Articolo 2 della Legge 6 febbraio 1980, n. 17
Articolo 1Articolo 3
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13 febbraio 1980
Art. 2.
All'onere di L. 5.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1980
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