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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/12/2024, n. 4410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4410 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 12.12.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3212 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, Parte_1 con la quale e presso la quale è legalmente domiciliato.
-APPELLANTE- E
CP_1
-APPELLATO NON COSTITUITO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6490/2023 pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, e pubblicata il 20.06.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo parzialmente il ricorso proposto in primo grado da , ha condannato il « CP_1 Controparte_2
al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 3.139,21
[...]
a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali da ogni singola maturazione al saldo>, a titolo di adeguamento della mercede spettante al detenuto lavoratore, in relazione alle attività lavorative da lui svolte nel lasso temporale dal febbraio 2011 all'ottobre 2017, presso le varie case Circondariali ove era stato via via ristretto.
Il interpone appello contro questa decisione, alla quale addebita di aver Parte_1 erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado. Chiede la sospensione
Pag. 1 a 2 dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e la sua riforma nel senso di dichiarare prescritte le pretese di controparte.
Successivamente, con atto depositato nel sub-procedimento di inibitoria il 16.01.2024, il
[...]
ha dichiarato di rinunciare all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Parte_1 sentenza gravata.
non si costituisce in giudizio. CP_1
Dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta inibitoria, all'udienza di discussione del
5.12.2024 nessuno è comparso per l'unica parte costituita, sicché la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 181 c.p.c., alla successiva udienza del 12.12.2024, anch'essa disertata dall'unica parte costituita, che pure aveva ricevuto valida comunicazione del disposto rinvio.
La Corte, dunque, non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute ex art. 310 comma 4 c.p.c.
PQM
La Corte così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma il 12.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Pag. 2 a 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 12.12.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3212 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, Parte_1 con la quale e presso la quale è legalmente domiciliato.
-APPELLANTE- E
CP_1
-APPELLATO NON COSTITUITO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6490/2023 pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, e pubblicata il 20.06.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo parzialmente il ricorso proposto in primo grado da , ha condannato il « CP_1 Controparte_2
al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 3.139,21
[...]
a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali da ogni singola maturazione al saldo>, a titolo di adeguamento della mercede spettante al detenuto lavoratore, in relazione alle attività lavorative da lui svolte nel lasso temporale dal febbraio 2011 all'ottobre 2017, presso le varie case Circondariali ove era stato via via ristretto.
Il interpone appello contro questa decisione, alla quale addebita di aver Parte_1 erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado. Chiede la sospensione
Pag. 1 a 2 dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e la sua riforma nel senso di dichiarare prescritte le pretese di controparte.
Successivamente, con atto depositato nel sub-procedimento di inibitoria il 16.01.2024, il
[...]
ha dichiarato di rinunciare all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Parte_1 sentenza gravata.
non si costituisce in giudizio. CP_1
Dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta inibitoria, all'udienza di discussione del
5.12.2024 nessuno è comparso per l'unica parte costituita, sicché la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 181 c.p.c., alla successiva udienza del 12.12.2024, anch'essa disertata dall'unica parte costituita, che pure aveva ricevuto valida comunicazione del disposto rinvio.
La Corte, dunque, non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute ex art. 310 comma 4 c.p.c.
PQM
La Corte così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma il 12.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Pag. 2 a 2