Sentenza 26 giugno 1967
Massime • 1
Allorche lo stesso datore di lavoro eserciti attivita plurima, e necessaria, ai fini della Determinazione della categoria economica cui l'impresa appartiene e, quindi, dell'individuazione del contratto collettivo regolatore dei rapporti che si svolgono entro l'impresa medesima,una indagine preliminare volta a stabilire se le attivita dell'imprenditore abbiano, secondo le previsioni della legge, carattere autonomo riferito all'oggetto della produzione, ovvero se, accanto ad una attivita da considerarsi come principale, le altre attivita abbiano rispetto alla prima, carattere complementare o accessorio, con la conseguente applicabilita, in quest'ultima ipotesi, del contratto collettivo che regola l'attivita principale anche ai rapporti individuali rientranti in quella parte complementare di organizzazione dell'azienda.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/1967, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1967 |
Testo completo
Allorche lo stesso datore di lavoro eserciti attivita plurima, e necessaria, ai fini della Determinazione della categoria economica cui l'impresa appartiene e, quindi, dell'individuazione del contratto collettivo regolatore dei rapporti che si svolgono entro l'impresa medesima,una indagine preliminare volta a stabilire se le attivita dell'imprenditore abbiano, secondo le previsioni della legge, carattere autonomo riferito all'oggetto della produzione, ovvero se, accanto ad una attivita da considerarsi come principale, le altre attivita abbiano rispetto alla prima, carattere complementare o accessorio, con la conseguente applicabilita, in quest'ultima ipotesi, del contratto collettivo che regola l'attivita principale anche ai rapporti individuali rientranti in quella parte complementare di organizzazione dell'azienda.*