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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/11/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.7097 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. LA GA........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri….………….Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ED TI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio e
(C.F. nata a [...] in data [...] con l'Avv. Parte_2 C.F._2
EN AR AT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI in parziale modifica delle condizioni previste con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 634/13 pubblicata in data 05.03.2013 dal Tribunale di Monza e passata in giudicato con attestazione rilasciata in data 08.03.2013, omologare le seguenti
CONDIZIONI
1) con riferimento al figlio , stante l'acquisita indipendenza economica da parte dello stesso, Per_1 il Sig. non sarà più obbligato a versare alla Sig.ra il contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento – ordinario e straordinario – con decorrenza Febbraio 2024.
2) Con riferimento al figlio stante l'acquisita indipendenza economica da parte del Per_2 medesimo, il Sig. non sarà più obbligato a versare alla Sig.ra il Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento – ordinario e straordinario – con decorrenza Luglio 2025. Il Sig. dovrà però versare alla Sig.ra gli arretrati dovuti per il Pt_1 Parte_2 mantenimento dei figli, ed in particolare:
- quanto alla pendenza relativa al mantenimento di ed (inclusa mancata Per_2 Per_1 rivalutazione Istat) antecedente a febbraio 2024, si dà atto che il Tribunale di Como ha emesso ordinanza di assegnazione somme in favore della signora nella procedura esecutiva presso Pt_2 terzi R.G.E. 1403/2023 ordinando al datore di lavoro del signor di corrispondere – come di Pt_1 fatto sta facendo e dovrà continuare a fare – la somma indicata all'assegnataria;
- con decorrenza ottobre 2025 e sino a marzo 2026 il Sig. dovrà versare alla Sig.ra Pt_1
l'importo mensile (per nn. 6 mensilità) di Euro 450,00 (per totali Euro 2.700,00) Parte_2 al fine di definire la pendenza relativa al mantenimento di relativa al periodo da febbraio Per_2
2024 a giugno 2025. 3) Spese legali compensate ad eccezione del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del procedimento, che sarà a carico del Sig. . Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni previste nella sentenza di divorzio n. 634/13 pubblicata in data 05.03.2013 dal Tribunale di Monza;
che la modifica indicata è conforme alla legge;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 05.11.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce l'accordo modificativo suindicato.
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente est.
LA GA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. LA GA........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri….………….Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ED TI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio e
(C.F. nata a [...] in data [...] con l'Avv. Parte_2 C.F._2
EN AR AT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI in parziale modifica delle condizioni previste con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 634/13 pubblicata in data 05.03.2013 dal Tribunale di Monza e passata in giudicato con attestazione rilasciata in data 08.03.2013, omologare le seguenti
CONDIZIONI
1) con riferimento al figlio , stante l'acquisita indipendenza economica da parte dello stesso, Per_1 il Sig. non sarà più obbligato a versare alla Sig.ra il contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento – ordinario e straordinario – con decorrenza Febbraio 2024.
2) Con riferimento al figlio stante l'acquisita indipendenza economica da parte del Per_2 medesimo, il Sig. non sarà più obbligato a versare alla Sig.ra il Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento – ordinario e straordinario – con decorrenza Luglio 2025. Il Sig. dovrà però versare alla Sig.ra gli arretrati dovuti per il Pt_1 Parte_2 mantenimento dei figli, ed in particolare:
- quanto alla pendenza relativa al mantenimento di ed (inclusa mancata Per_2 Per_1 rivalutazione Istat) antecedente a febbraio 2024, si dà atto che il Tribunale di Como ha emesso ordinanza di assegnazione somme in favore della signora nella procedura esecutiva presso Pt_2 terzi R.G.E. 1403/2023 ordinando al datore di lavoro del signor di corrispondere – come di Pt_1 fatto sta facendo e dovrà continuare a fare – la somma indicata all'assegnataria;
- con decorrenza ottobre 2025 e sino a marzo 2026 il Sig. dovrà versare alla Sig.ra Pt_1
l'importo mensile (per nn. 6 mensilità) di Euro 450,00 (per totali Euro 2.700,00) Parte_2 al fine di definire la pendenza relativa al mantenimento di relativa al periodo da febbraio Per_2
2024 a giugno 2025. 3) Spese legali compensate ad eccezione del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del procedimento, che sarà a carico del Sig. . Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni previste nella sentenza di divorzio n. 634/13 pubblicata in data 05.03.2013 dal Tribunale di Monza;
che la modifica indicata è conforme alla legge;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 05.11.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce l'accordo modificativo suindicato.
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente est.
LA GA