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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/02/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2390/2020, trattenuta in decisione all'udienza del 22/07/2024, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARCO MARCHESE ricorrente
E
(c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. METTA SABRINA resistente
pagina 1 di 6 E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, con sentenza non definitiva del 14.11.23
è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e rimessa la causa sul ruolo istruttorio. Sentito il minore all'udienza del 22 maggio 2024, _1
all'udienza del 22 luglio 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha rimesso la causa al Collegio, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pronunciato lo status, occorre affrontare la questione dell'affidamento dei figli minori della coppia, considerando che è maggiorenne. Si ritiene di Per_2
confermare l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i _1 Per_3
genitori, non essendo emersi, al di là di ipotesi di conflittualità tra coniugi, elementi tali da far ritenere la manifesta carenza o inidoneità educativa dei genitori. D'altronde le stesse parti hanno congiuntamente concluso in tal senso.
Per quanto attiene al collocamento dei minori si deve confermare quello di Per_3
presso la madre, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla resistente, presso cui finora hanno continuato a vivere tutti e tre i figli.
Per quanto riguarda , di 17 anni e mezzo, all'esito delle indagini dei servizi _1
sociali e stante quanto riferito dal minore al giudice all'udienza del 22 maggio
2024(“vorrei andare a vivere con PA… con PA ho un rapporto sereno, tranquillo ci scherzo e quando sto con lui ho il sorriso sempre in faccia… abbiamo trovato una casa a Vermicino stiamo comprando la cucina il letto per me;
a lui va bene che io vada a vivere con lui però ancora non so se succederà; se vado a vivere da lui vorrei vedere mamma nel fine settimana dormendo da lei se le cose cambiano sennò non ci andrei”), considerato che è prossimo al _1 raggiungimento della maggiore età, visto che i genitori sono d'accordo, appare conforme all'interesse del minore prevedere la sua collocazione presso l'abitazione del padre.
pagina 2 di 6 Per quanto riguarda le modalità di visita, , prossima al compimento di anni Per_3
16, potrà continuare, in difetto di diversa volontà, a vedere il padre presso il
Servizio Sociale territorialmente competente, come già disposto in corso di causa.
vedrà la madre, così come richiesto dalle parti, a weekend alternati, con le _1
modalità che i genitori concorderanno di volta in volta e ogni volta che vorrà, considerando che è prossimo al raggiungimento della maggiore età.
Per quanto attiene ai profili economici, si deve prendere atto che per il figlio
, di anni 22, la madre, presso cui il ragazzo è collocato, non ha richiesto Per_2
alcun assegno di mantenimento e pertanto nulla deve essere disposto, fermi restando i provvedimenti adottati in corso di causa,
Il tribunale deve prendere atto che le parti non hanno depositato la documentazione reddituale e bancaria richiesta più volte dal tribunale, da ultimo con ordinanza del 12 giugno 2024.
Il ricorrente svolge l'attività di pittore nel settore cinematografico e in sede di udienza presidenziale aveva dichiarato di lavorare a chiamata con una società che si occupa di spettacoli e di percepire, nei mesi in cui lavora, circa 1200 euro ricevendo altrimenti l'indennità di disoccupazione. Considerando la ripresa totale delle attività dopo il lockdown dovuto al covid, tenuto conto della professionalità conseguita nel settore che pertanto viene indubbiamente retribuita in modo adeguato, si deve ritenere, anche alla luce dell'art. 116 c.p.c., che il ricorrente abbia guadagni superiori a quelli dichiarati.
La resistente si è sempre occupata della famiglia, ha svolto piccole e saltuarie attività lavorative ( ad esempio di pulizia o come commessa), ha autodichiarato di aver percepito, da ultimo nel 2023, il reddito di cittadinanza. Occorre, inoltre, considerare che alla stessa è assegnata la casa coniugale, di proprietà del marito, e che è proprietaria di un appartamento al piano terra della palazzina della casa coniugale.
Entrambi i coniugi, inoltre, sostengono una rata mensile di mutuo di circa 203 euro.
pagina 3 di 6 Pertanto, considerata la sperequazione economica dei coniugi, i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, l'età e le esigenze dei minori, si ritiene equo disporre che al figlio provveda in via diretta ciascun genitore _1
per il periodo in cui il minore è presso di sè, con suddivisione al 50 % tra ciascun genitore delle spese straordinarie. Per quanto riguarda la figlia si ritiene Per_3
equo porre a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad euro 350,00 oltre contribuzione al 50 % alle spese straordinarie.
La reciproca soccombenza, la sopravvenienza di fatti nuovi e i rapporti tra le parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ritiene, inoltre, alla luce della reciproca soccombenza e dei rapporti tra le parti, che il comportamento processuale tenuto da ciascuna parte non debba essere sanzionato ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. (in base al quale "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata"). La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone infatti il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente (come nel caso di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c.), ma non la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte a causa della lite temeraria subita, trattandosi di una condanna che può essere emessa dal Giudice anche d'ufficio, sulla base degli elementi emersi all'esito del giudizio. Considerando anche che "La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà
e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi ( v. Cass. 15629 del 30/06/2010) e visto che
“L'istituto in esame presenta invero una natura mista sanzionatoria e risarcitoria,
pagina 4 di 6 ove la liquidazione viene operata in via equitativa dal decidente tenendo conto della gravità della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale “ (Così Trib. Busto
Arsizio 12.6.2012), la domanda ex art. 96 cpc va rigettata, non sussistendone i presupposti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
Dà atto che con sentenza non definitiva n. 2220/2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi;
Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e _1
, collocando presso il padre e presso la madre;
Per_3 _1 Per_3
Assegna la casa coniugale alla resistente;
Dispone che veda il padre, almeno una volta a settimana, tramite incontri Per_3
presso il Servizio Sociale competente e ogni volta che vorrà;
Dispone che veda la madre a weekend alternati, con le modalità che i _1
genitori concorderanno di volta in volta e ogni volta che vorrà,
Dispone che, fermi i provvedimenti adottati in corso di causa, ciascun genitore provveda al mantenimento di nel periodo in cui il minore è collocato presso _1
di sé e che ciascuno contribuisca alle spese straordinarie, come individuate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Velletri, nella misura del 50 %;
Dispone che, fermi i provvedimenti adottati in corso di causa, il padre corrisponda alla madre, entro il 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento per pari Per_3
ad euro 350,00 oltre rivalutazione annua istat e che ciascuno contribuisca alle spese straordinarie, come individuate secondo il protocollo vigente presso il
Tribunale di Velletri, nella misura del 50 %; dispone che, fermi i provvedimenti adottati in corso di causa, nulla sia previsto a titolo di mantenimento di , maggiorenne, in assenza di domande del Per_2
pagina 5 di 6 genitore collocatario;
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Prisca Picalarga) (dott. Marco Valecchi)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2390/2020, trattenuta in decisione all'udienza del 22/07/2024, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARCO MARCHESE ricorrente
E
(c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. METTA SABRINA resistente
pagina 1 di 6 E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, con sentenza non definitiva del 14.11.23
è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e rimessa la causa sul ruolo istruttorio. Sentito il minore all'udienza del 22 maggio 2024, _1
all'udienza del 22 luglio 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha rimesso la causa al Collegio, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pronunciato lo status, occorre affrontare la questione dell'affidamento dei figli minori della coppia, considerando che è maggiorenne. Si ritiene di Per_2
confermare l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i _1 Per_3
genitori, non essendo emersi, al di là di ipotesi di conflittualità tra coniugi, elementi tali da far ritenere la manifesta carenza o inidoneità educativa dei genitori. D'altronde le stesse parti hanno congiuntamente concluso in tal senso.
Per quanto attiene al collocamento dei minori si deve confermare quello di Per_3
presso la madre, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla resistente, presso cui finora hanno continuato a vivere tutti e tre i figli.
Per quanto riguarda , di 17 anni e mezzo, all'esito delle indagini dei servizi _1
sociali e stante quanto riferito dal minore al giudice all'udienza del 22 maggio
2024(“vorrei andare a vivere con PA… con PA ho un rapporto sereno, tranquillo ci scherzo e quando sto con lui ho il sorriso sempre in faccia… abbiamo trovato una casa a Vermicino stiamo comprando la cucina il letto per me;
a lui va bene che io vada a vivere con lui però ancora non so se succederà; se vado a vivere da lui vorrei vedere mamma nel fine settimana dormendo da lei se le cose cambiano sennò non ci andrei”), considerato che è prossimo al _1 raggiungimento della maggiore età, visto che i genitori sono d'accordo, appare conforme all'interesse del minore prevedere la sua collocazione presso l'abitazione del padre.
pagina 2 di 6 Per quanto riguarda le modalità di visita, , prossima al compimento di anni Per_3
16, potrà continuare, in difetto di diversa volontà, a vedere il padre presso il
Servizio Sociale territorialmente competente, come già disposto in corso di causa.
vedrà la madre, così come richiesto dalle parti, a weekend alternati, con le _1
modalità che i genitori concorderanno di volta in volta e ogni volta che vorrà, considerando che è prossimo al raggiungimento della maggiore età.
Per quanto attiene ai profili economici, si deve prendere atto che per il figlio
, di anni 22, la madre, presso cui il ragazzo è collocato, non ha richiesto Per_2
alcun assegno di mantenimento e pertanto nulla deve essere disposto, fermi restando i provvedimenti adottati in corso di causa,
Il tribunale deve prendere atto che le parti non hanno depositato la documentazione reddituale e bancaria richiesta più volte dal tribunale, da ultimo con ordinanza del 12 giugno 2024.
Il ricorrente svolge l'attività di pittore nel settore cinematografico e in sede di udienza presidenziale aveva dichiarato di lavorare a chiamata con una società che si occupa di spettacoli e di percepire, nei mesi in cui lavora, circa 1200 euro ricevendo altrimenti l'indennità di disoccupazione. Considerando la ripresa totale delle attività dopo il lockdown dovuto al covid, tenuto conto della professionalità conseguita nel settore che pertanto viene indubbiamente retribuita in modo adeguato, si deve ritenere, anche alla luce dell'art. 116 c.p.c., che il ricorrente abbia guadagni superiori a quelli dichiarati.
La resistente si è sempre occupata della famiglia, ha svolto piccole e saltuarie attività lavorative ( ad esempio di pulizia o come commessa), ha autodichiarato di aver percepito, da ultimo nel 2023, il reddito di cittadinanza. Occorre, inoltre, considerare che alla stessa è assegnata la casa coniugale, di proprietà del marito, e che è proprietaria di un appartamento al piano terra della palazzina della casa coniugale.
Entrambi i coniugi, inoltre, sostengono una rata mensile di mutuo di circa 203 euro.
pagina 3 di 6 Pertanto, considerata la sperequazione economica dei coniugi, i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, l'età e le esigenze dei minori, si ritiene equo disporre che al figlio provveda in via diretta ciascun genitore _1
per il periodo in cui il minore è presso di sè, con suddivisione al 50 % tra ciascun genitore delle spese straordinarie. Per quanto riguarda la figlia si ritiene Per_3
equo porre a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad euro 350,00 oltre contribuzione al 50 % alle spese straordinarie.
La reciproca soccombenza, la sopravvenienza di fatti nuovi e i rapporti tra le parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ritiene, inoltre, alla luce della reciproca soccombenza e dei rapporti tra le parti, che il comportamento processuale tenuto da ciascuna parte non debba essere sanzionato ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. (in base al quale "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata"). La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone infatti il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente (come nel caso di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c.), ma non la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte a causa della lite temeraria subita, trattandosi di una condanna che può essere emessa dal Giudice anche d'ufficio, sulla base degli elementi emersi all'esito del giudizio. Considerando anche che "La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà
e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi ( v. Cass. 15629 del 30/06/2010) e visto che
“L'istituto in esame presenta invero una natura mista sanzionatoria e risarcitoria,
pagina 4 di 6 ove la liquidazione viene operata in via equitativa dal decidente tenendo conto della gravità della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale “ (Così Trib. Busto
Arsizio 12.6.2012), la domanda ex art. 96 cpc va rigettata, non sussistendone i presupposti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
Dà atto che con sentenza non definitiva n. 2220/2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi;
Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e _1
, collocando presso il padre e presso la madre;
Per_3 _1 Per_3
Assegna la casa coniugale alla resistente;
Dispone che veda il padre, almeno una volta a settimana, tramite incontri Per_3
presso il Servizio Sociale competente e ogni volta che vorrà;
Dispone che veda la madre a weekend alternati, con le modalità che i _1
genitori concorderanno di volta in volta e ogni volta che vorrà,
Dispone che, fermi i provvedimenti adottati in corso di causa, ciascun genitore provveda al mantenimento di nel periodo in cui il minore è collocato presso _1
di sé e che ciascuno contribuisca alle spese straordinarie, come individuate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Velletri, nella misura del 50 %;
Dispone che, fermi i provvedimenti adottati in corso di causa, il padre corrisponda alla madre, entro il 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento per pari Per_3
ad euro 350,00 oltre rivalutazione annua istat e che ciascuno contribuisca alle spese straordinarie, come individuate secondo il protocollo vigente presso il
Tribunale di Velletri, nella misura del 50 %; dispone che, fermi i provvedimenti adottati in corso di causa, nulla sia previsto a titolo di mantenimento di , maggiorenne, in assenza di domande del Per_2
pagina 5 di 6 genitore collocatario;
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Prisca Picalarga) (dott. Marco Valecchi)
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