quelle diverse somme ritenute di Giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore anticipatario.
A sostegno della propria domanda, assumeva: Parte_1
1. che in data 16.2.2013 nella sala bingo Mirage, in NA alla via Maddalena n. 40, nel mentre era seduta al tavolo da gioco, riceveva una telefonata e per non disturbare gli altri giocatori presenti al tavolo, si alzava per rispondere e, dopo pochi passi, scivolava a causa della presenza di acqua sul pavimento, cadendo rovinosamente e riportando un forte trauma, per cui si rendeva necessario l'intervento dell'ambulanza e, dopo un primo soccorso in loco, veniva trasporta al nosocomio “Santa Maria di Loreto Nuovo” di NA, dove le veniva diagnosticata una “frattura branca ileopubica”, con un decorso di giorni 70;
2. che vano era stato ogni tentativo di bonario componimento per il risarcimento del danno.
2. Si costituiva la quale, precisato che la era Controparte_4 Controparte_3
stata fusa nella chiedeva, ex art. 269 c.p.c. di chiamare in causa la Controparte_4
Controparte_2
In via preliminare, chiedeva di dichiarare la nullità della citazione ex art. 164, co. 3, c.p.c.; in via principale, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, e nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, chiedeva di dichiarare la bbligata a tenere indenne la società da quanto questa CP
avesse dovuto pagare a titolo di risarcimento del danno.
3. Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la la quale Controparte_5 eccepiva la nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo.
Eccepiva, ancora, l'inoperatività della polizza assicurativa, per inadempienze al dettato dell'art. 1913 c.c., imputabili all'assicurato, nonché l'inoperatività della copertura assicurativa alla luce dell'art. 12 dell'allegato alla polizza, il quale escludeva la garanzia per i danni derivanti da spargimento di acqua, salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture. Assumeva la nullità dell'atto di citazione dell'attrice, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Circa l'an debeatur, evidenziava l'assenza della c.d. “insidia e trabocchetto” invocata dall'attrice a sostegno della propria domanda, mentre, quanto al il quantum debeatur riteneva la somma richiesta eccessiva e sproporzionata. In ogni caso, la polizza prevedeva una franchigia di euro 250.00 ed un limite di risarcimento per ogni sinistro e per anno di euro 160.000,00.
Chiedeva di: accertare la nullità della chiamata del terzo;
accertare l'inadempienza dell'assicurato ex art. 1913 c.c.; accertare la nullità della citazione;
nel merito, rigettare le domande.
4. Il Tribunale di NA con la sentenza n. 11132, pubblicata in data 27.12.20218, rigettava la domanda attorea e per l'effetto condannava al Parte_1
pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore di Controparte_4
liquidate in euro 300,00 per spese ed euro 3.600,00 per competenze professionali, spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA. Rigettava la domanda di garanzia della nei confronti della e per l'effetto Controparte_4 Controparte_2
condannava la a pagare, in favore della Controparte_4 Controparte_2
le spese e competenze professionali liquidate in euro 200,00 per spese ed euro
[...]
1.800,00 per competenze professionali, spese generali nella misura del 15% oltre IVA e
CPA.
In motivazione deduceva: che la fattispecie andava sussunta nell'art. 2051 c.c.; Contr che non era stata raggiunta la prova della responsabilità della quale custode. Il teste
– che aveva anche sottoscritto una dichiarazione – aveva affermato che la attrice Tes_1
era inciampata in una sedia posta accanto al tavolo dalla stessa occupato. I testi di parte attrice, invece, avevano rilasciato dichiarazioni confuse, da cui si evinceva che essi non erano presenti sui luoghi di causa;
che doveva ritenersi provato che la dinamica del sinistro non fosse quella descritta dalla attrice, ma quella descritta dal teste;
Tes_1 che dunque l'unica responsabile del sinistro era la;
Parte_1
che a seguito del rigetto della domanda principale non doveva analizzarsi la domanda di manleva.
5. ha proposto appello, censurando la sentenza sulla base del Parte_1
seguente motivo di gravame: Violazione e comunque falsa applicazione delle norme di legge con particolare riferimento agli artt. 115-116-246 c.p.c.; agli artt. 2045-2051-2697
c.c. Errata e comunque superficiale valutazione delle istanze istruttorie. Errata e comunque illogica motivazione.
In particolare, l'appellante ha sostenuto come il giudice di prime cure abbia ritenuto di poter formare il suo convincimento sulla base delle dichiarazioni testimoniali di TE
(chiamato a testimoniare dalla , responsabile della sicurezza
[...] CP all'interno del locale, quindi, privo di terzietà ed indifferenza alle parti richieste al fine di ritenere attendibili e credibili le dichiarazioni rese. Al contrario le dichiarazioni dei testimoni introdotti da parte attrice sono state ritenute “contraddittorie e superficiali” ed invece sono state “precise e concordanti e confermano con dovizia di particolari la dinamica così come narrata da parte attrice”.
Sulla base di tali premesse, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare la domanda di risarcimento danni, proponibile e procedibile;
2. Dichiarare la domanda di risarcimento altresì fondata in fatto ed in diritto e, ritenuta sussistente la responsabilità dell' in via principale ex art. 2051 c.c. e solo in CP_6 via gradata ex art. 2043 c.c., condannare la società all'integrale risarcimento dei danni per complessivi euro 16.888,27 - o altra e diversa somma -, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
3. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, al procuratore antistatario.
6. Si è costituita CP_1
Ha precisato di aver incorporato l'appellata ed ha chiesto il rigetto Controparte_7 dell'appello, in quanto la dinamica del sinistro suggerita da è stata Parte_1
smentita dalla istruttoria;
sulla inattendibilità della testimonianza di E_
, perché dipendente dell'appellata, ha precisato che il testimone non è mai
[...] stato dipendente di sottolineando che all'udienza di escussione del teste, il CP_4
testimone ha dichiarato di essere disoccupato. ha proposto appello incidentale per la condanna al pagamento delle CP_8
spese processuali in favore della per aver chiamato in Controparte_2 causa la propria compagnia assicuratrice, precisando che il giudice di prime cure, preso atto della infondatezza della pretesa risarcitoria, avrebbe dovuto condannare Parte_1
al pagamento delle spese di lite scaturite dalla chiamata in causa di
[...] [...]
CP
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE E INCIDENTALE
A) Rigettare l'appello proposto dalla Signora per tutti i motivi di cui in narrativa Parte_1
e per l'effetto, confermare la sentenza n. 11132/ 2018 pronunciata dal Tribunale di NA nel giudizio N.R.G. 33265/2014, con vittoria di spese legali, compenso professionale,
CAP ed IVA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio;
B) Riformare la sentenza n. 11132/2018 pronunciata dal Tribunale di NA nel giudizio
N.R.G. 33265/2014 esclusivamente nella parte in cui ha condannato la convenuta principale alla refusione delle spese di lite in favore di per Controparte_2 tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la Signora al Parte_1
pagamento delle spese dovute alla compagnia terza chiamata, di entrambi i gradi di giudizio.
Disporre, altresì, che sia tenuta a restituire ad Controparte_2 CP_1 gli importi da quest'ultima corrisposti nelle more, in esecuzione della sentenza di primo grado.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell' appello, liquidare la minor somma che sarà ritenuta di giustizia, dichiarando la terza chiamata obbligata, in virtù del contratto di assicurazione per Controparte_2
responsabilità civile verso terzi concluso con la convenuta, a tenere indenne e, quindi a sostituire la società assicurata nel pagamento di qualsivoglia somma riconosciuta dal presente giudizio alla controparte a titolo di risarcimento del danno.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
Liquidare il danno nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto anche del concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c.
7. Si è costituita Controparte_2
Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., la nullità ex art. 163
c.p.c., co. 4, l'inoperatività della garanzia prevista nella polizza contratta da Parte_2 con oltre alla infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello proposto da CP . Parte_1
Ha chiesto pertanto di:
1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e ex art. 348 bis c.p.c.; 2. In via subordinata dichiarare l'appello infondato in fatto ed in diritto con condanna per l'appellante alla refusione dele spese di lite del doppio grado di giudizio. Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla per Parte_1
violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., avanzata dalla non è Controparte_2
fondata.
1.1.La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
1.2. Nella specie, ha individuato le parti della sentenza di primo Parte_1
grado oggetto di censura ed ha argomentato le ragioni per cui la prima sentenza dovrebbe essere emendata, indicando anche il senso delle modifiche. Per altro, che l'atto di impugnazione di risponda ai canoni di Parte_1 forma/sostanza richiesti dall'art. 342 cpc, è dimostrato dalla circostanza che le altre parti si sono compiutamente difese nel merito.
Parimenti non può essere condiviso il rilievo di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. proposto da mirando tale norma a “filtrare” gli appelli Controparte_2
che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis, ovvero alla prima udienza di trattazione;
per cui, essendo stato rinviato questo procedimento per conclusioni, deve ritenersi abbia già positivamente superato quel vaglio di ammissibilità.
2. L'eccezione di nullità dell'atto di appello, per violazione dell'art. 163, comma 3, n.
4) cpc (insufficiente esposizione dei fatti) è infondata.
2.1. L'art. 164, comma 4, cpc prevede che l'atto di citazione sia nullo, ove sia omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione dell'oggetto della domanda, ovvero se manchi l'esposizione dei fatti.
In caso di appello, i motivi di nullità della citazione, in genere, si sovrappongono alle cause di inammissibilità dell'appello, dettate dall'art. 342 cpc.
2.2. Nella specie, la ha preliminarmente ricostruito i fatti da cui è originata la Parte_1
domanda e lo svolgimento del giudizio di primo grado;
poi, ha individuato le parti della sentenza di primo grado fatte segno di censura (v. pgg.
8-11 della citazione) ed ha argomento le doglianze (v. pgg.11-18 della citazione).
Va dunque escluso che sussista alcuna carenza nella esposizione dei fatti, come invece segnalata dalla CP
3. L'appello promosso da merita accoglimento ai sensi della motivazione Parte_1
che segue.
4. Dagli atti di causa risulta provato che la sia caduta in quanto scivolata Parte_1 su dell'acqua presente sul pavimento della sala Bingo.
4.1. A differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, le dichiarazioni testimoniali di e non sono né contraddittorie, né confuse. Testimone_4 Testimone_5
Entrambe le testimoni hanno dichiarato che la , seduta al tavolo con loro, Parte_1 ricevette una prima telefonata al cellulare, alla quale la stessa non rispose;
poi ricevette una seconda telefonata e la si alzò per rispondere al telefono. Parte_1
Non vi è alcuna contraddizione – come invece ritenuto dal tribunale - nel fatto che le testimoni abbiano dichiarato che la non stava parlando al telefono, al momento Parte_1
della caduta: le testimoni hanno entrambe dichiarato che la si era alzata per Parte_1
rispondere alla telefonata, il che non implica che la stessa avesse già risposto, atteso che
è più probabile che la appellata attendesse di uscire dalla sala per potere rispondere.
La a dichiarato di ricordare che ai tavoli venivano serviti acqua e caffè, ma di Tes_4 non potere specificare la causa della presenza dell'acqua sul pavimento. A differenza di quanto ritenuto dal tribunale, non vi è alcuna contraddizione nelle parole della Tes_4
atteso che la stessa può ben avere visto che i camerieri servivano le bevande, ma può non avere visto il momento in cui dell'acqua veniva versata sul pavimento.
Le dichiarazioni delle due testimoni indicate non possono ritenersi inattendibili solo perché la la nuora della e la un'amica. Va infatti ricordato che la Tes_4 Parte_1 Tes_5
inattendibilità del testimone non può desumersi esclusivamente da rapporto che lo stesso ha con la parte, dovendo invece la inattendibilità desumersi da ulteriori e concreti elementi da cui emerga la poca credibilità della testimonianza (v. tra tante Cass. 6001/2023;
98/2019).
Neanche la testimonianza della uò ritenersi inattendibile solo perché la stessa Tes_4
ha dichiarato che il fatto avvenne il 12 febbraio e subito dopo aggiunse di non ricordare bene il girono, atteso che i fatti avvennero il 16 febbraio ed è anche ragionevole che la testimone, sentita a distanza di oltre tre anni dai fatti, potesse non ricordare perfettamente se l'evento fosse avvenuto il 12 o il 16 febbraio.
4.2. A fronte delle testimonianze di che, in sostanza, hanno confermato Tes_4 Tes_5 la dinamica dell'evento, come descritta dalla nel corso del giudizio, vi è la Parte_1
testimonianza di , il quale ha dichiarato che la cadde in quanto, Tes_1 Parte_1
appena alzata dal tavolo, inciampò in una sedia.
[...
ha dichiarato che al momento dei fatti egli era dipendente della società Tes_1
e che era presente ai fatti. Controparte_9
La ha depositato un foglio dei turni di servizio di sorveglianza presso la sala CP
bingo, relativo al giorno 16.2.2013, nel quale è inserita una dichiarazione del , del Tes_1 seguente tenore: “alle ore 17.25 circa, una donna anziana, nel correre verso l'uscita della sala fumatori non si avvedeva di una delle sedie presenti in sala, inciampava accidentalmente nella stessa rovesciando a terra. Accorrevo per accertamenti delle condizioni e allertavamo immediatamente il 118 che accorso su posto decideva per il ricovero”.
In sede di audizione testimoniale, il ha dichiarato: Tes_1
“ricordo che era il giorno 16.02.2023 intorno alle ore 17.30 ed ho visto una signora che, alzandosi da una sedia, inciampava in un'altra sedia”;
“la signora si trovava nella sala fumatori”; riconosco la dichiarazione scritta che mi viene mostrata datata 16.02.2013 e da me sottoscritta”;
“preciso che il verbale che mi è stato mostrato è stato scritto di mio pugno”;
“preciso che il luogo dove la signora era seduta si trovava vicino all'uscita della sala fumatori e la sedia in cui inciampava faceva parte del tavolo dove stata giocando”;
“non mi risulta che la signora fosse caduta a causa del pavimento bagnato o per la presenza di altro liquido in quanto era mio compito segnalare l'anomalia”;
“preciso che durante il mio turno di lavoro ero costantemente presente sul posto”;
“quel giorno ero di turno dalle ore 9.00 alle 18.00 e preciso molte volte restavo anche oltre
l'orario stabilito”;
“non redigo necessariamente i verbali alla fine del turno, ma non appena avevo un attimo di tempo”;
“ricordo che fu chiamata un'autoambulanza non ricorso però chi ha effettuato la chiamata”;
“non ricordo chi fu ad accompagnare la signora in ospedale”.
Mentre il ha dichiarato, nel foglio servizio, che la correva verso Tes_1 Parte_1
l'uscita ed inciampava in una delle sedie presenti in sala, in sede di prova testimoniale ha affermato che la inciampava in una sedia che faceva parte del tavolo al quale Parte_1
la stessa era seduta. Ora, appare diversa la dinamica descritta nelle due occasioni. Se la ha inciampato in una sedia che faceva parte del suo tavolo, non è ragionevole Parte_1 che la stessa sia inciampata quando stava correndo – attività, la corsa, di cui il Tes_1
in udienza non ha parlato -, visto che secondo questa descrizione, è caduta immediatamente;
inoltre, mentre in sede di dichiarazione testimoniale la sedia faceva parte del tavolo, nella dichiarazione verbalizzata nel foglio di servizio la sedia era una delle sedie presenti in sala.
Il , poi, ha escluso che potesse esserci acqua sul pavimento, in quanto egli era Tes_1
incaricato a segnalare tale presenza. Ora, il teste non ha dichiarato di essersi accertato che non vi era acqua sul pavimento, ma ne ha escluso la presenza in quanto, se ci fosse stata, egli l'avrebbe senz'altro rilevata. Tale affermazione dà per presupposto che il abbia correttamente eseguito il compito cui era preposto, presupposto, però, che Tes_1
non può dirsi provato: proprio la presenza di acqua sul pavimento sarebbe la prova che il non ha adempiuto correttamente al suo incarico. Per altro, non può tacersi il fatto Tes_1
che il aveva un certo interesse ad affermare che non vi era acqua sul pavimento, Tes_1 visto che era proprio lui l'incaricato a rilevarne la presenza.
Va infine rilevato che non si ha la prova che la dichiarazione contenuta nel foglio servizi sia stata redatta nell'immediatezza dell'evento – il che avrebbe assicurato una più probabile fedeltà ai fatti: lo stesso ha dichiarato che redigeva i verbali quando Tes_1
aveva un attimo di tempo.
4.3. Alla fine, la testimonianza del appare meno attendibile delle dichiarazioni Tes_1
delle due testi Tes_4 Tes_5
Pertanto, deve concludersi che risulti provato che la sia caduta scivolando su Parte_1 dell'acqua presente sul pavimento.
5. Ai sensi dell'art. 2051 c.c., il custode è responsabile dei danni derivanti dalle cose in sua custodia, fatta la salva la prova del caso fortuito.
5.1. Per custode deve intendersi il soggetto che abbia un effettivo e concreto potere di controllo sulla cosa, tanto da potere eliminare le situazioni di pericolo (v. tra varie, Cass.
858/2008).
Contr Nella specie, la , quale soggetto gestore della sala bingo nella quale la è Parte_1
caduta, è responsabile, nella qualità di custode della sala stessa, dei danni occorsi a quest'ultima, avendo la società il dovere e la potestà di eliminare le eventuali cause di pericolo per gli avventori - come può essere dell'acqua sparsa sul pavimento.
Contr
5.2. La non ha neanche allegato che la presenza di acqua sia derivata dal caso fortuito, tale da impedirle di provvedere alla rimozione. Pertanto, deve escludersi che vi sia la prova del caso fortuito.
6. Come emergente dalla documentazione medica prodotta dalla (referto Parte_1
e certificato di dimissione ospedaliera) e come confermato dal CTU, a seguito del sinistro del 16 febbraio 2013 l'appellante riportò la frattura della branca ileo pubica di destra. Il CTU ha anche confermato che la frattura in questione è pienamente compatibile con una caduta all'indietro, come ragionevolmente deve essere stata quella in cui è incorsa la
, dopo essere scivolata sull'acqua. Per altro, non può tacersi - e deve essere Parte_1
preso in esame quale ulteriore elemento di prova - che la , al momento del Parte_1 ricovero – quindi, nell'immediatezza dei fatti - ai sanitari riferì di un trauma lombare.
Il CTU così ha descritto il decorso della frattura fino alla guarigione medica:
“Trasportata in pari data presso l'Ospedale “Santa Maria di Loreto Nuovo” di NA (NA) i cui Sanitari visitarono la p, praticarono esame radiografico del bacino (“Frattura ileopubica destra”) e formularono diagnosi di: “frattura ileopubica destra”., trattenendola a ricovero. La dimissione avvenne in data 18/02/2013 con prescrizione di divieto di carico e terapia medica
Seguirono controlli clinici e strumentali in data:
-29/03/2013 (Centro “Trivellini” di NA (NA) esame radiografico del bacino: “… frammenti in buona posizione ed in fase riparativa”).
-04/04/2013 (UO di Ortopedia dell'Ospedale “Santa Maria di Loreto Nuovo” NA
(NA): “Può iniziare il carico …”).
05/04/2013 (UO di Ortopedia dell'ASL NA1 Centro di NA (NA): “carico assistito con coppia di bastoni canadesi …”).
29/04/2013 (Centro “Trivellini” di NA (NA) esame radiografico del bacino: “… frammenti in buona posizione ed in buona fase riparativa”).
-04/04/2013 (UO di Ortopedia dell'ASL NA1 Centro di NA (NA): “Può iniziare il carico …”).
- Certificato clinico dell'UO di Ortopedia dell'ASL NA1 Centro di NA (NA) del
05/04/2013 (“… continui fkt …”).
-Referto di esame radiografico del Centro “Trivellini” di NA (NA) del 29/04/2013 esame radiografico del bacino: “… frammenti in buona posizione ed in buona fase riparativa”).
-Certificato clinico dell'UO di Ortopedia dell'ASL NA1 Centro di NA (NA) del
03/05/2013
(“…. Continui fkt …”).
-Referto di esame radiografico del Centro “Trivellini” di NA (NA) del 28/05/2013
(.esame radiografico del bacino: “… frammenti in buona posizione ed in buona fase riparativa”).
-Certificato clinico dell'UO di Ortopedia dell'ASL NA1 Centro di NA (NA) del
31/05/2013. -Certificato clinico dell'UO di Ortopedia dell'ASL NA1 Centro di NA (NA) del
12/07/2013.
-Referto di esame radiografico del Centro “Trivellini” di NA (NA) del 13/09/2013
(esame radiografico del bacino: “… frammenti in buona posizione ed in buona fase riparativa”).
-Certificato clinico dell'UO di Ortopedia dell'ASL NA1 Centro di NA (NA) del
20/09/2013
(“… guarita con postumi da valutare”)”.
Alla luce del decorso medico, il CTU così ha quantificato la invalidità temporanea: “Su questa base l'invalidità temporanea conseguente alla malattia post-traumatica può stadiarsi in una iniziale invalidità temporanea totale (ITT) di 30 giorni, una invalidità temporanea parziale (ITP) progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul 50% per 15 giorni
e sul 25% di ulteriori 15 giorni”.
Quanto ai postumi residuati, il CTU ha dedotto: “Non apprezzabili fenomeni di ipotonotrofia muscolare a carico della coscia e della gamba. Il movimento di flessione ed abduzione dell'anca è limitato per cautela antalgica ai gradi estremi.
Il movimento di intrarotazione è limitato antalgicamente di circa ¼. Extrarotazione limitata ai gardi estremi Ginocchio asciutto, con rotula normomobile, non incrementato nel perimetro.
La sua funzionalità é conservata.
Non apprezzabile ispessimento capsulo-legamentoso del collo piede, la cui funzionalità é limitata di circa ¼ in tutti i movimenti.
Dolore alla digitopressione del V metatarso.
Accosciamento lievemente intralciato.
Deambulazione armonica, deambulazione sui talloni lamentata dolente. Conservata la deambulazione sulle punte”.
Alla luce di quanto riscontrato, il CTU ha quantificato la invalidità permanente, in riferimento ai barémes nazionali ed alla prassi medico-legale, nella misura del 4%, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Con la valutazione del CTU – per altro, non oggetto di specifica contestazione delle parti - questa Corte concorda, atteso che non appaiono evidenti aporie logiche nell'analisi e nelle conclusioni esposte dal consulente.
Pertanto, deve riconoscersi, in favore della , un danno biologico permanente Parte_1
nella misura del 4%, e un danno da invalidità temporanea totale di 30 giorni, una invalidità temporanea parziale nella misura del 50% per 15 giorni e una invalidità temporanea parziale, nella misura del 25%, per ulteriori 15 giorni.
7. Il danno biologico (o anche dinamico-relazionale) può essere liquidato secondo equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Al fine di quantificare monetariamente, secondo equità, il danno in questione, può farsi uso delle Tabelle in uso presso il tribunale di Milano, pubblicate nel 2024, in quanto strumento per assicurare una certa omogeneità alle valutazioni equitative (v. da Cass. 12408/2011;
3802/2015).
7.1. La , nata il [...], al momento del sinistro (16.02.2013) aveva 60 anni Parte_1
compiuti.
Pertanto, considerando il punto base nella misura di euro 1.654,52, e moltiplicando tale somma per la misura della invalidità accertata, risulta che la somma da liquidare è di euro
4.666,00.
7.2. Questa somma non deve essere aumentata a titolo di personalizzazione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (v. Cass. 31681/2024;
5865/2021).
Nella specie, la non ha allegato (né provato) alcuna particolare conseguenza Parte_1
della caduta, che non rientri tra le ordinarie conseguenze derivanti dalla rottura del bacino.
7.3. Alla appellante non spetta neanche il danno morale.
La liquidazione del danno morale, inteso quale sofferenza personale intima del soggetto, è autonoma rispetto a quella del danno dinamico-relazionale e necessita di allegazione e prova (anche per presunzioni) (v. Cass. 19922/2023; 9006/2022, in cui si legge che “il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico”).
La non ha né allegato, né provato di avere subito un danno morale;
pertanto, Parte_1
non va liquidata altra posta risarcitoria, oltre quella relativa al danno dinamico-relazionale.
7.4. Quanto al danno da invalidità temporanea, può prendersi quale base di calcolo la somma di euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale – come previsto dalle
Tabelle di Milano.
Pertanto, per 30 giorni di invalidità temporanea totale, 15 giorni in invalidità al 50% e 15 giorni di invalidità al 25%, va liquidata la somma di euro 4.743,70.
In complesso, a titolo di danno non patrimoniale (dinamico-relazionale) va liquidata la somma di euro 9.409,70.
7.5. Su tale somma, liquidata ai valori attuali, non sono dovuti gli interessi compensativi.
La Corte di cassazione ha statuito, ancora di recente, che “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base
a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (v. Cass. 6351/2025); già prima la stessa Corte aveva precisato che “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra
l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento” (v. Cass. 19063/2023). Nella specie, la non ha allegato di avere subito un danno ulteriore rispetto a Parte_1
quello compensabile con rivalutazione delle somme.
8. A titolo di danno patrimoniale alla spetta la somma di euro 164,65, per Parte_1 spese mediche sostenute – come riconosciuto anche dal CTU.
Va chiarito che alla spetta solo il rimborso delle spese che possono essere Parte_1
riferite al danno subito: pertanto, sono state escluse quelle riportate negli scontrini prodotti, in quanto questi sono mancanti di riferimenti specifici ai danni riportati dalla appellante.
Non è stata, inoltre, riconosciuta la somma di euro 50,00, spesa per il compenso al consulente di parte, atteso che non si tratta di spesa medica, ma di spesa con diversa causale.
La ha richiesto solo il rimborso delle spese mediche e non anche del compenso Parte_1
al consulente di parte.
Contr
9. In conclusione, la società deve essere condannata al pagamento, in favore di , della somma di euro 9.409,70 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale e di euro 164,65 a titolo di danno patrimoniale.
Contr 10. Nell'ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dalla , la ha Parte_1
riproposto la domanda di manleva nei confronti della CP
La domanda non è fondata.
Contr 10.1. Non è contestato che la abbia stipulato con la l'assicurazione contro CP
rischi n. M90038604 (prodotta in giudizio dalla . CP
10.2. Nell condizioni particolari contenute nell'allegato alla polizza, al paragrafo 12 si legge che “l'assicurazione non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture”.
Nella specie, la caduta in cui è incorsa la è stata determinata dalla presenza di Parte_1
acqua sul pavimento della sala bingo, ma nono è stato mai allegato da alcuna parte che la presenza di acqua sia stata dovuta alla rottura di tubature. Va evidenziato che lo spargimento di acqua cui fa riferimento il paragrafo 12 – per escluderlo dalla garanzia - è proprio quello accidentale, da qualunque causa sia provocato sia, purchè non causato dalle strutture idrica dell'immobile. 10.3. La società ha eccepito la nullità e l'inefficacia della clausola in questione, in quanto non sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c.
L'eccezione non è fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (v. Cass 8235/2010;
15598/2019; 25743/2023; 1261/2024).
Nella specie, la clausola di cui al paragrafo 12 delle condizioni particolari è volta solo a definire compiutamente quale sia l'oggetto della copertura assicurativa, escludendo che siano coperti i rischi collegati agli spargimenti accidentali di acqua non provenienti dalla rottura delle condutture.
Pertanto, la clausola in questione non ha carattere vessatorio e non si richiedeva, quindi, alcuna sottoscrizione ad hoc.
Contr 10.4. La società ha anche evidenziato che il paragrafo 12 in questione prevedeva anche che “la garanzia comprende i rischi derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili dei fabbricati e relativi rischi complementari”.
Deduce che la presenza di acqua sul pavimento deriva dalla omessa manutenzione della sala;
pertanto, alla luce del richiamato paragrafo 12, sussisteva la copertura assicurativa.
Anche questa eccezione è infondata.
Nella specie, non è stato allegato da alcuno che la presenza di acqua sia derivata dalla circostanza che in precedenza fossero stati svolti lavori di pulizia della sala bingo e che, quindi, l'acqua sia stata lasciata dagli addetti alle pulizie. Piuttosto – per quel che rileva - nelle testimonianze è stato adombrato che l'acqua sia stata fatta cadere sul pavimento dai camerieri mentre la servivano ai tavoli.
L'art. 12 prevede che siano coperti i rischi derivati dalla esecuzione delle operazioni di Contr pulizia, non i rischi derivati dalla omessa opera di pulizia – come vorrebbe la . La lettera della clausola è chiara nell'individuare i rischi coperti in quelli derivati dalle operazioni di pulizia, cioè da comportamenti attivi. Contr 10.5. In conclusione, la assicurazione stipulata dalla con la non copre il CP
rischio di danni derivati dalla presenza di acqua sul pavimento della sala bingo;
pertanto,
Contr deve rigettarsi la domanda di manleva formulata dalla .
Contr 11. Con il rigetto della domanda di garanzia, formulata dalla nei confronti della
Contr deve ritenersi infondato l'appello incidentale, promosso dalla in relazione CP
alla sua condanna alle spese di lite del primo grado in favore della CP
12. La sentenza di primo grado deve essere riformata, ai sensi della motivazione che precede.
13. In ragione della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
14. Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito finale e complessivo del giudizio.
Contr 15. La deve pagare le spese del doppio grado di giudizio in favore del difensore antistatario della , ai sensi dell'art. 91 cpc. Parte_1
La stessa società deve corrispondere le spese del doppio grado di giudizio anche in favore della sempre in ragione della soccombenza. CP
16. per la regolazione delle spese deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014 come integrato dal d.m. 147/2022.
17. Il valore della controversia è determinato in ragione dell'entità della somma liquidata, in favore della , a titolo di risarcimento del danno. Parte_1
Pertanto, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
18. Quanto al primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, va fatta applicazione dei valori medi ridotti del 50%, in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Pertanto, va liquidata la somma di euro 2.538,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
19. quanto al secondo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, va fatta applicazione die valori medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
20. Il compenso del CTU nominato nel grado di appello, già liquidato con precedente
Contr decreto, deve gravare in via definitiva sulla .
21. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte
Contr dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA, definitivamente pronunciando, così decide:
a) in accoglimento dell'appello promosso da , riforma la sentenza del Parte_1 tribunale di NA n. 11132, pubblicata il 27.12.2018 e, per l'effetto, condanna la
[...]
al pagamento in favore di della somma di euro 9.409,70 CP_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di euro 164,65 a titolo di danno patrimoniale;
b) rigetta la domanda di manleva formulata dalla nei confronti della Controparte_1
Controparte_5
c) condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_1
favore del difensore antistatario di e liquida, quanto al primo grado, Parte_1
la somma di euro 2.538,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto al secondo grado, la somma di euro 2.904.50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
d) condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_1 favore della liquidando, quanto al primo grado, la somma di euro Controparte_5
2.538,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto al secondo grado, la somma di euro 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
e) pone, in via definitiva, il compenso del CTU a carico della Controparte_1
f) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante incidentale dell'ulteriore Controparte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 24.04.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott. Luigi Mancini