Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/04/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima sezione civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 90000172/2010 R.G.
tra
, c.f.: , nato in [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Santina Intersimone per mandato in atti,
attore e
Controp
c.f.: , con sede in Giardini Naxos Parte_2 P.IVA_1
(Messina), via Censimento 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Padiglione per mandato in atti,
convenuta e nei confronti di c.f.: , con sede in Giardini Naxos, via S. Controparte_2 P.IVA_2
Giusto 1/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
interveniente avente ad oggetto: adempimento obblighi di fare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
premetteva che, in data 19 agosto 2001, sottoscriveva con la Parte_1
società un preliminare di vendita avente ad oggetto CP_1 Parte_2
una porzione di un costruendo complesso edilizio sito nel Comune di
Giardini Naxos, via San Giusto, e precisamente un appartamento per civile abitazione ubicato al piano quarto composto da quattro vani più accessori;
che si obbligava ad acquistare per sé o per persona da nominare, oltre detto immobile, anche un box chiuso di mq diciotto circa;
che le porzioni promesse in vendita risultavano specificamente individuate nella planimetria allegata al preliminare e sottoscritta da entrambe le parti;
che la consegna era prevista entro e non oltre venti mesi continuativi dalla sottoscrizione, salvo causa di forza maggiore;
che l'intero complesso ricadeva sulle particelle nn. 40, 1769 ex 344/b, 1771 ex 345b, 1773 ex
346b, foglio 4, del Comune di Giardini Naxos, oggi identificato alla particella 1962 del catasto fabbricati, costituito da due corpi su quote diverse, unificati da un giunto tecnico e con scala in comune;
che l'importo complessivo veniva pattuito in complessive lire 270.000.000, pari ad euro
139.443,36, di cui euro 13.944,33 corrisposti nell'immediatezza a titolo di caparra confirmatoria, il restante in sette rate di euro 13.944,33 ciascuna da corrispondersi ai sette stadi di avanzamento dei lavori previsti in preliminare e la residua quota di euro 27.888,67 alla sottoscrizione del pag. 2/8 rogito;
che la allo scopo di realizzare tale nuovo edificio, aveva CP_1 Pt_2
acquistato con atto pubblico di permuta ed appalto, il 23 maggio 2001, dalla , un vecchio fabbricato ed il terreno circostante, in catasto CP_2
urbano al fg. 4, part. 40, ed in catasto terreni al fg. 4, part.lle 1769, 1771 e
1773; che il progetto del complesso edilizio, allegato all'atto pubblico, e sul quale la riservava in proprio favore la proprietà di due porzioni CP_2
di area (una destinata a parcheggio e l'altra sita al piano terzo dello stesso corpo di fabbrica della porzione promessa in vendita ad esso attore), era munito di parere favorevole – chiesto ed ottenuto dalla stessa società venditrice - del Comune di Gardini Naxos;
che la assumeva CP_1 Pt_2
l'onere di realizzare a proprie spese i muri di sostegno necessari a seguito dello sbancamento;
che, per reciproche inadempienze, tra le parti insorgevano contrasti, tanto da indurre la a chiedere in sede CP_2
giudiziaria la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, con giudizio iscritto al n. 274/2005 R.G. innanzi al Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina;
che i lavori dell'intero complesso subivano ritardi e che non veniva completato il corpo di fabbrica ove sarebbe stata ricavata la porzione promessagli in vendita né le parti comuni dell'intero complesso, mentre nell'altro corpo di fabbrica alcuni appartamenti risultavano consegnati e l'intero fabbricato veniva accatastato;
che cionondimeno esso attore corrispondeva puntualmente le rate previste ogniqualvolta la ditta ne facesse richiesta, anche anticipatamente rispetto all'avanzamento dei lavori, fino alla somma di euro 85.666,04; che frattanto diffidava la alla consegna dell'immobile entro il mese di CP_1 Pt_2
giugno 2009, riservando il versamento del saldo alla sottoscrizione del rogito e constatava la non conformità della superficie dell'appartamento pag. 3/8 rispetto al preliminare;
che la promittente venditrice non era più disposta a fornire il box auto promesso in vendita, proponendone un altro;
che la convenuta società non si presentava alla stipula del rogito fissato per il 15 giugno 2009; che i lavori non venivano completati e l'immobile, peraltro sprovvisto del certificato di abitabilità, non veniva consegnato;
che esso attore aveva comunque interesse al trasferimento dei beni promessi in vendita e si dichiarava pronto a versare il saldo del prezzo. Citava pertanto la perché fosse dichiarato l'inadempimento del CP_1 Parte_2
contratto preliminare ed emessa sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. di trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile oggetto del preliminare, con la condanna della convenuta al completamento dei lavori atti a condurre l'immobile a conformità con quanto ivi pattuito. In subordine chiedeva la condanna della stessa alla riduzione del prezzo per il diminuito valore del bene ed al risarcimento del danno per mancanza nell'immobile dei requisiti pattuiti, oltre che per mancato uso, da liquidarsi in via equitativa, per ritardata ed omessa consegna nei termini previsti.
Si costituiva la società per contestare le domande di CP_1 Parte_2
parte attrice;
in particolare evidenziava come fosse stata quest'ultima a chiedere un rinvio del rogito ad una data da convenire tra le parti e come, in luogo di procedere in executivis, l'accordo avrebbe potuto perfezionarsi mediante la stipula di un atto pubblico. Eccepiva l'inapplicabilità della disciplina concernente la garanzia per vizi nella vendita, contestando la domanda di riduzione;
osservava, di contro, come lo stesso attore avesse indicato alla ditta appaltatrice significative modifiche strutturali nell'immobile, in variazione del progetto originario allegato al preliminare;
deduceva che l'immobile promesso in vendita era stato interamente rifinito pag. 4/8 e che l'attore, sebbene invitato, aveva omesso di corrispondere alla società gli ultimi acconti ed il saldo finale, ciò comportando l'inevitabile rallentamento dei lavori. La convenuta aggiungeva che l'attore pretendeva l'assegnazione di un garage, non più dei concordati mq diciotto, bensì di quaranta mq poiché più vicino al proprio appartamento e che l'inadempimento del consistente nell'omesso pagamento dei due Pt_1
ultimi stati di avanzamento ostava alla chiesta pronuncia ex art. 2932 c.c.; concludeva per il rigetto delle domande ed in subordine si dichiarava pronta al trasferimento dell'immobile dietro pagamento delle somme ancora dovute. In via riconvenzionale chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare con ritenzione a titolo di penale delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria ed in via gradata la condanna dell'attore al pagamento di tutte le somme ancora dovute oltre al risarcimento del danno derivante dall'omesso pagamento degli stati di avanzamento dei lavori concordati tra le parti, oltre alla condanna dello stesso per lite temeraria.
In corso di giudizio interveniva la società la quale Controparte_2
osservava di aver convenuto in giudizio con atto di citazione del 1° aprile
2005, trascritto il 13 aprile 2005, la società convenuta per ottenere la risoluzione del contratto di permuta con essa stipulato e di averne richiesto il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili con ricorso del 23 luglio 2012, con la conseguenza che le domande proposte dall'attore nei confronti della non avrebbero potuto spiegare effetti CP_1 Parte_2
nei propri confronti. Chiedeva dichiararsi pertanto l'inopponibilità nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2644 c.c., delle domande dell'attore.
pag. 5/8 Con memorie del 30 dicembre 2016 parte attrice allegava che il 7 agosto
2012 con atto pubblico di compravendita, congiuntamente alla propria coniuge, formalizzava con la il passaggio di proprietà CP_1 Parte_2
degli immobili oggetto di causa, dandosi atto della mancata esecuzione di alcuni lavori che la parte venditrice si obbligava a completare a sue cura e spese, senza alcun costo a carico degli acquirenti, entro il 30 settembre
2012 e, relativamente alle opere incomplete inerenti l'edificio, a consegnarli, senza costi aggiuntivi, entro il 31 maggio 2013. Aggiungeva che, quanto al giudizio instaurato dalla contro la società CP_2
nell'atto pubblico veniva pattuito che le parti CP_1 Parte_2
( ) si davano atto che sul fabbricato gravavano le CP_3 Parte_2
indicate formalità, per le quali la società venditrice si obbligava a sue totali cura e spese, con esonero da ogni onere e responsabilità per la parte acquirente, assumendosi altresì la specifica obbligazione di risarcirla della perdita di diritto di proprietà che potesse eventualmente derivarle a seguito degli esiti del procedimento civile promosso dalla contro la CP_2
Contro
oltre che a tenerla indenne dagli effetti derivanti da Parte_2
altre cause in corso o instaurate da terzi con riferimento all'immobile oggetto di causa. L'attore osservava come pertanto fosse evidente la cessazione della materia del contendere.
Con provvedimento del 16 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ivi previsti per il deposito di note conclusive e repliche.
Nel caso di specie deve pronunciarsi – come ipotizzata da parte attrice e dalla società convenuta - la cessazione della materia del contendere, la quale presuppone che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da pag. 6/8 eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta di pronuncia di merito: “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/10/2023, n. 30251).
Né vi è spazio per una prosecuzione del giudizio o per una pronuncia nel merito anche avuto riguardo a quanto rappresentato dal terzo interventore, atteso che i rapporti tra essa società e la convenuta hanno avuto piena regolamentazione, con riguardo alla posizione dell'attore, nell'atto pubblico del 7 agosto 2012.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, in aderenza a quanto espressamente richiesto dall'attore.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n.
90000172/2010 R.G., così decide:
pag. 7/8 1. Dichiara la cessazione della materia del contendere tra Parte_1
Contro e Parte_2
2. Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Messina, 27 aprile 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
pag. 8/8