CA
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1067/2021
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1067 dell'anno
2021
T R A
(cod. fisc. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Lancieri, in virtù di procura in calce all'atto di appello in virtù di delibera di G.C. n. 44 del 25/03/2021, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bari (Corso Cavour n. 124) [PEC: Fax 080.5211483] Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_2
sentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Guerra, Guido Guerra e
Simona De Napoli in virtù di procura in calce all'opposizione a decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Giovanni Guerra (Via Emilio
Morosini n. 16) [PEC fax 065810825] Email_2
APPELLATA in persona del Curatore pro tempore Controparte_2 pagina 1 di 7 APPELLATO CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi il 4.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.07.2017 la società Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 2751/17 con cui le era stato ingiunto, in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di € 89.747,79, oltre interessi legali e spese del procedimento in favore del eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Bari in Parte_3
quanto nel contratto di fideiussione, all'art. 11, era stata espressamente prevista la competenza esclusiva del Tribunale di Roma;
contestando la sussistenza del credito vantato non essendo stato meglio indicato l'inadempimento della società ; deducendo l'invalidità del Controparte_2
contratto di fideiussione non essendo stato sottoscritto il contratto principale a cura del fideiussore, che non lo aveva accettato e non aveva potuto prenderne visione non essendo in possesso del relativo originale nonché per mancanza di sottoscrizione del contratto di fideiussione a cura del beneficiario;
sostenendo l'inefficacia del medesimo contratto in difetto della concessione di garanzie ipotecarie, così come previsto nell'art. 10, a cura della società
: aggiungendo che la società garantita non aveva provveduto al regolare Controparte_2
versamento del premio.
Chiedeva, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa la società Controparte_2
in relazione ai comportamenti omissivi tenuti (omesso versamento di retribuzioni ai propri dipendenti), l'accoglimento dell'eccezione preliminare e dell'opposizione proposta, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 24.11.2017 si costituiva il , in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, deducendo che il contratto concluso tra l'opponente e la doveva correttamente qualificarsi come contratto Controparte_3 autonomo di garanzia, con l'effetto di escludere le eccezioni fondate sul rapporto o sullo stesso titolo contrattuale avente ad oggetto la garanzia;
contestava poi l'eccezione di incompetenza per pagina 2 di 7 territorio in quanto inammissibilmente formulata e relativa ad un contratto di cui esso deducente non risultava parte;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure mosse in ordine alla validità ed efficacia del contratto di garanzia;
sosteneva nel merito la fondatezza della pretesa creditoria monitoriamente azionata.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la società non si costituiva in Controparte_2
giudizio.
All'udienza del 16.0.2019 il processo veniva dichiarato interrotto per l'intervenuto fallimento della terza chiamata e successivamente riassunto.
Con sentenza n. 214/2021 depositata in cancelleria il 19.01.2021 il Tribunale di Bari, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, così decideva: “1) dichiara l'incompetenza del giudice adito per essere competente il Tribunale di Roma e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in € 4.015,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
3) nulla per le spese di lite tra il terzo chiamato e le altre parti”.
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto:
- che il rapporto giuridico “sulla base del quale è stata fatta valere la garanzia ed azionata la pretesa creditoria in sede monitoria” da parte del abbia natura giuridica di “fideiussione” Pt_1 invece che di “contratto autonomo di garanzia”, e ciò alla luce della denominazione utilizzata dalle parti nonché del richiamo al rapporto principale ed alle disposizioni in materia di fideiussione2;
- che a diversa conclusione non può giungersi ritenendo che sussista una eterointegrazione in relazione alle norme in materia di appalti pubblici che, invero, non sono neppure richiamate nel testo contrattuale;
- che così configurato il rapporto lo stesso deve ritenersi valido ed operante anche nei confronti dell'opponente che, seppure non lo abbia sottoscritto, lo ha prodotto in giudizio in sede monitoria manifestando la volontà di volersene avvalere;
- che le clausole del contratto di garanzia sottoscritto tra l'appaltatore e la Controparte_2
ivi compresa quella disciplinante la competenza territoriale (art. 11 del contratto), sono Pt_2 2 Nella motivazione si rimarca che l'esistenza di una clausola di “pagamento a prima richiesta” non è da sola sufficiente a far ritenere che l'accordo concluso sia un contratto autonomo di garanzia. pagina 3 di 7 opponibili al sebbene l'Ente non sia parte di detto contratto e sebbene non lo abbia Pt_1
neppure sottoscritto3 (pagg. 4 e 5).
Avverso detta sentenza ha proposto appello il , in persona del Sindaco pro Parte_1
tempore, con atto di citazione notificato in data 8.07.2021, chiedendo - per i motivi di seguito indi- cati ed in riforma dell'impugnata decisione - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- “… accertare e dichiarare che il contratto di fidejussione sottoscritto tra l'appaltatore
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., (ora e Controparte_2 Controparte_2
la Confidi Union Impresa, in persona del legale rappresentante p.t., ha natura giuridica di contratto autonomo di garanzia, e che dunque le clausole di tale contratto non sono opponibili al Parte_1
, in persona del Sindaco p.t.;
[...]
- per l'effetto di quanto sub… confermare il d.i. n. 2751/2017 emesso dal Tribunale di Bari inter partes e, dunque, condannare la Confidi Union Impresa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dell'importo garantito escusso dal , in persona del Sindaco p.t. ed Parte_1
ingiunto con il predetto D.I.;
- con vittoria di onorari e spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
Ricostituitosi il contraddittorio la Confidi Union Impresa ha eccepito preliminarmente l'inam- missibilità dell'appello, per essere la sentenza soggetta solo a regolamento di competenza ex art. 42
c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, siccome infondata in fatto e in diritto.
Il in persona del Curatore pro tempore, sebbene ritiualmente Controparte_2
citato non si è costituito in giudizio, sicchè va dichiarato contumace.
Oggetto di impugnazione con l'atto di appello sono:
1) il capo in cui il Tribunale di Bari ha ritenuto – in via preliminare - che il rapporto giuridico “sulla base del quale è stata fatta valere la garanzia ed azionata la pretesa creditoria in sede monitoria” da parte del abbia natura giuridica di “assicurazione fideiussoria” invece che di Parte_1
“contratto autonomo di garanzia” (pagg. 3 e 4);
2) il capo in cui il Tribunale di Bari ha ritenuto che le previsioni pattizie di cui al predetto contratto di garanzia sottoscritto tra l'appaltatore e la non vengano Controparte_2 Pt_2
eterointegrate dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici (pagg. 4-6);
3) il capo in cui il Tribunale di Bari ha ritenuto che le clausole del contratto di garanzia sottoscritto tra l'appaltatore e la ivi compresa quella disciplinante la Controparte_2 Pt_2
pagina 4 di 7 competenza territoriale (art. 11 del contratto), siano opponibili al sebbene l'Ente non sia Pt_1
parte di detto contratto e sebbene non lo abbia neppure sottoscritto (pagg. 4 e 5).
Rileva la Corte la necessità di delibare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del-
l'appello.
Sul punto l'appellante ha resistito deducendo che la sentenza non ha affatto statuito unicamente sulla questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza: ha dovuto infatti necessa- riamente e pregiudizialmente pronunciarsi sulla natura del rapporto contrattuale dedotto in giudizio per poter giungere a sostenere la tesi dell'applicabilità alla parte appellante del contratto stipulato tra terzi e quindi anche della clausola pattizia ivi contenuta che individuava come competente il foro di
Roma; la statuizione sulla competenza non ha quindi riguardato soltanto le norme sulle competenza, ma anche e principalmente la disciplina contrattuale regolatrice della fattispecie di causa.
La statuizione sul Giudice competente è quindi scaturita quale conseguenza della statuizione sull'applicabilità delle previsioni contrattuali della polizza nei confronti del Comune terzo bene- ficiario4.
Ad avviso della Corte l'eccezione è fondata, poiché la decisione impugnata è una sentenza con la quale è stata decisa esclusivamente la questione di competenza e non pure il merito.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che “La sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente, cui segue automaticamente la caduca- zione del decreto medesimo, è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di com- petenza, di cui all'art. 42 c.p.c., e il rilievo dell'inammissibilità del diverso mezzo dell'appello e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, indebitamente omesso da parte del giudice di secondo grado, deve essere effettuato d'ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell'art.382
c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quando la relativa questione non sia stata oggetto di discussione e decisione da parte della corte territoriale, sicché nessun giudicato interno si sia formato sul punto” (così Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2021, n.
20839).
pagina 5 di 7 A diversa conclusione non può pervenirsi per il solo fatto che la decisione sulla competenza ha imposto al giudice l'analisi delle clausole del contratto di garanzia e la qualificazione della stessa in termini di fideiussione, trattandosi di un vaglio incidentale affettuato al solo fine di determinare la competenza territoriale senza alcuna decisione di merito.
Ne deriva che la sentenza emessa è in rito e, in quanto tale, andava impugnata esclusivamente con il mezzo di impugnazione del regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue la condanna dell'appellante a rimborsare ai procuratori anticipatari della società appellata le spese del presente grado d'appello, liquidate come in dispositivo.
Nulla va disposto - quanto alle spese - nel rapporto processuale tra l'appellante ed il
[...]
rimasto contumace. Controparte_2
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n.
228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 8.07.2021 dal , in persona del Parte_1
pro tempore, avverso la sentenza n. 214/2021 emessa il 19.01.2021 dal Tribunale di Bari, Pt_4
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Parte_5
il appellante nonché il in persona del suo Curatore Pt_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1°) dichiara la contumacia del il in persona del suo Curatore;
Controparte_2
2°) dichiara l'inammissibilità dell'appello, per essere la sentenza impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.;
3°) condanna il appellante a rimborsare ai procuratori anticipatari della società appellata, Pt_1
avv.ti Giovanni Guerra, Guido Guerra e Simona De Napoli, le spese del presente grado d'appello, liquidate in complessivi € 7.160,00 per compenso professionale, oltre al contributo unificato, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
4°) nulla per le spese di questo grado nel rapporto processuale tra il appellante ed il Pt_1
contumace; Controparte_2
pagina 6 di 7 5°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante Parte_1
, in osservanza dell'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1,
[...]
co. 17, L. 228/2012.
Così decisa il 12 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A garanzia del corretto espletamento del “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. e servizi connessi”, come imposto dal Codice dei Contratti Pubblici (dapprima dall'art. 113, D.lgs. n. 163/2006, e poi dall'art. 103, Controparte_ D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, vigente dal 19/04/2016), la aveva sottoscritto con la compagnia CP_2 Confidi Union Impresa - Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi, apposito atto di fideiussione a semplice richiesta a titolo di cauzione definitiva. 3 Al riguardo si legge testualmente in sentenza: “Poiché del resto il deve essere inteso quale terzo Parte_1 che manifesta la volontà di profittare della garanzia, lo stesso accetta implicitamente l'intero contenuto del contratto pur predisposto dalle parti stipulanti, senza possibilità di modificarlo, ivi compresa la clausola derogatoria della competenza territoriale senza necessità di apposita sottoscrizione (cfr. Cass. 5726/20)”. 4 Il appellante richiama il noto indirizzo del giudice di legittimità secondo cui “Ai fini dell'esperibilità del Pt_1 regolamento di competenza, potendo l'impugnazione - ai sensi degli art. 42 e 43 c.p.c. - riguardare unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza che sia stata oggetto della pronuncia, per decisione di merito deve intendersi non solo una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di questioni — di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito — diverse da quella sulla competenza, la quale risoluzione, dovendo essere censurata con il ricorso ordinario, preclude la necessità e, ove la censura venga proposta, anche la facoltatività dello stesso regolamento di competenza” (Cass. civ., Sez. I., 10.01.2011 n. 371).
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1067 dell'anno
2021
T R A
(cod. fisc. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Lancieri, in virtù di procura in calce all'atto di appello in virtù di delibera di G.C. n. 44 del 25/03/2021, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bari (Corso Cavour n. 124) [PEC: Fax 080.5211483] Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_2
sentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Guerra, Guido Guerra e
Simona De Napoli in virtù di procura in calce all'opposizione a decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Giovanni Guerra (Via Emilio
Morosini n. 16) [PEC fax 065810825] Email_2
APPELLATA in persona del Curatore pro tempore Controparte_2 pagina 1 di 7 APPELLATO CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi il 4.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.07.2017 la società Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 2751/17 con cui le era stato ingiunto, in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di € 89.747,79, oltre interessi legali e spese del procedimento in favore del eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Bari in Parte_3
quanto nel contratto di fideiussione, all'art. 11, era stata espressamente prevista la competenza esclusiva del Tribunale di Roma;
contestando la sussistenza del credito vantato non essendo stato meglio indicato l'inadempimento della società ; deducendo l'invalidità del Controparte_2
contratto di fideiussione non essendo stato sottoscritto il contratto principale a cura del fideiussore, che non lo aveva accettato e non aveva potuto prenderne visione non essendo in possesso del relativo originale nonché per mancanza di sottoscrizione del contratto di fideiussione a cura del beneficiario;
sostenendo l'inefficacia del medesimo contratto in difetto della concessione di garanzie ipotecarie, così come previsto nell'art. 10, a cura della società
: aggiungendo che la società garantita non aveva provveduto al regolare Controparte_2
versamento del premio.
Chiedeva, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa la società Controparte_2
in relazione ai comportamenti omissivi tenuti (omesso versamento di retribuzioni ai propri dipendenti), l'accoglimento dell'eccezione preliminare e dell'opposizione proposta, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 24.11.2017 si costituiva il , in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, deducendo che il contratto concluso tra l'opponente e la doveva correttamente qualificarsi come contratto Controparte_3 autonomo di garanzia, con l'effetto di escludere le eccezioni fondate sul rapporto o sullo stesso titolo contrattuale avente ad oggetto la garanzia;
contestava poi l'eccezione di incompetenza per pagina 2 di 7 territorio in quanto inammissibilmente formulata e relativa ad un contratto di cui esso deducente non risultava parte;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure mosse in ordine alla validità ed efficacia del contratto di garanzia;
sosteneva nel merito la fondatezza della pretesa creditoria monitoriamente azionata.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la società non si costituiva in Controparte_2
giudizio.
All'udienza del 16.0.2019 il processo veniva dichiarato interrotto per l'intervenuto fallimento della terza chiamata e successivamente riassunto.
Con sentenza n. 214/2021 depositata in cancelleria il 19.01.2021 il Tribunale di Bari, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, così decideva: “1) dichiara l'incompetenza del giudice adito per essere competente il Tribunale di Roma e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in € 4.015,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
3) nulla per le spese di lite tra il terzo chiamato e le altre parti”.
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto:
- che il rapporto giuridico “sulla base del quale è stata fatta valere la garanzia ed azionata la pretesa creditoria in sede monitoria” da parte del abbia natura giuridica di “fideiussione” Pt_1 invece che di “contratto autonomo di garanzia”, e ciò alla luce della denominazione utilizzata dalle parti nonché del richiamo al rapporto principale ed alle disposizioni in materia di fideiussione2;
- che a diversa conclusione non può giungersi ritenendo che sussista una eterointegrazione in relazione alle norme in materia di appalti pubblici che, invero, non sono neppure richiamate nel testo contrattuale;
- che così configurato il rapporto lo stesso deve ritenersi valido ed operante anche nei confronti dell'opponente che, seppure non lo abbia sottoscritto, lo ha prodotto in giudizio in sede monitoria manifestando la volontà di volersene avvalere;
- che le clausole del contratto di garanzia sottoscritto tra l'appaltatore e la Controparte_2
ivi compresa quella disciplinante la competenza territoriale (art. 11 del contratto), sono Pt_2 2 Nella motivazione si rimarca che l'esistenza di una clausola di “pagamento a prima richiesta” non è da sola sufficiente a far ritenere che l'accordo concluso sia un contratto autonomo di garanzia. pagina 3 di 7 opponibili al sebbene l'Ente non sia parte di detto contratto e sebbene non lo abbia Pt_1
neppure sottoscritto3 (pagg. 4 e 5).
Avverso detta sentenza ha proposto appello il , in persona del Sindaco pro Parte_1
tempore, con atto di citazione notificato in data 8.07.2021, chiedendo - per i motivi di seguito indi- cati ed in riforma dell'impugnata decisione - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- “… accertare e dichiarare che il contratto di fidejussione sottoscritto tra l'appaltatore
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., (ora e Controparte_2 Controparte_2
la Confidi Union Impresa, in persona del legale rappresentante p.t., ha natura giuridica di contratto autonomo di garanzia, e che dunque le clausole di tale contratto non sono opponibili al Parte_1
, in persona del Sindaco p.t.;
[...]
- per l'effetto di quanto sub… confermare il d.i. n. 2751/2017 emesso dal Tribunale di Bari inter partes e, dunque, condannare la Confidi Union Impresa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dell'importo garantito escusso dal , in persona del Sindaco p.t. ed Parte_1
ingiunto con il predetto D.I.;
- con vittoria di onorari e spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
Ricostituitosi il contraddittorio la Confidi Union Impresa ha eccepito preliminarmente l'inam- missibilità dell'appello, per essere la sentenza soggetta solo a regolamento di competenza ex art. 42
c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, siccome infondata in fatto e in diritto.
Il in persona del Curatore pro tempore, sebbene ritiualmente Controparte_2
citato non si è costituito in giudizio, sicchè va dichiarato contumace.
Oggetto di impugnazione con l'atto di appello sono:
1) il capo in cui il Tribunale di Bari ha ritenuto – in via preliminare - che il rapporto giuridico “sulla base del quale è stata fatta valere la garanzia ed azionata la pretesa creditoria in sede monitoria” da parte del abbia natura giuridica di “assicurazione fideiussoria” invece che di Parte_1
“contratto autonomo di garanzia” (pagg. 3 e 4);
2) il capo in cui il Tribunale di Bari ha ritenuto che le previsioni pattizie di cui al predetto contratto di garanzia sottoscritto tra l'appaltatore e la non vengano Controparte_2 Pt_2
eterointegrate dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici (pagg. 4-6);
3) il capo in cui il Tribunale di Bari ha ritenuto che le clausole del contratto di garanzia sottoscritto tra l'appaltatore e la ivi compresa quella disciplinante la Controparte_2 Pt_2
pagina 4 di 7 competenza territoriale (art. 11 del contratto), siano opponibili al sebbene l'Ente non sia Pt_1
parte di detto contratto e sebbene non lo abbia neppure sottoscritto (pagg. 4 e 5).
Rileva la Corte la necessità di delibare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del-
l'appello.
Sul punto l'appellante ha resistito deducendo che la sentenza non ha affatto statuito unicamente sulla questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza: ha dovuto infatti necessa- riamente e pregiudizialmente pronunciarsi sulla natura del rapporto contrattuale dedotto in giudizio per poter giungere a sostenere la tesi dell'applicabilità alla parte appellante del contratto stipulato tra terzi e quindi anche della clausola pattizia ivi contenuta che individuava come competente il foro di
Roma; la statuizione sulla competenza non ha quindi riguardato soltanto le norme sulle competenza, ma anche e principalmente la disciplina contrattuale regolatrice della fattispecie di causa.
La statuizione sul Giudice competente è quindi scaturita quale conseguenza della statuizione sull'applicabilità delle previsioni contrattuali della polizza nei confronti del Comune terzo bene- ficiario4.
Ad avviso della Corte l'eccezione è fondata, poiché la decisione impugnata è una sentenza con la quale è stata decisa esclusivamente la questione di competenza e non pure il merito.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che “La sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente, cui segue automaticamente la caduca- zione del decreto medesimo, è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di com- petenza, di cui all'art. 42 c.p.c., e il rilievo dell'inammissibilità del diverso mezzo dell'appello e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, indebitamente omesso da parte del giudice di secondo grado, deve essere effettuato d'ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell'art.382
c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quando la relativa questione non sia stata oggetto di discussione e decisione da parte della corte territoriale, sicché nessun giudicato interno si sia formato sul punto” (così Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2021, n.
20839).
pagina 5 di 7 A diversa conclusione non può pervenirsi per il solo fatto che la decisione sulla competenza ha imposto al giudice l'analisi delle clausole del contratto di garanzia e la qualificazione della stessa in termini di fideiussione, trattandosi di un vaglio incidentale affettuato al solo fine di determinare la competenza territoriale senza alcuna decisione di merito.
Ne deriva che la sentenza emessa è in rito e, in quanto tale, andava impugnata esclusivamente con il mezzo di impugnazione del regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue la condanna dell'appellante a rimborsare ai procuratori anticipatari della società appellata le spese del presente grado d'appello, liquidate come in dispositivo.
Nulla va disposto - quanto alle spese - nel rapporto processuale tra l'appellante ed il
[...]
rimasto contumace. Controparte_2
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n.
228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 8.07.2021 dal , in persona del Parte_1
pro tempore, avverso la sentenza n. 214/2021 emessa il 19.01.2021 dal Tribunale di Bari, Pt_4
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Parte_5
il appellante nonché il in persona del suo Curatore Pt_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1°) dichiara la contumacia del il in persona del suo Curatore;
Controparte_2
2°) dichiara l'inammissibilità dell'appello, per essere la sentenza impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.;
3°) condanna il appellante a rimborsare ai procuratori anticipatari della società appellata, Pt_1
avv.ti Giovanni Guerra, Guido Guerra e Simona De Napoli, le spese del presente grado d'appello, liquidate in complessivi € 7.160,00 per compenso professionale, oltre al contributo unificato, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
4°) nulla per le spese di questo grado nel rapporto processuale tra il appellante ed il Pt_1
contumace; Controparte_2
pagina 6 di 7 5°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante Parte_1
, in osservanza dell'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1,
[...]
co. 17, L. 228/2012.
Così decisa il 12 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A garanzia del corretto espletamento del “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. e servizi connessi”, come imposto dal Codice dei Contratti Pubblici (dapprima dall'art. 113, D.lgs. n. 163/2006, e poi dall'art. 103, Controparte_ D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, vigente dal 19/04/2016), la aveva sottoscritto con la compagnia CP_2 Confidi Union Impresa - Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi, apposito atto di fideiussione a semplice richiesta a titolo di cauzione definitiva. 3 Al riguardo si legge testualmente in sentenza: “Poiché del resto il deve essere inteso quale terzo Parte_1 che manifesta la volontà di profittare della garanzia, lo stesso accetta implicitamente l'intero contenuto del contratto pur predisposto dalle parti stipulanti, senza possibilità di modificarlo, ivi compresa la clausola derogatoria della competenza territoriale senza necessità di apposita sottoscrizione (cfr. Cass. 5726/20)”. 4 Il appellante richiama il noto indirizzo del giudice di legittimità secondo cui “Ai fini dell'esperibilità del Pt_1 regolamento di competenza, potendo l'impugnazione - ai sensi degli art. 42 e 43 c.p.c. - riguardare unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza che sia stata oggetto della pronuncia, per decisione di merito deve intendersi non solo una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di questioni — di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito — diverse da quella sulla competenza, la quale risoluzione, dovendo essere censurata con il ricorso ordinario, preclude la necessità e, ove la censura venga proposta, anche la facoltatività dello stesso regolamento di competenza” (Cass. civ., Sez. I., 10.01.2011 n. 371).