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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8154 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41993 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico LM, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: e , CF/PI: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'avv. Valguarnera Fabio C.F._2
-attori- contro
, CF/PI: Controparte_1
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano P.IVA_1
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Parte_2
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Dando atto dell'esperimento della mediazione obbligatoria con esito negativo, ritenere e dichiarare che la proprietà del bene immobile sito in Milano, via AS SE, n. 25, identificato al NCEU del Comune di Milano al Foglio 357 Particella 402 Subalterno 9 si era trasferita al sig. per effetto dell'intervenuto pagamento, con CP_2 conseguente scioglimento della riserva di proprietà, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla relativa annotazione a margine della trascrizione dell'atto di compravendita del 30 settembre 1965, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano in data 15 ottobre
1965 ai n.ri 56515/40878. Di conseguenza, ritenere e dichiarare che detto immobile oggi si appartiene alle ricorrenti, quali legittime eredi.
*
1 Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo giudice adito, fermo l'onere della prova posto in capo ai ricorrenti, disporre gli accertamenti ritenuti di giustizia, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia spesa o onere, compensando le spese di lite.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Le ricorrenti e espongono di essere eredi del sig. , Parte_3 Parte_4 CP_2
nato a [...] il [...] e deceduto il 23 settembre 2023, come risulta dal testamento pubblicato dal notaio il 29 settembre 2023. In forza di tale disposizione testamentaria, le ricorrenti Persona_1
avrebbero ricevuto, tra gli altri beni, un immobile sito in Milano, via AS SE n. 25, identificato al
NCEU del Comune di Milano al foglio 357, particella 402, subalterno 9, come indicato nella denuncia di successione.
Detto immobile era stato acquistato dal sig. da parte della sig.ra nata a [...] il CP_2 Persona_2
12 febbraio 1912 e deceduta il 23 ottobre 1991 a Genova, con atto di compravendita del 30 settembre
1965, rep. n. 46455, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano il 15 ottobre
1965 ai nn. 56515/40878.
Il prezzo di vendita era stato convenuto in Lire 5.000.000, di cui Lire 2.000.000 versate alla sottoscrizione dell'atto e le restanti Lire 3.000.000 da corrispondersi in tre rate di Lire 1.000.000 ciascuna, con scadenze fissate al 30 gennaio, 30 maggio e 30 settembre 1966.
La parte venditrice si riservava la proprietà dell'immobile fino all'integrale pagamento del prezzo, con previsione che, all'atto del saldo, avrebbe dovuto essere rilasciato atto di quietanza “con scioglimento della riserva di proprietà”. Il prezzo sarebbe stato integralmente corrisposto mediante n. 6 cambiali da
Lire 500.000 ciascuna, tutte regolarmente onorate alle scadenze convenute. Tuttavia, la sig.ra non Per_2
avrebbe mai rilasciato la quietanza attestante lo scioglimento della riserva.
Le istanti rappresentano che la sig.ra è deceduta senza lasciare eredi, come da relazione Per_2
investigativa allegata, e che, ai sensi dell'art. 586 c.c., in mancanza di altri successibili, l'eredità si sarebbe devoluta allo Stato, che subentrerebbe pertanto in tutte le situazioni giuridiche soggettive facenti capo alla medesima.
2 Secondo la prospettazione attorea, tutte le obbligazioni dedotte in contratto risultano adempiute e, pertanto, la proprietà dell'immobile si sarebbe trasferita di diritto in capo al sig. al momento CP_2 dell'ultimo pagamento.
Tuttavia, si renderebbe necessario un titolo giudiziale che consenta di procedere all'annotazione dello scioglimento della riserva di proprietà a margine della trascrizione dell'atto di compravendita del 30 settembre 1965.
Le ricorrenti dunque hanno proposto l'odierno ricorso per ottenere che venga accertato e dichiarato che la proprietà del bene sito in Milano via AS SE n. 25 si è trasferita in capo al sig. per CP_2 effetto dell'avvenuto pagamento del prezzo, con conseguente scioglimento della riserva di proprietà, e che l'immobile oggi appartiene alle ricorrenti quali legittime eredi del medesimo.
Si è costituita l' osservando che il presupposto della domanda è la presunta assenza Controparte_1
di successibili della sig.ra Per_2
Evidenzia che l'onere probatorio grava sulle ricorrenti ai sensi dell'art. 2697 c.c., dovendo esse dimostrare la sussistenza dei presupposti per la devoluzione ereditaria allo Stato, ivi compresa l'effettiva inesistenza di altri successori.
Parimenti, è onere della prova in capo ai ricorrenti l'avvenuto integrale pagamento del prezzo di compravendita, non essendo sufficiente la produzione delle copie delle cambiali, mancando gli originali e la prova della loro autenticità.
Conseguentemente, l' si rimette alle determinazioni del Tribunale quanto agli Controparte_1
accertamenti da svolgere, chiedendo di essere tenuta indenne da ogni spesa o onere e di disporre la compensazione delle spese di lite, atteso che la pronuncia richiesta sarebbe diretta unicamente a soddisfare l'interesse delle parti private nella regolarizzazione della loro posizione.
Il giudice ha così fissato udienza per l'esibizione degli originali delle cambiali prodotte sub doc. n. 4.
Sicché, su istanza di entrambe le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
3 2. Sulla proprietà dell'immobile sito in Milano, via AS SE n. 25.
Dagli atti di causa risulta documentalmente provato che la sig.ra nata a [...] il 12 Persona_2
febbraio 1912 e deceduta a Genova il 23 ottobre 1991, è deceduta senza lasciare eredi. Le risultanze investigative e le certificazioni anagrafiche ivi allegate dimostrano l'assenza di eredi in capo alla sig.ra
Persona_2
È altresì documentalmente dimostrato che il prezzo di compravendita dell'immobile sito in Milano, via
AS SE n. 25, oggetto dell'atto stipulato in data 30 settembre 1965 tra la sig.ra e il sig. Per_2
, è stato integralmente corrisposto. Le sei cambiali da Lire 500.000 ciascuna, prodotte in CP_2
copia conforme agli originali, risultano tutte regolarmente onorate alle rispettive scadenze, come attestato sui titoli esibiti in originale in udienza.
Poiché il contratto prevedeva la riserva di proprietà sino al saldo integrale del prezzo e subordinava il trasferimento della piena titolarità all'avvenuto pagamento, l'effettivo adempimento da parte del sig.
determina l'acquisto della proprietà del bene da parte dell'acquirente. CP_2
Ne consegue che la proprietà dell'immobile in oggetto si è trasferita definitivamente in capo al sig. CP_2
al momento dell'avvenuto pagamento dell'ultima cambiale (in data 30 settembre 1966), e che
[...]
oggi detta proprietà appartiene alle sue eredi testamentarie, sig.re e Parte_3 [...]
Pt_4
*
3. Conclusioni.
La domanda attorea va accolta e deve essere dichiarato che la proprietà del bene sito in Milano, via
AS SE n. 25, identificato al NCEU del Comune di Milano al foglio 357, particella 402, subalterno
9, si è trasferita in capo al sig. dal 30 settembre 1966 per effetto dell'integrale pagamento CP_2
del prezzo, con conseguente scioglimento della riserva di proprietà.
Ne consegue che il suddetto appartamento rientra nel patrimonio ereditario di cui al testamento di CP_2
del 31 agosto 2023, pubblicato il 29 settembre 2023, a mezzo del quale le attrici sono state
[...]
nominate eredi universali.
Le attrici sono dunque legittimate a chiedere in proprio favore la voltura catastale mortis causa del bene immobile sito in Milano, via AS SE, n. 25 identificato al NCEU del Comune di Milano al Foglio
357 Particella 402 Subalterno 9.
4 Parte convenuta non si è opposta all'accoglimento della domanda attorea, rimettendosi “a giustizia quanto agli accertamenti che dovranno essere operati nel caso in esame”.
Tale circostanza esclude la soccombenza a carico dell . Controparte_1
Conseguentemente, non vanno poste a carico di parte convenuta le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie le domande di e Parte_3 Parte_4
2) accerta e dichiara la piena proprietà del bene immobile sito in Milano, via AS SE, n. 25 identificato al NCEU del Comune di Milano al Foglio 357 Particella 402 Subalterno 9 in capo a a far data dal 30 settembre 1966 in forza di atto di compravendita del 30 settembre CP_2
1965, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano in data 15 ottobre 1965 ai n.ri 56515/40878;
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano di procedere alla annotazione del passaggio di proprietà in favore di a far data dal 30 settembre 1966, in forza di atto CP_2
di compravendita del 30 settembre 1965 del bene immobile sito in Milano, via AS SE, n. 25 identificato al NCEU del Comune di Milano al Foglio 357 Particella 402 Subalterno 9, a margine della trascrizione del suddetto atto di compravendita, con esenzione da ogni responsabilità;
4) accerta e dichiara che il bene immobile sito in Milano, via AS SE, n. 25 identificato al
NCEU del Comune di Milano al Foglio 357 Particella 402 Subalterno 9 rientra nel patrimonio ereditario di cui al testamento di del 31 agosto 2023, pubblicato il 29 settembre 2023, CP_2
a mezzo del quale e sono state nominate eredi universali;
Parte_3 Parte_4
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano il 28 ottobre 2025
Il giudice
(Federico LM)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico LM, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: e , CF/PI: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'avv. Valguarnera Fabio C.F._2
-attori- contro
, CF/PI: Controparte_1
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano P.IVA_1
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Parte_2
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Dando atto dell'esperimento della mediazione obbligatoria con esito negativo, ritenere e dichiarare che la proprietà del bene immobile sito in Milano, via AS SE, n. 25, identificato al NCEU del Comune di Milano al Foglio 357 Particella 402 Subalterno 9 si era trasferita al sig. per effetto dell'intervenuto pagamento, con CP_2 conseguente scioglimento della riserva di proprietà, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla relativa annotazione a margine della trascrizione dell'atto di compravendita del 30 settembre 1965, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano in data 15 ottobre
1965 ai n.ri 56515/40878. Di conseguenza, ritenere e dichiarare che detto immobile oggi si appartiene alle ricorrenti, quali legittime eredi.
*
1 Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo giudice adito, fermo l'onere della prova posto in capo ai ricorrenti, disporre gli accertamenti ritenuti di giustizia, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia spesa o onere, compensando le spese di lite.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Le ricorrenti e espongono di essere eredi del sig. , Parte_3 Parte_4 CP_2
nato a [...] il [...] e deceduto il 23 settembre 2023, come risulta dal testamento pubblicato dal notaio il 29 settembre 2023. In forza di tale disposizione testamentaria, le ricorrenti Persona_1
avrebbero ricevuto, tra gli altri beni, un immobile sito in Milano, via AS SE n. 25, identificato al
NCEU del Comune di Milano al foglio 357, particella 402, subalterno 9, come indicato nella denuncia di successione.
Detto immobile era stato acquistato dal sig. da parte della sig.ra nata a [...] il CP_2 Persona_2
12 febbraio 1912 e deceduta il 23 ottobre 1991 a Genova, con atto di compravendita del 30 settembre
1965, rep. n. 46455, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano il 15 ottobre
1965 ai nn. 56515/40878.
Il prezzo di vendita era stato convenuto in Lire 5.000.000, di cui Lire 2.000.000 versate alla sottoscrizione dell'atto e le restanti Lire 3.000.000 da corrispondersi in tre rate di Lire 1.000.000 ciascuna, con scadenze fissate al 30 gennaio, 30 maggio e 30 settembre 1966.
La parte venditrice si riservava la proprietà dell'immobile fino all'integrale pagamento del prezzo, con previsione che, all'atto del saldo, avrebbe dovuto essere rilasciato atto di quietanza “con scioglimento della riserva di proprietà”. Il prezzo sarebbe stato integralmente corrisposto mediante n. 6 cambiali da
Lire 500.000 ciascuna, tutte regolarmente onorate alle scadenze convenute. Tuttavia, la sig.ra non Per_2
avrebbe mai rilasciato la quietanza attestante lo scioglimento della riserva.
Le istanti rappresentano che la sig.ra è deceduta senza lasciare eredi, come da relazione Per_2
investigativa allegata, e che, ai sensi dell'art. 586 c.c., in mancanza di altri successibili, l'eredità si sarebbe devoluta allo Stato, che subentrerebbe pertanto in tutte le situazioni giuridiche soggettive facenti capo alla medesima.
2 Secondo la prospettazione attorea, tutte le obbligazioni dedotte in contratto risultano adempiute e, pertanto, la proprietà dell'immobile si sarebbe trasferita di diritto in capo al sig. al momento CP_2 dell'ultimo pagamento.
Tuttavia, si renderebbe necessario un titolo giudiziale che consenta di procedere all'annotazione dello scioglimento della riserva di proprietà a margine della trascrizione dell'atto di compravendita del 30 settembre 1965.
Le ricorrenti dunque hanno proposto l'odierno ricorso per ottenere che venga accertato e dichiarato che la proprietà del bene sito in Milano via AS SE n. 25 si è trasferita in capo al sig. per CP_2 effetto dell'avvenuto pagamento del prezzo, con conseguente scioglimento della riserva di proprietà, e che l'immobile oggi appartiene alle ricorrenti quali legittime eredi del medesimo.
Si è costituita l' osservando che il presupposto della domanda è la presunta assenza Controparte_1
di successibili della sig.ra Per_2
Evidenzia che l'onere probatorio grava sulle ricorrenti ai sensi dell'art. 2697 c.c., dovendo esse dimostrare la sussistenza dei presupposti per la devoluzione ereditaria allo Stato, ivi compresa l'effettiva inesistenza di altri successori.
Parimenti, è onere della prova in capo ai ricorrenti l'avvenuto integrale pagamento del prezzo di compravendita, non essendo sufficiente la produzione delle copie delle cambiali, mancando gli originali e la prova della loro autenticità.
Conseguentemente, l' si rimette alle determinazioni del Tribunale quanto agli Controparte_1
accertamenti da svolgere, chiedendo di essere tenuta indenne da ogni spesa o onere e di disporre la compensazione delle spese di lite, atteso che la pronuncia richiesta sarebbe diretta unicamente a soddisfare l'interesse delle parti private nella regolarizzazione della loro posizione.
Il giudice ha così fissato udienza per l'esibizione degli originali delle cambiali prodotte sub doc. n. 4.
Sicché, su istanza di entrambe le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
3 2. Sulla proprietà dell'immobile sito in Milano, via AS SE n. 25.
Dagli atti di causa risulta documentalmente provato che la sig.ra nata a [...] il 12 Persona_2
febbraio 1912 e deceduta a Genova il 23 ottobre 1991, è deceduta senza lasciare eredi. Le risultanze investigative e le certificazioni anagrafiche ivi allegate dimostrano l'assenza di eredi in capo alla sig.ra
Persona_2
È altresì documentalmente dimostrato che il prezzo di compravendita dell'immobile sito in Milano, via
AS SE n. 25, oggetto dell'atto stipulato in data 30 settembre 1965 tra la sig.ra e il sig. Per_2
, è stato integralmente corrisposto. Le sei cambiali da Lire 500.000 ciascuna, prodotte in CP_2
copia conforme agli originali, risultano tutte regolarmente onorate alle rispettive scadenze, come attestato sui titoli esibiti in originale in udienza.
Poiché il contratto prevedeva la riserva di proprietà sino al saldo integrale del prezzo e subordinava il trasferimento della piena titolarità all'avvenuto pagamento, l'effettivo adempimento da parte del sig.
determina l'acquisto della proprietà del bene da parte dell'acquirente. CP_2
Ne consegue che la proprietà dell'immobile in oggetto si è trasferita definitivamente in capo al sig. CP_2
al momento dell'avvenuto pagamento dell'ultima cambiale (in data 30 settembre 1966), e che
[...]
oggi detta proprietà appartiene alle sue eredi testamentarie, sig.re e Parte_3 [...]
Pt_4
*
3. Conclusioni.
La domanda attorea va accolta e deve essere dichiarato che la proprietà del bene sito in Milano, via
AS SE n. 25, identificato al NCEU del Comune di Milano al foglio 357, particella 402, subalterno
9, si è trasferita in capo al sig. dal 30 settembre 1966 per effetto dell'integrale pagamento CP_2
del prezzo, con conseguente scioglimento della riserva di proprietà.
Ne consegue che il suddetto appartamento rientra nel patrimonio ereditario di cui al testamento di CP_2
del 31 agosto 2023, pubblicato il 29 settembre 2023, a mezzo del quale le attrici sono state
[...]
nominate eredi universali.
Le attrici sono dunque legittimate a chiedere in proprio favore la voltura catastale mortis causa del bene immobile sito in Milano, via AS SE, n. 25 identificato al NCEU del Comune di Milano al Foglio
357 Particella 402 Subalterno 9.
4 Parte convenuta non si è opposta all'accoglimento della domanda attorea, rimettendosi “a giustizia quanto agli accertamenti che dovranno essere operati nel caso in esame”.
Tale circostanza esclude la soccombenza a carico dell . Controparte_1
Conseguentemente, non vanno poste a carico di parte convenuta le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie le domande di e Parte_3 Parte_4
2) accerta e dichiara la piena proprietà del bene immobile sito in Milano, via AS SE, n. 25 identificato al NCEU del Comune di Milano al Foglio 357 Particella 402 Subalterno 9 in capo a a far data dal 30 settembre 1966 in forza di atto di compravendita del 30 settembre CP_2
1965, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano in data 15 ottobre 1965 ai n.ri 56515/40878;
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano di procedere alla annotazione del passaggio di proprietà in favore di a far data dal 30 settembre 1966, in forza di atto CP_2
di compravendita del 30 settembre 1965 del bene immobile sito in Milano, via AS SE, n. 25 identificato al NCEU del Comune di Milano al Foglio 357 Particella 402 Subalterno 9, a margine della trascrizione del suddetto atto di compravendita, con esenzione da ogni responsabilità;
4) accerta e dichiara che il bene immobile sito in Milano, via AS SE, n. 25 identificato al
NCEU del Comune di Milano al Foglio 357 Particella 402 Subalterno 9 rientra nel patrimonio ereditario di cui al testamento di del 31 agosto 2023, pubblicato il 29 settembre 2023, CP_2
a mezzo del quale e sono state nominate eredi universali;
Parte_3 Parte_4
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano il 28 ottobre 2025
Il giudice
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