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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1232/2022 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note, e vertente
TRA
p iva rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Parte_1 P.IVA_1
DEL RE del foro di ed elettivamente domiciliata in Casalbordino presso il suo Pt_1 studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E ( cf ),) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Giampaolo DI MARCO del foro di ed ivi elettivamente domiciliato Pt_1 presso il suo studio giusta procura in atti;
➢ (p iva ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Gabriele ROCCHETTI del foro di Chieti ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 126/22 del Tribunale di Vasto del 9 maggio
2022 in tema di risarcimento danni da inadempimento.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Vasto ha parzialmente accolto la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di per ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito del rifornimento di Parte_1 gasolio effettuato nella serata del 19 giugno 2018. Nella circostanza, infatti, l'attore ha dedotto di aver provveduto, dietro pagamento del corrispettivo di € 80,00, al rifornimento della propria autovettura BMW 530XD tg EL372DK, ma di essere stato costretto a richiedere subito dopo l'intervento di un carroattrezzi in quanto il mezzo (che si era fermato) non era in grado di proseguire la marcia. Una volta ricoverato presso un'officina specializzata, è stato riscontrato il danno all'impianto di iniezione ed alimentazione del carburante.
1.2. La parte convenuta si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda non essendo stata fornita la prova del nesso causale tra il rifornimento di carburante ed il danno lamentato al veicolo della controparte.
Ad ogni buon conto, ha chiesto ed ottenuto di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia (con la quale aveva sottoscritto una polizza) per essere dalla Controparte_2 stessa integralmente manlevata nell'ipotesi di eventuale accoglimento della domanda.
1.3. La terza chiamata ha, da un lato (e riguardo al merito) fatto proprie le argomentazioni della assicurata al chiaro fine del rigetto dell'azione risarcitoria, dall'altro, però, ha insistito per la inoperatività della copertura assicurativa (la contaminazione del prodotto sarebbe dipesa infatti da vizi originari del prodotto) e per il contenimento della garanzia entro i limiti stabiliti in contratto (per quanto concerne la franchigia di € 100,00 e l'importo massimo di € 2.500,00).
1.4.1. All'esito dell'istruttoria (consistita essenzialmente nell'acquisizione della documentazione prodotta e nell'escussione dei testi su cui, nel prosieguo, meglio si dirà), il giudice di prime cure ha così deciso:
- la pretesa risarcitoria può essere contenuta nella minor somma (rispetto a quella richiesta) di € 7.109,30 costituita dalle spese sostenute per l'intervento del carroattrezzi (pari ad € 225,70), dal corrispettivo per le riparazioni (al netto però dell'iva non dovuta in ragione del particolare regime fiscale del , dalla somma corrisposta per la negoziazione assistita (da valere quale CP_1 condizione di procedibilità);
- la compagnia è stata condannata a tenere indenne nei limiti della copertura Parte_1 assicurativa;
- le spese di lite sono state per una minima parte (corrispondente ad 1/5) compensate e poste, in via solidale, a carico dell'assicurata e dell'assicurazione;
1.4.2. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere coì sintetizzate:
-il rapporto giuridico tra le parti deve essere inquadrato all'interno dello schema tipico della vendita;
- secondo i principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, grava a carico dell'attore la dimostrazione del danno sofferto;
- l'avvenuto rifornimento, la richiesta di intervento e l'esecuzione dei lavori di riparazione del mezzo da parte di rappresentano elementi idonei a ritenere fondata la domanda;
Controparte_3
1.5. La pronunzia del giudice istoniano è stata tempestivamente impugnata da Parte_1 mediante l'articolazione di quattro motivi. Il primo ed il terzo hanno riguardato il profilo dell'an e del quantum debeatur e pertanto vi è stata una non corretta valutazione sia del materiale probatorio che un'errata determinazione del quantum dovuto. A tale riguardo, l'appellante ha evidenziato una lettura parziale e non pienamente corretta della giurisprudenza di legittimità menzionata così come anche l'omesso esame delle deposizioni rese dai testimoni addotti ed escussi circa il quantitativo di carburante erogato nel corso della giornata del 19 giugno 2018 e sull'assenza di contestazioni analoghe sollevate da altri utenti. Limitatamente alla quantificazione del danno, la censura si è appuntata sul fatto che il ha CP_1 già provveduto al recupero dell'80% della fattura emessa da sicchè l'eventuale credito CP_3 dovrebbe stimarsi nella minor somma di € 1.262,67. Con gli altri due motivi (segnatamente il secondo ed il quarto), l'appellante ha censurato il capo che ha posto le spese di lite in via solidale con la compagnia di assicurazione e di fatto l'omessa regolamentazione sempre delle spese nel rapporto con la terza chiamata (a carico della quale dovrebbero porsi attesa la fondatezza della chiamata). Le parti appellate si sono costituite ed hanno con argomentazioni diverse (strettamente afferenti ai singoli motivi in ordine ai quali sussiste il loro interesse a contraddire) resistito all'impugnazione insistendo per il suo rigetto. Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (in via telematica) del primo grado. Dopo essere stata trattenuta in decisione una prima volta, la causa è stata rimessa sul ruolo per il collocamento a riposo del Consigliere relatore. All'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la controversia è stata nuovamente assunta in decisione senza termini avendo le parti (che vi hanno rinunziato) già provveduto al deposito degli scritti difensivi finali.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
Ai fini di un corretto inquadramento sistematico e logico della vicenda, occorre procedere ad una trattazione separata dei motivi distinguendo quelli afferenti alla responsabilità dell'appellante da quelli invece riguardanti il regime delle spese di lite.
Procedendo con ordine, deve osservarsi quanto segue.
3.1.1. Le doglianze riferite all'an ed al quantum debeatur sono infondate e di conseguenza devono essere rigettate.
Si tratta, prioritariamente, di tratteggiare il perimetro della cornice giuridica al cui interno la vicenda che ci occupa deve essere inquadrata. Si verte pacificamente nell'ambito di un'azione risarcitoria per difetto di un bene (segnatamente trattasi del gasolio) oggetto di un contratto di fornitura rectius di compravendita concluso in data 19 giugno 2018.
La giurisprudenza di legittimità, in termini generali ed anche con specifico riguardo a situazioni identiche a quella che ci occupa ha chiarito (peraltro anche in un recentissimo arresto) che “Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'articolo 2697 del Cc non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto (cioè, nella specie, alla indicazione e se necessario dimostrazione di essersi rifornita di carburante presso la stazione di servizio della società controricorrente) ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex articolo 1218 del Cc, l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile” (cfr Cass Civ, Sez III, 5.7.2024 n. 18430).
Scendendo nel dettaglio la fattispecie sottoposta al vaglio della S.C. aveva riguardato il rigetto (tanto in primo che secondo grado) di una domanda di risarcimento per presenza di acqua nel gasolio sull'assunto che le risultanze istruttorie (in particolare la CTU espletata) avevano evidenziato che l'origine di tale fenomeno doveva attribuirsi ad un fenomeno di condensa all'interno del serbatoio così da escludere l'esistenza del nesso causale. Il precedente citato nella sentenza qui impugnata (Cass Civ. 3373/2010) si è collocato evidentemente all'interno di tale percorso interpretativo richiamando il medesimo principio. Nello specifico, anche in tal caso la richiesta di risarcimento è stata rigettata e la S.C. ha dovuto (non potendo estendere il proprio sindacato su tale aspetto) prendere atto che il percorso motivazionale
(basato sul fatto che non erano pervenute analoghe domande da parte di altri clienti) non presentava profili di marcata illogicità per poter mettere in discussione l'esito del giudizio. Ne deriva, pertanto, che non può condividersi l'assunto sostenuto dall'appellante sul fatto che il giudice di prime cure ha, in diritto, operato un'errata valutazione della fattispecie. Di certo, vi è che, a completamento di quanto sin qui esposto, che il criterio di valutazione del nesso causale resta pur sempre quello del più probabile che non o comunque della preponderanza dell'evidenza. In altri termini, si vuol significare (dando in tal modo continuità ad un oramai consolidato orientamento) che “….in sede civile il nesso causale indica la misura della relazione probabilistica concreta (svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra condotta e fatto-evento dannoso (da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata), in base alla quale un evento è da considerarsi causato da un altro allorquando non si sarebbe senza quest'ultimo verificato, pertanto risolvendosi entro «i pragmatici confini della dimensione "storica", e valendo ad ascrivere all'autore del fatto illecito le conseguenze che da questo discendono, laddove non intervenga un nuovo fatto rispetto al quale il medesimo non abbia il dovere o la possibilità di agire ( v. Cass., 16/10/2007, n.
21619. V. altresì Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576). In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro)” (cfr Cass Civ, sez III, 7.11.2024 n. 28722).
3.1.2. Ne deriva, pertanto, che l'asse del discorso si sposta sul diverso versante in fatto il che implica una ricostruzione della cornice probatoria di causa. A tale riguardo, è risultato che:
- Nella serata il ha effettuato presso l'impianto “Portobello” gestito da Parte_2 Parte_1
[...
un rifornimento, per un importo pari ad € 80,00, di gasolio sulla vettura BMW 530XD di sua proprietà;
- È stato provato (ma in ogni caso trattasi anche di circostanza, al pari della precedente, neppure adeguatamente contestata) l'intervento di un carroattrezzi per un problema della vettura tale da impedirle di proseguire regolarmente la marcia;
- Il mezzo è stato poi ricoverato presso l'officina di per le riparazioni;
Controparte_3
- In corso di causa è stato escusso il teste il quale ha confermato di aver Testimone_1 eseguito l'intervento (riconoscendo anche la relativa fattura emessa) nonché il danno riscontrato all'impianto di iniezione ed a quello di alimentazione del carburante e la conservazione per un periodo di circa 6/7 mesi sia di una parte del carburante che dei pezzi sostituiti;
- L'appellante in primo grado ha prodotto le schede riproducenti i consumi di carburante (gasolio e benzina) della stazione di servizio per l'intera giornata del 19 giugno ed anche invero di quella successiva;
- I testi escussi ed addotti sempre dalla medesima parte, e , escussi Tes_2 Tes_3 anch'essi all'udienza del 13 luglio 2020, hanno confermato i dati ed in particolare il secondo ha anche aggiunto “Non abbiamo avuto contestazioni, nel periodo in esame, da parte di altri soggetti”.
3.1.3.Orbene, il quadro così delineato deve ritenersi senza dubbio idoneo ai fini del riconoscimento della responsabilità in capo all'odierna appellante. L'elemento decisivo, attenendosi al criterio del più probabile che non, deve individuarsi nel fatto che il rifornimento del gasolio è avvenuto nella serata e quindi in un momento in cui era prossima la chiusura dell'impianto. Nella sentenza impugnata è dato atto che il pagamento dell'intervento del soccorso stradale è avvenuto alle ore 22,24 circa e quindi a stretto giro dall'avvenuto rifornimento (cfr pag 7 della sentenza). Una tale circostanza, quindi, consente di affermare che l'assenza di contestazioni da parte di altri clienti ( a fronte di circa 938 erogazioni) che hanno effettuato rifornimento nella stessa giornata ed anche in quella successiva non può elevarsi ad elemento decisivo per escludere profili di responsabilità. Non sono stati prodotti neppure gli accertamenti e le verifiche dei fiduciari della compagnia di assicurazione presso cui il sinistro è stato denunziato. Al contrario, anche attenendosi a criteri presuntivi, deve ragionevolmente ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di un evidente nesso causale tra il rifornimento di carburante ed il danno riscontrato.
3.1.4. Se tali considerazioni rilevano ai fini del profilo dell'an, anche con riguardo al diverso aspetto del quantum debeatur (così entrando nella disamina del terzo motivo) le doglianze dell'appellante non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise. Nel libello introduttivo del presente giudizio, l'appellante ha invocato l'applicazione dell'art. 186 comma 1° e comma 2° lettera b) TUIR nella parte in cui consente la deducibilità delle spese relative alla vettura utilizzata per lo svolgimento dell'attività professionale. Da tale premessa, ha fatto quindi discendere la conseguenza che la somma eventualmente spettante alla controparte deve risultare pari al 20% di quella fatturata operando una decurtazione dell'80%. L'assunto presta però il fianco a diversi rilievi in quanto:
- il giudice di prime cure ha escluso dal risarcimento la sola parte dell'IVA trattandosi di voce detraibile in sede di dichiarazione dei redditi da parte del CP_1
- l'art. 186 TUIR riguarda invece il diverso caso della deducibilità che evoca la nozione di voce che non entra a far del reddito complessivo;
- l'iva invece afferisce al diverso caso della detraibilità ovvero a spese che si sottraggono all'imposta lorda;
Ne discende, quindi, il rigetto del motivo.
4.1.1.Con i restanti altri due motivi, l'appellante, come peraltro già anticipato, ha lamentato la statuizione sulle spese di lite rilevando che, alla luce del comportamento assunto dalla compagnia nella fase stragiudiziale ed anche processuale della lite, le stesse dovevano essere poste integralmente a carico della medesima e che limitatamente al rapporto di garanzia dovesse, attesa la fondatezza della chiamata (in quanto la contaminazione del carburante è derivata dalle operazioni di pescaggio), farsi applicazione del principio della soccombenza.
La compagnia, al momento della sua costituzione, ha chiesto il rigetto delle doglianze ma non ha proposto, a sua volta, impugnazione incidentale avverso la decisione di prime cure limitandosi unicamente a ribadire di poter rispondere nei limiti dell'importo previsto nel massimale di polizza.
4.1.2. La tesi dell'appellante relativamente alla necessità di porre le spese di lite nel rapporto con il a carico della sola compagnia di assicurazione non può essere condivisa per ragioni sia di CP_1 fatto che di diritto.
Dalla documentazione prodotta in atti, è risultato che:
-in data 23 giugno 2018 il ha denunziato il sinistro a CP_1 Parte_1
- alla stessa data la suddetta società ha informato la compagnia di assicurazione con cui aveva sottoscritto una polizza multirischi in data 24 settembre 2015;
- l'assicurazione ha negato il pagamento dell'indennizzo con nota del 2 ottobre 2018;
- in sede di costituzione nel presente giudizio, ha in definitiva contestato la fondatezza della CP_2 domanda risarcitoria;
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “La posizione dell'assicuratore della responsabilità civile nel giudizio in cui viene chiamato in causa (e nel cui ambito si determina, anche a prescindere da una domanda del garantito sull'accertamento del rapporto di garanzia e/o sulla relativa prestazione,
l'estensione soggettiva dello stesso giudizio nei confronti del garante, con conseguente litisconsorzio necessario processuale) è quella di un interventore adesivo autonomo. Ne deriva che, qualora l'assicurazione contesti la fondatezza della domanda attorea, essa resta soggetta al principio della soccombenza, al fine della regolamentazione delle spese, a prescindere da ogni questione sulla natura e sul titolo dell'intervento e può anche essere condannata in solido con la parte della quale condivide il medesimo interesse” (cfr Cass Civ, sez III, 17.1.2017 n. 925). Dall'insieme di considerazioni svolte, deve quindi trarsi il convincimento che la statuizione che ha posto le spese di lite a carico dell'assicurata e della compagnia le spese di lite nel rapporto con la parte vittoriosa è corretta con conseguente rigetto del motivo di appello.
4.1.3. L'ultima doglianza è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. In giurisprudenza, è stato chiarito che “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma
3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale” (cfr Cass Civ, Sez III, 16.2.2024 n. 4275). Nella comparsa di costituzione in primo grado ha così concluso “In improbabile e Parte_1 inauspicata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie ed ipotetica ascrizione di qualsivoglia responsabilità alla convenuta, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa
in persona del Legale Rappresentante p.t., con sede legale in Bologna Controparte_2 alla Via Stalingrado n.45, tenuta ed obbligata a garantire, manlevare e tenere integralmente indenne la in forza del contratto di assicurazione, polizza n. 1/2302/87/102959135 per la Parte_1 RCT, tutt'ora in vigore e, per l'effetto,condannare la predetta Società Assicuratrice al pagamento di quanto disponendo di Giustizia, tenendo manlevata e indenne la convenuta Società Parte_1 da qualsivoglia pretesa attorea e negativa conseguenza patrimoniale, condannando la garante
[...] assicuratrice a rifondere ogni connesso esborso e spesa con vittoria di spese e compensi di procedure e giudizio” (cfr pag 5). Ne consegue che, in presenza di una specifica domanda, la compagnia è tenuta, essendo fondata la chiamata in garanzia, alla rifusione in favore di delle spese di lite. Parte_1
Non possono, di contro, essere liquidate le spese di cui al punto sub c) della giurisprudenza citata in quanto risulta evidente il superamento del limite del massimale.
Per quanto concerne, quindi, il primo grado è tenuta alla rifusione in Controparte_2 favore di delle spese di lite che si liquidano, attenendosi al valore della causa e Parte_1 previa compensazione di 1/5 (la stessa applicata dal primo giudice) con applicazione dei valori, in € 4.061,60 (compensazione di 1/5 di € 5.077) per compensi professionali oltre al 15% per rimborso spese forfetarie.
5.1 Le spese del presente grado seguono la soccombenza nel rapporto tra l'appellante e e CP_1 vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che
, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 3.966,00 per compensi professionali attenendosi ai Controparte_1 valori medi di liquidazione (valore della controversia da € 5.001,00 ad € 26.000,00 fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge.
5.2. Seguono analogamente la soccombenza le spese del presente grado nel rapporto tra Parte_1
[... e la compagnia di assicurazione per essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 126/22 del Tribunale di Vasto, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello, condanna alla rifusione Controparte_2 in favore di delle spese del primo grado che liquida in € 4.061,60 per Parte_1 compensi professionali oltre al 15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
b) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
c) condanna alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali oltre al 15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_2 Parte_1 spese del presente grado che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali oltre al 15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi