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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4981 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 5042/2025
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 6058/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv.to Vincenzo Pecorario, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia,
Itala De Benedictis, CA UZ, DA TA e IC FU, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.05.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, legge 10471992, rappresentando che l dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta invalida CP_1
1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, medio-grave 67-99%, nonché in condizione di disabilità ex art. 3, comma 1, legge 104/1992 senza, dunque, il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , non riconosceva la sussistenza Persona_1
dei requisiti per l'indennità di accompagnamento, mentre riconosceva i requisiti per la condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 08.04.2025, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 04.12.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 6058/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Occorre, altresì, ribadire che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di
2 ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche Cassazione civile sez. VI,
n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Ebbene, i motivi di opposizione non rendevano necessario l'espletamento di nuova c.t.u. anche nella presente fase di giudizio, risultando sufficiente, alla luce delle contestazioni poste in essere dall'opponente, chiedere al c.t.u. già nominato, dott.
di fornire chiarimenti in ordine alle osservazioni svolte nel ricorso in Persona_1
opposizione.
Il c.t.u., con relazione integrativa depositata in data 17.11.2025, ha chiarito quanto segue: “[…] Nella fattispecie in esame – sulla scorta della documentazione sanitaria ostensibile ed in particolare dell'esame obiettivo eseguito – il quadro clinico dell'istante sulla base della documentazione in atti, della visita medica effettuata, è risultata non essere bisognevole di assistenza continua, in quanto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita: è risultata in grado di mangiare da sola, lavarsi e vestirsi da sola, di deambulare in modo autonomo anche se con difficoltà. Ho preso visione della documentazione allegata, in particolare la visita ortopedica effettuata in data
22/11/2024 dal Dott. , la visita geriatrica effettuata in data 29/10/2024 Persona_2
dalla dott.ssa della domanda per la carrozzina per gli spostamenti Persona_3
esterni in data 29/10/2024. La visita da me effettuata in data 13/11/2024 nove giorni prima ha evidenziato: Apparato osteo-articolare: Soggetto con fenomeni artrosici generalizzati, e dolore alla palpazione soprattutto in regione lombosacrale. Limitazione ai gradi medi delle principali articolazioni. Lasegue positiva bilateralmente. Passaggi posturali autonomi ma cautelati. Deambulazione possibile con appoggio cautelativo.
Normotono dei muscoli degli arti inferiori. Esame neuro-psichico. L'esame psichico condotto con il metodo del libero colloquio evidenzia un soggetto collaborante, vigile e cosciente, è in grado di eseguire ordini semplici e comprende la finalità di ciò che le viene chiesto di fare. Collabora all'esame obiettivo, discretamente orientata nel tempo
e nello spazio e nell'ambiente con capacità di giudizio e di critica conservate, con ansia
e tono dell'umore lievemente deflesso, con un eloquio scarso, con lievi di disturbi della memoria di fissazione e di rievocazione. Riflessioni: Il mio esame Obiettivo va in
3 contrasto con quanto evidenziato nella vista ortopedica del 13/11/2024, nella valutazione conclusiva di tale visita viene riferita che la deambulazione autonoma è impossibile, con evidente difficoltà alla stazione eretta anche per brevi periodi. Non autonomi i passaggi posturali, dolenti e faticosi anche se supportati da terzi.
Spostamenti possibili con carrozzina, domanda della carrozzina effettuata in data
29/10/2024 per la prevenzione delle cadute ed il mantenimento dell'autonomia residua.
A distanza di una settimana un cambiamento così radicale non è supportato da eventi nuovi documentati, inoltre non vi sono esami strumentali che documentano una dislocazione della protesi attuale, che poi dovrebbe essere responsabile del grave deficit deambulatorio, altrimenti non si capisce del perché dovrebbe esserci un così grave deficit della deambulazione da rendere la deambulazione impossibile e solo con la carrozzina. Pertanto, alla luce della nuova documentazione, rivalutato il caso,
[...]
è da ritenersi un soggetto: “INVALIDO CIVILE” in quanto Parte_1
ultrasessantacinquenne con “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”: Grave: 100% senza accompagnamento, per i motivi su esposti, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Inoltre, è da ritenersi:
“Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 Comma 3 della L. 104/92” dalla data della domanda amministrativa”.
All'esito della integrazione di cui sopra, il c.t.u., quindi, ha ritenuto di confermare la valutazione già espressa in sede di a.t.p., escludendo la sussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento.
Le motivazioni poste dal c.t.u. a sostegno della propria opinione risultano chiare e condivisibili, avendo egli dato atto di aver rilevato, durante la visita peritale del
13.11.2024, passaggi posturali ancora autonomi, benché cautelati, e di non condividere la totale impossibilità deambulatoria riferita nelle certificazioni mediche del
29.10.2024 e del 22.11.2024. In proposito, d'altra parte, non può non evidenziarsi come il compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio non possa risolversi in un acritico recepimento di quanto risultante dalla documentazione in atti, rivestendo, al contrario, un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
In definitiva, quindi, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
4 Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, riconosce la sussistenza del solo requisito sanitario per la condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa, secondo quanto accertato in fase di a.t.p.;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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