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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 28/11/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 4135/2022 R.G.;
nella causa pendente tra:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi residenti in [...], in qualità di C.F._2 genitori esercenti la potestà sul minore (c.f. Persona_1 nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
Maurizio Paponi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Livorno, Scali
D'Azeglio 20, giusta procura in atti;
ATTORE
E con sede legale in Livorno – Viale Italia n. 118, (C.F. e Controparte_1
P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Elena Uccelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Livorno - P.zza Benamozegh n. 17, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento danni da lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Parte_2 [...]
, hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Persona_1 società al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni Controparte_1
1 “Voglia l'Il.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare che il sinistro occorso al minore Persona_1
in data 11.8.2015 per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità
[...] dello quale proprietario/gestore e/o Controparte_2 comunque tenuto alla manutenzione del campo da gioco (“gabbionata”) posto all'interno della struttura per le motivazioni di cui in premessa e, conseguentemente, condannare lo al risarcimento in favore Controparte_2 dei sigg. e in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità sul figlio minore di tutti i danni, patrimoniali e Persona_1 non, nessuno escluso da quest'ultimo sofferti in occasione dell'incidente de quo, quantificati nella somma di € 25.353,00 e, comunque, in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito dell'espletanda CTU medica, oltre interessi legali dal dovuto all'introduzione del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di aver sottoscritto per la stagione estiva 2015 un abbonamento presso il bagno
“le Onde del Tirreno”;
- il giorno 11/8/2015 il minore , mentre si trovava con Persona_1 genitori, parenti ed amici all'interno dello ” Controparte_2 Controparte_2 veniva invitato da alcuni coetanei a giocare a pallone nella “gabbionata” posta all'interno della struttura balneare ed aperta ai clienti dello;
CP_2
- mentre giocava a pallone all'interno della “gabbionata” cadeva Per_1 rovinosamente a terra a causa di una deformazione non visibile presente sul terreno di gioco della struttura;
- a seguito della caduta il minore riportava una grave frattura del radio dell'avambraccio sinistro a seguito della quale veniva immediatamente trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pisa e sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con due fili di Kirshner;
- stante la palese responsabilità dello ”, Controparte_2 Controparte_2 per omessa manutenzione del campo da gioco, in relazione al sinistro occorso al figlio , i sigg. e , tramite l'assistenza Per_1 Parte_1 Parte_2 di un legale, inviavano lettera a mezzo fax alla società garante per la CP_3
RCT dello “ ”, richiedendo l'apertura del Controparte_2 Controparte_2 sinistro e la convocazione a visita medico – legale, ma tale richiesta rimaneva priva di qualsiasi riscontro, così come anche la successiva e l'invito alla negoziazione assistita.
2 Alla luce di tali fatti, ritenuta la responsabilità della società convenuta sia sotto il profilo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c. che sotto il profilo contrattuale essendo tra le parti intercorso un contratto di servizio balneare, gli attori hanno introdotto il presente giudizio al fine di sentir accogliere le conclusioni come innanzi riportate.
Si è costituita in giudizio la Società Onde del la quale ha contestato CP_2 tutto quanto ex adverso dedotto, ritenendo la domanda attorea inammissibile in quanto indeterminata e indeterminabile e comunque infondata sia in punto di an che di quantum. Alla luce di ciò ha rassegnato le seguenti conclusioni “Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia il Tribunale integralmente respingere la domanda poiché inammissibile e comunque infondata per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese legali, di eventuale CTU e CTP ed ulteriori occorrende”.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali, l'interrogatorio formale degli attori, l'escussione di testimoni e la CTU medico-legale.
All'udienza del 28/11/2024 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
La domanda formulata da parte attrice va inquadrata nell'alveo dell'articolo
2051 c.c. .
Sul punto si evidenzia come la specifica ipotesi di responsabilità aquiliana contemplata dall'art. 2051 c.c. si fondi essenzialmente su due elementi fondamentali: 1) l'esistenza di una relazione qualificata (di custodia) tra un soggetto e la cosa fonte della lesione, che si configura allorché sussista l'effettivo potere fisico del soggetto di esercitare sulla cosa un controllo astrattamente idoneo a consentirgli di prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesivi connaturati all'intrinseco dinamismo della stessa o all'interferenza di agenti esterni su di essa;
2) il nesso di causalità tra la cosa ed il danno asseritamente sofferto da chi invoca l'applicazione della predetta norma.
Conseguentemente, a carico del soggetto titolare del potere fisico sulla cosa sussiste una presunzione iuris tantum di responsabilità, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto del danneggiato.
Pertanto, secondo l'orientamento ormai pacifico in giurisprudenza, "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod.
3 civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia
l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (...)" (così, ex multis, sent. Cass.
5.2.2013 n. 2660).
Nel caso di specie le emergenze istruttorie acquisite in corso di causa consentono di ritenere sufficientemente provati i fatti costitutivi della domanda attorea.
Ed invero, alcun dubbio sussiste sulla relazione qualificata di custodia tra la convenuta e la cosa (il campo da calcio luogo dell'evento), circostanza peraltro non contestata dalla stessa società convenuta.
Quanto, poi, al nesso eziologico tra la cosa e l'evento de quo e conseguentemente le lesioni subite, gli attori hanno dedotto, a fondamento dell'azione risarcitoria, che la caduta sarebbe avvenuta a causa di una sconnessione presente sul campo da gioco, non visibile con l'ordinaria diligenza.
I due testi escussi di parte attrice, i quali hanno assistito al sinistro per cui è causa, e della cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare attesa la linearità e non contraddittorietà delle dichiarazioni rese, hanno confermato di aver visto il minore cadere lì dove sul campo da gioco c'era una sconnessione, nella Per_1 specie “una gobba”, inciampando in essa e cadendo rovinosamente a terra.
I testi hanno, inoltre, specificato che la sconnessione non era visibile dal di fuori del campo e che il minore è caduto, non in uno scontro di gioco, ma mentre, appena entrato nel campo, si apprestava a raggiungere i compagni di gioco.
Alla stregua di quanto sinora esposto risulta provato, dunque, che la caduta del minore ha avuto la sua origine proprio nello stato di cattiva manutenzione del campo, che presentava una deformazione, non segnalata, né visibile.
Tanto basta a ritenere applicabile, nel caso di specie, il criterio di imputazione di responsabilità previsto dall'art. 2051 c.c. (responsabilità per cose in custodia) secondo l'interpretazione della norma offerta dalla ormai consolidata giurisprudenza.
Nella propria comparsa di risposta la società convenuta ha eccepito, nell'ipotesi di accertamento di una responsabilità ex art. 2051 c.c., l'esistenza del caso fortuito, sotto forma di condotta colposa della vittima, a causa, nello specifico, del difetto di diligenza e di vigilanza prestata dai genitori al momento della caduta del figlio, che all'epoca dei fatti aveva solo 8 anni, ritenuto idoneo a recidere totalmente il nesso eziologico tra la cosa e l'evento ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.p.c.
4 Si osserva sul punto come nell'accertamento della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 spetti al danneggiato l'onere di provare l'esistenza del nesso causale (ex multis, Cass. 2482/2018) mentre al custode, di contro, spetti l'onere di provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore (in tal senso, tra le tante, Cass. n.
15761/2016). Nella nozione di caso fortuito, la giurisprudenza ricomprende, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato, ovvero le ipotesi in cui il comportamento colposo tenuto dal danneggiato o da un terzo sia tale da determinare il verificarsi dell'evento dannoso, sì da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento (Cass. nn. 10461/2002; 5236/2004; 5334/2004;
5839/2010; 8229/2010; 7125/2013). Su quest'ultimo punto, la giurisprudenza ha precisato che affinché la condotta del danneggiato integri un'ipotesi di caso fortuito è necessario che la stessa sia colposa e non prevedibile. In particolare, la S.C. precisa che la condotta della vittima deve essere imprevedibile (intesa come obiettivamente inverosimile) ed eccezionale (intesa come evento che si discosta sensibilmente dalla frequenza statistica accettata come normale) e deve costituire efficacia determinante dell'evento dannoso (in tal senso, cfr. Cass. n. 25837/2017).
Dunque, l'esclusione della responsabilità del custode, quando da quest'ultimo viene eccepita la colpa della vittima, esige una duplice indagine (la non prevedibilità ed evitabilità dell'evento) non essendo all'uopo sufficiente il solo accertamento di una condotta distratta, imprudente e negligente della vittima, che ove effettivamente accertata può costituire al più un concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Orbene nella specie la dinamica del sinistro, come descritta dagli attori e confermata dal teste escusso, non evidenzia un'ipotesi di caso fortuito, essendosi verificata una caduta del tutto accidentale in un punto del campo da gioco in cui era oggettivamente presente una insidia, non segnalata, né prevedibile o evitabile, e non potendosi richiedere dagli attori, genitori del minore, un dovere di vigilanza diverso da quello che effettivamente hanno prestato. La caduta del minore è, infatti, avvenuta a pochi metri di distanza dai genitori, che avevano accompagnato il figlio al campo da gioco, e la deformazione presente sul campo da gioco non era in alcun modo visibile né prevedibile, come confermato anche dai testi escussi.
Più in dettaglio, può osservarsi che la maggior cautela che pur poteva imporsi ai genitori del minore , e allo stesso minore, può spingersi sino al rovesciamento Per_1 dell'onere probatorio ventilato dalla convenuta, teorizzando cioè che il soggetto, che
5 cammina su un luogo che conosce o che dovrebbe conoscere, ivi transita a suo rischio e pericolo, e che dunque debba egli discolparsi dell'esser caduto, fornendo la prova - negativa - di non esser stato disattento o incauto. Tale impostazione verrebbe a vanificare la connotazione oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. che viene imputata - lo si ribadisce in conformità all'indirizzo più volte espresso dalla giurisprudenza - non a titolo di colpa, neppur presuntivamente, bensì in ragione del dato oggettivamente verificabile per cui il fattore di rischio ricade nella sfera di controllo del chiamato in responsabilità.
Ed inoltre va precisato altresì che, pur a voler ritenere che il fondo disconnesso presente sul campo da gioco fosse un ostacolo “prevedibile ed evitabile”, ciò non implica logicamente che l'evento lesivo si sia verificato per fatto e colpa del danneggiato che non l'ha previsto né evitato;
implica invece la presa d'atto che si è verificato un evento eziologicamente riconducibile ad una condizione di pericolosità della res alla cui governance la società convenuta era tenuta, predisponendo, ad esempio, idonea segnaletica anche di avvertimento della presenza di fondo sconnesso. (tale riferimento è anche nelle più recenti pronunce di legittimità: ex multis Cass. n. 26244/2019).
In conclusione e alla luce di tutte le ragioni sopra esposte, si ritiene che, nel caso di specie, mentre gli attori hanno provato il fatto lesivo (la caduta) e il nesso causale con la res (la deformazione presente sul campo da gioco non segnalata né visibile), la società convenuta, dal canto suo, non ha fornito la prova liberatoria di cui era gravata (aver fatto quanto era possibile per impedire l'evento e/o le conseguenze dannose ovvero il caso fortuito) e pertanto deve essere accertata la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
3. Con riferimento ai danni fisici patiti dal minore, il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio, dott. ha accertato che “In occasione dell'evento per Persona_2 cui oggi è causa, il giovane che all'epoca aveva otto anni di età, riportava Per_1 una frattura scomposta (rifrattura) del terzo medio-distale del radio di sinistra. La lesione era trattata con riduzione e sintesi mediante due fili di Kirschner ed immobilizzazione in apparecchio gessato e, successivamente, con tutore. In esito a tale lesione residuano attualmente sfumata dolorabilità locale ed al polso, in assenza di limitazione delle escursioni articolari del gomito e del polso” e ancora che “La temporanea è valutabile (e certificata) in complessivi giorni sessanta, di cui tre (di ricovero ospedaliero) da valutare a totale, trentacinque (di immobilizzazione dell'arto superiore non dominante) al tasso medio del settantacinque per cento e ventidue (di uso di tutore) al tasso medio del cinquanta per cento. Dopo tale periodo, non sono
6 prodotte ulteriori certificazioni prognostiche né attestazioni che documentino
l'esecuzione di programmi riabilitativi o di cure fisiche. Ritengo che gli esiti della lesione riportata in occasione dell'evento per cui oggi è causa siano tali da incidere sfavorevolmente sul bene salute del soggetto nella misura del tre per cento. Essi non sono passibili di evoluzione migliorativa o peggiorativa futura”.
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU meritano di essere condivise e possono essere poste a fondamento della presente decisione, perché adeguatamente motivate, immuni da errori logico-giuridici e scientificamente corrette, pertanto può concludersi che le lesioni subite dall'attore, in occasione del sinistro per cui è causa, hanno comportato un'invalidità permanente, intesa come danno biologico, quantificabile con il 3% oltre ad un'invalidità temporanea per complessivi giorni 80, di cui 3 giorni al tasso totale del 100 %, 35 giorni al tasso del 75 % ed ulteriori 22 giorni al tasso medio del 50 %.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dell'integrità psico-fisica ex artt. 1226 e 2056 c.c., si ritiene di applicare le tabelle aggiornate in uso al Tribunale di Milano, anche a seguito della nota sentenza della III Sez. della Corte di Cassazione n. 12408 del 7.6.2011, che ha individuato nei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati da detto
Tribunale, i parametri da ritenersi equi e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a diminuirne l'entità.
Pertanto, nel caso in esame, il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità pari al 3 % e l'età del danneggiato al momento del sinistro (8 anni), deve essere liquidato € 4.538,00 a cui va aggiunto l'importo complessivo pari ad € 4.628,75 quale risarcimento del danno derivante da invalidità temporanea (di cui € 345,00 per 3 giorni di invalidità temporanea totale al
100%, € 3.018,75 per 35 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 1.265,00 per 22 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%), per un totale di € 9.166,75.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuta la somma complessiva di € 366,00 per spese sanitarie documentate e ritenute congrue e pertinenti dal CTU.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi specificate, la Società deve Controparte_2 essere condannata a risarcire i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal minore in conseguenza dell'evento per cui è causa, ascrivibile all'esclusiva responsabilità della convenuta, quantificati nell'importo complessivo di € 9.532,75.
Sulla somma sopra determinata, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice Istat (indice FOI), vanno riconosciuti gli interessi legali
7 dalla data dell'evento (11/8/2015) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
4. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 e con riferimento al valore del decisum e tenendo conto dell'attività in concreto svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per il medesimo principio le spese di CTU sono poste definitivamente ed interamente a carico della convenuta che è risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE nei limiti sopra specificati la domanda attorea e, accertata la responsabilità delle Onde del per il sinistro per cui è causa ai sensi CP_2 dell'art. 2051 c.c., per l'effetto,
- CONDANNA le Onde del a risarcire in favore di parte attrice il CP_2 danno derivante dall'evento per cui è causa e quantificato nella complessiva somma pari ad € 9.532,75 oltre interessi legali e rivalutazione come indicato in parte motiva;
- CONDANNA altresì le Onde del al pagamento in favore di parte CP_2 attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso.
Livorno, 28/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 28/11/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 4135/2022 R.G.;
nella causa pendente tra:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi residenti in [...], in qualità di C.F._2 genitori esercenti la potestà sul minore (c.f. Persona_1 nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
Maurizio Paponi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Livorno, Scali
D'Azeglio 20, giusta procura in atti;
ATTORE
E con sede legale in Livorno – Viale Italia n. 118, (C.F. e Controparte_1
P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Elena Uccelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Livorno - P.zza Benamozegh n. 17, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento danni da lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Parte_2 [...]
, hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Persona_1 società al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni Controparte_1
1 “Voglia l'Il.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare che il sinistro occorso al minore Persona_1
in data 11.8.2015 per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità
[...] dello quale proprietario/gestore e/o Controparte_2 comunque tenuto alla manutenzione del campo da gioco (“gabbionata”) posto all'interno della struttura per le motivazioni di cui in premessa e, conseguentemente, condannare lo al risarcimento in favore Controparte_2 dei sigg. e in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità sul figlio minore di tutti i danni, patrimoniali e Persona_1 non, nessuno escluso da quest'ultimo sofferti in occasione dell'incidente de quo, quantificati nella somma di € 25.353,00 e, comunque, in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito dell'espletanda CTU medica, oltre interessi legali dal dovuto all'introduzione del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di aver sottoscritto per la stagione estiva 2015 un abbonamento presso il bagno
“le Onde del Tirreno”;
- il giorno 11/8/2015 il minore , mentre si trovava con Persona_1 genitori, parenti ed amici all'interno dello ” Controparte_2 Controparte_2 veniva invitato da alcuni coetanei a giocare a pallone nella “gabbionata” posta all'interno della struttura balneare ed aperta ai clienti dello;
CP_2
- mentre giocava a pallone all'interno della “gabbionata” cadeva Per_1 rovinosamente a terra a causa di una deformazione non visibile presente sul terreno di gioco della struttura;
- a seguito della caduta il minore riportava una grave frattura del radio dell'avambraccio sinistro a seguito della quale veniva immediatamente trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pisa e sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con due fili di Kirshner;
- stante la palese responsabilità dello ”, Controparte_2 Controparte_2 per omessa manutenzione del campo da gioco, in relazione al sinistro occorso al figlio , i sigg. e , tramite l'assistenza Per_1 Parte_1 Parte_2 di un legale, inviavano lettera a mezzo fax alla società garante per la CP_3
RCT dello “ ”, richiedendo l'apertura del Controparte_2 Controparte_2 sinistro e la convocazione a visita medico – legale, ma tale richiesta rimaneva priva di qualsiasi riscontro, così come anche la successiva e l'invito alla negoziazione assistita.
2 Alla luce di tali fatti, ritenuta la responsabilità della società convenuta sia sotto il profilo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c. che sotto il profilo contrattuale essendo tra le parti intercorso un contratto di servizio balneare, gli attori hanno introdotto il presente giudizio al fine di sentir accogliere le conclusioni come innanzi riportate.
Si è costituita in giudizio la Società Onde del la quale ha contestato CP_2 tutto quanto ex adverso dedotto, ritenendo la domanda attorea inammissibile in quanto indeterminata e indeterminabile e comunque infondata sia in punto di an che di quantum. Alla luce di ciò ha rassegnato le seguenti conclusioni “Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia il Tribunale integralmente respingere la domanda poiché inammissibile e comunque infondata per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese legali, di eventuale CTU e CTP ed ulteriori occorrende”.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali, l'interrogatorio formale degli attori, l'escussione di testimoni e la CTU medico-legale.
All'udienza del 28/11/2024 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
La domanda formulata da parte attrice va inquadrata nell'alveo dell'articolo
2051 c.c. .
Sul punto si evidenzia come la specifica ipotesi di responsabilità aquiliana contemplata dall'art. 2051 c.c. si fondi essenzialmente su due elementi fondamentali: 1) l'esistenza di una relazione qualificata (di custodia) tra un soggetto e la cosa fonte della lesione, che si configura allorché sussista l'effettivo potere fisico del soggetto di esercitare sulla cosa un controllo astrattamente idoneo a consentirgli di prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesivi connaturati all'intrinseco dinamismo della stessa o all'interferenza di agenti esterni su di essa;
2) il nesso di causalità tra la cosa ed il danno asseritamente sofferto da chi invoca l'applicazione della predetta norma.
Conseguentemente, a carico del soggetto titolare del potere fisico sulla cosa sussiste una presunzione iuris tantum di responsabilità, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto del danneggiato.
Pertanto, secondo l'orientamento ormai pacifico in giurisprudenza, "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod.
3 civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia
l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (...)" (così, ex multis, sent. Cass.
5.2.2013 n. 2660).
Nel caso di specie le emergenze istruttorie acquisite in corso di causa consentono di ritenere sufficientemente provati i fatti costitutivi della domanda attorea.
Ed invero, alcun dubbio sussiste sulla relazione qualificata di custodia tra la convenuta e la cosa (il campo da calcio luogo dell'evento), circostanza peraltro non contestata dalla stessa società convenuta.
Quanto, poi, al nesso eziologico tra la cosa e l'evento de quo e conseguentemente le lesioni subite, gli attori hanno dedotto, a fondamento dell'azione risarcitoria, che la caduta sarebbe avvenuta a causa di una sconnessione presente sul campo da gioco, non visibile con l'ordinaria diligenza.
I due testi escussi di parte attrice, i quali hanno assistito al sinistro per cui è causa, e della cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare attesa la linearità e non contraddittorietà delle dichiarazioni rese, hanno confermato di aver visto il minore cadere lì dove sul campo da gioco c'era una sconnessione, nella Per_1 specie “una gobba”, inciampando in essa e cadendo rovinosamente a terra.
I testi hanno, inoltre, specificato che la sconnessione non era visibile dal di fuori del campo e che il minore è caduto, non in uno scontro di gioco, ma mentre, appena entrato nel campo, si apprestava a raggiungere i compagni di gioco.
Alla stregua di quanto sinora esposto risulta provato, dunque, che la caduta del minore ha avuto la sua origine proprio nello stato di cattiva manutenzione del campo, che presentava una deformazione, non segnalata, né visibile.
Tanto basta a ritenere applicabile, nel caso di specie, il criterio di imputazione di responsabilità previsto dall'art. 2051 c.c. (responsabilità per cose in custodia) secondo l'interpretazione della norma offerta dalla ormai consolidata giurisprudenza.
Nella propria comparsa di risposta la società convenuta ha eccepito, nell'ipotesi di accertamento di una responsabilità ex art. 2051 c.c., l'esistenza del caso fortuito, sotto forma di condotta colposa della vittima, a causa, nello specifico, del difetto di diligenza e di vigilanza prestata dai genitori al momento della caduta del figlio, che all'epoca dei fatti aveva solo 8 anni, ritenuto idoneo a recidere totalmente il nesso eziologico tra la cosa e l'evento ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.p.c.
4 Si osserva sul punto come nell'accertamento della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 spetti al danneggiato l'onere di provare l'esistenza del nesso causale (ex multis, Cass. 2482/2018) mentre al custode, di contro, spetti l'onere di provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore (in tal senso, tra le tante, Cass. n.
15761/2016). Nella nozione di caso fortuito, la giurisprudenza ricomprende, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato, ovvero le ipotesi in cui il comportamento colposo tenuto dal danneggiato o da un terzo sia tale da determinare il verificarsi dell'evento dannoso, sì da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento (Cass. nn. 10461/2002; 5236/2004; 5334/2004;
5839/2010; 8229/2010; 7125/2013). Su quest'ultimo punto, la giurisprudenza ha precisato che affinché la condotta del danneggiato integri un'ipotesi di caso fortuito è necessario che la stessa sia colposa e non prevedibile. In particolare, la S.C. precisa che la condotta della vittima deve essere imprevedibile (intesa come obiettivamente inverosimile) ed eccezionale (intesa come evento che si discosta sensibilmente dalla frequenza statistica accettata come normale) e deve costituire efficacia determinante dell'evento dannoso (in tal senso, cfr. Cass. n. 25837/2017).
Dunque, l'esclusione della responsabilità del custode, quando da quest'ultimo viene eccepita la colpa della vittima, esige una duplice indagine (la non prevedibilità ed evitabilità dell'evento) non essendo all'uopo sufficiente il solo accertamento di una condotta distratta, imprudente e negligente della vittima, che ove effettivamente accertata può costituire al più un concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Orbene nella specie la dinamica del sinistro, come descritta dagli attori e confermata dal teste escusso, non evidenzia un'ipotesi di caso fortuito, essendosi verificata una caduta del tutto accidentale in un punto del campo da gioco in cui era oggettivamente presente una insidia, non segnalata, né prevedibile o evitabile, e non potendosi richiedere dagli attori, genitori del minore, un dovere di vigilanza diverso da quello che effettivamente hanno prestato. La caduta del minore è, infatti, avvenuta a pochi metri di distanza dai genitori, che avevano accompagnato il figlio al campo da gioco, e la deformazione presente sul campo da gioco non era in alcun modo visibile né prevedibile, come confermato anche dai testi escussi.
Più in dettaglio, può osservarsi che la maggior cautela che pur poteva imporsi ai genitori del minore , e allo stesso minore, può spingersi sino al rovesciamento Per_1 dell'onere probatorio ventilato dalla convenuta, teorizzando cioè che il soggetto, che
5 cammina su un luogo che conosce o che dovrebbe conoscere, ivi transita a suo rischio e pericolo, e che dunque debba egli discolparsi dell'esser caduto, fornendo la prova - negativa - di non esser stato disattento o incauto. Tale impostazione verrebbe a vanificare la connotazione oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. che viene imputata - lo si ribadisce in conformità all'indirizzo più volte espresso dalla giurisprudenza - non a titolo di colpa, neppur presuntivamente, bensì in ragione del dato oggettivamente verificabile per cui il fattore di rischio ricade nella sfera di controllo del chiamato in responsabilità.
Ed inoltre va precisato altresì che, pur a voler ritenere che il fondo disconnesso presente sul campo da gioco fosse un ostacolo “prevedibile ed evitabile”, ciò non implica logicamente che l'evento lesivo si sia verificato per fatto e colpa del danneggiato che non l'ha previsto né evitato;
implica invece la presa d'atto che si è verificato un evento eziologicamente riconducibile ad una condizione di pericolosità della res alla cui governance la società convenuta era tenuta, predisponendo, ad esempio, idonea segnaletica anche di avvertimento della presenza di fondo sconnesso. (tale riferimento è anche nelle più recenti pronunce di legittimità: ex multis Cass. n. 26244/2019).
In conclusione e alla luce di tutte le ragioni sopra esposte, si ritiene che, nel caso di specie, mentre gli attori hanno provato il fatto lesivo (la caduta) e il nesso causale con la res (la deformazione presente sul campo da gioco non segnalata né visibile), la società convenuta, dal canto suo, non ha fornito la prova liberatoria di cui era gravata (aver fatto quanto era possibile per impedire l'evento e/o le conseguenze dannose ovvero il caso fortuito) e pertanto deve essere accertata la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
3. Con riferimento ai danni fisici patiti dal minore, il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio, dott. ha accertato che “In occasione dell'evento per Persona_2 cui oggi è causa, il giovane che all'epoca aveva otto anni di età, riportava Per_1 una frattura scomposta (rifrattura) del terzo medio-distale del radio di sinistra. La lesione era trattata con riduzione e sintesi mediante due fili di Kirschner ed immobilizzazione in apparecchio gessato e, successivamente, con tutore. In esito a tale lesione residuano attualmente sfumata dolorabilità locale ed al polso, in assenza di limitazione delle escursioni articolari del gomito e del polso” e ancora che “La temporanea è valutabile (e certificata) in complessivi giorni sessanta, di cui tre (di ricovero ospedaliero) da valutare a totale, trentacinque (di immobilizzazione dell'arto superiore non dominante) al tasso medio del settantacinque per cento e ventidue (di uso di tutore) al tasso medio del cinquanta per cento. Dopo tale periodo, non sono
6 prodotte ulteriori certificazioni prognostiche né attestazioni che documentino
l'esecuzione di programmi riabilitativi o di cure fisiche. Ritengo che gli esiti della lesione riportata in occasione dell'evento per cui oggi è causa siano tali da incidere sfavorevolmente sul bene salute del soggetto nella misura del tre per cento. Essi non sono passibili di evoluzione migliorativa o peggiorativa futura”.
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU meritano di essere condivise e possono essere poste a fondamento della presente decisione, perché adeguatamente motivate, immuni da errori logico-giuridici e scientificamente corrette, pertanto può concludersi che le lesioni subite dall'attore, in occasione del sinistro per cui è causa, hanno comportato un'invalidità permanente, intesa come danno biologico, quantificabile con il 3% oltre ad un'invalidità temporanea per complessivi giorni 80, di cui 3 giorni al tasso totale del 100 %, 35 giorni al tasso del 75 % ed ulteriori 22 giorni al tasso medio del 50 %.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dell'integrità psico-fisica ex artt. 1226 e 2056 c.c., si ritiene di applicare le tabelle aggiornate in uso al Tribunale di Milano, anche a seguito della nota sentenza della III Sez. della Corte di Cassazione n. 12408 del 7.6.2011, che ha individuato nei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati da detto
Tribunale, i parametri da ritenersi equi e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a diminuirne l'entità.
Pertanto, nel caso in esame, il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità pari al 3 % e l'età del danneggiato al momento del sinistro (8 anni), deve essere liquidato € 4.538,00 a cui va aggiunto l'importo complessivo pari ad € 4.628,75 quale risarcimento del danno derivante da invalidità temporanea (di cui € 345,00 per 3 giorni di invalidità temporanea totale al
100%, € 3.018,75 per 35 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 1.265,00 per 22 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%), per un totale di € 9.166,75.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuta la somma complessiva di € 366,00 per spese sanitarie documentate e ritenute congrue e pertinenti dal CTU.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi specificate, la Società deve Controparte_2 essere condannata a risarcire i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal minore in conseguenza dell'evento per cui è causa, ascrivibile all'esclusiva responsabilità della convenuta, quantificati nell'importo complessivo di € 9.532,75.
Sulla somma sopra determinata, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice Istat (indice FOI), vanno riconosciuti gli interessi legali
7 dalla data dell'evento (11/8/2015) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
4. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 e con riferimento al valore del decisum e tenendo conto dell'attività in concreto svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per il medesimo principio le spese di CTU sono poste definitivamente ed interamente a carico della convenuta che è risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE nei limiti sopra specificati la domanda attorea e, accertata la responsabilità delle Onde del per il sinistro per cui è causa ai sensi CP_2 dell'art. 2051 c.c., per l'effetto,
- CONDANNA le Onde del a risarcire in favore di parte attrice il CP_2 danno derivante dall'evento per cui è causa e quantificato nella complessiva somma pari ad € 9.532,75 oltre interessi legali e rivalutazione come indicato in parte motiva;
- CONDANNA altresì le Onde del al pagamento in favore di parte CP_2 attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso.
Livorno, 28/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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