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Decreto 12 aprile 2025
Decreto 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, decreto 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott. Roberto Cordio Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Acagnino Giudice dott. Sergio Centaro Giudice ha emesso il seguente
DECRETO
Sul reclamo iscritto al n. 552/2025 V.G. promosso da
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Catania in Via Musumeci n. 127, C.F.: elettivamente C.F._1 domiciliato in Catania, Viale Regina Margherita n. 2/D, presso lo studio dell'avv. Stefano Massimino, dal quale è rappresentato e difeso per procura in calce al reclamo. reclamante nei confronti di
e CP_1 Pt_2 Controparte_2 CP_3 reclamati
Il Tribunale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 26.3.2025.
OSSERVA
Con il decreto qui reclamato, emesso il 20.1.2025, è stata rigettata l'istanza di chiusura della procedura di liquidazione patrimonio (aperta, con provvedimento del 12.01.2021) avanzata dal sulla base del Parte_1 decorso il termine di quattro anni dall'apertura della stessa Il reclamante lamenta l'erroneità della suddetta statuizione assumendo - in sintesi – che il termine previsto dall'artt. 14 quinquies, comma 4, della L.
3/12 avrebbe natura perentoria (così come quello previsto dall'art. 233 lett.
D) del CCII) come dovrebbe desumersi da quanto affermato dalla Corte
Costituzionale (con la sentenza n. 6 del 19.01.2024) in ordine al termine massimo di apprensione dei beni alla massa concorsuale, da considerare in parallelo al termine di tre anni per conseguire l'esdebitazione. Soggiunge il reclamante che lo stesso programma di liquidazione predisposto dal gestore della Crisi prevedeva l'ultimazione della liquidazione entro il termine di due anni.
Ha chiesto, pertanto, dichiarare la nullità del decreto reclamato e, per l'effetto, dichiarare la chiusura della liquidazione del patrimonio essendo decorso il termine previsto nel programma di liquidazione e comunque il termine di quattro anni previsto dalla legge per la chiusura delle operazioni di apprensione e liquidazione del patrimonio del debitore.
Nessuno dei creditori reclamati si è costituito.
A giudizio del Collegio il reclamo è infondato e va rigettato.
L'assunto del reclamante si pone in contrasto con il tenore letterale dell'art. 14 quinques, comma 4, della L. 3/12, secondo cui “La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all' articolo 14 -undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda”, coerentemente, il successivo comma 5^ dell'art. 14 nonies, dispone che “Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.”.
Come afferma – del tutto condivisibilmente - il primo giudice, il termine di quattro anni previsto dalle disposizioni citate è un termine di durata minima della liquidazione mentre da nessuna disposizione della legge 3/2012 è possibile inferire che il superamento del detto termine (laddove non siano ancora state ultimate le attività previste dal programma di liquidazione, come nel caso di specie) determini ipso iure l'estinzione della procedura.
Va infine rilevato che la tesi del reclamante non trova alcun supporto in seno alla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 19.01.2024, relativa ad una disposizione normativa qui non rilevante, costituita dall'art. 142, comma 2, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nella parte in cui «…non prevede un limite temporale all'acquisizione di beni sopravvenuti all'apertura della procedura concorsuale». E' appena il caso di rilevare che detta pronuncia – che peraltro ha escluso il contrasto della suddetta disposizione con il parametro di cui agli artt. 3 e 24
Cost – ha espressamente sottolineato la diversa regolamentazione (quanto all'unico profilo ivi oggetto di disamina, ossia l'individuazione di un limite temporale all'acquisizione di beni sopravvenuti) tra la disciplina dettata per la liquidazione controllata dal Codice della Crisi e quella prevista dall'art. 14- undecies della legge n. 3 del 2012 (unica rilevante nel caso in esame) senza offrire alcun elemento interpretativo a sostegno di quanto assume il reclamante.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, il reclamo va rigettato con la conferma del provvedimento impugnato.
Stante la contumacia dei creditori evocati non vi è luogo per alcuna statuizione sulle spese della presente fase del giudizio.
Trova applicazione la disposizione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in ordine al versamento – da parte della reclamante – di
Pag. 2 di 3 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P. Q. M.
rigetta il reclamo, dando atto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo.
Si comunichi.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile del Tribunale in data 11.4.2025.
Il Presidente est.
dott. Roberto Cordio
Pag. 3 di 3
SESTA SEZIONE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott. Roberto Cordio Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Acagnino Giudice dott. Sergio Centaro Giudice ha emesso il seguente
DECRETO
Sul reclamo iscritto al n. 552/2025 V.G. promosso da
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Catania in Via Musumeci n. 127, C.F.: elettivamente C.F._1 domiciliato in Catania, Viale Regina Margherita n. 2/D, presso lo studio dell'avv. Stefano Massimino, dal quale è rappresentato e difeso per procura in calce al reclamo. reclamante nei confronti di
e CP_1 Pt_2 Controparte_2 CP_3 reclamati
Il Tribunale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 26.3.2025.
OSSERVA
Con il decreto qui reclamato, emesso il 20.1.2025, è stata rigettata l'istanza di chiusura della procedura di liquidazione patrimonio (aperta, con provvedimento del 12.01.2021) avanzata dal sulla base del Parte_1 decorso il termine di quattro anni dall'apertura della stessa Il reclamante lamenta l'erroneità della suddetta statuizione assumendo - in sintesi – che il termine previsto dall'artt. 14 quinquies, comma 4, della L.
3/12 avrebbe natura perentoria (così come quello previsto dall'art. 233 lett.
D) del CCII) come dovrebbe desumersi da quanto affermato dalla Corte
Costituzionale (con la sentenza n. 6 del 19.01.2024) in ordine al termine massimo di apprensione dei beni alla massa concorsuale, da considerare in parallelo al termine di tre anni per conseguire l'esdebitazione. Soggiunge il reclamante che lo stesso programma di liquidazione predisposto dal gestore della Crisi prevedeva l'ultimazione della liquidazione entro il termine di due anni.
Ha chiesto, pertanto, dichiarare la nullità del decreto reclamato e, per l'effetto, dichiarare la chiusura della liquidazione del patrimonio essendo decorso il termine previsto nel programma di liquidazione e comunque il termine di quattro anni previsto dalla legge per la chiusura delle operazioni di apprensione e liquidazione del patrimonio del debitore.
Nessuno dei creditori reclamati si è costituito.
A giudizio del Collegio il reclamo è infondato e va rigettato.
L'assunto del reclamante si pone in contrasto con il tenore letterale dell'art. 14 quinques, comma 4, della L. 3/12, secondo cui “La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all' articolo 14 -undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda”, coerentemente, il successivo comma 5^ dell'art. 14 nonies, dispone che “Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.”.
Come afferma – del tutto condivisibilmente - il primo giudice, il termine di quattro anni previsto dalle disposizioni citate è un termine di durata minima della liquidazione mentre da nessuna disposizione della legge 3/2012 è possibile inferire che il superamento del detto termine (laddove non siano ancora state ultimate le attività previste dal programma di liquidazione, come nel caso di specie) determini ipso iure l'estinzione della procedura.
Va infine rilevato che la tesi del reclamante non trova alcun supporto in seno alla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 19.01.2024, relativa ad una disposizione normativa qui non rilevante, costituita dall'art. 142, comma 2, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nella parte in cui «…non prevede un limite temporale all'acquisizione di beni sopravvenuti all'apertura della procedura concorsuale». E' appena il caso di rilevare che detta pronuncia – che peraltro ha escluso il contrasto della suddetta disposizione con il parametro di cui agli artt. 3 e 24
Cost – ha espressamente sottolineato la diversa regolamentazione (quanto all'unico profilo ivi oggetto di disamina, ossia l'individuazione di un limite temporale all'acquisizione di beni sopravvenuti) tra la disciplina dettata per la liquidazione controllata dal Codice della Crisi e quella prevista dall'art. 14- undecies della legge n. 3 del 2012 (unica rilevante nel caso in esame) senza offrire alcun elemento interpretativo a sostegno di quanto assume il reclamante.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, il reclamo va rigettato con la conferma del provvedimento impugnato.
Stante la contumacia dei creditori evocati non vi è luogo per alcuna statuizione sulle spese della presente fase del giudizio.
Trova applicazione la disposizione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in ordine al versamento – da parte della reclamante – di
Pag. 2 di 3 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P. Q. M.
rigetta il reclamo, dando atto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo.
Si comunichi.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile del Tribunale in data 11.4.2025.
Il Presidente est.
dott. Roberto Cordio
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