Decreto cautelare 21 luglio 2022
Decreto cautelare 15 settembre 2022
Decreto cautelare 15 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 9 novembre 2022
Decreto cautelare 23 novembre 2022
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 09/11/2022, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/11/2022
N. 00854/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DA GE, in qualità di legale rappresentante della S.r.l.s. Onoranze Funebri PP, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Serrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato GE Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Specchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Distante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota del 15.07.2022 prot. n. 7012 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - S.U.A.P. del Comune di Specchia, con la quale è stato comunicato alla parte ricorrente diniego e parere sfavorevole in merito alla S.C.I.A. presentata il 12.07.2022 per l'apertura di attività di commercio di vicinato nel settore non alimentare (vendita di piante e fiori) da svolgersi in immobile (locale a piano terra facente parte di un fabbricato sito in Via Col. De Giovanni n. 11) sito nel territorio di Specchia.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da PP GE il 14/9/2022:
della nota del 28 luglio 2022 prot. n. 7434 con la quale il Comune di Specchia, a seguito di riesame in esecuzione del decreto monocratico cautelare n. 355/2022 del 21 luglio 2022, ha comunicato nuovo diniego all'istanza di apertura di attività di commercio di vicinato nel settore non alimentare (vendita di piante e fiori);
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, dell'atto prot. n. 7392 del 27 luglio 2022 di “Revoca del certificato di agibilità rilasciata in data 07.06.2016 intestata al Sig. UC NI Greco, su immobile ubicato in via Col. De Giovanni n° 11 angolo Via Mazzini, attualmente in proprietà della signora LI RE, notificato al ricorrente in qualità di affittuario.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da DA GE il 14/10/2022:
dell’ordinanza n. 53 del 05.10.2022 a firma del Responsabile dell’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Specchia, con la quale è stata disposta la chiusura immediata dell’attività di commercio di vicinato nel settore non alimentare (vendita di piante e fiori) “Il Fioraio del Borgo” da svolgersi in immobile sito nel territorio di Specchia;
nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale e, in particolare:
-della nota del 28.07.2022 prot. n. 7434 a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale - Sportello S.U.A.P. del Comune di Specchia, con la quale a seguito di riesame in esecuzione del decreto monocratico cautelare n. 355/2022 del 21.07.2022 emesso da questo T.A.R., è stata comunicata a parte ricorrente diniego all’istanza di apertura di attività di commercio di vicinato nel settore non alimentare (vendita di piante e fiori) da svolgersi in immobile sito nel territorio di Specchia;
-dell’atto prot. n. 7392 del 27.07.2022 a firma del Responsabile del S.U.E. del Comune di Specchia recante “Revoca del certificato di agibilità rilasciata in data 07.06.2016 intestata al Sig. UC NI Greco, su immobile ubicato in via Col. De Giovanni n° 11 angolo Via Mazzini, attualmente di proprietà della signora LI RE, notificato al ricorrente in qualità di affittuario;
-nei limiti di interesse, del provvedimento prot. n. 8760 del 09.09.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Specchia;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le domande di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentate in via incidentale dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti proposti in corso di causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 Novembre 2022 il Presidente dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti i difensori avv.to T. Serrano, avv.to A. Vantaggiato, avv.to A. Distante;
Considerato che i difensori della parte ricorrente hanno dichiarato a verbale nella Camera di Consiglio odierna la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alle istanze cautelari incidentalmente formulate con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti proposti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le istanze cautelari formulate dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti proposti in corso di causa.
Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 Novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO