Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 15083 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti ALBERTO ABBATE e Parte_1 PIETRO SQUEGLIA
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Giorgia Gaudino
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.06.2024 il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stato assunto dalla convenuta ai sensi Controparte_2 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 81/15, in virtù di un contratto a tempo determinato successivamente prorogato, quale guardia particolare giurata con inquadramento nel 6° livello ex ccnl Vigilanza Privata e di aver lavorato dal 10.02.2023 al 5.06.2024 alle dipendenze e per conto della predetta società, svolgendo le mansioni di guardia giurata armata, addetto alla vigilanza fissa, espletata sia in modalità “statica” con presidio degli ingressi dei pronto soccorso e dei CUP, che mobile (cosiddetta ronda ispettiva), con utilizzo in quest'ultimo caso di auto per la sorveglianza dei perimetri delle strutture sanitarie, presso l'Ospedale del Mare e S.G. Bosco, tutte postazioni, queste, di pertinenza dell'appalto che la convenuta ha con l Deduceva, la nullità della clausola appositiva Parte_2 del termine al contratto di lavoro perché la società non ha compiuto la valutazione dei rischi imposta dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2015, che prevede, in mancanza, la conversione del contratto di lavoro in un contratto
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a tempo indeterminato;
altresì la mancanza di assolvimento dell'obbligo di formazione dei lavoratori da parte della convenuta, con le medesime conseguenze di cui sopra.
Tanto premesso il ricorrente concludeva: “A. accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine al contratto intercorso tra le parti, ed alla relativa proroga, perché stipulato in violazione del D. Lgs. n. 81/2015, del D. Lgs. 81/08 nonché della Direttiva 99/70/CE e del TULPS, come da ultimo modificato dal D.M. 25 febbraio 2015, n. 5699/70/CE,
o per qualsivoglia difetto il Giudicante dovesse ravvisare, e per l'effetto convertire lo stesso (o la proroga) in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'origine; B. condannare la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, sedente come in epigrafe, al risarcimento del danno subito dal lavoratore, da quantificarsi in un un'indennità omnicomprensiva nella misura delle 12 mensilità (tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e del comportamento delle parti), o comunque compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità, maggiorata dei ratei della 13^ e 14^ mensilità, dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, pari ad € 1.108,06; C. condannare la
[...]
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con CP_2 attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva la convenuta che con diverse argomentazioni contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto;
in particolare evidenziava l'infondatezza nel merito della pretesa, tenuto conto dell'assolvimento dell'obbligo di valutazione dei rischi dell'attività, mediante approvazione e adeguamento del Documento di Valutazione del Rischio
– DVR. Deduceva l'assolvimento degli obblighi formativi nei confronti del personale dipendente, anche a tempo determinato, alla stregua della normativa vigente. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice pronunciava la presente sentenza.
Questo giudice condivide integralmente il percorso argomentativo, in ogni suo passaggio logico e cronologico, che si rinviene in altre sentenze emesse dal Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro considerato che le problematiche in essa affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio.
La domanda non può essere accolta.
Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo risulta che oggetto della pretesa azionata sia l'impugnativa della clausola appositiva del termine finale al contratto di assunzione del ricorrente e della proroga successiva.
Parte ricorrente deduce, invero, la nullità delle predette clausole, con conseguente conversione del contratto in un contratto a tempo indeterminato, invocando la disposizione di cui all'art. 20, lettera d) del D. Lgs. n.
81/15, rubricato “DIVIETI”, che testualmente stabilisce “La apposizione di
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un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa da parte delle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”. Tale disposizione è evidentemente diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro, sicché il datore di lavoro è onerato a provare in giudizio di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto a tempo determinato.
Orbene, nel caso di specie, tale onere probatorio può ritenersi assolto dalla parte convenuta che ha depositato agli atti il DVR, prescritto dal D. Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti, redatto prima della stipulazione del contratto di assunzione del ricorrente (10.2.2023) nonché successivamente adeguato, dovendosi ritenere pertanto infondata l'allegazione attorea circa la omissione del DVR.
Dall'esame del documento DVR esibito al n. 8 risulta che lo stesso è stato sottoscritto in data 23 maggio 2022 dal legale rappresentante della società convenuta, dal RSPP e dal Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e dal medico competente, sicché deve ritenersi avere data certa.
Risulta, inoltre, che lo stesso DVR – e il successivo del gennaio 2024 - contiene con precisione lo schema del processo lavorativo aziendale, la politica aziendale in tema di sicurezza, le procedure ed i ruoli per l'attuazione delle misure;
vengono, altresì, analiticamente rappresentati le mansioni ricoperte in azienda ed i luoghi di lavoro e analizzati i rischi con valutazione e proiezione dell'indice di rischio per ogni singola mansione svolta in azienda e per ogni tipologia di luogo di lavoro;
si rinviene, altresì l'indicazione dei DPI.
Il documento contiene, inoltre, una disamina approfondita con riferimento al rischio stress lavoro correlato, al rischio ergonomico, al rischio per le lavoratrici madri, al rischio connesso ai campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti, al rischio da COVID 19, al rischio movimentazione manuale dei carichi, al rischio rumore. Nel DVR, infine, vengono elencate tutte le norme di comportamento e le procedure di lavoro. A fronte di tali risultanze documentali appaiono prive di pregio le censure svolte in ricorso circa la mancata valutazione dei rischi.
Le contestazioni di parte ricorrente successive alla produzione dei documenti di cui sopra, appaiono, del resto, generiche, non risultando specificate – né in ogni caso comprovate – le circostanze da cui desumere la non genuinità dei documenti stessi, sicché deve ritenersi operante la presunzione di piena conformità delle copie prodotte agli originali.
Infondata è, altresì, la contestazione relativa alla completezza del DVR, tenuto conto che lo stesso si riferisce a tutte le posizioni di lavoro, ivi compresa quella del ricorrente, analizzando anche i rischi legati all'attività di guardia giurata derivanti dal fatto di terzi, idonee anche in relazione all'attività a cui il ricorrente risulta assegnato. Deve, del resto, evidenziarsi che eventuali violazioni in concreto a quanto previsto dal documento o da altre disposizioni richiamate in ricorso – ad esempio per gli obblighi di formazione- non appaiono rilevare direttamente ai fini
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dell'applicazione della norma invocata a fondamento della pretesa volta ad accertare la nullità del termine e a ottenere la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato, sicché non appaiono rilevanti rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Tanto premesso il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 oltre rimborso forfetario, spese generali, Iva e CPA come per legge.
Napoli, il 12.04.25
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
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