Articolo 2 della Legge 31 ottobre 1955, n. 966
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 novembre 1955
Art. 2.
Per l'esercizio finanziario 1955-56 sono autorizzate le seguenti spese straordinarie:
lire 5.000.000.000 per contributi previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;
lire 40.000.000 per il pagamento delle spese per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 .
Entrata in vigore il 15 novembre 1955