Cass. civ., sez. III, sentenza 10/07/1980, n. 4420
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Sentenza 10 luglio 1980

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In virtu del secondo comma dell'art 6 della legge n 841 del 1973 - per il quale il conduttore, nel caso in cui le spese di gestione del servizio di riscaldamento siano per contratto a suo carico, interviene, in luogo del locatore nelle assemblee condominiali convocate per deliberare sulle spese e sulle modalita di gestione del servizio - il conduttore ha il diritto autonomo di partecipare a tali assemblee, ma senza l'Obbligo correlativo del locatore di preavvisarlo della data di convocazione delle medesime.*

L'art 6, primo comma, della legge n 841 del 1973 - nel prevedere che per i contratti di locazione e sublocazione, prorogati in virtu della presente legge, e fatto divieto di aumentare la spesa relativa alla fornitura dei servizi, se non per comprovati aumenti dei costi del personale e dei servizi pubblici corrispondenti - ha introdotto un particolare rigore probatorio, allo scopo di impedire che il locatore possa eludere il blocco del canone attraverso ingiustificati aumenti degli oneri accessori, ma non ha inteso negare al locatore il diritto di ottenere il rimborso di tali aumenti nella ipotesi in cui il canone sia stato pattuito in modo globale ed onnicomprensivo, senza specificazione dell'ammontare degli oneri anzidetti.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/07/1980, n. 4420
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4420
    Data del deposito : 10 luglio 1980

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