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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 4046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4046 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 1411/2023 tra
Parte_1
[...] P.IVA_1
Attrice
(con l'avv. Marco Capello)
e
CP_1
P.IVA P.IVA_2
Convenuta
(con l'avv.to Bruno Bertini)
OGGETTO: contratto di somministrazione di energia elettrica
CONCLUSIONI
Come da verbale del 07.05.2025:
Parte_1
“Riservata ogni altra ragione, azione e deduzione
Contrariis rejectis
Voglia Il Tribunale Ill.mo
IN VIA PRELIMINARE
- Respingere l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita assegnando, qualora ritenuto necessario, alle parti il termine di giorni
15 di cui all'art. 3 del D.L. 132/2014 per la comunicazione dell'invito.
- Respingere l'eccezione di nullità dell'atto notificato per le ragioni esposte in narrativa
pagina 1 di 7 NEL MERITO
- Dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di € 22.401,04, o somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, in ogni caso oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
Con il favore delle spese e degli onorari di causa e di CTU, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore sottoscritto, antistatario”,
OS
“Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis:
I) In via preliminare:
- dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria per legge;
- dichiarare la nullità dell'atto introduttivo notificato a Cooperativa e, per CP_2
l'effetto, l'estinzione del presente procedimento;
II) Nel merito in via principale:
- respingere la domanda proposta da nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
in quanto infondata in fatto e in diritto;
Controparte_3
III) Nel merito in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa creditoria avversaria, limitare il quantum dovuto da ad all'importo di € 13.341,50; Controparte_3 Parte_1
IV) In ogni caso:
- condannare a pagare a le spese di lite del Parte_1 Controparte_3
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Torino R.G. n.
9790/2022, definito con ordinanza del Tribunale di Torino in data 5.10.2022, determinabili, sulla base delle tabelle previgenti, in € 1.615,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA ed € 145,50 per anticipazioni non imponibili;
- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale accolga in tutto o in parte la pretesa creditoria di
dichiarare la compensazione parziale di quanto dovuto da Parte_1 [...]
a a titolo di spese legali per il giudizio di opposizione Parte_1 Controparte_3
a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Torino con quanto eventualmente dovuto da
[...]
ad all'esito del presente giudizio. Controparte_3 Parte_1
Con vittoria di spese”.
pagina 2 di 7
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo n° CP_3
1988/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 14/03/2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 22.401,04=, oltre interessi e spese Parte_1
della procedura monitoria, in forza delle fatture nn°.2021E000003709, 2020E000154790,
2020E000131795 e 2020E000130747 emesse per la fornitura di energia elettrica nel periodo
01.07.2020-31.12.2020.
A sostegno della proposta opposizione, ha eccepito: CP_3
- l'incompetenza del Tribunale di Torino, in favore di quello di Milano quale foro convenzionalmente pattuito inter partes,
- l'infondatezza del credito in quanto fatturati consumi non corrispondenti a quelli reali, nonché eccessivi rispetto a quelli contabilizzati da altri fornitori, tenuto anche conto della parziale sospensione dal 24.10.2020 al 31.12.2020, su disposizione dell'Autorità pubblica a causa della pandemia Covid-19, dell'attività sportiva esercitata in Via Samuel Morse n° 14/A in Parma (POD IT020E13009710).
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta che, aderendo all'eccezione di Parte_1
incompetenza territoriale, ha contestato le avverse asserzioni perché infondate e non corrispondenti alla realtà dei fatti.
Preso atto dell'adesione di parte convenuta opposta all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, in data 05.10.2022 il Tribunale di Torino ha revocato il decreto ingiuntivo n°
1988/2022, rimettendo al giudice competente la decisione sulle spese di lite (doc. 4 del fascicolo di parte attrice e doc. 1 del fascicolo di parte convenuta).
La causa è stata tempestivamente riassunta da innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 chiedendo la condanna di al pagamento dell'importo di € 22.401,04= o della somma CP_3
maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre alle spese di lite.
Si è costituita OS:
- eccependo l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita, da espletare prima del giudizio di cognizione,
pagina 3 di 7 - eccependo la nullità dell'atto notificato per mancata indicazione della tipologia dell'atto introduttivo (atto di citazione o ricorso), ex art. 125 disp. att. c.c.,
- contestando i consumi esposti nelle fatture azionate,
- chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio innanzi al
Tribunale di Torino ed a quello di Milano.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
* * * * *
Eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita
L'eccezione sollevata da va respinta. CP_3
Va infatti evidenziato che, a norma dell'articolo 50 c.p.c., “Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice”.
La riassunzione, pertanto, non comporta l'instaurazione di un nuovo rapporto processuale, bensì il trasferimento e la prosecuzione di quello originario, che continua conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali delle precedenti fasi svoltesi innanzi al giudice incompetente.
Poiché quando si agisce con procedimento monitorio (come nel caso che ci occupa) non è previsto l'esperimento della negoziazione assistita, l'eccezione di improcedibilità della domanda va disattesa.
Peraltro, per tabuls risulta esperita dall'utente la procedura di conciliazione TICO (doc. 9 del fascicolo di OS).
Eccezione di nullità dell'atto introduttivo per mancata indicazione degli elementi essenziali ex art. 125 disp. att. c.c.
Va altresì rigettata l'eccezione sollevata da , di nullità dell'atto in riassunzione di CP_3
controparte, in quanto non specificato se trattasi di atto di citazione o di ricorso.
Invero, dall'analisi dell'atto è evidente la dicitura “Comparsa in riassunzione”, così come richiesto dal primo comma dell'art. 125 disp. att. c.p.c.:
pagina 4 di 7 Contestazione del credito
L'importo di € 22.401,04= è dovuto.
Risulta pacifico l'omesso pagamento delle fatture nn° 2021E000003709, 2020E000154790,
2020E000131795 e 2020E000130747 emesse da per la somministrazione di Parte_1
energia elettrica in favore di OS.
Parte attrice ha fornito la prova del credito vantato attraverso la produzione del contratto sottoscritto l'08.05.2020, avente per oggetto la fornitura di energia elettrica in favore del POD
IT020E13009710 in capo a , sito in Parma alla Via Morse Samuel n. 14/A (doc 3 del CP_3
fascicolo monitorio), dei flussi dei consumi trasmessi dal distributore locale mediante il Cloud
SII dell'Aquirente UN (doc. 5 del fascicolo di parte attrice) e delle quattro fatture emesse per il periodo 01.07.2020-31.12.2020, rimaste insolute per il complessivo importo di €
22.401,04= (doc. 2 del fascicolo monitorio):
ha sostenuto la non debenza del credito, in quanto addebitati consumi errati e non CP_3
corrispondenti a quelli reali, poiché:
- i consumi stimati risultano superiori rispetto alle letture comunicate (doc. 14 del fascicolo di
) ed anche rispetto a quelli contabilizzati da altro operatore per identici periodi (doc. 15 CP_3
del fascicolo di ), CP_3
pagina 5 di 7 - il periodo contabilizzato 24.10.2020-31.12.2020, coincide con quello, di vigenza delle sospensioni dell'attività svolta nella palestra, nel periodo di emergenza Covid 19 (DPCM
24.10.2020).
Invero, il Tribunale osserva che tutte le fatture insolute non riportano consumi stimati bensì espongono quelli effettivi, peraltro confermati dai flussi trasmessi dal distributore locale e da ritenersi definitivamente accertati in quanto non contestati da ex art. 115 c.p.c. CP_3
Inoltre, dall'elaborato peritale redatto dall'Ing. , emerge che i consumi Persona_1
fatturati da , nel periodo di somministrazione luglio 2020-dicembre 2020, pari a Parte_1
135.384 kWh di energia attiva, corrispondono al quantitativo certificato dal distributore locale
(vedasi all'uopo pagina 21 della CTU). CP_4
Non solo, il perito del Tribunale ha evidenziato che le letture del contatore di fine luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 sono in linea con le autoletture comunicate dall'utente al gestore (doc. 14 del fascicolo di parte convenuta).
Peraltro, il nominato CTU, anche alla luce dell'analisi storica dei consumi dell'utente, ha escluso la sussistenza di motivi per contestare l'energia certificata dal distributore locale nel suddetto periodo, fatturata all'utente per il complessivo importo di € 13.341,50=.
OS è pertanto tenuta a pagare il corrispettivo dell'energia elettrica erogata nei mesi di luglio
2020-ottobre 2020.
Quanto alla somministrazione di energia elettrica nella palestra, per il complessivo importo di
€ 9.009,54=, nei mesi di novembre e dicembre 2020 colpiti dalle restrizioni sanitarie imposte dal DPCM del 24.10.2020, dalle indagini espletate dall'Ing. è emerso che la Per_1
struttura sportiva non è rimasta completamente chiusa perché frequentata da atleti agonistici
CSEN, che si allenavano in vista dei campionati “Palestriadi Nazionali CSEN”, così come da deroga prevista dall'art. 9 punto e) della predetta fonte normativa.
Non essendo stata fornita evidenza dei giorni e delle ore di effettivo utilizzo della palestra e neppure del numero e del modello degli impianti energivori ivi collocati, è anche tenuta CP_3
a pagare il corrispettivo dell'energia elettrica erogata nel bimestre novembre-dicembre 2020.
Del resto, le richieste di di verifica del contatore (doc.
5-7 del fascicolo di parte CP_3
convenuta) non hanno avuto seguito, stante la mancata compilazione e restituzione dell'apposito modulo ricevuto da nel corso del rapporto contrattuale per cui è Parte_1
causa (doc. 9 del fascicolo di parte attrice) e stante la mancata successiva richiesta di verifica al distributore locale e/o al nuovo gestore dopo la cessazione del Controparte_5
pagina 6 di 7 rapporto con ovvero dal mese di gennaio 2021 (doc. 7 del fascicolo di parte attrice e Pt_1
doc. 11 del fascicolo di parte convenuta).
Le spese di lite del presente procedimento e le spese di CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa e dell'impegno professionale effettivamente profuso da parte vittoriosa.
Vanno compensate le spese di lite del procedimento innanzi al Tribunale di Torino, dichiaratosi incompetente per l'intervenuta adesione di all'eccezione di Parte_1
incompetenza territoriale sollevata da . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di €
22.401,04=, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite della fase innanzi all'intestato Tribunale, che si liquidano in € 4.227,00= per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CPA di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, compensa tra le parti le spese di lite per la fase del procedimento innanzi al Tribunale di
Torino.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Milano, lì 19 Maggio 2025
ll GOP
dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 1411/2023 tra
Parte_1
[...] P.IVA_1
Attrice
(con l'avv. Marco Capello)
e
CP_1
P.IVA P.IVA_2
Convenuta
(con l'avv.to Bruno Bertini)
OGGETTO: contratto di somministrazione di energia elettrica
CONCLUSIONI
Come da verbale del 07.05.2025:
Parte_1
“Riservata ogni altra ragione, azione e deduzione
Contrariis rejectis
Voglia Il Tribunale Ill.mo
IN VIA PRELIMINARE
- Respingere l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita assegnando, qualora ritenuto necessario, alle parti il termine di giorni
15 di cui all'art. 3 del D.L. 132/2014 per la comunicazione dell'invito.
- Respingere l'eccezione di nullità dell'atto notificato per le ragioni esposte in narrativa
pagina 1 di 7 NEL MERITO
- Dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di € 22.401,04, o somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, in ogni caso oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
Con il favore delle spese e degli onorari di causa e di CTU, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore sottoscritto, antistatario”,
OS
“Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis:
I) In via preliminare:
- dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria per legge;
- dichiarare la nullità dell'atto introduttivo notificato a Cooperativa e, per CP_2
l'effetto, l'estinzione del presente procedimento;
II) Nel merito in via principale:
- respingere la domanda proposta da nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
in quanto infondata in fatto e in diritto;
Controparte_3
III) Nel merito in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa creditoria avversaria, limitare il quantum dovuto da ad all'importo di € 13.341,50; Controparte_3 Parte_1
IV) In ogni caso:
- condannare a pagare a le spese di lite del Parte_1 Controparte_3
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Torino R.G. n.
9790/2022, definito con ordinanza del Tribunale di Torino in data 5.10.2022, determinabili, sulla base delle tabelle previgenti, in € 1.615,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA ed € 145,50 per anticipazioni non imponibili;
- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale accolga in tutto o in parte la pretesa creditoria di
dichiarare la compensazione parziale di quanto dovuto da Parte_1 [...]
a a titolo di spese legali per il giudizio di opposizione Parte_1 Controparte_3
a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Torino con quanto eventualmente dovuto da
[...]
ad all'esito del presente giudizio. Controparte_3 Parte_1
Con vittoria di spese”.
pagina 2 di 7
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo n° CP_3
1988/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 14/03/2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 22.401,04=, oltre interessi e spese Parte_1
della procedura monitoria, in forza delle fatture nn°.2021E000003709, 2020E000154790,
2020E000131795 e 2020E000130747 emesse per la fornitura di energia elettrica nel periodo
01.07.2020-31.12.2020.
A sostegno della proposta opposizione, ha eccepito: CP_3
- l'incompetenza del Tribunale di Torino, in favore di quello di Milano quale foro convenzionalmente pattuito inter partes,
- l'infondatezza del credito in quanto fatturati consumi non corrispondenti a quelli reali, nonché eccessivi rispetto a quelli contabilizzati da altri fornitori, tenuto anche conto della parziale sospensione dal 24.10.2020 al 31.12.2020, su disposizione dell'Autorità pubblica a causa della pandemia Covid-19, dell'attività sportiva esercitata in Via Samuel Morse n° 14/A in Parma (POD IT020E13009710).
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta che, aderendo all'eccezione di Parte_1
incompetenza territoriale, ha contestato le avverse asserzioni perché infondate e non corrispondenti alla realtà dei fatti.
Preso atto dell'adesione di parte convenuta opposta all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, in data 05.10.2022 il Tribunale di Torino ha revocato il decreto ingiuntivo n°
1988/2022, rimettendo al giudice competente la decisione sulle spese di lite (doc. 4 del fascicolo di parte attrice e doc. 1 del fascicolo di parte convenuta).
La causa è stata tempestivamente riassunta da innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 chiedendo la condanna di al pagamento dell'importo di € 22.401,04= o della somma CP_3
maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre alle spese di lite.
Si è costituita OS:
- eccependo l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita, da espletare prima del giudizio di cognizione,
pagina 3 di 7 - eccependo la nullità dell'atto notificato per mancata indicazione della tipologia dell'atto introduttivo (atto di citazione o ricorso), ex art. 125 disp. att. c.c.,
- contestando i consumi esposti nelle fatture azionate,
- chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio innanzi al
Tribunale di Torino ed a quello di Milano.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
* * * * *
Eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita
L'eccezione sollevata da va respinta. CP_3
Va infatti evidenziato che, a norma dell'articolo 50 c.p.c., “Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice”.
La riassunzione, pertanto, non comporta l'instaurazione di un nuovo rapporto processuale, bensì il trasferimento e la prosecuzione di quello originario, che continua conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali delle precedenti fasi svoltesi innanzi al giudice incompetente.
Poiché quando si agisce con procedimento monitorio (come nel caso che ci occupa) non è previsto l'esperimento della negoziazione assistita, l'eccezione di improcedibilità della domanda va disattesa.
Peraltro, per tabuls risulta esperita dall'utente la procedura di conciliazione TICO (doc. 9 del fascicolo di OS).
Eccezione di nullità dell'atto introduttivo per mancata indicazione degli elementi essenziali ex art. 125 disp. att. c.c.
Va altresì rigettata l'eccezione sollevata da , di nullità dell'atto in riassunzione di CP_3
controparte, in quanto non specificato se trattasi di atto di citazione o di ricorso.
Invero, dall'analisi dell'atto è evidente la dicitura “Comparsa in riassunzione”, così come richiesto dal primo comma dell'art. 125 disp. att. c.p.c.:
pagina 4 di 7 Contestazione del credito
L'importo di € 22.401,04= è dovuto.
Risulta pacifico l'omesso pagamento delle fatture nn° 2021E000003709, 2020E000154790,
2020E000131795 e 2020E000130747 emesse da per la somministrazione di Parte_1
energia elettrica in favore di OS.
Parte attrice ha fornito la prova del credito vantato attraverso la produzione del contratto sottoscritto l'08.05.2020, avente per oggetto la fornitura di energia elettrica in favore del POD
IT020E13009710 in capo a , sito in Parma alla Via Morse Samuel n. 14/A (doc 3 del CP_3
fascicolo monitorio), dei flussi dei consumi trasmessi dal distributore locale mediante il Cloud
SII dell'Aquirente UN (doc. 5 del fascicolo di parte attrice) e delle quattro fatture emesse per il periodo 01.07.2020-31.12.2020, rimaste insolute per il complessivo importo di €
22.401,04= (doc. 2 del fascicolo monitorio):
ha sostenuto la non debenza del credito, in quanto addebitati consumi errati e non CP_3
corrispondenti a quelli reali, poiché:
- i consumi stimati risultano superiori rispetto alle letture comunicate (doc. 14 del fascicolo di
) ed anche rispetto a quelli contabilizzati da altro operatore per identici periodi (doc. 15 CP_3
del fascicolo di ), CP_3
pagina 5 di 7 - il periodo contabilizzato 24.10.2020-31.12.2020, coincide con quello, di vigenza delle sospensioni dell'attività svolta nella palestra, nel periodo di emergenza Covid 19 (DPCM
24.10.2020).
Invero, il Tribunale osserva che tutte le fatture insolute non riportano consumi stimati bensì espongono quelli effettivi, peraltro confermati dai flussi trasmessi dal distributore locale e da ritenersi definitivamente accertati in quanto non contestati da ex art. 115 c.p.c. CP_3
Inoltre, dall'elaborato peritale redatto dall'Ing. , emerge che i consumi Persona_1
fatturati da , nel periodo di somministrazione luglio 2020-dicembre 2020, pari a Parte_1
135.384 kWh di energia attiva, corrispondono al quantitativo certificato dal distributore locale
(vedasi all'uopo pagina 21 della CTU). CP_4
Non solo, il perito del Tribunale ha evidenziato che le letture del contatore di fine luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 sono in linea con le autoletture comunicate dall'utente al gestore (doc. 14 del fascicolo di parte convenuta).
Peraltro, il nominato CTU, anche alla luce dell'analisi storica dei consumi dell'utente, ha escluso la sussistenza di motivi per contestare l'energia certificata dal distributore locale nel suddetto periodo, fatturata all'utente per il complessivo importo di € 13.341,50=.
OS è pertanto tenuta a pagare il corrispettivo dell'energia elettrica erogata nei mesi di luglio
2020-ottobre 2020.
Quanto alla somministrazione di energia elettrica nella palestra, per il complessivo importo di
€ 9.009,54=, nei mesi di novembre e dicembre 2020 colpiti dalle restrizioni sanitarie imposte dal DPCM del 24.10.2020, dalle indagini espletate dall'Ing. è emerso che la Per_1
struttura sportiva non è rimasta completamente chiusa perché frequentata da atleti agonistici
CSEN, che si allenavano in vista dei campionati “Palestriadi Nazionali CSEN”, così come da deroga prevista dall'art. 9 punto e) della predetta fonte normativa.
Non essendo stata fornita evidenza dei giorni e delle ore di effettivo utilizzo della palestra e neppure del numero e del modello degli impianti energivori ivi collocati, è anche tenuta CP_3
a pagare il corrispettivo dell'energia elettrica erogata nel bimestre novembre-dicembre 2020.
Del resto, le richieste di di verifica del contatore (doc.
5-7 del fascicolo di parte CP_3
convenuta) non hanno avuto seguito, stante la mancata compilazione e restituzione dell'apposito modulo ricevuto da nel corso del rapporto contrattuale per cui è Parte_1
causa (doc. 9 del fascicolo di parte attrice) e stante la mancata successiva richiesta di verifica al distributore locale e/o al nuovo gestore dopo la cessazione del Controparte_5
pagina 6 di 7 rapporto con ovvero dal mese di gennaio 2021 (doc. 7 del fascicolo di parte attrice e Pt_1
doc. 11 del fascicolo di parte convenuta).
Le spese di lite del presente procedimento e le spese di CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa e dell'impegno professionale effettivamente profuso da parte vittoriosa.
Vanno compensate le spese di lite del procedimento innanzi al Tribunale di Torino, dichiaratosi incompetente per l'intervenuta adesione di all'eccezione di Parte_1
incompetenza territoriale sollevata da . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di €
22.401,04=, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite della fase innanzi all'intestato Tribunale, che si liquidano in € 4.227,00= per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CPA di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, compensa tra le parti le spese di lite per la fase del procedimento innanzi al Tribunale di
Torino.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Milano, lì 19 Maggio 2025
ll GOP
dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 7 di 7