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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 495/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
EG IL
elettivamente domiciliata presso Email_2
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
elettivamente domiciliata presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220008614215000 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1834/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti: Parti assenti alle ore 9.05.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed alla Regione Sicilia-Assessorato alle Finanze il 12 febbraio 2024 mediante posta elettronica certificata, la Sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avvocati Difensore_1 ed Difensore_2, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291.2022.00086142.15.000, emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione e notificata il 22 dicembre 2023, con cui si chiedeva il pagamento dell'importo di € 517,87, oltre diritti di notifica, per tasse automobilistiche dell'anno 2019, con accessori, reclamate dalla Regione Sicilia-Assessorato all'Economia-Dipartimento Finanze e Credito Serv. 2 Tasse Auto, afferenti a tre veicoli. La ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza della sua notifica, violazione dell'art. 148 C.p.c.; 2) illegittimità della cartella di pagamento per violazione del procedimento: mancata notifica dell'atto prodromico;
3) illegittimità della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione del credito. Così concludeva:
“PIACCIA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AGRIGENTO accogliere il presente ricorso e del pari accogliendo i motivi in esso esposti, riconoscere e dichiarare, con qualsivoglia motivazione l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento impugnato, anche per insussistenza e/o inesistenza e/o intervenuta prescrizione del credito”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate il 28 gennaio 2025, con cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito avanzata dalla parte ricorrente, invocando la sospensione dei termini di prescrizione prevista dal D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adottava le seguenti conclusioni:
“CONCLUDE affinché l'Ill.ma Corte di giustizia tributaria di primo grado adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare: - nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
-nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla asserita omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992”. La Regione Siciliana, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate il 04 dicembre 2025, rilevando in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo ai motivi di opposizione proposti dalla parte ricorrente ed inerenti alla notifica della cartella di pagamento impugnata, essendo detta attività di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle vesti di agente notificatore. Contestava la fondatezza ei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni:
“Chiede a Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Agrigento adita di volere, - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana, quale Ente impositore, per quanto dedotto in narrativa in ordine alla prescrizione conseguente alla notificazione della cartella 2019 in data 22.12.2023, tenendo indenne la deducente da qualsivoglia onere conseguente l'eventuale soccombenza in giudizio per le motivazioni inerenti all'attività notificatoria-esecutiva posta in essere dall'Agente notificatore che dovrà manlevare e rivalsare l'odierna resistente Ente impositore di quanto la stessa fosse tenuta a pagare per spese in favore del ricorrente;
- dichiarare la correttezza dell'operato dell'Ente impositore per quanto concerne il modus operandi in ordine all'attività relativa all'emissione della cartella, formazione e consegna del ruolo all'Ente notificatore;
compensare le spese di giustizia”. In data 11.12.2025 la parte ricorrente depositava una Memoria Illustrativa, con cui insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da distrarre in favore dei procuratori antistatari. Il giorno 22 dicembre 2025 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 è fondato e va, pertanto, accolto. Priva di fondamento è la censura di illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza della sua notifica, essendo stato dimostrato dall'Agente della riscossione che la cartella di pagamento n. 291.2022.00086142.15.000 è stata ritualmente notificata dal Messo notificatore Nominativo_1 in Ricorrente_1data 22 dicembre 2023 mediante consegna a mani della medesima parte ricorrente, Ricorrente_1, che ha sottoscritto per ricezione la relata di notifica, versata in atti. Fondato ed assorbente è, di contro, il motivo di impugnazione con cui è stata rilevata la prescrizione delle tasse automobilistiche iscritte a ruolo e di cui alla cartella di pagamento oggetto di ricorso. L'atto impugnato, infatti, porta l'iscrizione a ruolo di un credito vantato dalla Regione Siciliana per tasse automobilistiche afferenti all'anno 2019. Con riferimento al bollo auto va rilevato che l'Ente impositore titolare del credito può agire per ottenere il pagamento della tassa automobilistica non corrisposta entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento stesso, così come previsto dall'art. 3 del D.L. 06.01.1986 n. 2, convertito nella legge 07.03.1986 n.60, che ha modificato il D.L.
30.12.1982 n. 953, convertito nella Legge 28.02.1983 n.53; cioè l'azione dell'Amministrazione creditrice per riscuotere la tassa automobilistica si prescrive in tre anni. Va rilevato ancora che l'art. 2943 Codice Civile afferma che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, sia di cognizione che conservativo o di esecuzione, ovvero da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (quarto comma articolo citato). Ciò chiarito in punto di diritto va esaminata la fattispecie concreta. La cartella di pagamento n. 291.2022.00086142.15.000, con cui si chiede il pagamento di tasse automobilistiche dell'anno 2019, è stata notificata il 22 dicembre 2023, come documentato dall'Agente della riscossione e non contestato tra le parti, quindi oltre il termine di prescrizione del
31 dicembre del terzo anno successivo a quello di riferimento della tassa, cioè oltre il 31 dicembre 2022. Nessuna prova dell'esistenza e della notifica al contribuente di atti interruttivi della prescrizione è stata fornita nel processo dalle resistenti Agenzia delle Entrate-Riscossione e Regione Sicilia, ragione per cui il diritto di ottenere il pagamento delle tasse automobilistiche portate dalla cartella di pagamento in questione si è prescritto alla data predetta del 31 dicembre 2022, antecedente la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 22 dicembre 2023. Priva di fondamento, peraltro, è l'eccezione di parte resistente secondo cui vi sarebbe stata la sospensione del decorso del termine di prescrizione per effetto della normativa emergenziale conseguente alla pandemia da COVID 19, in quanto il richiamato art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”) prevede la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate con esclusivo riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis, cioè a decorrere dall'08 marzo 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2021. Dall'esame dell'impugnata cartella di pagamento si evince, invero, che il ruolo N. 2022/000978 è stato consegnato all'Agente della Riscossione il 10 aprile 2022, mentre il ruolo n. 2022/000880 è stato consegnato al concessionario il 25 marzo 2022, cioè oltre l'intervallo temporale indicato dalla sopra richiamata normativa (dal 08 marzo 2020 al 31 dicembre 2021). Per le superiori argomentazioni la cartella di pagamento oggetto di ricorso è illegittima e va, conseguentemente, annullata. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico delle parti resistenti in solido tra di loro, le stesse si liquidano in complessivi € 300,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarre in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti al pagamento, in solido tra di loro, delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 300,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente. Agrigento, 22 dicembre 2025. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 495/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
EG IL
elettivamente domiciliata presso Email_2
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
elettivamente domiciliata presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220008614215000 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1834/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti: Parti assenti alle ore 9.05.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed alla Regione Sicilia-Assessorato alle Finanze il 12 febbraio 2024 mediante posta elettronica certificata, la Sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avvocati Difensore_1 ed Difensore_2, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291.2022.00086142.15.000, emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione e notificata il 22 dicembre 2023, con cui si chiedeva il pagamento dell'importo di € 517,87, oltre diritti di notifica, per tasse automobilistiche dell'anno 2019, con accessori, reclamate dalla Regione Sicilia-Assessorato all'Economia-Dipartimento Finanze e Credito Serv. 2 Tasse Auto, afferenti a tre veicoli. La ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza della sua notifica, violazione dell'art. 148 C.p.c.; 2) illegittimità della cartella di pagamento per violazione del procedimento: mancata notifica dell'atto prodromico;
3) illegittimità della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione del credito. Così concludeva:
“PIACCIA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AGRIGENTO accogliere il presente ricorso e del pari accogliendo i motivi in esso esposti, riconoscere e dichiarare, con qualsivoglia motivazione l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento impugnato, anche per insussistenza e/o inesistenza e/o intervenuta prescrizione del credito”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate il 28 gennaio 2025, con cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito avanzata dalla parte ricorrente, invocando la sospensione dei termini di prescrizione prevista dal D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adottava le seguenti conclusioni:
“CONCLUDE affinché l'Ill.ma Corte di giustizia tributaria di primo grado adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare: - nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
-nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla asserita omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992”. La Regione Siciliana, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate il 04 dicembre 2025, rilevando in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo ai motivi di opposizione proposti dalla parte ricorrente ed inerenti alla notifica della cartella di pagamento impugnata, essendo detta attività di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle vesti di agente notificatore. Contestava la fondatezza ei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni:
“Chiede a Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Agrigento adita di volere, - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana, quale Ente impositore, per quanto dedotto in narrativa in ordine alla prescrizione conseguente alla notificazione della cartella 2019 in data 22.12.2023, tenendo indenne la deducente da qualsivoglia onere conseguente l'eventuale soccombenza in giudizio per le motivazioni inerenti all'attività notificatoria-esecutiva posta in essere dall'Agente notificatore che dovrà manlevare e rivalsare l'odierna resistente Ente impositore di quanto la stessa fosse tenuta a pagare per spese in favore del ricorrente;
- dichiarare la correttezza dell'operato dell'Ente impositore per quanto concerne il modus operandi in ordine all'attività relativa all'emissione della cartella, formazione e consegna del ruolo all'Ente notificatore;
compensare le spese di giustizia”. In data 11.12.2025 la parte ricorrente depositava una Memoria Illustrativa, con cui insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da distrarre in favore dei procuratori antistatari. Il giorno 22 dicembre 2025 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 è fondato e va, pertanto, accolto. Priva di fondamento è la censura di illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza della sua notifica, essendo stato dimostrato dall'Agente della riscossione che la cartella di pagamento n. 291.2022.00086142.15.000 è stata ritualmente notificata dal Messo notificatore Nominativo_1 in Ricorrente_1data 22 dicembre 2023 mediante consegna a mani della medesima parte ricorrente, Ricorrente_1, che ha sottoscritto per ricezione la relata di notifica, versata in atti. Fondato ed assorbente è, di contro, il motivo di impugnazione con cui è stata rilevata la prescrizione delle tasse automobilistiche iscritte a ruolo e di cui alla cartella di pagamento oggetto di ricorso. L'atto impugnato, infatti, porta l'iscrizione a ruolo di un credito vantato dalla Regione Siciliana per tasse automobilistiche afferenti all'anno 2019. Con riferimento al bollo auto va rilevato che l'Ente impositore titolare del credito può agire per ottenere il pagamento della tassa automobilistica non corrisposta entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento stesso, così come previsto dall'art. 3 del D.L. 06.01.1986 n. 2, convertito nella legge 07.03.1986 n.60, che ha modificato il D.L.
30.12.1982 n. 953, convertito nella Legge 28.02.1983 n.53; cioè l'azione dell'Amministrazione creditrice per riscuotere la tassa automobilistica si prescrive in tre anni. Va rilevato ancora che l'art. 2943 Codice Civile afferma che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, sia di cognizione che conservativo o di esecuzione, ovvero da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (quarto comma articolo citato). Ciò chiarito in punto di diritto va esaminata la fattispecie concreta. La cartella di pagamento n. 291.2022.00086142.15.000, con cui si chiede il pagamento di tasse automobilistiche dell'anno 2019, è stata notificata il 22 dicembre 2023, come documentato dall'Agente della riscossione e non contestato tra le parti, quindi oltre il termine di prescrizione del
31 dicembre del terzo anno successivo a quello di riferimento della tassa, cioè oltre il 31 dicembre 2022. Nessuna prova dell'esistenza e della notifica al contribuente di atti interruttivi della prescrizione è stata fornita nel processo dalle resistenti Agenzia delle Entrate-Riscossione e Regione Sicilia, ragione per cui il diritto di ottenere il pagamento delle tasse automobilistiche portate dalla cartella di pagamento in questione si è prescritto alla data predetta del 31 dicembre 2022, antecedente la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 22 dicembre 2023. Priva di fondamento, peraltro, è l'eccezione di parte resistente secondo cui vi sarebbe stata la sospensione del decorso del termine di prescrizione per effetto della normativa emergenziale conseguente alla pandemia da COVID 19, in quanto il richiamato art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”) prevede la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate con esclusivo riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis, cioè a decorrere dall'08 marzo 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2021. Dall'esame dell'impugnata cartella di pagamento si evince, invero, che il ruolo N. 2022/000978 è stato consegnato all'Agente della Riscossione il 10 aprile 2022, mentre il ruolo n. 2022/000880 è stato consegnato al concessionario il 25 marzo 2022, cioè oltre l'intervallo temporale indicato dalla sopra richiamata normativa (dal 08 marzo 2020 al 31 dicembre 2021). Per le superiori argomentazioni la cartella di pagamento oggetto di ricorso è illegittima e va, conseguentemente, annullata. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico delle parti resistenti in solido tra di loro, le stesse si liquidano in complessivi € 300,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarre in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti al pagamento, in solido tra di loro, delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 300,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente. Agrigento, 22 dicembre 2025. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione