CASS
Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2024, n. 24307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24307 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FE VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2024 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del di. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; rilevato che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in presenza, validamente richiesta nei termini di legge;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Florit;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria del 29 marzo 2024; udita la discussione della difesa del ricorrente, Avv. Joseph Carlo Donegani del foro di Gela, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare massima nei confronti di OV NT, indagato per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e illecita concorrenza con minaccia e violenza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24307 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 10/05/2024 2. Con il ricorso si formulano quattro motivi, tutti incentrati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione. 2.1 II primo motivo, dopo ampia esposizione dei principi giurisprudenziali in materia di associazionismo mafioso e dei relativi oneri probatori, deduce la fragilità degli elementi sulla base di quali il giudizio di gravità indiziaria è fondato e lamenta la genericità del ruolo ritagliato all'interno della consorteria malavitosa al NT, senza che gli venga ascritto alcunché di concreto o ascritto un qualche contributo. Quanto agli indizi, essi si risolvono in tre conversazioni dal contenuto per nulla univoco e dalla partecipazione ad un incontro presso un pubblico esercizio, tra sette persone, quattro delle quali del tutto estranee ad ogni aspetto associativo, a dimostrazione che non si trattasse affatto di un summit sospetto. 2.2 Con il secondo motivo, i vizi denunciati (violazione di legge e vizio di motivazione) sono riferiti alla scelta di inquadrare il fatto nell'ipotesi del concorso in associazione piuttosto che di concorso esterno, ipotesi, in caso, più consona e 'tradizionale' per l'ipotesi dell'imprenditore che fornisca vantaggi e servizi alla associazione o a suoi affiliati senza tuttavia porre l'intera propria attività al servizio della consorteria, condizione quest'ultima sicuramente da escludere nel caso di specie. 2.3 Il terzo motivo contesta (per violazione di legge e vizio di motivazione) un espresso passaggio motivazionale dell'ordinanza laddove essa afferma che la circostanza attenuante del metodo mafioso (art.416-bis. 1 c.p.) non sia contestata. In realtà, tanto nell'istanza di riesame che nella memoria successivamente depositata per la discussione, si trova la contestazione della ricostruzione propugnata nell'ordinanza genetica e si ribadisce la natura puramente civilistica, di debito/credito tra aziende, della controversia descritta nel capo di imputazione provvisorio numero 16. Peraltro, il fatto che TO ER (ritenuto il locale referente mafioso) non fosse stato contattato dal NT, che la persona offesa non sia mai stata intimidita e che il NT non abbia tratto dalla vicenda alcuna utilità, dimostra insuperabilmente la connotazione non illecita della vicenda. 2.4 Con il quarto motivo di ricorso si contesta ulteriormente, sotto il profilo dell'erronea interpretazione del diritto e del vizio di motivazione, e quindi del travisamento delle emergenze investigative, la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'episodio contestato all'indagato al capo 16 dell'incolpazione provvisoria ed alla contestazione dell'aggravante ex art.416-bis..1 c.p.. L'episodio in contestazione (originato da uno screzio tra il padre dell'indagato ed un produttore cerealicolo locale per una mancata fornitura di grano al figlio del primo da parte del secondo) viene analizzato alla luce della documentazione e degli esiti dell'attività di investigazione difensiva già allegata ad una memoria depositata nell'ambito della procedura del riesame. Si lamenta in particolare la mancata valutazione del materiale da parte del tribunale del riesame che ha ignorato la produzione ed ha pertanto formulato un giudizio travisato sul fatto. 2 3. Con memoria inviata per PEC, il Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso mentre con memoria inviata con lo stesso mezzo il difensore dell'indagato ha insistito nei motivi, chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati, generici e, in parte, carenti d'interesse. Con riguardo alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza la difesa chiede al Collegio di ricostruire alternativamente la vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali,i1 ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio de libertate (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame, basata sul contenuto di intercettazioni cui in questa sede non può darsi un significato differente da quello attribuito dal giudice di merito (salvo il caso di mancanza di motivazione, manifesta illogicità della motivazione o vero e proprio travisamento del contenuto della trascrizione in cui la telefonata viene trasfusa: ex multis, Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 Di Maro Rv. 272558 - 01) e peraltro , nemmeno compiutamente considerate né confutate dalla difesa dell'indagato (in particolare le frasi pronunciate da NT, riportate a pg.9 dell'ordinanza, ove l'indagato fa riferimento esplicito alla comunanza di interessi con il vertice mafioso: "...gli devi dire che i soldi sono i miei, quando sono i miei sono di ER...") con inevitabile criticità in termini di aspecificità, peraltro già segnalata nell'ordinanza impugnata. È peraltro proprio il passaggio intercettato da ultimo citato, unitamente alla vicenda descritta nel capo di imputazione n.16, contestato all'imputato, a dare concretezza alla contestazione di partecipazione del NT alla associazione mafiosa, in risposta alla necessità, correttamente segnalata dalla difesa a pg.3 (e d'altra parte già richiesta dalla sentenza S.U. Modaffari - n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 02) di specificare in concreto in cosa il 'far parte' si manifesti. 1+. 3 2. Il secondo motivo di ricorso è affetto da carenza interesse e si risolve nella sottoposizione alla Corte di una questione di mero diritto, priva di concreta ricaduta sul caso concreto. Infatti, che l'indagato sia considerato concorrente esterno o 'interno', nulla cambia dal punto di vista ricostruttivo e trattamentale, in questa fase. Va pertanto ribadito il principio interpretativo costante secondo cui, in ossequio al disposto dell'art.586,comma 4 c.p.p., la proposizione di un ricorso per cassazione al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge è consentita solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, a nulla rilevando l'aspirazione all'affermazione, in astratto, di un principio di diritto da difendere o diffondere. Nel caso specifico, anche alla luce della preliminare fase processuale, con una accusa suscettibile di ulteriore definizione o modifica, non è ravvisabile alcun interesse specifico, nemmeno in verità dedotto, che la riqualificazione potrebbe comportare. 3. Manifestamente infondati, generici e, in definitiva, ripetitivi sono anche il terzo ed il quarto motivo, concernenti l'aggravante mafiosa e la illecita concorrenza, temi che possono essere trattati unitariamente per economia e logica espositiva. I motivi sono ripetitivi in quanto contestano il mancato esame e la omessa risposta agli esiti delle indagini difensive presentate dalla difesa a mezzo di memoria nel corso dell'udienza di riesame, mentre a pg.10 ed 11, seppure con giudizio sintetico, tali esiti risultano posti a confronto con la tesi accusatoria ma sono ritenuti "incapaci di scalfire il saldo giudizio di gravità indiziaria formulato dal Gip a carico del NT, non riuscendo nemmeno ad incrinare il chiarissimo quadro tracciato dagli esiti dell'attività di captazione telefonica ed ambientale". Ma soprattutto, i motivi non rientrano nel novero di quelli consentiti ex art. 606, comma 1, c.p.p. in quanto si risolvono nella formulazione di una ricostruzione alternativa dei fatti senza pervenire alla indicazione della censura che, a termini della lettera e) del citato articolo, possa elevare il giudizio sulla motivazione in giudizio di legittimità. Il tema, ancora una volta, è quello della solida e razionale giustificazione complessiva che la motivazione deve offrire circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a sostegno della decisione e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti - come antagonisti (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, R.I. 245627; Sez. 1 , n. 16523 del 4/12/2020, dep. 2021, Rv. 281385 - 01). Compito del giudice di legittimità è la verifica della razionalità argomentativa dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non una impropria rivalutazione 'diretta' di singoli elementi istruttori o nè l'apprezzamento 'diretto' di prospettazioni difensive su piste alternative rimaste, a parere del ricorrente, inesplorate o disattese. La critica deve, pertanto, porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale di tale percorso complessivo. Nel ricorso, proponendo ampi stralci dell'istanza di riesame, si ribadisce e si denuncia il travisamento della prova (per omissione di elementi rilevanti) ma poi in definitiva ci si duole (pg.18) del travisamento delle dichiarazioni difensive "recepite in maniera illogica ed irragionevole, e non hanno risposto alle censure mosse dall'indagato nell'istanza di riesame" (sottolineato nell'originale, n.d.r.), così di fatto riportando nell'alveo del giudizio di merito quellò che dovrebbe sempre rimanere una valutazione 'esterna' di legittimità. Per tali ragioni i motivi non sono consentiti ex art. 606 comma 3 c.p.p., condannando il ricorso, in parte qua, all'inammissibilità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 , commi 1-bis e 1-ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 10 maggio 2024 Il Cons gliere r latore Il Presidente
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del di. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; rilevato che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in presenza, validamente richiesta nei termini di legge;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Florit;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria del 29 marzo 2024; udita la discussione della difesa del ricorrente, Avv. Joseph Carlo Donegani del foro di Gela, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare massima nei confronti di OV NT, indagato per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e illecita concorrenza con minaccia e violenza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24307 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 10/05/2024 2. Con il ricorso si formulano quattro motivi, tutti incentrati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione. 2.1 II primo motivo, dopo ampia esposizione dei principi giurisprudenziali in materia di associazionismo mafioso e dei relativi oneri probatori, deduce la fragilità degli elementi sulla base di quali il giudizio di gravità indiziaria è fondato e lamenta la genericità del ruolo ritagliato all'interno della consorteria malavitosa al NT, senza che gli venga ascritto alcunché di concreto o ascritto un qualche contributo. Quanto agli indizi, essi si risolvono in tre conversazioni dal contenuto per nulla univoco e dalla partecipazione ad un incontro presso un pubblico esercizio, tra sette persone, quattro delle quali del tutto estranee ad ogni aspetto associativo, a dimostrazione che non si trattasse affatto di un summit sospetto. 2.2 Con il secondo motivo, i vizi denunciati (violazione di legge e vizio di motivazione) sono riferiti alla scelta di inquadrare il fatto nell'ipotesi del concorso in associazione piuttosto che di concorso esterno, ipotesi, in caso, più consona e 'tradizionale' per l'ipotesi dell'imprenditore che fornisca vantaggi e servizi alla associazione o a suoi affiliati senza tuttavia porre l'intera propria attività al servizio della consorteria, condizione quest'ultima sicuramente da escludere nel caso di specie. 2.3 Il terzo motivo contesta (per violazione di legge e vizio di motivazione) un espresso passaggio motivazionale dell'ordinanza laddove essa afferma che la circostanza attenuante del metodo mafioso (art.416-bis. 1 c.p.) non sia contestata. In realtà, tanto nell'istanza di riesame che nella memoria successivamente depositata per la discussione, si trova la contestazione della ricostruzione propugnata nell'ordinanza genetica e si ribadisce la natura puramente civilistica, di debito/credito tra aziende, della controversia descritta nel capo di imputazione provvisorio numero 16. Peraltro, il fatto che TO ER (ritenuto il locale referente mafioso) non fosse stato contattato dal NT, che la persona offesa non sia mai stata intimidita e che il NT non abbia tratto dalla vicenda alcuna utilità, dimostra insuperabilmente la connotazione non illecita della vicenda. 2.4 Con il quarto motivo di ricorso si contesta ulteriormente, sotto il profilo dell'erronea interpretazione del diritto e del vizio di motivazione, e quindi del travisamento delle emergenze investigative, la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'episodio contestato all'indagato al capo 16 dell'incolpazione provvisoria ed alla contestazione dell'aggravante ex art.416-bis..1 c.p.. L'episodio in contestazione (originato da uno screzio tra il padre dell'indagato ed un produttore cerealicolo locale per una mancata fornitura di grano al figlio del primo da parte del secondo) viene analizzato alla luce della documentazione e degli esiti dell'attività di investigazione difensiva già allegata ad una memoria depositata nell'ambito della procedura del riesame. Si lamenta in particolare la mancata valutazione del materiale da parte del tribunale del riesame che ha ignorato la produzione ed ha pertanto formulato un giudizio travisato sul fatto. 2 3. Con memoria inviata per PEC, il Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso mentre con memoria inviata con lo stesso mezzo il difensore dell'indagato ha insistito nei motivi, chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati, generici e, in parte, carenti d'interesse. Con riguardo alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza la difesa chiede al Collegio di ricostruire alternativamente la vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali,i1 ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio de libertate (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame, basata sul contenuto di intercettazioni cui in questa sede non può darsi un significato differente da quello attribuito dal giudice di merito (salvo il caso di mancanza di motivazione, manifesta illogicità della motivazione o vero e proprio travisamento del contenuto della trascrizione in cui la telefonata viene trasfusa: ex multis, Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 Di Maro Rv. 272558 - 01) e peraltro , nemmeno compiutamente considerate né confutate dalla difesa dell'indagato (in particolare le frasi pronunciate da NT, riportate a pg.9 dell'ordinanza, ove l'indagato fa riferimento esplicito alla comunanza di interessi con il vertice mafioso: "...gli devi dire che i soldi sono i miei, quando sono i miei sono di ER...") con inevitabile criticità in termini di aspecificità, peraltro già segnalata nell'ordinanza impugnata. È peraltro proprio il passaggio intercettato da ultimo citato, unitamente alla vicenda descritta nel capo di imputazione n.16, contestato all'imputato, a dare concretezza alla contestazione di partecipazione del NT alla associazione mafiosa, in risposta alla necessità, correttamente segnalata dalla difesa a pg.3 (e d'altra parte già richiesta dalla sentenza S.U. Modaffari - n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 02) di specificare in concreto in cosa il 'far parte' si manifesti. 1+. 3 2. Il secondo motivo di ricorso è affetto da carenza interesse e si risolve nella sottoposizione alla Corte di una questione di mero diritto, priva di concreta ricaduta sul caso concreto. Infatti, che l'indagato sia considerato concorrente esterno o 'interno', nulla cambia dal punto di vista ricostruttivo e trattamentale, in questa fase. Va pertanto ribadito il principio interpretativo costante secondo cui, in ossequio al disposto dell'art.586,comma 4 c.p.p., la proposizione di un ricorso per cassazione al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge è consentita solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, a nulla rilevando l'aspirazione all'affermazione, in astratto, di un principio di diritto da difendere o diffondere. Nel caso specifico, anche alla luce della preliminare fase processuale, con una accusa suscettibile di ulteriore definizione o modifica, non è ravvisabile alcun interesse specifico, nemmeno in verità dedotto, che la riqualificazione potrebbe comportare. 3. Manifestamente infondati, generici e, in definitiva, ripetitivi sono anche il terzo ed il quarto motivo, concernenti l'aggravante mafiosa e la illecita concorrenza, temi che possono essere trattati unitariamente per economia e logica espositiva. I motivi sono ripetitivi in quanto contestano il mancato esame e la omessa risposta agli esiti delle indagini difensive presentate dalla difesa a mezzo di memoria nel corso dell'udienza di riesame, mentre a pg.10 ed 11, seppure con giudizio sintetico, tali esiti risultano posti a confronto con la tesi accusatoria ma sono ritenuti "incapaci di scalfire il saldo giudizio di gravità indiziaria formulato dal Gip a carico del NT, non riuscendo nemmeno ad incrinare il chiarissimo quadro tracciato dagli esiti dell'attività di captazione telefonica ed ambientale". Ma soprattutto, i motivi non rientrano nel novero di quelli consentiti ex art. 606, comma 1, c.p.p. in quanto si risolvono nella formulazione di una ricostruzione alternativa dei fatti senza pervenire alla indicazione della censura che, a termini della lettera e) del citato articolo, possa elevare il giudizio sulla motivazione in giudizio di legittimità. Il tema, ancora una volta, è quello della solida e razionale giustificazione complessiva che la motivazione deve offrire circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a sostegno della decisione e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti - come antagonisti (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, R.I. 245627; Sez. 1 , n. 16523 del 4/12/2020, dep. 2021, Rv. 281385 - 01). Compito del giudice di legittimità è la verifica della razionalità argomentativa dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non una impropria rivalutazione 'diretta' di singoli elementi istruttori o nè l'apprezzamento 'diretto' di prospettazioni difensive su piste alternative rimaste, a parere del ricorrente, inesplorate o disattese. La critica deve, pertanto, porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale di tale percorso complessivo. Nel ricorso, proponendo ampi stralci dell'istanza di riesame, si ribadisce e si denuncia il travisamento della prova (per omissione di elementi rilevanti) ma poi in definitiva ci si duole (pg.18) del travisamento delle dichiarazioni difensive "recepite in maniera illogica ed irragionevole, e non hanno risposto alle censure mosse dall'indagato nell'istanza di riesame" (sottolineato nell'originale, n.d.r.), così di fatto riportando nell'alveo del giudizio di merito quellò che dovrebbe sempre rimanere una valutazione 'esterna' di legittimità. Per tali ragioni i motivi non sono consentiti ex art. 606 comma 3 c.p.p., condannando il ricorso, in parte qua, all'inammissibilità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 , commi 1-bis e 1-ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 10 maggio 2024 Il Cons gliere r latore Il Presidente