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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 29/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10623/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CASTELLANA SALVATORE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CAPOTORTI VALERIA) CP_1
(Avv. GIUNTA FRANCESCO) Controparte_2
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere;
◊ condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del CP_1
ricorrente, delle spese di lite, nella misura del 50%, che liquida in complessivi euro 850,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, disponendone la compensazione per la restante parte;
◊ compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE: Con ricorso depositato in data 10/07/2024, il ricorrente – premesso di essere stato titolare di partita iva e di essere stato iscritto alla gestione previdenziale - esponeva di essere stato assunto, in data 18/04/2016, a CP_1
tempo pieno e indeterminato, presso la Tech Servizi S.r.l. e di avere comunicato, dunque, all'ente previdenziale resistente di non essere più un lavoratore iscritto alla gestione previdenziale precisava che, per mera CP_1
dimenticanza, non aveva provveduto ad effettuare la cancellazione alla Camera di Commercio e che, in data
14/02/2024, il consulente aveva provveduto alla cancellazione dal registro delle imprese;
aggiungeva di avere ricevuto, in data 10/06/2024, la notifica di una cartella di pagamento e di avere appreso, al momento dell'apertura del plico, che si trattava, in realtà, della notifica dell'intimazione di pagamento n.
96202490082640270000 - contenente gli avvisi di addebito con identificativo 59620160000714588000, n.
59620160005379552000, n. 59620170002912712000, n. 59620180001353224000, n.
59620180005700667000 e n. 59620190001245546000 - a mezzo della quale gli veniva richiesto, da parte dell' il pagamento dei contributi per anni successivi al 2016; sottolineava di essere venuto a conoscenza CP_1
di tali avvisi di addebito solo attraverso la notifica della citata intimazione di pagamento, avvenuta a cura dell'agente della riscossione in data 10/06/2024, e chiedeva accertarsi e dichiararsi, quindi, l'illegittimità degli atti opposti e contestati, non essendo da egli dovuti i contributi richiesti, in virtù del rapporto di lavoro subordinato full time sorto in data 18/04/2016.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 04/10/2024, l' chiedeva dichiararsi CP_1
cessata la materia del contendere a seguito di emanando provvedimento di sgravio dei contributi e degli accessori azionati, con compensazione delle spese di lite, non avendo provveduto il ricorrente, come dal medesimo rappresentato in ricorso, alla cancellazione dalla camera di commercio.
L' , costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 4/11/2024, Controparte_3
chiedeva rigettarsi il ricorso, variamente argomentando, ma, preso atto di quanto riferito dall'ente impositore,
aderiva, in sede di note autorizzate depositate in data 15/11/2024, alle conclusioni da questo formulate.
Anche il ricorrente, stante l'annullamento degli atti da parte dell' aderiva, in sede di note scritte, alla CP_1
richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese di lite, tanto perché l' era a conoscenza, dal 18/10/2016, del rapporto CP_1
di lavoro subordinato, quanto perché il medesimo ente non aveva provveduto alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta.
Fissata udienza di discussione e decisione, sulla scorta delle conclusioni scritte rassegnate dalle parti, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza. Nel caso in esame - essendo venuto meno, a seguito dell'annullamento da parte dell' degli atti in questa CP_1
sede contestati, l'interesse ad agire, che, costituendo una condizione dell'azione, deve esserci fino al momento della decisione – non sussiste la necessità di una pronuncia del giudice e, dunque, non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, ritiene questo Giudice
che sussistano nel caso di specie – tenuto conto della condotta complessiva delle parti e, in particolare, della circostanza che il ricorrente non ha provveduto alla cancellazione dalla camera di commercio e dell'ulteriore circostanza che l'ente previdenziale resistente non ha provveduto a fornire prova dell'intervenuta notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento in questa sede opposta - i presupposti per disporne la compensazione nella misura del 50%.
Fermo restando quanto sopra chiarito, le spese sono liquidate avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M.
n. 147/2022 nelle cause previdenziali di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
◊
Così deciso in Palermo, il 01/02/2025.
IL GOP
EMANUELA AL AR LA RL
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 29/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10623/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CASTELLANA SALVATORE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CAPOTORTI VALERIA) CP_1
(Avv. GIUNTA FRANCESCO) Controparte_2
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere;
◊ condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del CP_1
ricorrente, delle spese di lite, nella misura del 50%, che liquida in complessivi euro 850,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, disponendone la compensazione per la restante parte;
◊ compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE: Con ricorso depositato in data 10/07/2024, il ricorrente – premesso di essere stato titolare di partita iva e di essere stato iscritto alla gestione previdenziale - esponeva di essere stato assunto, in data 18/04/2016, a CP_1
tempo pieno e indeterminato, presso la Tech Servizi S.r.l. e di avere comunicato, dunque, all'ente previdenziale resistente di non essere più un lavoratore iscritto alla gestione previdenziale precisava che, per mera CP_1
dimenticanza, non aveva provveduto ad effettuare la cancellazione alla Camera di Commercio e che, in data
14/02/2024, il consulente aveva provveduto alla cancellazione dal registro delle imprese;
aggiungeva di avere ricevuto, in data 10/06/2024, la notifica di una cartella di pagamento e di avere appreso, al momento dell'apertura del plico, che si trattava, in realtà, della notifica dell'intimazione di pagamento n.
96202490082640270000 - contenente gli avvisi di addebito con identificativo 59620160000714588000, n.
59620160005379552000, n. 59620170002912712000, n. 59620180001353224000, n.
59620180005700667000 e n. 59620190001245546000 - a mezzo della quale gli veniva richiesto, da parte dell' il pagamento dei contributi per anni successivi al 2016; sottolineava di essere venuto a conoscenza CP_1
di tali avvisi di addebito solo attraverso la notifica della citata intimazione di pagamento, avvenuta a cura dell'agente della riscossione in data 10/06/2024, e chiedeva accertarsi e dichiararsi, quindi, l'illegittimità degli atti opposti e contestati, non essendo da egli dovuti i contributi richiesti, in virtù del rapporto di lavoro subordinato full time sorto in data 18/04/2016.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 04/10/2024, l' chiedeva dichiararsi CP_1
cessata la materia del contendere a seguito di emanando provvedimento di sgravio dei contributi e degli accessori azionati, con compensazione delle spese di lite, non avendo provveduto il ricorrente, come dal medesimo rappresentato in ricorso, alla cancellazione dalla camera di commercio.
L' , costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 4/11/2024, Controparte_3
chiedeva rigettarsi il ricorso, variamente argomentando, ma, preso atto di quanto riferito dall'ente impositore,
aderiva, in sede di note autorizzate depositate in data 15/11/2024, alle conclusioni da questo formulate.
Anche il ricorrente, stante l'annullamento degli atti da parte dell' aderiva, in sede di note scritte, alla CP_1
richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese di lite, tanto perché l' era a conoscenza, dal 18/10/2016, del rapporto CP_1
di lavoro subordinato, quanto perché il medesimo ente non aveva provveduto alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta.
Fissata udienza di discussione e decisione, sulla scorta delle conclusioni scritte rassegnate dalle parti, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza. Nel caso in esame - essendo venuto meno, a seguito dell'annullamento da parte dell' degli atti in questa CP_1
sede contestati, l'interesse ad agire, che, costituendo una condizione dell'azione, deve esserci fino al momento della decisione – non sussiste la necessità di una pronuncia del giudice e, dunque, non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, ritiene questo Giudice
che sussistano nel caso di specie – tenuto conto della condotta complessiva delle parti e, in particolare, della circostanza che il ricorrente non ha provveduto alla cancellazione dalla camera di commercio e dell'ulteriore circostanza che l'ente previdenziale resistente non ha provveduto a fornire prova dell'intervenuta notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento in questa sede opposta - i presupposti per disporne la compensazione nella misura del 50%.
Fermo restando quanto sopra chiarito, le spese sono liquidate avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M.
n. 147/2022 nelle cause previdenziali di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
◊
Così deciso in Palermo, il 01/02/2025.
IL GOP
EMANUELA AL AR LA RL
(firmato digitalmente a margine)