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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 07/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Ssa Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Ssa Cristina Fois Consigliera
Dott. Ssa Monica Moi Consigliera rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 339/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARRA PAOLO
parte appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. FADDA PASQUALE P.IVA_2
parte appellata Oggetto: vendita di cose mobili
All'udienza del 21/6/2025 sono state precisate le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: “ Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, in integrale riforma della Sentenza impugnata, e rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che l'
[...]
è debitrice nei confronti di del Controparte_1 Parte_1
complessivo importo di € 103.157,12 in linea capitale di cui alla fattura n.
3617002369 del 10 gennaio 2017, oltre interessi di mora ex D. Lgs n. 231/02
dalla scadenza della fattura al saldo, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi, oltre € 40,00 relativi alle spese di recupero ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02, e conseguentemente condannare l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
[...]
In via subordinata, nel merito: dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello incidentale proposto dall' Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del procedimento monitorio e dei due gradi di giudizio, incluso rimborso spese 15%, oltre CPA e IVA come per legge”.
Nell'interesse di parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, in via principale 1) Confermare la sentenza la sentenza n. 79 del 27 gennaio 2022 del Tribunale di Sassari, pubblicata il 27/1/2022, resa nel procedimento NRG 608/2020;
2) Rigettare l'appello proposto da , in quanto infondato in Parte_1
fatto e diritto per le ragioni sopraesposte;
3) Dichiarare che nulla è dovuto dalla Controparte_1
in persona del Direttore Generale in carica, alla , e,
[...] Parte_1
per l'effetto, assolverla da ogni avversa pretesa;
4) Preso atto del pagamento di euro € 103.157,12 da parte dell'
[...]
a seguito dell'ordinanza di concessione della Controparte_1
provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 4/2020, del 2/1/2020,
condannare alla restituzione del predetto importo Parte_1
maggiorato di interessi di legge dal pagamento all'effettivo soddisfo;
5) In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza n. 79 del 27 gennaio 2022 del Tribunale di Sassari, pubblicata il 27/1/2022, resa nel procedimento NRG 608/2020, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese;
6) In ogni caso con vittoria di spese e di compensi del doppio grado del giudizio.”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato l' Controparte_1
propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4/2020 con cui,
[...]
su istanza di , le era stato ingiunto il pagamento di euro Parte_1
103.157,12 oltre interessi e spese quale corrispettivo della fornitura di prodotti farmaceutici ed emoderivati, deducendo: a) l'intervenuta scadenza del contratto e l'assenza di rinnovo scritto unitamente all'inidoneità della sola fattura;
b) il superamento del tetto di spesa di euro 45.980,00; c) l'assenza del codice identificativo di gara- elemento indispensabile per poter procedere al pagamento-; d) il difetto di prova dell'avvenuta consegna dei beni.
(in seguito ), si costituì in giudizio, contestando Parte_1 Pt_1
l'opposizione, di cui chiese il rigetto.
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 79/2022, ritenuta l'assenza di contestazioni in ordine a effettività delle forniture azionate, numero e tipo di farmaco fornito, ritenuto, altresì, che l'accordo tra le parti fosse intervenuto nella vigenza del contratto, il quale prevedeva variazioni in aumento o in diminuzione della fornitura, e ritenuta la corretta indicazione del codice identificativo di gara avendo l'azienda ospedaliera corrisposto la prima tranche della fornitura, escluse tuttavia il diritto al corrispettivo azionato per il superamento del tetto di spesa farmaceutico, revocando il D.I. opposto e respinse la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. per non aver l'opposta neanche chiesto di dimostrare quale sarebbe stata la sua effettiva diminuzione patrimoniale, con spese compensate.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la deducendone l'erroneità Pt_1
per i seguenti motivi: i) violazione dell'art. 101 cpc per aver posto a fondamento della decisione il superamento del tetto di spesa farmaceutico senza aver provocato il contraddittorio delle parti sulla questione;
ii) inapplicabilità alla fattispecie della disciplina di cui al D. Lgs. 502/1992 art. 8 sexies relativa al tetto di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale erogate dalle strutture private accreditate con il servizio stesso;
iii) contraddittorietà della sentenza nella parte in cui il Tribunale asserì che la fornitura avrebbe potuto avere variazioni sia in aumento sia in diminuzione, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma del contratto (“ai sensi del quale “non sono previsti minimi d'ordini e il fornitore tenuto a consegnare i prodotti le quantità ordinate indipendentemente dal valore o dall'entità della fornitura richiesta”) e applicazione del tetto di spesa, peraltro richiamando disciplina inconferente;
iv) ha reiterato la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
L' si è costituita in giudizio e ha Controparte_1
resistito all'appello, chiedendone il rigetto. Ha proposto, altresì, appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale, deducendo l'erroneità della pronuncia per aver disposto la compensazione delle spese di lite nonostante la soccombenza di e per aver affermato l'avvenuta Pt_1
indicazione del codice identificativo di gara (CIG); ha chiesto la ripetizione delle somme corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà accordata al D.I. e ha reiterato le difese già spiegate a sostegno dell'opposizione in punto a: assenza di forma scritta ad essentiam e inammissibilità di proroga tacita del contratto e difetto di prova della consegna dei farmaci.
Motivi della decisione
1. Il motivo d'impugnazione sub i)
L'appello è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
Con la doglianza in disamina la parte appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia del tribunale per aver posto a fondamento della decisione la questione, rilevata d'ufficio, del superamento del tetto di spesa farmaceutica in violazione del disposto dell'art. 101 cpc, per non averla sottoposta preventivamente alle parti.
Il motivo è fondato.
Invero, l'eccezione sollevata dall'azienda ospedaliera in sede di opposizione a era incentrata sul superamento del tetto di spesa contrattuale, in difetto di CP_1
qualsivoglia riferimento alla disciplina richiamata dal tribunale a sostegno della pronuncia impugnata. Al riguardo si veda quanto dedotto a sostegno dei motivi di opposizione ove, per quanto di interesse, è dato leggere: «… Per quanto esposto, è di tutta evidenza che, alla data della fornitura, il contratto prodotto era certamente scaduto, così come non si può tacere del fatto il bando di gara,
l'aggiudicazione ed il contratto prevedevano la fornitura dei 40 e non 160 flaconi di . Oltre a ciò, la procedura per l'acquisto del medicinale in parola CP_2
prevedeva il tetto di spesa di euro 45.980,00 a fronte del prezzo, oggi, richiesto di euro 103.157,12. La circostanza che, precedentemente, la avesse Pt_1
fornito 160 flaconi di fuga ogni dubbio sul fatto che la fornitura per cui CP_2
è sia estranea al contratto prodotto. (…)» (cfr. citazione in opposizione a D.I.,
p. 3).
Diversamente, la sentenza oggetto d'appello accolse l'opposizione sulla base del ritenuto superamento del tetto di spesa farmaceutica, richiamando una giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in tema di prestazioni assistenziali rese dalle strutture accreditate nei confronti di Asl eccedenti il tetto di Parte_2
spesa: in particolare, tra le pronunce citate dal primo giudice si annovera la
Cassazione civile sez. III - 29/09/2021, n. 26334, la cui massima recita che “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell' , atteso Parte_3
che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli
pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata … non ha
l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate”.
Anche la pronuncia amministrativa menzionata dal tribunale di Sassari (sent.
T.A.R. Puglia sez. II - Bari, 15/07/2019, n. 1024) concerne il tetto di spesa fissato per le prestazioni sanitarie e nella specie per le prestazioni ospedaliere rese dalle strutture sanitarie accreditate e ciò si ricava sia dalla massima menzionata nella sentenza di primo grado (“l'applicazione (in quella sede, retroattiva: n.d.r.) del tetto per la remunerazione delle spese sanitarie, determinato negli atti amministrativi di programmazione regionale, non lede il legittimo affidamento del privato …”), sia dalla lettura del testo integrale della sentenza del Tar (è sufficiente il richiamo al passaggio motivazionale in cui si afferma che “Deve concludersi nel senso che, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502/1992 (poi successivamente modificato e integrato), non vi sia struttura pubblica o privata che possa ritenersi autorizzata ad erogare liberamente prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale e che non abbia invece accettato di limitare l'attività per conto dello stesso Servizio a quanto
individuato in sede di accreditamento e di accordi contrattuali”).
La sentenza del tribunale di Sassari, avendo il giudice posto a fondamento di essa una questione rilevata d'ufficio senza sottoporla preventivamente alle parti per consentire loro l'eventuale deposito di memorie ex art. 101 cpc, dev'essere, pertanto, dichiarata nulla.
Tale nullità non comporta la rimessione della causa al giudice di prime cure.
Difatti, tenuto conto della disposizione di cui all'art. 354 c.p.c., la quale prevede che “il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”, giova precisare che nel nostro ordinamento opera il principio di tassatività delle ipotesi di rimessione al giudice di prime cure, non estendibili analogicamente, costituendo esse stesse una deroga alla regola per cui il giudice d'appello è tenuto a decidere le questioni nel merito, con sostituzione della sentenza di appello a quella di primo grado.
Sul punto, da ultimo, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un
motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito;
tuttavia, prima deve disporre la rinnovazione degli atti nulli e consentire alla parte che ne abbia fatto richiesta, di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le siano state precluse per non essersi potuta
costituire, a causa del vizio di nullità, nel processo di primo grado” (v. Cass. civ. ord. n. 30969 del 7.11.2023). Questa corte procederà, dunque, alla disamina dell'opposizione a nel CP_1
merito.
2. Il motivo d'impugnazione sub ii)
Preliminarmente alla disamina dell'opposizione a D.I. occorre vagliare la fondatezza del secondo motivo d'appello.
Con tale doglianza l'appellante ha denunciato l'erroneità della pronuncia di primo grado avendo deciso la causa in applicazione di una disciplina inconferente rispetto alla fattispecie in disamina.
Il motivo è fondato.
La disciplina, di cui fanno applicazione le pronunce richiamate nella sentenza impugnata, prevista dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art.
8-sexies, comma
1, (“le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del
Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento”) attiene ai limiti entro i quali il servizio è tenuto a remunerare le strutture sanitarie private Controparte_3
accreditate con lo stesso SSN, per le prestazioni assistenziali e di cura svolte a favore dei cittadini.
L'ambito di operatività di tale disciplina diverge, quindi, dalla fattispecie in esame, nella quale viene, invece, in rilievo un credito per vendita di farmaci (ed emoderivati) a un'azienda ospedaliero universitaria di natura pubblicistica da parte di un'impresa farmaceutica. La disciplina del tetto di spesa farmaceutica è da rinvenirsi, a ben vedere, in altre disposizioni, quali:
- l'art. 1 comma 796 lett. f) e g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha previsto il meccanismo del cd. “Pay-Back 5%”, che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all' la sospensione della riduzione del prezzo del Pt_4
5% per le specialità medicinali di cui esse sono titolari dietro versamento (pay- back) del relativo controvalore su appositi conti correnti indicati dalle Regioni
(“… le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio
2007, possono chiedere alla medesima la sospensione, nei confronti di tutti Pt_4
i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi
di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell' n. 26 del 27 Pt_4
settembre 2006…”: art. 1, co. 796 lett. g) L. cit.); il meccanismo appena menzionato è stato successivamente confermato dall'art. 5, co. 3 lett. c) del D.L.
159/2007 ed è rimasto in vigore per effetto della disposizione contenuta nell'art. 15, commi 2 e 3 D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, con la precisazione che, a far data dal 1/1/2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sarebbero stati assegnati alle regioni (“…In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno
2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il
Servizio sanitario nazionale”);
- l'art. 11, comma 6, del d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge
30 luglio 2010, n.122, e ulteriormente modificato sulla base di quanto disposto dall'art. 2, comma 12-septies, d.l. 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n.10, che ha previsto il cd. “Pay-
Back 1.83%” (“… A decorrere dal 31 maggio 2010 … Dalla medesima data le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime un importo dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico
al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di
Servizio sanitario nazionale”);
- l'art. 15, co. 7 D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 che, a decorrere dal
1/1/2013, ha posto a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50% del superamento del tetto di spesa nazionale e il restante 50% a carico delle regioni nelle quali fosse superato tale tetto (“A decorrere dall'anno 2013, è posta
a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo
5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a
livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi;
non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo. 8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
a) l' attribuisce a ciascuna azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione Pt_4
in commercio di farmaci, in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in
via definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget annuale (…)
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l' predispone le procedure Pt_4
di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalità stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
g) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome …”).
Dalla disamina delle richiamate disposizioni non si rinviene, dunque, alcun esonero, per l'azienda ospedaliera debitrice, in caso di superamento del tetto di spesa farmaceutica, dall'obbligazione di pagare il corrispettivo dei farmaci. Con la conseguenza che non può non concordarsi con la parte appellante allorché sostiene che, non solo il primo giudice ebbe a porre a fondamento della decisione una questione oggetto di rilievo ufficioso non sottoposta alle parti, ma, ad ogni modo, la disciplina implicitamente richiamata dal tribunale di Sassari col rinvio alle pronunce dal medesimo citate non si attaglia al caso di specie, oggetto, invece, di differente regolamentazione normativa che delinea un meccanismo estraneo al piano dell'esigibilità del corrispettivo dei farmaci.
3. I motivi di opposizione a D.I.
Tutto ciò premesso, l'opposizione a è parzialmente fondata e deve, CP_1
pertanto, essere accolta per quanto di ragione.
3.a) Con il primo motivo di opposizione a D.I. parte opponente odierna appellata ebbe a lamentare l'assenza di valido contratto rispettoso dei solenni
Contr requisiti formali richiesti per i contratti della PA. In particolare, l' dedusse che il contratto sottoscritto in data 26/11/2012 posto a fondamento dell'ingiunzione prevedeva una fornitura di medicinali ed emoderivati limitata a
40 flaconi del farmaco 10 mg per il prezzo complessivo di euro CP_2
45.980,00 e relativa al periodo compreso tra il I° gennaio 2013 ed il 31/12/2016,
Contr mentre la aveva consegnato, in data 10/1/2017, alla 160 pezzi Pt_1
del predetto farmaco ad un costo complessivo di euro 103.157,12: la fornitura, dunque, secondo l'assunto dell'azienda ospedaliera, sarebbe stata eseguita allorquando il contratto era scaduto in difetto di nuova gara come anche di rinnovo espresso e avrebbe superato il tetto contrattuale di euro 45.980,00.
Il motivo di opposizione è infondato.
Effettivamente, il contratto per la fornitura di medicinali ed emoderivati per cui
è giudizio aveva durata dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (vd. art. 2 del contratto, all. sub doc. 2 del fascicolo monitorio). Ebbene, l'ordine dei farmaci ed emoderivati dedotti in giudizio (n. 160 confezioni del farmaco Lucentis, principio Ranimizumab, con consegna al 20 gennaio 2017: doc. 3 monitorio) era stato effettuato dall'azienda ospedaliera in data 28 dicembre 2016 e, quindi, durante il periodo di validità ed efficacia del contratto di fornitura, essendo, per converso, irrilevante che l'adempimento della prestazione fosse avvenuto,
peraltro conformemente a quanto indicato nell'ordine del cessionario, successivamente alla scadenza contrattuale. Parimenti, ininfluente ai fini decisori risulta qualsivoglia considerazione in merito a eventuali rinnovo o proroga tacita del contratto, considerato che, come si è già detto, l'ordine era stato effettuato da parte dell'azienda ospedaliera durante la vigenza del contratto.
Inoltre, le quantità e qualità dei farmaci indicati nell'elenco allegato al contratto rappresentavano solamente il normale fabbisogno dell'azienda, essendo comunque espressamente previsto che le quantità oggetto del contratto sarebbero potute variare sia in aumento, sia in diminuzione. Infatti, in base all'art.
1.1 del contratto, rubricato “Quantitativi e Valore della Fornitura”, era stata concordata la fornitura dei farmaci necessari per il soddisfacimento delle necessità dei pazienti dell' di nella forma della c.d. “Ospedaliera Pt_5 CP_1
e Territoriale” nelle quantità e qualità indicate nell'elenco allegato al contratto,
con la precisazione che la ASL avrebbe ordinato “il quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno, dovendosi considerare i quantitativi evidenziati in sede di gara solo quali indicazione del normale fabbisogno della ASL” e che le quantità oggetto del contratto sarebbero potute “variare sia in aumento sia in diminuzione in aderenza alle mutate esigenze della ASL, senza che per questo
l'aggiudicatario possa pretendere alcunché nei suoi confronti” (doc. 2 monitorio,
art. 1.1). Pertanto, non avendo le parti contemplato alcun tetto contrattuale di spesa e anzi ammesso variazioni anche quantitative rispetto all'indicazione dell'allegato al contratto, l'ordine di un quantitativo di farmaci superiore rispetto al normale fabbisogno dell'azienda ospedaliera rientrava pienamente nell'ambito della previsione negoziale.
3.b) Infondato è, ugualmente, il rilievo relativo alla mancanza di prova della consegna dei prodotti dedotti in giudizio. Precisamente, la parte odierna appellata eccepì, con l'atto di opposizione a che, a fronte dell'affermazione CP_1 Cont di di aver consegnato i medicinali all' in data 10/1/2017, tuttavia Pt_1
“quale prova dell'avvenuta consegna produce un documento di trasporto privo di data e firma del destinatario. Difetta l'evidenza della avvenuta consegna” (cfr. atto di citazione del primo grado, pag. 9). L'eccezione è stata specificamente reiterata nel presente giudizio dalla parte vittoriosa in primo grado.
Ebbene, per conforme insegnamento di diritto, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Invero, non potrebbe ritenersi sussistente la contestazione del fatto storico della consegna per la sola ragione che la parte aveva affermato che mancava la prova sul punto, ma dovrebbe procedersi a valutare la globalità delle circostanze per come risultano dagli atti a disposizione: tale principio è desumibile dall'orientamento della Suprema Corte sul punto (in questi termini: la pronuncia n. 17889/2020 in parte motiva).
In realtà, nella fattispecie in disamina, la parte opponente odierna appellata si limitò a eccepire la mancanza di prova della consegna senza contestare specificamente il fatto storico della ricezione dei beni, né allegò elementi e circostanze ulteriori da cui ricavare la contestazione dell'avvenuta consegna o, comunque, elementi tali da implicare la negazione che i prodotti fossero stati recapitati.
Possono, quindi, ritenersi provati gli elementi costitutivi del diritto di credito azionato, ossia:
- il titolo e in particolare il contratto di fornitura (doc. 2 monitorio già citato) che le parti avevano stipulato a seguito dell'aggiudicazione, da parte di , Pt_1 della gara pubblica con deliberazione del Direttore Generale n. 691 del 25 settembre 2012 (doc. 1 del fascicolo monitorio) e l'ordine (doc. 3 monitorio già citato) effettuato dall'azienda ospedaliera;
- l'esecuzione della prestazione e cioè la consegna, nella data del 10/1/2017, di n. 160 confezioni del farmaco di cui all'ordine su menzionato: CP_2
circostanza che, sulla scorta di quanto precede, può ritenersi incontestata ai sensi dell'art. 115 cpc.
Contr
3.c) È, infine, parzialmente fondato il motivo di opposizione con cui la eccepì l'inesigibilità del credito per omessa indicazione, nella fattura di cui era stato chiesto il pagamento, del CIG, ossia del codice identificativo della gara
(doglianza oggetto anche di appello incidentale condizionato).
Effettivamente, la disciplina di riferimento, coerentemente con quanto dedotto dalla parte appellata, è quella contenuta nell'art. 25 D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014 che, per quanto di rilievo ai fini della decisione, prevede che: “… 2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse
pubbliche amministrazioni riportano: a) il Codice identificativo di gara (CIG), …;
3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.”
Con la conseguenza che, essendo stato omesso il CIG nella fattura azionata in giudizio, correttamente l'azienda ospedaliera non aveva proceduto al pagamento in ossequio al chiaro divieto normativo e senza che possano, al proposito, assumere rilievo indicazioni diverse da quelle previste dal legislatore, quale il riferimento al numero dell'ordine di fornitura (seppur contenente a sua volta il codice di gara) come anche il CIG contenuto nella precedente e diversa fattura n. 3616118968 del 28 dicembre 2016, stante appunto l'inequivocabile tenore della disposizione e la ratio di essa (ossia consentire le verifiche da parte dell' che non ammettono equipollenti rispetto all'indicazione CP_5
esplicitamente prevista dal legislatore.
Ciò detto, all'esito del giudizio de quo, deve accertarsi la riconducibilità della fornitura per cui si procede alla gara identificata con il codice n. 485483723B indicato nell'ordine di acquisto proveniente dall'AOU del 28/12/2016, dal che consegue che può, altresì, ritenersi soddisfatta, sia pure unicamente all'esito del presente giudizio, la ratio sottesa alla normativa di cui al D.L. 66/2014 (ossia favorire la tracciabilità dei flussi finanziari e, quindi, il controllo sull'attività delle pubbliche amministrazioni prevenendo la corruzione) stante il collegamento tra la debenza delle somme accertate come dovute in causa e le prestazioni dedotte in giudizio.
4.Nullità della sentenza impugnata e decisione nel merito
In accoglimento del corrispondente motivo dell'appello principale, deve dichiararsi la nullità della sentenza n. 79/2022 del Tribunale di Sassari.
Per effetto del parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
Occorre, a questo punto, dare atto dell'intervenuto pagamento, nel corso del giudizio di primo grado all'esito della concessione della provvisoria esecutività,
dell'importo capitale portato dal D.I. di euro 103.157,12, in data 1/6/2021: accertati gli elementi costitutivi del diritto di credito e considerato il pagamento parziale in corso di causa, deve, dunque, accertarsi il diritto di al Pt_1
pagamento della somma di euro 103.157,12.
Inoltre, per quanto attiene agli interessi, attesa l'inesigibilità del credito al momento dell'emissione della fattura, siccome irregolare, gli interessi di mora in misura pari a quella prevista nel D.I. (non essendo stata, sotto tale specifico profilo, proposta opposizione) saranno dovuti, secondo le regole generali, dalla domanda e, quindi, a decorrere dal deposito del ricorso monitorio e sino al pagamento del capitale intervenuto in data 1/6/2021, con conseguente condanna nei predetti termini al pagamento di tale accessorio.
Non essendo dovuti interessi anteriori alla domanda, non può farsi luogo al pagamento di interessi anatocistici.
È, infine, dovuto, non essendo stata proposta opposizione al riguardo, a mente dell'art. 6 D.Lgs. 231/2002 (nel testo applicabile ratione temporis) l'importo, forfettariamente determinato, di 40 euro a titolo di risarcimento del danno per il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
5.Le spese del giudizio
Contr
L'appello incidentale proposto dall' in relazione alle spese di lite deve ritenersi assorbito giacché, decidendo la corte nel merito, deve procedersi a una nuova regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, attesa la soccombenza reciproca e la novità e peculiarità delle questioni trattate possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- dichiara la nullità della sentenza n. 79/2022 del Tribunale di Sassari;
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n.
4/2020 emesso dal Tribunale di Sassari;
- accerta il diritto di credito di nei confronti dell' Parte_1 [...]
al pagamento della somma di euro 103.157,12 in linea Controparte_1
capitale, già corrisposta in data 1/6/2021, a titolo di corrispettivo per la fornitura, aggiudicata con gara n. 485483723B, di n. 160 confezioni del farmaco
; CP_2
- condanna l' al pagamento, in Controparte_1
favore di , degli interessi commerciali sulla somma di cui sopra, a Parte_1
decorrere dal deposito del ricorso monitorio sino al 1/6/2021, oltre euro 40,00 per la causale di cui alla parte motiva;
- spese di entrambi i gradi del giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Sassari, il 28/3/2025
La Presidente
Dott. Ssa Cinzia Caleffi
La Consigliera est.
Dott. Ssa Monica Moi