Sentenza 19 giugno 2025
Decreto collegiale 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01071/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2024, proposto da
IE AM, rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Graziano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corigliano-Rossano, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 27/2024 emessa dal Giudice di Pace di Rossano e avente ad oggetto il risarcimento danno da cose in custodia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 4 giugno 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Vittorio Carchedi e presente il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- IE AM ha agito d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’ottemperanza della sentenza meglio indicata in epigrafe, nella parte in cui ha condannato il Comune di Corigliano Rossano “ al risarcimento del danno patrimoniale in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 2.244,43, IVA inclusa, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata fino alla data di deposito del presente provvedimento, nonché interessi al tasso legale successivi al deposito e fino all’effettivo soddisfo ”;
- con memoria deposita in data 4 giugno 2025, la ricorrente ha rappresentato che nelle more del giudizio è stato raggiunto con l’amministrazione un accordo transattivo per il pagamento integrale delle somme oggetto della sentenza portata in ottemperanza, dichiarando, quindi, la cessata materia del contendere;
- la dichiarazione di cessata materia del contendere è stata ribadita dal difensore di parte ricorrente nel corso della camera di consiglio dell’11 giugno 2025, a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che, così come affermato da parte ricorrente, deve ritenersi cessata la materia del contendere; l
Ritenuto che, in considerazione delle modalità di definizione della controversia, le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti; inoltre, stante l’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, la liquidazione del compenso in favore del suo difensore sarà disposta su istanza di quest’ultimo, con separato provvedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO