Decreto cautelare 31 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00187/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01407/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1407 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4C05DB00A, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierandrea Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
-OMISSIS- e la sua Amministratrice di sostegno -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Miglietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, contenuto nella p.e.c. pervenuta alla Società ricorrente dall’indirizzo info1.empulia@pec.rupar.puglia.it (della piattaforma di approvvigionamento digitale EmPulia) in data 18 ottobre 2024, avente per oggetto “Notifica: Documento ‘Revoca’ - Registro di Sistema Bando PE257057-24 GUID=[88966732-C5C7-47D4-BE43-BDE6ACE26B41]”, recante la revoca dell’aggiudicazione alla predetta ricorrente della “Procedura di affidamento, ex art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, mediante richiesta di preventivo su piattaforma EmPulia, per fornitura del servizio di assistenza sanitaria domiciliare ad alta intensità, in favore di un paziente ricompreso nel D.S.S. di Gallipoli, per la durata di mesi sei più ulteriori sei mesi” (codice R.d.P. EmPulia PE251151-24) indetta con lettera d’invito prot. n. -OMISSIS- del 17 settembre 2024;
di ogni atto e provvedimento a esso comunque presupposto, consequenziale o connesso, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il verbale di seduta del seggio di gara n. -OMISSIS-, recante tra l’altro la delibera di aggiudicazione della procedura di gara ufficiosa de qua alla Società controinteressata;
- il verbale del R.U.P. del 15 ottobre 2024; e
- l’eventuale ulteriore provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara ufficiosa alla controinteressata e la relativa comunicazione, non conosciuti;
nonché
- laddove necessario, gli atti menzionati nel predetto verbale del R.U.P., per quanto non conosciuti, e in particolare:
a. la nota del R.U.P. prot. n. -OMISSIS- dell’8 ottobre 2024;
b. la nota del Direttore del Distretto Socio Sanitario di Gallipoli prot. n. -OMISSIS- del 10 ottobre 2024;
c. i verbali di seduta dell’Unità di Valutazione Multidimensionale;
e per la dichiarazione d’inefficacia del contratto
eventualmente stipulato nelle more con la Società controinteressata e della spettanza alla Società ricorrente dell’aggiudicazione e del contratto;
nonché per la condanna della resistente
a garantire alla parte ricorrente la tutela in forma specifica, attraverso il subentro nel rapporto contrattuale della stessa ricorrente, che dichiara sin d’ora di avervi interesse e di esservi disponibile,
e con espressa riserva, in caso contrario, di agire a fini risarcitori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Lecce;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. N. Romano, in sostituzione dell'Avv. A. Rosi, per la parte ricorrente, Avv. A. Micolani, in sostituzione dell'Avv. P. Piccinni per la A.S.L. di Lecce, Avv. S. Miglietta per gli interventori ad adiuvandum ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 30 ottobre 2024 e depositato in pari data, la -OMISSIS- - che offre da più di dieci anni al sig. -OMISSIS- (in gravissime condizioni di salute) complessi trattamenti di assistenza sanitaria domiciliare ad alta intensità a carico del Servizio Sanitario Nazionale, affidati dall’A.S.L. di Lecce e definiti in un piano di assistenza individuale (P.A.I.) - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ritenendolo illegittimo, del provvedimento dell’A.S.L. di Lecce, contenuto nella p.e.c. pervenuta alla Società ricorrente in data 18 ottobre 2024, avente per oggetto “ Notifica: Documento ‘Revoca’ - Registro di Sistema Bando PE257057-24 GUID=[88966732-C5C7-47D4-BE43-BDE6ACE26B41] ”, recante la revoca dell’aggiudicazione alla predetta ricorrente della “ Procedura di affidamento, ex art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, mediante richiesta di preventivo su piattaforma EmPulia, per fornitura del servizio di assistenza sanitaria domiciliare ad alta intensità, in favore di un paziente ricompreso nel D.S.S. di Gallipoli, per la durata di mesi sei più ulteriori sei mesi ” (codice R.d.P. EmPulia PE251151-24) indetta con lettera d’invito prot. n. -OMISSIS- del 17 settembre 2024. Ha chiesto, altresì, l’annullamento di ogni atto e provvedimento a esso comunque presupposto, consequenziale o connesso, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:- il verbale di seduta del seggio di gara n. -OMISSIS-, recante tra l’altro la delibera di aggiudicazione della procedura di gara ufficiosa de qua alla Società controinteressata;- il verbale del R.U.P. del 15 ottobre 2024; e- l’eventuale ulteriore provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara ufficiosa alla controinteressata e la relativa comunicazione, non conosciuti, nonché, laddove necessario, gli atti menzionati nel predetto verbale del R.U.P., per quanto non conosciuti, e in particolare: a. la nota del R.U.P. prot. n. -OMISSIS- dell’8 ottobre 2024; b. la nota del Direttore del Distretto Socio Sanitario di Gallipoli prot. n. -OMISSIS- del 10 ottobre 2024; c. i verbali di seduta dell’Unità di Valutazione Multidimensionale. La Società ricorrente, infine, ha chiesto la dichiarazione d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con la Società controinteressata, la dichiarazione della spettanza dell’aggiudicazione e del contratto, nonché, infine, la condanna della resistente a garantire alla -OMISSIS-, la tutela in forma specifica, attraverso il subentro nel rapporto contrattuale, dichiarando sin d’ora di avervi interesse e di esservi disponibile, con espressa riserva, in caso contrario, di agire a fini risarcitori.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; artt. 3 e 21 quinquies della Legge n. 241/1990; artt. 1 e 48 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Carenza di motivazione in ordine ai presupposti della revoca
II - Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; artt. 3 e 21 quinquies della Legge n. 241/1990; artt. 1 e 48 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e sviamento
1.1 Con decreto cautelare n. 682 2024, pubblicato il 31 ottobre 2024, il Presidente di questa Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla Società ricorrente e, per l’effetto, sospeso provvisoriamente l’efficacia dei provvedimenti aslini impugnati, con la seguente motivazione: “ Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alle controparti e depositato in data 30 Ottobre 2024, alle ore 20,37; Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica, prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni juris (che, nel particolare caso in questione, appare opportuno riservare al Collegio, all’esito della piena esplicazione del contraddittorio tra tutte le parti in causa), tenuto conto della esibita recentissima documentazione (datata 18, 25 e 29 Ottobre 2024) proveniente dalla Sig.ra -OMISSIS- - sorella e Amministratrice di sostegno, nonché “Caregiver” dell’assistito Sig. -OMISSIS- - evidenziante l’esigenza assoluta per quest’ultimo (in gravissime condizioni di salute) di continuità assistenziale da parte della -OMISSIS- , si ravvisa nella specie la presenza dell’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione (del 19 Novembre 2024), essendo previsto che l’assistenza sanitaria domiciliare ad alta intensità (attualmente) prestata al predetto ammalato grave dalla Società ricorrente cesserà definitivamente il 1° Novembre 2024 ”.
Ha fissato, quindi, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, la Camera di Consiglio del 19 Novembre 2024.
1.2 Il 15 novembre 2024 si è costituita in giudizio l’A.S.L. di Lecce, depositando brevi note di costituzione chiedendo, previo rigetto della misura cautelare richiesta, il respingimento del ricorso in quanto inammissibile e infondato, in fatto ed in diritto.
1.3 Il 15 novembre 2024, la -OMISSIS- ha depositato una memoria in vista della trattazione collegiale della domanda cautelare.
1.4 Il 16 novembre 2024, il sig. -OMISSIS- e la sua Amministratrice di sostegno -OMISSIS- sono intervenuti ad adiuvandum in giudizio, chiedendo l’accoglimento del ricorso o, subordinatamente, un qualsivoglia provvedimento diretto ed ottenere, senza ulteriori differimenti, le prestazioni sanitarie assistenziali previste nel verbale della Unità di Valutazione Multidimensionale A.S.L. Lecce, redatto in suo favore in data 29 aprile 2024.
1.5 Con ordinanza cautelare n. 740/2024, pubblicata il 19 novembre 2024, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla Società ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, si ravvisa – nel particolare caso di specie – la presenza dei presupposti di legge (fumus bonis juris e pregiudizio di estrema gravità ed urgenza) per la concessione della invocata tutela cautelare collegiale, tenuto conto - da un lato - che l’impugnata revoca dell’affidamento alla Società ricorrente del servizio A.D.I. in questione - atto finale della procedura di gara ufficiosa indetta dalla A.S.L. di Lecce, ai fini dell’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, con apposita lettera d’invito prot. n. -OMISSIS- del 17/09/2024 - appare affetta dal vizio di eccesso di potere per irragionevolezza e per carenza di adeguata istruttoria e motivazione, in quanto si basa su una del tutto generica e informale “ricusazione” della affidataria (neppure protocollata) espressa dalla “Caregiver” dell’assistito di che trattasi, senza che l’A.S.L. di Lecce abbia prima, doverosamente, accertato le effettive ragioni e l’attualità della predetta “ricusazione”; e - dall’altro lato - della esibita recentissima documentazione (datata 18, 25 e 29 ottobre 2024) proveniente dalla sig.ra -OMISSIS- - sorella e Amministratrice di sostegno, nonché “Caregiver” dell’assistito sig. -OMISSIS- - evidenziante l’esigenza assoluta per quest’ultimo (in gravissime condizioni di salute) di continuità assistenziale da parte della -OMISSIS-., essendo previsto che l’assistenza sanitaria domiciliare ad alta intensità (attualmente) prestata al predetto ammalato grave dalla Società ricorrente cesserà definitivamente il 1° novembre 2024 .”
E’ stata, dunque, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, l'udienza pubblica del 29 gennaio 2025.
1.6 Il 07 gennaio 2025, l’A.S.L. di Lecce ha depositato dei documenti, tra i quali la determina dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2024, con la quale l’Amministrazione Sanitaria resistente ha affidato il servizio di assistenza sanitaria domiciliare ad alta intensità oggetto del presente contenzioso alla ricorrente -OMISSIS-; nonché la nota prot. n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2024, con la quale la stessa Amministrazione Sanitaria ha chiesto alla Società ricorrente l'esecuzione anticipata del contratto.
1.7 Il 13 gennaio 2025, la -OMISSIS- ha depositato una memoria difensiva, insistendo per le conclusioni già in atti.
1.8 Nella pubblica udienza del 29 gennaio 2025, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato a verbale la cessazione della materia del contendere, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
2.1 In particolare, osserva il Collegio che, con l’esibita sopravvenuta determina dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2024, l’A.S.L. di Lecce ha affidato il servizio di assistenza sanitaria domiciliare ad alta intensità, oggetto del presente contenzioso, alla ricorrente -OMISSIS-, ragion per cui il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere (come, peraltro, richiesto a verbale dell’udienza odierna dalla difesa di parte ricorrente), ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ”.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. ” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
2.2. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
3. Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguendo la soccombenza virtuale, vanno poste a carico della A.S.L. resistente e sono liquidate come da dispositivo, mentre appare giusto disporne la compensazione in relazione agli intervenienti ad adiuvandum , sig. -OMISSIS- e -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della Società ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre gli accessori di legge, per tutte le fasi del giudizio in applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, e ss.mm..
Spese compensate nei confronti delle altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.